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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 122/2024 R. G., vertente tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Dizzasco (CO), via Cerano n.4, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via G.
Melacrino trav. I° n.2, presso lo studio dell'Avv. Mariarita Stilo, (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti e dichiara i C.F._2 seguenti recapiti: fax 096429309, email: e pec: Email_1
Email_2
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carmen GUALTIERI (C.F.
- PEC e Pasquale SIMARI (C.F. C.F._4 Email_3
- PEC ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Taurianova al Viale XXIV Maggio n. 30
(fax per le comunicazioni 0966.614657)
Resistente
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli - reclamo avverso il Decreto/ordinanza n.895/2024 del Tribunale di Palmi, emesso il 18.01.2024, nel procedimento n. 666/2022
R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli Parte_1 minorenni (n. il 7.6.2014) e (n. 22.12.2016), nati dalla relazione da essa Per_1 Per_2 intrattenuta con , con collocazione presso la madre e disciplina delle visite Controparte_1 paterne e con un contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
in subordine, ferme restando le condizioni, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli.
si costituiva in giudizio opponendosi alle domande avversarie. In Controparte_1 particolare, contestava la richiesta di collocazione presso la madre, evidenziando tra l'altro che, con scrittura dell'11 febbraio 2021, la stessa assistita da un legale, aveva Pt_1 concordato l'affido condiviso dei figli con collocamento presso il padre, in Terranova
Sappo Minulio, dove i bambini hanno sempre vissuto e dove frequentano la scuola elementare ed il catechismo, sicché una diversa collocazione recherebbe loro evidente pregiudizio. Ha chiesto quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con residenza presso l'abitazione del padre e con regolamentazione delle visite della madre, cui imporre un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, determinato in 100 euro
(come previsto negli accordi delle parti);
La causa veniva istruita mediante esame delle parti, CTU sui rapporti mantenuti dai minori con ciascuna delle figure genitoriali, psicologiche e prova per testi. Venivano acquisite anche una relazione della Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio delle parti e una relazione sull'andamento scolastico dei minori.
Con il decreto oggetto del presente gravame, il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_1 Per_2 domicilio del padre, in Terranova Sappo Minulio, e diritto di vista materno esercitabile nei termini meglio indicati in parte motiva;
poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, e Controparte_1 tenuto conto del miglioramento della situazione reddituale dell'obbligata, la somma di euro 300,00 mensili (150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici
ISTAT; poneva in capo a ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive); compensava interamente le spese di lite, comprese quelle di CTU.
ha proposto ricorso avverso il suddetto decreto limitatamente alla parte in cui Parte_1 ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con domicilio presso il padre ed alla parte in cui ha stabilito, a carico della ricorrente, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili (150 per ciascun figlio). Ha chiesto quindi la parziale riforma del decreto impugnato e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso di e ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre in Dizzasco (CO) e regolamentazione del diritto di visita del padre;
revocare ogni obbligo di contribuzione a carico della stessa e porre in capo a (attesa la sua maggiore capacità Pt_1 Controparte_1 reddituale) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, corrispondendo alla madre convivente un assegno determinato in euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
porre in capo a ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive); in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta di collocamento prevalente presso la madre dei minori, disporre che il contributo pag. 2/7 a carico della madre venga ridotto nella misura già quantificata dal Tribunale con l'Ordinanza del 8/06/2023 e cioè in € 100,00 per entrambi i figli;
con vittoria di spese, diritti e onorari e con pronuncia immediatamente esecutiva.
Il resistente si è costituito anche nel presente grado di giudizio, Controparte_1 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'integrale rigetto del reclamo, con conferma dell'ordinanza impugnata e vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata il 22.9.2024, la causa è stata assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'affidamento dei figli minori. Giova ricordare che il presente giudizio di gravame è limitato, secondo quanto espressamente devoluto dalla ricorrente, ai profili dell'affidamento dei figli e del correlato obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Ne consegue che le vicende relative ai rapporti tra gli ex conviventi non rilevano se non, eventualmente, a tali specifici fini e tenuto conto del preminente interesse dei minori. Avuto riguardo alle statuizioni in materia di affidamento dei minori, il decreto appellato risulta motivato in maniera logica e convincente, sulla base di dati probatori pregnanti e attendibili, tra cui in particolare le risultanze delle consulenze tecniche e degli accertamenti disposti in corso di causa e di cui la motivazione riporta ampi stralci da intendersi richiamati anche in questa sede. In particolare, con valutazione condivisa anche in questa sede, il tribunale ha osservato che le due relazioni di c.t.u. espletate nel corso del procedimento restituiscono un quadro rassicurante sulle condizioni di vita e di salute di e , i quali – alla duplice Per_1 Per_2 osservazione – sono apparsi “sereni e a loro agio, responsabili, capaci di relazionarsi positivamente e di adattarsi in modo flessibile in dipendenza del contesto…”. Dalle indagini svolte, inoltre, non si rilevano particolari criticità nei rapporti tra i bambini e i genitori”. Senza ripetere quanto già esposto nella motivazione del provvedimento appellato, questa Corte ritiene la decisone di primo grado sia la più conforme all'interesse attuale dei minori, come evincibile dagli atti di causa e, in particolare, dalla C.T.U. svolta dalla Dott. ssa Caridi. Avuto riguardo alle competenze genitoriali, la consulente ha concluso che i profili di entrambi i genitori non presentano specifici disturbi in atto né condizioni croniche e stabili di natura psichiatrica o psicopatologica tali da incidere in maniera pervasiva o significativa sul funzionamento psicologico, sociale e adattivo e le capacità genitoriali. Si è poi soffermata sul profilo della sig. ra Al riguardo, ha premesso che il “Genitore Pt_1
Psicologico” è colui che con continuità, ovvero quotidianamente, assolve alla necessità del bambino di avere un genitore che interagisce e condivide con lui vicinanza, contatti, giochi e scambi. Il genitore psicologico sa identificarsi nei bisogni dei figli attraverso le funzioni di accudimento e protezione, di sintonizzazione affettiva e attraverso le funzioni regolative e normative. Fatta questa premessa, ha affermato che in riferimento al criterio pag. 3/7 del Genitore Psicologico della sig.ra prevale il manifestarsi di uno stile genitoriale Pt_1 affettuoso e calmo ma poco consistente sul piano concreto dell'esserci, dell'essere presente, del prendersi cura dei bisogni primari, di socializzazione - protezione, di trasmissione di valori, in funzione delle fasi evolutive dei figli (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 25/26). La stessa C.T.U. ha poi evidenziato che, ancor prima che la signora lasciasse Pt_1
l'abitazione familiare, i bambini erano inseriti in un sistema familiare triadico, nel quale i nonni paterni, e in particolare la nonna, abitanti nello stesso stabile erano importanti punti di riferimento svolgendo funzioni di cura e accudimento verso i nipotini sin dall'inizio della loro esistenza e in modo continuativo e puntuale fino all'attualità (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 25/26). Occorre poi sottolineare, come fatto anche dal provvedimento impugnato, che secondo la C.T.U., riguardo ai criteri della riflessività, la sig. mostra difficoltà a differenziare i Pt_1 propri bisogni e desideri da quelli dei figli: < nei bisogni evolutivi dei figli e di saperli interpretare in maniera sufficientemente appropriata. Ad esempio, riguardo al suo desiderio di riavere i bambini con sé a Como, alla domanda su come pensa che reagirebbero i bambini se già dal giorno dopo li potesse portare con sé a Como, la sig. risponde che, spiegando in modo molto delicato il Pt_1 contesto in cui andrebbero a vivere, non cambierebbe molto, “cambia il luogo ma non quello che fanno”>> (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 26 ss.). Ad avviso della C.T.U., sussiste il rischio che la pur di assecondare il proprio desiderio di avere con sé i Pt_1 figli, proceda in modo avventato “senza pensare in termini di conseguenze che certe decisioni potrebbero avere sulla personalità dei figli ancora in via di sviluppo”. Questo
“agire” in termini estremi con l'esclusione degli altri dalle proprie decisioni sembra del resto essere un suo connotato caratteriale tipico, come parrebbe desumersi, in un primo tempo, dal suo trasferimento improvviso da Como a Reggio Calabria, con chiusura brusca dei rapporti con la famiglia di origine, e successivamente dal repentino abbandono della casa dove viveva col compagno e figli. Assolutamente dirimenti appaiono poi le ulteriori affermazioni del C.T.U., secondo cui
< come valido contenitore dei vissuti emotivi dei figli e delle possibili angosce di perdita che potrebbero in loro scatenarsi. Nel pensare ad un passaggio di questa portata (trasferire i figli con sé a Como) la signora non ne coglie la complessità e la delicatezza e, di conseguenza, non programma tappe di passaggio finalizzate prima di tutto a creare una relazione più intima con i suoi figli. Sembrano assenti le riflessioni su come procedere per piccoli passi di modo da poter arrivare con gradualità alla costruzione di un percorso sicuro attraversabile dai bambini, cioè, sembra mancare un pensiero concreto del tipo:
“faccio questo con loro e vedo qual è l'effetto ed in base alla loro risposta proseguo o torno indietro e ci riprovo>> (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pag.27).
La stessa C.T.U. ha anche replicato in maniera puntuale e convincente alle osservazioni svolte C.T.P. Dott. sa nell'interesse della sig. ra spiegando, Per_4 Pt_1 tra l'altro, che “Non paiono emergere da parte del sig. comportamenti finalizzati CP_1
pag. 4/7 ad ostacolare la frequentazione dei figli con la madre, né il ricorso ad atti aggressivi o tentativi di coalizzazione dei figli contro l'altro genitore. È altresì importante evidenziare che la presenza di comportamenti ostacolanti l'accesso all'altro genitore si può rintracciare osservandone l'effetto sui bambini. e appaiono sereni e Per_1 Per_2 presentano entrambi un buon funzionamento cognitivo, sociale e affettivo e, soprattutto, all'osservazione clinico comportamentale non si registrano - nell'interazione madre/figli
- criticità in termini di chiusure, ritiri, perdita di spontaneità, rifiuti di frequentare la madre, ovvero non sono presenti indicatori di pressione psicologica indotta da un genitore che si coalizza con i figli per escludere l'altro genitore. Pertanto, i comportamenti marcati dalla dott.ssa sul signor non trovano riscontro per come emerso in tutta Per_4 CP_1 la fase di indagine”. D'altro canto, deve osservarsi che l'impugnazione proposta dalla si incentra Pt_1 sostanzialmente sulla non condivisione delle valutazioni delle C.T.U. e del Tribunale e sull'asserita tesi secondo cui il padre “a causa del proprio funzionamento personologico e a causa delle circostanze ambientali, non rappresenterebbe il collocatario ideale”, in quanto, attraverso il proprio atteggiamento, ostacolerebbe la continuità della relazione tra la madre e i bambini, che necessiterebbe invece di essere consolidata per garantire un corretto sviluppo psicologico dei minori. Tali asserzioni, come si è visto, sono smentite dalle risultanze di causa e vengono poste in dubbio anche da alcune contraddizioni rilevabili dalle affermazioni della stessa Pt_1
Ad esempio, la stessa afferma che, trattandosi di minori di 9 e 6 anni, i quali proprio per la loro tenera età non hanno ancora radicato relazioni sociali o abitudini che, una volta trasferiti a Como, impedirebbero loro un immediato adattamento. Tal apodittica affermazione, oltre a confliggere con le risultanze della C.T.U. e col comune buon senso, conferma invero quanto dedotto dalla stessa C.T.U. in merito alla scarsa capacità della di valutare le possibili conseguenze pregiudizievoli di siffatta decisione. Pt_1
Anche la tesi secondo cui il padre ostacolerebbe i rapporti dei figli con la madre, impedendo anche i contatti telefonici, risulta messa in dubbio, oltre che da quanto osservato dalla C.T.U. dall'affermazione, contenuta nel ricorso in appello, secondo cui
“La sig.ra spesso aiuta il figlio nei compiti tramite video chiamate;
anche a Pt_1 Per_1 volte svolge i compiti on line con la propria madre, atteso che i nonni paterni con i quali i bambini trascorrono interi pomeriggi perché il padre è fuori per lavoro, non sono in grado di aiutarli”.
