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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Gloria Banchi, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Gabriela Modena e CP_1
NZ Latini, che la rappresentano e difendono giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da verbale di udienza del 05/11/2025.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: come da verbale di udienza del 05/11/2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
Non merita, invece, accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla convenuta.
Con una recente ordinanza (Sezione I, ord. 7 agosto 2024, n. 22291) la Cassazione ha riaffermato un proprio orientamento già consolidato, secondo cui il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre l'altro coniuge deve allegare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri coniugali e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'intollerabilità della convivenza.
Nel caso concreto, la convenuta non ha assolto al proprio onere di dimostrare la consumazione delle condotte descritte in ricorso, ossia l'attuazione di condotte di aggressione fisica e verbale da parte del
, atteso che le foto sub doc. 1 non evidenziano lesioni manifestamente riconducibili ad un Pt_1 presunto morso, tanto meno ad opera del e, del resto, l'espletamento sul punto della prova per Pt_1 testi non sarebbe stato utile, posto che dallo stesso contenuto del primo capitolo si evince l'assenza di testi oculari.
Quanto al secondo capitolo, esso non è ammissibile in quanto articolato in termini valutativi e generici, mentre i file audio allegati evidenziano toni alterati ma non concretizzanti condotte di violenza verbale;
nel caso di quello dell'08/02/2024, non può attribuirsi allo stesso valenza probatoria circa l'effettiva consumazione di un'aggressione, in quanto si ode la voce del (non alterata) che contesta di aver Pt_1 toccato la moglie, mentre di nessuna rilevanza risulta quello del giugno 2025, in quanto relativo a fatti successivi all'uscita del dalla casa coniugale. Pt_1
Quanto alla presunta relazione extraconiugale del marito, l'ultimo e unico capitolo che vi si riferisce non è ammissibile perché non circostanziato nel tempo, con la conseguenza che non sarebbe, comunque, idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'avverso comportamento (anche se fosse stato provato) e la frattura del rapporto coniugale.
Ne deriva per logica conseguenza il rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne l'affidamento della minore, deve optarsi per il regime condiviso alla luce delle concordi richieste delle parti sul punto, anche tenuto conto dell'esito degli accertamenti dei Servizi
Sociali, che così hanno concluso: pagina 2 di 4 “Alla luce di quanto sopra esposto, si mostra come una bambina serena, in linea con le tappe di Pt_2 sviluppo evolutivo. La stessa riporta una relazione positiva con entrambe le figure genitoriali, dicendosi felice di frequentare entrambi i contesti.
Rilevata l'attuale fatica della minore nell'introdurre il pernottamento presso l'abitazione paterna, le operatrici scriventi reputano che sia necessario accompagnare tale passaggio, tramite una collaborazione da parte di entrambi i genitori. Si reputa infatti che tale introduzione debba avvenire in modo graduale nelle modalità sopra meglio specificate e nel rispetto dell'evoluzione del benessere psico-fisico di . Pt_2
Per quanto concerne i membri della coppia genitoriale si rileva attualmente una criticità in relazione alla definizione del diritto di visita paterno. L'assetto attuale caratterizzato da un'organizzazione quotidiana senza un adeguato preavviso risulta infatti confusiva per la minore, esponendola inappropriatamente a momenti di conflitto tra i genitori determinati da un mancato accordo preventivo.
Per questi motivi
si reputa opportuno che venga definita una chiara organizzazione del diritto di visita paterno, riducendo il coinvolgimento della minore nella sua definizione”.
Pertanto, si dispone il collocamento della bambina presso la madre, recependo allo stato il calendario concordato dalle parti all'udienza del 05/11/2025.
Deve, allo stesso tempo, conferirsi ai Servizi Sociali il compito di monitorare il nucleo familiare onde regolare le visite paterne con modalità di progressiva estensione dei pernottamenti in relazione all'andamento del rapporto tra padre e figlia.
Riguardo alla quantificazione del contributo al mantenimento della minore, si stima equo porre a carico del ricorrente un contributo mensile di € 600, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, avuto riguardo al raffronto tra le rispettive dichiarazioni dei redditi del 2024 (€ 57788 per il ricorrente e € 28396 per la resistente) ed all'attuale ridotta frequentazione tra padre e figlia.
Deve, peraltro, stabilirsi sin da ora un'automatica riduzione del contributo a € 450 mensili quando si arriverà ad una regolamentazione del diritto di visita paterno strutturato a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica con due giorni infrasettimanali comprensivi di pernottamento.
Può attribuirsi alla resistente il 100% dell'assegno unico in assenza di controversia sul punto.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda della convenuta relativa al pagamento degli arretrati, conformemente al rilievo già sollevato dal Giudice Delegato.
Infine, deve respingersi la domanda avanzata dalla resistente ex art. 473-bis. 39 C.P.C. in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla pagina 3 di 4 loro reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcun addebito;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico di € 600 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 70% delle spese straordinarie secondo le nuove disposizioni della Corte di Appello di Milano, con la riduzione automatica a € 450 mensili secondo quanto previsto in motivazione;
4) Dichiara inammissibili o respinge le ulteriori domande della convenuta;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Gloria Banchi, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli avv.ti Gabriela Modena e CP_1
NZ Latini, che la rappresentano e difendono giusta procura allegato alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da verbale di udienza del 05/11/2025.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: come da verbale di udienza del 05/11/2025
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
Non merita, invece, accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla convenuta.
