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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 86/2019 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUIDA ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
IANNITTI BENEDETTO AR, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA
31 PIEDIMONTE MATESE presso il difensore avv. IANNITTI BENEDETTO
AR
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni la premettendo Parte_1 di aver stipulato in data 22.04.2014, contratto n. CO000013637383 avente ad oggetto un prestito personale per l'acquisto di un'autovettura usata per la somma complessiva di € 12.892,04 comprensiva di interessi convenzionali pattuiti, oneri accessori e premio relativo alla polizza personal protection Europe Assistance n.
22584, da rimborsare mediante numero di 60 rate mensili uguali e consecutive dell'importo di € 212,93 cd. Deduceva che al contratto fossero stati applicati tassi di interesse usurai in violazione della disposizione di cui all'art 644 cpc, come modificato dalla L. 108/96 secondo cui per la determinazione del tasso usuraio ex art. 2 L. 108/96 deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (compreso la polizza assicurativa) e delle spese, escluse solo imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Precisava che al momento della stipula del contratto il tasso soglia ex art 4 L. 108 del 1996 era determinato nella misura del
18, 775% come da rilevazioni della Banca d'Italia e del D.L. MEF 24.03.2014 (
GU 01.10.2014 n. 228) ed il TAEG indicato in contratto era già ultra soglia. Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità parziale del contratto di prestito personale in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi per violazione del tasso di soglia e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 3.755,80, il tutto con condanna alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva la la quale riteneva la Parte_1 domanda infondata ed in particolare rilevava che la polizza stipulata dalla signora
“Personal Protection” avesse natura facoltativa non essendo CP_1 connessa al finanziamento e non potendosi, quindi, considerare riconducibile funzionalmente ad esso in quanto i rischi garantiti non erano strettamente collegati all'erogazione del credito. Riteneva, infatti, la polizza non fosse indispensabile per ottenere il finanziamento e, pertanto, andasse esclusa dal costo complessivo del finanziamento, dunque non annoverabile nel calcolo del TAEG. Alla luce di ciò riteneva che il contratto di finanziamento, avendo previsto un TAEG di
16,87%, fosse valido ed al di sotto della soglia antiusura.
Espletata CTU, secondo cui, considerando la polizza assicurativa ai fini del calcolo del Taeg, pertanto, rideterminato nel 22,87%, superiore al tasso soglia antiusura del 18,775%, con sentenza n. 1028/2018 emessa il 31/10/2018, depositata il 08/11/2018, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra dichiarando la nullità parziale del CP_1 contratto di prestito personale n. CO000014198905 intercorso tra le parti relativamente alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in violazione del tasso di soglia usurario e per l'effetto la condannava Pt_1 alla restituzione degli interessi indebitamente pagati alla convenuta per €
[...]
3.499,79 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e rigettando ogni altra domanda.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2018 la appellava la Parte_1 cennata sentenza, sostenendone l'erroneità in quanto carente di motivazione e, segnatamente, per aver seguito pedissequamente le valutazioni del CTU senza analizzare il profilo connesso alla obbligatorietà ovvero facoltatività delle polizze assicurative sottoscritte, rivolte, secondo ad esclusivo vantaggio del Pt_1 consumatore e non della finanziaria. Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza “rigettare la domanda proposta nei confronti della in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare essa appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria, l'esponente chiede accogliersi ogni richiesta istruttoria formulata dall'attuale appellante in primo grado ed ogni altra che dovesse essere dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 14.01.2019 si costituiva CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'unico motivo di censura nonché la
[...] correttezza dell'operato del primo Giudicante ed insisteva per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. L'unico motivo di appello censura l'inserimento del costo della polizza assicurativa “personal Protection”, nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
L'appellante, infatti, ritiene che il primo Giudice abbia errato nell'accogliere le conclusioni del CTU, ritenute illogiche poiché non sarebbe stata fatta corretta applicazione del principio contenuto nella sentenza n. 8806/2017 Cass. I Sez. Civ. richiamata dalla stessa consulente, secondo cui solo le polizze finalizzate a garantire il rimborso al creditore delle somme necessarie in caso di eventi che potrebbero compromettere la solvibilità del debitore (cd. Polizze Credit
Protection) andrebbero considerare ai fini del calcolo del TAEG. Di guisa che, avendo, la polizza stipulata dall'attrice, tutt'altra finalità (“personal protection”) quindi avrebbe dovuto essere inclusa dal calcolo del TAEG.
Ebbene non coglie nel segno la ricostruzione dell'appellante, atteso che il costo della polizza assicurativa finalizzata sostanzialmente alla garanzia del rimborso del prestito, sopportato dall'appellata alla stipula del contratto, deve invece essere computato ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria dello specifico rapporto esaminato.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. 20699/2024).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass. n. 17839 del 21.06.2023; Cass. n. 3025 del 01/02/2022). In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi sì tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Del resto, secondo la disciplina applicabile alla specie ratione temporis per il calcolo dell'usura, ossia le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate nell'agosto
2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 fino al trimestre del luglio 2016, nel calcolo risultano incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Si evince, quindi, che elemento determinante, ai fini della inclusione o meno del premio assicurativo tra i costi rilevanti, è, in alternativa al carattere obbligatorio, la contestualità dell'adesione al servizio accessorio rispetto alla concessione del finanziamento. In questa prospettiva, sulla scorta di quanto indicato dalla suprema
Corte ( cfr Cass. n. 8806/2018) , ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
“contestualità” darà luogo a una presunzione (iuris tantum) di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.
Nel caso di specie, non è in dubbio che l'adesione al programma assicurativo sia stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e che la polizza sottoscritta possa essere considerata ad esso collegata, in quanto diretta a neutralizzare il rischio di insolvibilità del soggetto finanziato, in caso di inabilità temporanea al lavoro a causa di infortunio, di ricovero ospedaliero o, ancora, di perdita dell'impiego, eventi tutti che potrebbero pregiudicare la capacità del debitore assicurato di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Né rileva la circostanza che il beneficiario della prestazione assicurativa non sia l'intermediaria Va, infatti, rilevato che nella versione del 2016 le Pt_1
Istruzioni della Banca d'Italia precisano: “Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance)
e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”. Dirimente, ai fini della rilevanza del costo, non è quindi il beneficiario dell'eventuale prestazione assicurativa, ma la funzionalità della copertura assicurativa rispetto al contratto di credito. D'altra parte, con riguardo alla polizza “Personal protection” va osservato che malgrado la natura ibrida della copertura assicurativa, la stessa appare strumentale alla protezione del credito nella misura in cui è volta ad assicurare, perlomeno indirettamente, il rimborso delle rate, tenendo indenne l'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'impossibilità di mantenere l'impegno assunto di pagare il finanziamento al verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia, “con la conseguenza che il relativo premio deve ricomprendersi nel TEG” (cfr. ABF, Coll. Coord. Dec. n. 250/2018, cit.; ABF Roma, n.2729/22 ; ABF Napoli decisione N. 8108 del 23 maggio 2022).
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito poichè è sostanzialmente preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità e/o infermità); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo;
4) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito ed 5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Ciò posto, e considerando quindi che la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R.
115/2002 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che si liquidano per il presente grado di giudizio in € CP_1
1.278,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Santa Maria Capua Vetere, 30 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 86/2019 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUIDA ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
IANNITTI BENEDETTO AR, elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA
31 PIEDIMONTE MATESE presso il difensore avv. IANNITTI BENEDETTO
AR
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maddaloni la premettendo Parte_1 di aver stipulato in data 22.04.2014, contratto n. CO000013637383 avente ad oggetto un prestito personale per l'acquisto di un'autovettura usata per la somma complessiva di € 12.892,04 comprensiva di interessi convenzionali pattuiti, oneri accessori e premio relativo alla polizza personal protection Europe Assistance n.
22584, da rimborsare mediante numero di 60 rate mensili uguali e consecutive dell'importo di € 212,93 cd. Deduceva che al contratto fossero stati applicati tassi di interesse usurai in violazione della disposizione di cui all'art 644 cpc, come modificato dalla L. 108/96 secondo cui per la determinazione del tasso usuraio ex art. 2 L. 108/96 deve tenersi conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (compreso la polizza assicurativa) e delle spese, escluse solo imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Precisava che al momento della stipula del contratto il tasso soglia ex art 4 L. 108 del 1996 era determinato nella misura del
18, 775% come da rilevazioni della Banca d'Italia e del D.L. MEF 24.03.2014 (
GU 01.10.2014 n. 228) ed il TAEG indicato in contratto era già ultra soglia. Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità parziale del contratto di prestito personale in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi per violazione del tasso di soglia e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 3.755,80, il tutto con condanna alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva la la quale riteneva la Parte_1 domanda infondata ed in particolare rilevava che la polizza stipulata dalla signora
“Personal Protection” avesse natura facoltativa non essendo CP_1 connessa al finanziamento e non potendosi, quindi, considerare riconducibile funzionalmente ad esso in quanto i rischi garantiti non erano strettamente collegati all'erogazione del credito. Riteneva, infatti, la polizza non fosse indispensabile per ottenere il finanziamento e, pertanto, andasse esclusa dal costo complessivo del finanziamento, dunque non annoverabile nel calcolo del TAEG. Alla luce di ciò riteneva che il contratto di finanziamento, avendo previsto un TAEG di
16,87%, fosse valido ed al di sotto della soglia antiusura.
Espletata CTU, secondo cui, considerando la polizza assicurativa ai fini del calcolo del Taeg, pertanto, rideterminato nel 22,87%, superiore al tasso soglia antiusura del 18,775%, con sentenza n. 1028/2018 emessa il 31/10/2018, depositata il 08/11/2018, il Giudice di Pace di Piedimonte Matese accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra dichiarando la nullità parziale del CP_1 contratto di prestito personale n. CO000014198905 intercorso tra le parti relativamente alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in violazione del tasso di soglia usurario e per l'effetto la condannava Pt_1 alla restituzione degli interessi indebitamente pagati alla convenuta per €
[...]