Sotto altro profilo, deve altresì rilevarsi che la ricorrente, anche nell'atto di impugnazione, appare concentrata nel sostenere la propria esigenza di avere la vicinanza dei figli, sostenendo apoditticamente che ciò corrisponda al loro migliore interesse, ma senza fornire concreti elementi a sostegno di tale richiesta, né appare disponibile a modificare la propria scelta di trasferirsi a Como, che, per quanto motivata da insindacabili ragioni personali, ne ha determinato l'allontanamento volontario dai figli in tenera età.
Per le ragioni esposte, le statuizioni adottate dal decreto impugnato in materia di affidamento dei figli devono essere integralmente confermate.
pag. 5/7 2) Sul contributo al mantenimento dei figli. Parte ricorrente invoca la modifica dell'importo del contributo al mantenimento dei figli, posto a carico della stessa in euro 150,00 per ciascun figlio, adducendo come esso appaia esoso e sproporzionato per le proprie capacità reddituali, tenuto conto anche di quanto necessario al sostentamento della stessa ricorrente e alle spese di trasferta da Como
a Reggio Calabria che la stessa deve affrontare per incontrare i figli.
Risulta in atti che la sig.ra che ad oggi svolge l'attività di dipendente a termo Pt_1 indeterminato (operatore generico di assistenza presso una casa di riposo per anziani in
Dizzasco (CO), con uno stipendio netto pari ad € 1.2060,00. La reclamante rileva che sig.
percepisce un reddito maggiore, indicato nella relazione della Guardia di Finanza CP_1 in € 41.533,00 lordi. L'appellato controdeduce che tale importo lordo si riduce a poco più di 22.000 euro netti e, trattandosi di reddito da lavoro autonomo, è per sua stessa natura variabile, anche in diminuzione, a differenza di quello della reclamante.
Orbene, sulla base di tali dati e considerato che i figli sono domiciliati presso il padre, il quale dunque sostiene i maggiori oneri di mantenimento dei figli, l'importo dell'assegno, stabilito in euro 150.000 per ciascun figlio, e l'ammontare del contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% appaiono rispettosi del principio di proporzionalità della contribuzione a carico dei genitori;
inoltre, l'assegno di mantenimento è determinato in una misura per prassi ritenuta minima o comunque prossima al minimo, ove si consideri che le spese per il mantenimento di un figlio sono normalmente ben superiori, come confermato, del resto, dalle richieste formulate dalla stessa volte ad ottenere la collocazione dei figli presso il proprio domicilio e un Pt_1 assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al contributo del
50% per le spese straordinarie.
§
Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese, per il presente grado di appello, vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, considerato il valore da € 1.101 a € 5.200 e nella misura minima, tenuto conto della modesta complessità della causa, secondo i seguenti parametri: Fase di studio della controversia, € 268,00; fase introduttiva del giudizio, € 268,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 496,00; fase decisionale, € 426,00 e quindi in complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.
5314/2020).
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente il reclamo e conferma il decreto impugnato;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.9.2024
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 122/2024 R. G., vertente tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Dizzasco (CO), via Cerano n.4, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via G.
