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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12196/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13, il requisito sanitario richiesto per l'assegno mensile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 80% e inferiore quindi al limite del 100% previsto dalla legge. Si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“In premessa è opportuno sottolineare come il presupposto logico indefettibile della valutazione medico legale è l'effettuazione di una diagnosi precisa. La corretta individuazione della patologia, infatti, è necessaria sia per individuare l'etiopatogenesi della stessa e il danno ad essa correlata, sia per individuare la prognosi, la risposta farmaco/chirurgica e riabilitativa e valutare la capacità lavorativa;
questi cinque dati sono rilevanti ai fini del riconoscimento o meno del requisito richiesto
e, in caso di risposta affermativa, alla sua eventuale quantificazione. Al fine di fornire una risposta circa il riconoscimento o meno del diritto ad ottenere il beneficio richiesto, ho predisposto un'attenta valutazione dell'Anamnesi, dell'E.O. generale e degli Apparati interessati dalle Patologie in anamnesi, di tutta la documentazione sanitaria disponibile. Nel caso della ricorrente SI.ra
[...]
la documentazione sanitaria disponibile non offre dati certi per una storia clinica Parte_1 documentale delle patologie in diagnosi ed in particolare della Patologia cardio-respiratoria e
Psichiatrica. Pertanto, dopo attenta valutazione della documentazione sanitaria disponibile, singolarmente esaminata e correlata con le patologie in diagnosi, ritengo, in scienza e coscienza, di dover confermare le conclusioni già espresse nella CTU-bozza e di seguito riportate.
Tali patologie rendono la SI.ra “Invalida con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) Percentuale: ottanta% (80%)” con decorrenza dalla data della CTU-ATP.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. In particolare, parte ricorrente si è limitata a produrre nuova documentazione medica, senza però chiarire in quale modo da essa risulterebbe un aggravamento.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
03.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo