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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO AN, Presidente
PATERNO' DD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6732/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di accertamento n. TYS01RC00296/2023, relativo all'anno d'imposta
2017 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione la plusvalenza di € 11.015,00, quale quota della plusvalenza dichiarata nel 2016, non riportata nel 2017, ed € 13.405,00 quale quota di ammortamento di cespiti non documentata.
Sostiene il ricorrente di aver ricevuto gli invii prodromici all'accertamento ma di non aver dato seguito agli stessi poiché per quasi un anno non ha controllato la propria pec. Di conseguenza chiede che l'Ufficio esamini la documentazione prodotta dopo la notifica dell'avviso di accertamento che darebbe corpo alla infondatezza del recupero di imposta: sostiene che il recupero dell'Ufficio Controlli deriva da plusvalenze del 2016 dichiarate per errore anche per il 2017; e lega il proprio assunto ai dai ricavabili dal proprio libro cespiti, prodotto dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Chiede comunque ridursi al minimo le sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia che ha contestato la fondatezza del ricorso rimarcando la non utilizzabilità della documetazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso merita l'accoglimento.
Non è in contestazione il fatto che, apprezzando la documentazione prodotta dal contribuente, la pretesa veicolata dall'amministrazione non avrebbe ragion d'essere. Tutto ruota, dunque, sulla possibilità di avvalersi della stessa, malgrado il ricorrente sia rimasto sordo alla sollecitazione rivoltagli dall'ufficio ritualmente prima della notifica dell'accertamento ora impugnato.
Va rimarcato che ai sensi dell'art. 32, ultimi due commi, DPR 600/1973: << Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.>>
Si sule in coerenza affermate che in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Il contribuente può tuttavia conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell'art.32, quinto comma, del DPR n. 600/1973, solamente depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.» (Cass. 23/03/2016, n. 5734;
Cass. ordinanza 14605 del 2018).
Nel caso, ad avviso della Corte ricorretale ultima ipotesi alla luce delle dimensioni delle connotazioni soteggettive e dimensionali dell'azienda attinta dalla verifica in questione e dalle modalità della comunicazione rimasta inevasa, che, alla luce delle prime, legittimano l'idea della non imputabilità al contribiente dell'omissione in questione.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. Spese compensate
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO AN, Presidente
PATERNO' DD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6732/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RC002962023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di accertamento n. TYS01RC00296/2023, relativo all'anno d'imposta
2017 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione la plusvalenza di € 11.015,00, quale quota della plusvalenza dichiarata nel 2016, non riportata nel 2017, ed € 13.405,00 quale quota di ammortamento di cespiti non documentata.
Sostiene il ricorrente di aver ricevuto gli invii prodromici all'accertamento ma di non aver dato seguito agli stessi poiché per quasi un anno non ha controllato la propria pec. Di conseguenza chiede che l'Ufficio esamini la documentazione prodotta dopo la notifica dell'avviso di accertamento che darebbe corpo alla infondatezza del recupero di imposta: sostiene che il recupero dell'Ufficio Controlli deriva da plusvalenze del 2016 dichiarate per errore anche per il 2017; e lega il proprio assunto ai dai ricavabili dal proprio libro cespiti, prodotto dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Chiede comunque ridursi al minimo le sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia che ha contestato la fondatezza del ricorso rimarcando la non utilizzabilità della documetazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso merita l'accoglimento.
Non è in contestazione il fatto che, apprezzando la documentazione prodotta dal contribuente, la pretesa veicolata dall'amministrazione non avrebbe ragion d'essere. Tutto ruota, dunque, sulla possibilità di avvalersi della stessa, malgrado il ricorrente sia rimasto sordo alla sollecitazione rivoltagli dall'ufficio ritualmente prima della notifica dell'accertamento ora impugnato.
Va rimarcato che ai sensi dell'art. 32, ultimi due commi, DPR 600/1973: << Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.>>
Si sule in coerenza affermate che in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Il contribuente può tuttavia conseguire una deroga all'inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Egli può avvalersi della deroga prevista ai sensi dell'art.32, quinto comma, del DPR n. 600/1973, solamente depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio, e dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.» (Cass. 23/03/2016, n. 5734;
Cass. ordinanza 14605 del 2018).
Nel caso, ad avviso della Corte ricorretale ultima ipotesi alla luce delle dimensioni delle connotazioni soteggettive e dimensionali dell'azienda attinta dalla verifica in questione e dalle modalità della comunicazione rimasta inevasa, che, alla luce delle prime, legittimano l'idea della non imputabilità al contribiente dell'omissione in questione.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. Spese compensate
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato e compensa le spese tra le parti.