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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA DE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA MOLISE N. 19, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DE MICHELE ANNUNZIATA
RICORRENTE e
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO nonché
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale sita in San Martino in Pensilis alla piazza Mario Sassano n. 11 alla ricorrente, che provvederà al pagamento del relativo canone;
- Disporre l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli e CP_3 CP_4 congiuntamente ad entrambi i coniugi;
pagina 1 di 6 - Indicare le modalità e i termini dell'esercizio del diritto di visita del padre ai minori secondo quanto stabilito nel capo relativo all'affidamento e/o secondo quanto richiesto dai minori in seguito all'audizione degli stessi;
- Quantificare un assegno mensile di contribuzione per i figli di € 500,00 complessivi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Attribuire l'assegno unico universale al 100% alla madre collocataria;
- In caso di disaccordo dei coniugi, disporre l'audizione dei figli minori e , affinché gli CP_3 CP_4 stessi possano esprimere liberamente e compiutamente le rispettive opinioni ed esigenze;
affinché il Giudicante adito possa acquisire la loro volontà, perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata;
al fine di dare voce ai desideri dei figli, valutando se la soddisfazione dei desideri espressi dai minori corrisponda davvero al loro interesse.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi anticipatari”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19/02/2025, proponeva domanda di separazione personale dal Parte_1 marito con l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, CP_1 CP_3 CP_4
l'assegnazione dell'uso della casa familiare alla moglie, l'attribuzione, alla moglie, in aggiunta all'assegno unico universale da riconoscere per intero alla ricorrente, di un assegno di Euro 500,00 mensili a carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno), e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
I figli minori e – il cui ascolto risulta manifestamente superfluo, alla luce dell'assetto che CP_3 CP_4 di fatto la famiglia ha assunto nelle more del giudizio – devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana (sostituiti, quando il padre è assente per lavoro, da colloqui telefonici giornalieri o con mezzi informatici); due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina o dall'ora di uscita dalla sciola del sabato fino alla domenica sera;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta pagina 2 di 6 dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori.
La casa familiare, costituita da un appartamento di edilizia popolare concesso in locazione dall' CP_5 deve essere assegnata in uso alla moglie, collocataria principale dei figli minori.
Tenuto conto delle esigenze dei figli minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (la moglie è lavoratrice stagionale come bracciante agricola;
il marito è operaio nel settore edile), si stima equo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con la stessa decorrenza indicata nell'ordinanza del 9 luglio 2025.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati pagina 3 di 6 dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. L'istanza di distrazione formulata con il ricorso introduttivo deve ritenersi, invero, il frutto di un mero refuso, come risulta evidente dal riferimento all'anticipazione delle spese da parte di una pluralità di difensori, laddove nel caso di specie il mandato alle liti è stato conferito dalla ricorrente ad un unico difensore e gli atti difensivi sono stati sottoscritti soltanto da quest'ultimo. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare pagina 4 di 6 le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 19/02/2025 da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
[...]
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata l'[...] a [...] Parte_1
(Albania), e nato il [...] a [...]; CP_1
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale CP_3 CP_4 presso la madre e con facoltà/dovere, per il padre, di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli: due pomeriggi alla settimana (sostituiti, quando il padre è assente per lavoro, da colloqui telefonici giornalieri o con mezzi informatici), dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalla mattina o dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo c) che segue;
in caso di disaccordo i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
d) assegna alla moglie l'uso della casa familiare in San Martino in Pensilis, Parte_1
Piazza Mario Sassano 11, con i relativi arredi, con facoltà, per il marito, qualora non lo abbia già fatto, di asportare entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva;
e) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un CP_1 Parte_1 assegno mensile di € 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 19 febbraio 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
f) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 al convenuto, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo e) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dalla ricorrente a titolo di mantenimento;
g) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come analiticamente indicato in CP_3 CP_4 motivazione;
h) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
pagina 5 di 6 i) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese CP_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
j) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
k) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 21/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA DE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA MOLISE N. 19, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. DE MICHELE ANNUNZIATA
RICORRENTE e
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO nonché
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale sita in San Martino in Pensilis alla piazza Mario Sassano n. 11 alla ricorrente, che provvederà al pagamento del relativo canone;
- Disporre l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli e CP_3 CP_4 congiuntamente ad entrambi i coniugi;
pagina 1 di 6 - Indicare le modalità e i termini dell'esercizio del diritto di visita del padre ai minori secondo quanto stabilito nel capo relativo all'affidamento e/o secondo quanto richiesto dai minori in seguito all'audizione degli stessi;
- Quantificare un assegno mensile di contribuzione per i figli di € 500,00 complessivi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Attribuire l'assegno unico universale al 100% alla madre collocataria;
- In caso di disaccordo dei coniugi, disporre l'audizione dei figli minori e , affinché gli CP_3 CP_4 stessi possano esprimere liberamente e compiutamente le rispettive opinioni ed esigenze;
affinché il Giudicante adito possa acquisire la loro volontà, perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata;
al fine di dare voce ai desideri dei figli, valutando se la soddisfazione dei desideri espressi dai minori corrisponda davvero al loro interesse.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi anticipatari”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19/02/2025, proponeva domanda di separazione personale dal Parte_1 marito con l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, CP_1 CP_3 CP_4
l'assegnazione dell'uso della casa familiare alla moglie, l'attribuzione, alla moglie, in aggiunta all'assegno unico universale da riconoscere per intero alla ricorrente, di un assegno di Euro 500,00 mensili a carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno), e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
I figli minori e – il cui ascolto risulta manifestamente superfluo, alla luce dell'assetto che CP_3 CP_4 di fatto la famiglia ha assunto nelle more del giudizio – devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana (sostituiti, quando il padre è assente per lavoro, da colloqui telefonici giornalieri o con mezzi informatici); due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina o dall'ora di uscita dalla sciola del sabato fino alla domenica sera;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta pagina 2 di 6 dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i coniugi potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori.
La casa familiare, costituita da un appartamento di edilizia popolare concesso in locazione dall' CP_5 deve essere assegnata in uso alla moglie, collocataria principale dei figli minori.
Tenuto conto delle esigenze dei figli minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (la moglie è lavoratrice stagionale come bracciante agricola;
il marito è operaio nel settore edile), si stima equo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con la stessa decorrenza indicata nell'ordinanza del 9 luglio 2025.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati pagina 3 di 6 dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. L'istanza di distrazione formulata con il ricorso introduttivo deve ritenersi, invero, il frutto di un mero refuso, come risulta evidente dal riferimento all'anticipazione delle spese da parte di una pluralità di difensori, laddove nel caso di specie il mandato alle liti è stato conferito dalla ricorrente ad un unico difensore e gli atti difensivi sono stati sottoscritti soltanto da quest'ultimo. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare pagina 4 di 6 le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 19/02/2025 da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
[...]
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata l'[...] a [...] Parte_1
(Albania), e nato il [...] a [...]; CP_1
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale CP_3 CP_4 presso la madre e con facoltà/dovere, per il padre, di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli: due pomeriggi alla settimana (sostituiti, quando il padre è assente per lavoro, da colloqui telefonici giornalieri o con mezzi informatici), dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalla mattina o dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo c) che segue;
in caso di disaccordo i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
d) assegna alla moglie l'uso della casa familiare in San Martino in Pensilis, Parte_1
Piazza Mario Sassano 11, con i relativi arredi, con facoltà, per il marito, qualora non lo abbia già fatto, di asportare entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva;
e) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un CP_1 Parte_1 assegno mensile di € 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 19 febbraio 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
f) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 al convenuto, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo e) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dalla ricorrente a titolo di mantenimento;
g) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come analiticamente indicato in CP_3 CP_4 motivazione;
h) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
pagina 5 di 6 i) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese CP_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
j) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
k) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 21/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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