Con una recente ordinanza (Sezione I, ord. 7 agosto 2024, n. 22291) la Cassazione ha riaffermato un proprio orientamento già consolidato, secondo cui il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre l'altro coniuge deve allegare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri coniugali e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'intollerabilità della convivenza.
Nel caso concreto, la convenuta non ha assolto al proprio onere di dimostrare la consumazione delle condotte descritte in ricorso, ossia l'attuazione di condotte di aggressione fisica e verbale da parte del
, atteso che le foto sub doc. 1 non evidenziano lesioni manifestamente riconducibili ad un Pt_1 presunto morso, tanto meno ad opera del e, del resto, l'espletamento sul punto della prova per Pt_1 testi non sarebbe stato utile, posto che dallo stesso contenuto del primo capitolo si evince l'assenza di testi oculari.
Quanto al secondo capitolo, esso non è ammissibile in quanto articolato in termini valutativi e generici, mentre i file audio allegati evidenziano toni alterati ma non concretizzanti condotte di violenza verbale;
nel caso di quello dell'08/02/2024, non può attribuirsi allo stesso valenza probatoria circa l'effettiva consumazione di un'aggressione, in quanto si ode la voce del (non alterata) che contesta di aver Pt_1 toccato la moglie, mentre di nessuna rilevanza risulta quello del giugno 2025, in quanto relativo a fatti successivi all'uscita del dalla casa coniugale. Pt_1
Quanto alla presunta relazione extraconiugale del marito, l'ultimo e unico capitolo che vi si riferisce non è ammissibile perché non circostanziato nel tempo, con la conseguenza che non sarebbe, comunque, idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'avverso comportamento (anche se fosse stato provato) e la frattura del rapporto coniugale.
Ne deriva per logica conseguenza il rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne l'affidamento della minore, deve optarsi per il regime condiviso alla luce delle concordi richieste delle parti sul punto, anche tenuto conto dell'esito degli accertamenti dei Servizi
Sociali, che così hanno concluso: pagina 2 di 4 “Alla luce di quanto sopra esposto, si mostra come una bambina serena, in linea con le tappe di Pt_2 sviluppo evolutivo. La stessa riporta una relazione positiva con entrambe le figure genitoriali, dicendosi felice di frequentare entrambi i contesti.
Rilevata l'attuale fatica della minore nell'introdurre il pernottamento presso l'abitazione paterna, le operatrici scriventi reputano che sia necessario accompagnare tale passaggio, tramite una collaborazione da parte di entrambi i genitori. Si reputa infatti che tale introduzione debba avvenire in modo graduale nelle modalità sopra meglio specificate e nel rispetto dell'evoluzione del benessere psico-fisico di . Pt_2
Per quanto concerne i membri della coppia genitoriale si rileva attualmente una criticità in relazione alla definizione del diritto di visita paterno. L'assetto attuale caratterizzato da un'organizzazione quotidiana senza un adeguato preavviso risulta infatti confusiva per la minore, esponendola inappropriatamente a momenti di conflitto tra i genitori determinati da un mancato accordo preventivo.
Per questi motivi
si reputa opportuno che venga definita una chiara organizzazione del diritto di visita paterno, riducendo il coinvolgimento della minore nella sua definizione”.
Pertanto, si dispone il collocamento della bambina presso la madre, recependo allo stato il calendario concordato dalle parti all'udienza del 05/11/2025.
Deve, allo stesso tempo, conferirsi ai Servizi Sociali il compito di monitorare il nucleo familiare onde regolare le visite paterne con modalità di progressiva estensione dei pernottamenti in relazione all'andamento del rapporto tra padre e figlia.
Riguardo alla quantificazione del contributo al mantenimento della minore, si stima equo porre a carico del ricorrente un contributo mensile di € 600, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, avuto riguardo al raffronto tra le rispettive dichiarazioni dei redditi del 2024 (€ 57788 per il ricorrente e € 28396 per la resistente) ed all'attuale ridotta frequentazione tra padre e figlia.
Deve, peraltro, stabilirsi sin da ora un'automatica riduzione del contributo a € 450 mensili quando si arriverà ad una regolamentazione del diritto di visita paterno strutturato a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica con due giorni infrasettimanali comprensivi di pernottamento.
Può attribuirsi alla resistente il 100% dell'assegno unico in assenza di controversia sul punto.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda della convenuta relativa al pagamento degli arretrati, conformemente al rilievo già sollevato dal Giudice Delegato.
Infine, deve respingersi la domanda avanzata dalla resistente ex art. 473-bis. 39 C.P.C. in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla pagina 3 di 4 loro reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcun addebito;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico di € 600 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 70% delle spese straordinarie secondo le nuove disposizioni della Corte di Appello di Milano, con la riduzione automatica a € 450 mensili secondo quanto previsto in motivazione;
4) Dichiara inammissibili o respinge le ulteriori domande della convenuta;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente Estensore
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