Melacrino trav. I° n.2, presso lo studio dell'Avv. Mariarita Stilo, (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti e dichiara i C.F._2 seguenti recapiti: fax 096429309, email: e pec: Email_1
Email_2
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carmen GUALTIERI (C.F.
- PEC e Pasquale SIMARI (C.F. C.F._4 Email_3
- PEC ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Taurianova al Viale XXIV Maggio n. 30
(fax per le comunicazioni 0966.614657)
Resistente
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli - reclamo avverso il Decreto/ordinanza n.895/2024 del Tribunale di Palmi, emesso il 18.01.2024, nel procedimento n. 666/2022
R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli Parte_1 minorenni (n. il 7.6.2014) e (n. 22.12.2016), nati dalla relazione da essa Per_1 Per_2 intrattenuta con , con collocazione presso la madre e disciplina delle visite Controparte_1 paterne e con un contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
in subordine, ferme restando le condizioni, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli.
si costituiva in giudizio opponendosi alle domande avversarie. In Controparte_1 particolare, contestava la richiesta di collocazione presso la madre, evidenziando tra l'altro che, con scrittura dell'11 febbraio 2021, la stessa assistita da un legale, aveva Pt_1 concordato l'affido condiviso dei figli con collocamento presso il padre, in Terranova
Sappo Minulio, dove i bambini hanno sempre vissuto e dove frequentano la scuola elementare ed il catechismo, sicché una diversa collocazione recherebbe loro evidente pregiudizio. Ha chiesto quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con residenza presso l'abitazione del padre e con regolamentazione delle visite della madre, cui imporre un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, determinato in 100 euro
(come previsto negli accordi delle parti);
La causa veniva istruita mediante esame delle parti, CTU sui rapporti mantenuti dai minori con ciascuna delle figure genitoriali, psicologiche e prova per testi. Venivano acquisite anche una relazione della Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio delle parti e una relazione sull'andamento scolastico dei minori.
Con il decreto oggetto del presente gravame, il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_1 Per_2 domicilio del padre, in Terranova Sappo Minulio, e diritto di vista materno esercitabile nei termini meglio indicati in parte motiva;
poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, e Controparte_1 tenuto conto del miglioramento della situazione reddituale dell'obbligata, la somma di euro 300,00 mensili (150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici
ISTAT; poneva in capo a ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive); compensava interamente le spese di lite, comprese quelle di CTU.
ha proposto ricorso avverso il suddetto decreto limitatamente alla parte in cui Parte_1 ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con domicilio presso il padre ed alla parte in cui ha stabilito, a carico della ricorrente, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili (150 per ciascun figlio). Ha chiesto quindi la parziale riforma del decreto impugnato e, per l'effetto, disporre l'affidamento condiviso di e ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre in Dizzasco (CO) e regolamentazione del diritto di visita del padre;
revocare ogni obbligo di contribuzione a carico della stessa e porre in capo a (attesa la sua maggiore capacità Pt_1 Controparte_1 reddituale) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, corrispondendo alla madre convivente un assegno determinato in euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
porre in capo a ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive); in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta di collocamento prevalente presso la madre dei minori, disporre che il contributo pag. 2/7 a carico della madre venga ridotto nella misura già quantificata dal Tribunale con l'Ordinanza del 8/06/2023 e cioè in € 100,00 per entrambi i figli;
con vittoria di spese, diritti e onorari e con pronuncia immediatamente esecutiva.
Il resistente si è costituito anche nel presente grado di giudizio, Controparte_1 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'integrale rigetto del reclamo, con conferma dell'ordinanza impugnata e vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata il 22.9.2024, la causa è stata assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'affidamento dei figli minori. Giova ricordare che il presente giudizio di gravame è limitato, secondo quanto espressamente devoluto dalla ricorrente, ai profili dell'affidamento dei figli e del correlato obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Ne consegue che le vicende relative ai rapporti tra gli ex conviventi non rilevano se non, eventualmente, a tali specifici fini e tenuto conto del preminente interesse dei minori. Avuto riguardo alle statuizioni in materia di affidamento dei minori, il decreto appellato risulta motivato in maniera logica e convincente, sulla base di dati probatori pregnanti e attendibili, tra cui in particolare le risultanze delle consulenze tecniche e degli accertamenti disposti in corso di causa e di cui la motivazione riporta ampi stralci da intendersi richiamati anche in questa sede. In particolare, con valutazione condivisa anche in questa sede, il tribunale ha osservato che le due relazioni di c.t.u. espletate nel corso del procedimento restituiscono un quadro rassicurante sulle condizioni di vita e di salute di e , i quali – alla duplice Per_1 Per_2 osservazione – sono apparsi “sereni e a loro agio, responsabili, capaci di relazionarsi positivamente e di adattarsi in modo flessibile in dipendenza del contesto…”. Dalle indagini svolte, inoltre, non si rilevano particolari criticità nei rapporti tra i bambini e i genitori”. Senza ripetere quanto già esposto nella motivazione del provvedimento appellato, questa Corte ritiene la decisone di primo grado sia la più conforme all'interesse attuale dei minori, come evincibile dagli atti di causa e, in particolare, dalla C.T.U. svolta dalla Dott. ssa Caridi. Avuto riguardo alle competenze genitoriali, la consulente ha concluso che i profili di entrambi i genitori non presentano specifici disturbi in atto né condizioni croniche e stabili di natura psichiatrica o psicopatologica tali da incidere in maniera pervasiva o significativa sul funzionamento psicologico, sociale e adattivo e le capacità genitoriali. Si è poi soffermata sul profilo della sig. ra Al riguardo, ha premesso che il “Genitore Pt_1
Psicologico” è colui che con continuità, ovvero quotidianamente, assolve alla necessità del bambino di avere un genitore che interagisce e condivide con lui vicinanza, contatti, giochi e scambi. Il genitore psicologico sa identificarsi nei bisogni dei figli attraverso le funzioni di accudimento e protezione, di sintonizzazione affettiva e attraverso le funzioni regolative e normative. Fatta questa premessa, ha affermato che in riferimento al criterio pag. 3/7 del Genitore Psicologico della sig.ra prevale il manifestarsi di uno stile genitoriale Pt_1 affettuoso e calmo ma poco consistente sul piano concreto dell'esserci, dell'essere presente, del prendersi cura dei bisogni primari, di socializzazione - protezione, di trasmissione di valori, in funzione delle fasi evolutive dei figli (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 25/26). La stessa C.T.U. ha poi evidenziato che, ancor prima che la signora lasciasse Pt_1
l'abitazione familiare, i bambini erano inseriti in un sistema familiare triadico, nel quale i nonni paterni, e in particolare la nonna, abitanti nello stesso stabile erano importanti punti di riferimento svolgendo funzioni di cura e accudimento verso i nipotini sin dall'inizio della loro esistenza e in modo continuativo e puntuale fino all'attualità (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 25/26). Occorre poi sottolineare, come fatto anche dal provvedimento impugnato, che secondo la C.T.U., riguardo ai criteri della riflessività, la sig. mostra difficoltà a differenziare i Pt_1 propri bisogni e desideri da quelli dei figli: < nei bisogni evolutivi dei figli e di saperli interpretare in maniera sufficientemente appropriata. Ad esempio, riguardo al suo desiderio di riavere i bambini con sé a Como, alla domanda su come pensa che reagirebbero i bambini se già dal giorno dopo li potesse portare con sé a Como, la sig. risponde che, spiegando in modo molto delicato il Pt_1 contesto in cui andrebbero a vivere, non cambierebbe molto, “cambia il luogo ma non quello che fanno”>> (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pagg. 26 ss.). Ad avviso della C.T.U., sussiste il rischio che la pur di assecondare il proprio desiderio di avere con sé i Pt_1 figli, proceda in modo avventato “senza pensare in termini di conseguenze che certe decisioni potrebbero avere sulla personalità dei figli ancora in via di sviluppo”. Questo
“agire” in termini estremi con l'esclusione degli altri dalle proprie decisioni sembra del resto essere un suo connotato caratteriale tipico, come parrebbe desumersi, in un primo tempo, dal suo trasferimento improvviso da Como a Reggio Calabria, con chiusura brusca dei rapporti con la famiglia di origine, e successivamente dal repentino abbandono della casa dove viveva col compagno e figli. Assolutamente dirimenti appaiono poi le ulteriori affermazioni del C.T.U., secondo cui
< come valido contenitore dei vissuti emotivi dei figli e delle possibili angosce di perdita che potrebbero in loro scatenarsi. Nel pensare ad un passaggio di questa portata (trasferire i figli con sé a Como) la signora non ne coglie la complessità e la delicatezza e, di conseguenza, non programma tappe di passaggio finalizzate prima di tutto a creare una relazione più intima con i suoi figli. Sembrano assenti le riflessioni su come procedere per piccoli passi di modo da poter arrivare con gradualità alla costruzione di un percorso sicuro attraversabile dai bambini, cioè, sembra mancare un pensiero concreto del tipo:
“faccio questo con loro e vedo qual è l'effetto ed in base alla loro risposta proseguo o torno indietro e ci riprovo>> (cfr. C.T.U. Dott. ssa Caridi, pag.27).
La stessa C.T.U. ha anche replicato in maniera puntuale e convincente alle osservazioni svolte C.T.P. Dott. sa nell'interesse della sig. ra spiegando, Per_4 Pt_1 tra l'altro, che “Non paiono emergere da parte del sig. comportamenti finalizzati CP_1
pag. 4/7 ad ostacolare la frequentazione dei figli con la madre, né il ricorso ad atti aggressivi o tentativi di coalizzazione dei figli contro l'altro genitore. È altresì importante evidenziare che la presenza di comportamenti ostacolanti l'accesso all'altro genitore si può rintracciare osservandone l'effetto sui bambini. e appaiono sereni e Per_1 Per_2 presentano entrambi un buon funzionamento cognitivo, sociale e affettivo e, soprattutto, all'osservazione clinico comportamentale non si registrano - nell'interazione madre/figli
- criticità in termini di chiusure, ritiri, perdita di spontaneità, rifiuti di frequentare la madre, ovvero non sono presenti indicatori di pressione psicologica indotta da un genitore che si coalizza con i figli per escludere l'altro genitore. Pertanto, i comportamenti marcati dalla dott.ssa sul signor non trovano riscontro per come emerso in tutta Per_4 CP_1 la fase di indagine”. D'altro canto, deve osservarsi che l'impugnazione proposta dalla si incentra Pt_1 sostanzialmente sulla non condivisione delle valutazioni delle C.T.U. e del Tribunale e sull'asserita tesi secondo cui il padre “a causa del proprio funzionamento personologico e a causa delle circostanze ambientali, non rappresenterebbe il collocatario ideale”, in quanto, attraverso il proprio atteggiamento, ostacolerebbe la continuità della relazione tra la madre e i bambini, che necessiterebbe invece di essere consolidata per garantire un corretto sviluppo psicologico dei minori. Tali asserzioni, come si è visto, sono smentite dalle risultanze di causa e vengono poste in dubbio anche da alcune contraddizioni rilevabili dalle affermazioni della stessa Pt_1
Ad esempio, la stessa afferma che, trattandosi di minori di 9 e 6 anni, i quali proprio per la loro tenera età non hanno ancora radicato relazioni sociali o abitudini che, una volta trasferiti a Como, impedirebbero loro un immediato adattamento. Tal apodittica affermazione, oltre a confliggere con le risultanze della C.T.U. e col comune buon senso, conferma invero quanto dedotto dalla stessa C.T.U. in merito alla scarsa capacità della di valutare le possibili conseguenze pregiudizievoli di siffatta decisione. Pt_1
Anche la tesi secondo cui il padre ostacolerebbe i rapporti dei figli con la madre, impedendo anche i contatti telefonici, risulta messa in dubbio, oltre che da quanto osservato dalla C.T.U. dall'affermazione, contenuta nel ricorso in appello, secondo cui
“La sig.ra spesso aiuta il figlio nei compiti tramite video chiamate;
anche a Pt_1 Per_1 volte svolge i compiti on line con la propria madre, atteso che i nonni paterni con i quali i bambini trascorrono interi pomeriggi perché il padre è fuori per lavoro, non sono in grado di aiutarli”.