3.499,79 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e rigettando ogni altra domanda.
Con atto di citazione notificato il 18.12.2018 la appellava la Parte_1 cennata sentenza, sostenendone l'erroneità in quanto carente di motivazione e, segnatamente, per aver seguito pedissequamente le valutazioni del CTU senza analizzare il profilo connesso alla obbligatorietà ovvero facoltatività delle polizze assicurative sottoscritte, rivolte, secondo ad esclusivo vantaggio del Pt_1 consumatore e non della finanziaria. Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza “rigettare la domanda proposta nei confronti della in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare essa appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria, l'esponente chiede accogliersi ogni richiesta istruttoria formulata dall'attuale appellante in primo grado ed ogni altra che dovesse essere dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 14.01.2019 si costituiva CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'unico motivo di censura nonché la
[...] correttezza dell'operato del primo Giudicante ed insisteva per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. L'unico motivo di appello censura l'inserimento del costo della polizza assicurativa “personal Protection”, nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
L'appellante, infatti, ritiene che il primo Giudice abbia errato nell'accogliere le conclusioni del CTU, ritenute illogiche poiché non sarebbe stata fatta corretta applicazione del principio contenuto nella sentenza n. 8806/2017 Cass. I Sez. Civ. richiamata dalla stessa consulente, secondo cui solo le polizze finalizzate a garantire il rimborso al creditore delle somme necessarie in caso di eventi che potrebbero compromettere la solvibilità del debitore (cd. Polizze Credit
Protection) andrebbero considerare ai fini del calcolo del TAEG. Di guisa che, avendo, la polizza stipulata dall'attrice, tutt'altra finalità (“personal protection”) quindi avrebbe dovuto essere inclusa dal calcolo del TAEG.
Ebbene non coglie nel segno la ricostruzione dell'appellante, atteso che il costo della polizza assicurativa finalizzata sostanzialmente alla garanzia del rimborso del prestito, sopportato dall'appellata alla stipula del contratto, deve invece essere computato ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria dello specifico rapporto esaminato.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. 20699/2024).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass. n. 17839 del 21.06.2023; Cass. n. 3025 del 01/02/2022). In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi sì tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Del resto, secondo la disciplina applicabile alla specie ratione temporis per il calcolo dell'usura, ossia le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate nell'agosto
2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 fino al trimestre del luglio 2016, nel calcolo risultano incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Si evince, quindi, che elemento determinante, ai fini della inclusione o meno del premio assicurativo tra i costi rilevanti, è, in alternativa al carattere obbligatorio, la contestualità dell'adesione al servizio accessorio rispetto alla concessione del finanziamento. In questa prospettiva, sulla scorta di quanto indicato dalla suprema
Corte ( cfr Cass. n. 8806/2018) , ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
“contestualità” darà luogo a una presunzione (iuris tantum) di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.
Nel caso di specie, non è in dubbio che l'adesione al programma assicurativo sia stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e che la polizza sottoscritta possa essere considerata ad esso collegata, in quanto diretta a neutralizzare il rischio di insolvibilità del soggetto finanziato, in caso di inabilità temporanea al lavoro a causa di infortunio, di ricovero ospedaliero o, ancora, di perdita dell'impiego, eventi tutti che potrebbero pregiudicare la capacità del debitore assicurato di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Né rileva la circostanza che il beneficiario della prestazione assicurativa non sia l'intermediaria Va, infatti, rilevato che nella versione del 2016 le Pt_1
Istruzioni della Banca d'Italia precisano: “Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance)
e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”. Dirimente, ai fini della rilevanza del costo, non è quindi il beneficiario dell'eventuale prestazione assicurativa, ma la funzionalità della copertura assicurativa rispetto al contratto di credito. D'altra parte, con riguardo alla polizza “Personal protection” va osservato che malgrado la natura ibrida della copertura assicurativa, la stessa appare strumentale alla protezione del credito nella misura in cui è volta ad assicurare, perlomeno indirettamente, il rimborso delle rate, tenendo indenne l'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'impossibilità di mantenere l'impegno assunto di pagare il finanziamento al verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia, “con la conseguenza che il relativo premio deve ricomprendersi nel TEG” (cfr. ABF, Coll. Coord. Dec. n. 250/2018, cit.; ABF Roma, n.2729/22 ; ABF Napoli decisione N. 8108 del 23 maggio 2022).
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito poichè è sostanzialmente preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità e/o infermità); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo;
4) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito ed 5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Ciò posto, e considerando quindi che la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R.
115/2002 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che si liquidano per il presente grado di giudizio in € CP_1
1.278,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Santa Maria Capua Vetere, 30 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel