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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6684/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6684/2018 R.G.,
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in OL, VIA FERRERI N. 98, presso lo studio dell'avv. DI DIO
ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/10/1968 e residente in Rosolini in via Soldato Gennarino s.n.c., elettivamente domiciliato in IC, VIA ALDO MORO N. 3, presso lo studio dell'avv. ARGENTO
ELVIRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.5.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 28/12/2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
sposato a OL il 19/12/1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] civile del Comune di OL anno 1994, n. 95, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono Per_ nati i figli il 27.11.1997, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 15.10.2008. A fondamento della domanda di addebito deduceva che il Persona_2 marito aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_2
, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di
[...] visita paterno, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 1.000,00 e di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con comparsa depositata in data 7.6.2019 di costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma con addebito a
[...] quest'ultima per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Aderiva, poi, alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2 con collocamento presso la madre, cui assegnare la coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura Persona_2
Per_ mensile di euro 300,00 e della figlia nella misura mensile di euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per entrambi, e chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
pagina 2 di 7 All'udienza del 19.6.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2 collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel predetto provvedimento, ponendo a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di euro 800,00 (di cui euro 300,00 Per_ per il figlio ed euro 500,00 per ), oltre al pagamento del 50% delle Persona_2 spese straordinarie necessarie per gli stessi, nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 200,00; nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 9.4.2020 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con istanza depositata in data 16.3.2020 parte convenuta chiedeva disporsi, in modifica dell'ordinanza presidenziale, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie in considerazione dello svolgimento, ad opera della stessa, di attività lavorativa a tempo pieno.
All'udienza del 15.10.2020 parte attrice chiedeva il rigetto dell'istanza di modifica di parte convenuta e di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie nella misura mensile di euro 700,00 per aver cessato la suddetta attività; il Giudice Istruttore, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da entrambe le parti e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 30.9.2021 i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per una definizione consensuale della separazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 24.10.2024, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto, fissava l'udienza per l'ascolto del figlio minore . Persona_2
Tuttavia, all'udienza del 15.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
pagina 3 di 7 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la rispettiva residenza, tenuti a comunicarsi reciprocamene eventuali variazioni;
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocamento presso la madre;
i genitori d'intesa tra loro e di comune accordo dovranno predisporre un progetto di cura e di educazione nei riguardi del minore, prestandosi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza presso ciascuno, il padre ha facoltà di vedere il minore quando vuole, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del minore stesso e comunque almeno una volta alla settimana, in un pomeriggio da stabilirsi di comune accordo e un fine settimana, dal sabato alla domenica, ogni quindici giorni;
3) durante le vacanze estive i genitori cureranno che ciascuno di loro trascorra con il figlio minore un periodo di pari durata da definirsi consensualmente;
le vacanze natalizie e pasquali dovranno essere divise a metà fra i genitori alternando gli anni in cui il figlio trascorrerà le giornate di Natale e Capodanno, di Pasqua e Pasquetta con l'uno e con
l'altro;
4) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore , la somma mensile di €. Persona_2
Per_ 300,00, nonché, direttamente alla figlia maggiorenne , ma non economicamente indipendente, la somma di €. 500,00 fin quanto la stessa non ultimerà gli studi universitari, dopo di chè, la somma sarà rideterminata in €. 300,00 fino a indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di suo mantenimento nei periodi in cui la stessa non presta attività lavorativa. Qualora la sig.ra venisse assunta a tempo indeterminato, la stessa Pt_1 rinuncia al mantenimento facendo venir meno l'obbligo di corresponsione in capo al
CP_1
6) la nuda proprietà dell'immobile sito a Rosolini nella via G. Gennarino snc, acquistato dai coniugi in regime di comunione, verrà trasferito al figlio al Persona_2 compimento del suo diciottesimo anno di età, con riserva di usufrutto in favore di entrambi
pagina 4 di 7 i genitori. Fino a tale momento le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le pigioni in caso di locazione verranno suddivise tra le parti al 50%.
7) entrambe le parti dichiarano di prestare l'autorizzazione al rilascio reciproci dei passaporti.
All'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del
18.5.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le reciproche domande di addebito della separazione devono ritenersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a Persona_2 garantire al medesimo il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlio come in pagina 5 di 7 dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
OL il 19/12/1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di OL anno 1994, n. 95, Parte II, Serie A), alle condizioni degli stessi concordare e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
pagina 6 di 7 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/10/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6684/2018 R.G.,
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1972 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in OL, VIA FERRERI N. 98, presso lo studio dell'avv. DI DIO
ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/10/1968 e residente in Rosolini in via Soldato Gennarino s.n.c., elettivamente domiciliato in IC, VIA ALDO MORO N. 3, presso lo studio dell'avv. ARGENTO
ELVIRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.5.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 28/12/2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
sposato a OL il 19/12/1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...] civile del Comune di OL anno 1994, n. 95, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono Per_ nati i figli il 27.11.1997, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il 15.10.2008. A fondamento della domanda di addebito deduceva che il Persona_2 marito aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Per_2
, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di
[...] visita paterno, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 1.000,00 e di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con comparsa depositata in data 7.6.2019 di costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione dalla moglie, ma con addebito a
[...] quest'ultima per avere intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Aderiva, poi, alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2 con collocamento presso la madre, cui assegnare la coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Quanto alle questioni economiche, si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura Persona_2
Per_ mensile di euro 300,00 e della figlia nella misura mensile di euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per entrambi, e chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
pagina 2 di 7 All'udienza del 19.6.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2 collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel predetto provvedimento, ponendo a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura mensile complessiva di euro 800,00 (di cui euro 300,00 Per_ per il figlio ed euro 500,00 per ), oltre al pagamento del 50% delle Persona_2 spese straordinarie necessarie per gli stessi, nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 200,00; nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 9.4.2020 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con istanza depositata in data 16.3.2020 parte convenuta chiedeva disporsi, in modifica dell'ordinanza presidenziale, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie in considerazione dello svolgimento, ad opera della stessa, di attività lavorativa a tempo pieno.
All'udienza del 15.10.2020 parte attrice chiedeva il rigetto dell'istanza di modifica di parte convenuta e di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie nella misura mensile di euro 700,00 per aver cessato la suddetta attività; il Giudice Istruttore, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da entrambe le parti e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 30.9.2021 i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per una definizione consensuale della separazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 24.10.2024, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto, fissava l'udienza per l'ascolto del figlio minore . Persona_2
Tuttavia, all'udienza del 15.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
pagina 3 di 7 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la rispettiva residenza, tenuti a comunicarsi reciprocamene eventuali variazioni;
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocamento presso la madre;
i genitori d'intesa tra loro e di comune accordo dovranno predisporre un progetto di cura e di educazione nei riguardi del minore, prestandosi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza presso ciascuno, il padre ha facoltà di vedere il minore quando vuole, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del minore stesso e comunque almeno una volta alla settimana, in un pomeriggio da stabilirsi di comune accordo e un fine settimana, dal sabato alla domenica, ogni quindici giorni;
3) durante le vacanze estive i genitori cureranno che ciascuno di loro trascorra con il figlio minore un periodo di pari durata da definirsi consensualmente;
le vacanze natalizie e pasquali dovranno essere divise a metà fra i genitori alternando gli anni in cui il figlio trascorrerà le giornate di Natale e Capodanno, di Pasqua e Pasquetta con l'uno e con
l'altro;
4) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore , la somma mensile di €. Persona_2
Per_ 300,00, nonché, direttamente alla figlia maggiorenne , ma non economicamente indipendente, la somma di €. 500,00 fin quanto la stessa non ultimerà gli studi universitari, dopo di chè, la somma sarà rideterminata in €. 300,00 fino a indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
200,00 a titolo di suo mantenimento nei periodi in cui la stessa non presta attività lavorativa. Qualora la sig.ra venisse assunta a tempo indeterminato, la stessa Pt_1 rinuncia al mantenimento facendo venir meno l'obbligo di corresponsione in capo al
CP_1
6) la nuda proprietà dell'immobile sito a Rosolini nella via G. Gennarino snc, acquistato dai coniugi in regime di comunione, verrà trasferito al figlio al Persona_2 compimento del suo diciottesimo anno di età, con riserva di usufrutto in favore di entrambi
pagina 4 di 7 i genitori. Fino a tale momento le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le pigioni in caso di locazione verranno suddivise tra le parti al 50%.
7) entrambe le parti dichiarano di prestare l'autorizzazione al rilascio reciproci dei passaporti.
All'udienza del 23.10.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del
18.5.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le reciproche domande di addebito della separazione devono ritenersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore ed idonee a Persona_2 garantire al medesimo il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età del figlio.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figlio come in pagina 5 di 7 dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
OL il 19/12/1994 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di OL anno 1994, n. 95, Parte II, Serie A), alle condizioni degli stessi concordare e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
pagina 6 di 7 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
30/10/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7