Sotto altro profilo, deve altresì rilevarsi che la ricorrente, anche nell'atto di impugnazione, appare concentrata nel sostenere la propria esigenza di avere la vicinanza dei figli, sostenendo apoditticamente che ciò corrisponda al loro migliore interesse, ma senza fornire concreti elementi a sostegno di tale richiesta, né appare disponibile a modificare la propria scelta di trasferirsi a Como, che, per quanto motivata da insindacabili ragioni personali, ne ha determinato l'allontanamento volontario dai figli in tenera età.
Per le ragioni esposte, le statuizioni adottate dal decreto impugnato in materia di affidamento dei figli devono essere integralmente confermate.
pag. 5/7 2) Sul contributo al mantenimento dei figli. Parte ricorrente invoca la modifica dell'importo del contributo al mantenimento dei figli, posto a carico della stessa in euro 150,00 per ciascun figlio, adducendo come esso appaia esoso e sproporzionato per le proprie capacità reddituali, tenuto conto anche di quanto necessario al sostentamento della stessa ricorrente e alle spese di trasferta da Como
a Reggio Calabria che la stessa deve affrontare per incontrare i figli.
Risulta in atti che la sig.ra che ad oggi svolge l'attività di dipendente a termo Pt_1 indeterminato (operatore generico di assistenza presso una casa di riposo per anziani in
Dizzasco (CO), con uno stipendio netto pari ad € 1.2060,00. La reclamante rileva che sig.
percepisce un reddito maggiore, indicato nella relazione della Guardia di Finanza CP_1 in € 41.533,00 lordi. L'appellato controdeduce che tale importo lordo si riduce a poco più di 22.000 euro netti e, trattandosi di reddito da lavoro autonomo, è per sua stessa natura variabile, anche in diminuzione, a differenza di quello della reclamante.
Orbene, sulla base di tali dati e considerato che i figli sono domiciliati presso il padre, il quale dunque sostiene i maggiori oneri di mantenimento dei figli, l'importo dell'assegno, stabilito in euro 150.000 per ciascun figlio, e l'ammontare del contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% appaiono rispettosi del principio di proporzionalità della contribuzione a carico dei genitori;
inoltre, l'assegno di mantenimento è determinato in una misura per prassi ritenuta minima o comunque prossima al minimo, ove si consideri che le spese per il mantenimento di un figlio sono normalmente ben superiori, come confermato, del resto, dalle richieste formulate dalla stessa volte ad ottenere la collocazione dei figli presso il proprio domicilio e un Pt_1 assegno di mantenimento a carico del padre pari ad euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al contributo del
50% per le spese straordinarie.
§
Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese, per il presente grado di appello, vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, considerato il valore da € 1.101 a € 5.200 e nella misura minima, tenuto conto della modesta complessità della causa, secondo i seguenti parametri: Fase di studio della controversia, € 268,00; fase introduttiva del giudizio, € 268,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 496,00; fase decisionale, € 426,00 e quindi in complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.
5314/2020).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente il reclamo e conferma il decreto impugnato;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17.9.2024
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
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