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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 06/12/2022 al n. 2220 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2206/2022 del 18/07/2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, Via di Parte_1 C.F._1
Novoli n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Matteo Menchi che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piombino, Via Turati n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Laura
Giuliani che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato e nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via di Novoli n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Margareth Di Dio che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e appellante incidentale
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente Parte_1 appello ed in totale riforma della sentenza impugnata: nel merito – Accertare e dichiarare la totale responsabilità, ex art. 2051 c.c., nella causazione del danno occorso alla Sig.ra al Pt_1 I) quale custode del Teatro Sala Blu posto in , Via Degli Alberti, 11; - Controparte_1 CP_1
Accertare le lesioni subiti dalla Signora a seguito del suddetto sinistro;
-e per Parte_2
l'effetto condannare la Convenuta Amministrazione a rifondere la somma di € 35.950,42– comprensiva dei compensi legali stragiudiziali o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al dì del saldo e rivalutazione monetaria. -con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
-Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado di Giudizio, oltre Magg. 15%, ed onorari fiscali ex lege. In via istruttoria - Chiede ammettersi
CTU medico legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni personali occorse alla
Sig.ra ”. Pt_3
Per il : “…Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita: “Dichiarare Controparte_1 inammissibili e comunque rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra confermando la sentenza n. n. 2206/22 Parte_1 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Picone, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ed in ogni caso mandare esente da ogni responsabilità
l'Ente convenuto”. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”…”.
Per l : “…in parziale riforma della sentenza n. 2206/2022, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile RG n. 16814/2019, accogliersi la spiegata riconvenzionale, e, per l'effetto, - condannarsi il (C.F. e P.IVA: Controparte_1
) a rifondere all le spese di lite di primo grado P.IVA_1 Controparte_2 ex D.M. 55/14, e succ. mod. e pertanto pari ad € 3.972,00 oltre spese generali, iva e cpa per i titoli di cui alla narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze il in persona del suo Sindaco pro tempore per ivi sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento in suo favore della somma di € 35.950,42 quale custode del Teatro
Sala Blu sito in , Via degli Alberti n. 11 e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. dei CP_1 danni subiti dalla a causa delle lesioni riportate in data 26/01/2018. Pt_1
In particolare, deduceva che alle ore 23:00 circa di quel giorno, durante le prove di uno spettacolo teatrale autorizzato dal Comune di che avrebbe dovuto aver luogo la sera CP_1 successiva, dopo essere uscita dal palco del teatro, si recava dietro le quinte del medesimo
(scarsamente illuminate rispetto al palco) e rovinava a terra a causa della presenza di un mattone di colore scuro posto a sostegno di una “quintina”, mattone la cui presenza non era segnalata. Dalla cartella clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio, nel quale era stata immediatamente trasportata dopo la caduta, risultava che in occasione della stessa aveva riportato “frattura pluriframmentata e parzialmente ingranata del collo chirurgico e della testa omerale con interessamento del trochite”. Sulla scorta delle valutazioni medico-legali effettuate dal Dott. e in applicazione delle tabelle milanesi, il danno biologico risarcibile dal Per_1
Comune ammontava ad € 30.699,50, oltre € 646,00 per le spese occorse. Il doveva CP_1 altresì essere condannato a corrisponderle la somma di € 4.604,92, pari alle spese legali sostenute dalla stessa in relazione all'attività stragiudiziale svolta dal suo avvocato. Pt_1
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prove per testi, l'interrogatorio formale del Sindaco del e CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite Controparte_1 in occasione del sinistro.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare che il Tribunale adito autorizzasse Controparte_1 la chiamata in causa dell (d'ora in poi soltanto Controparte_2
“ ”), esclusiva responsabile del sinistro oggetto di causa in quanto utilizzatrice e, CP_2 come tale, custode del teatro in base al regolamento approvato con delibera n. 7 del Consiglio
Comunale del 06/03/2007. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di Parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, che contestava anche nel quantum sia in punto di danno biologico che di spese legali stragiudiziali;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, chiedeva di dichiarare l Controparte_2
unica responsabile del sinistro in oggetto e per l'effetto condannarla al risarcimento del
[...] danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l chiedendo: in via preliminare, di CP_2 essere estromessa dal giudizio una volta accertato il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto della domanda di manleva una volta accertata l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorso alla non essendosi instaurato tra l e il teatro CP_1 Pt_1 CP_2 alcun rapporto di custodia.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali;
in esito, con la sentenza n. 2206/2022 del 18/07/2022 emessa ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Firenze rigettava le domande della condannandola a rifondere al le spese Pt_1 Controparte_1 processuali;
compensava le spese di lite tra il e l “ritenendosi, CP_1 CP_2 comunque, la chiamata in causa del terzo dovuta sulla scorta della documentazione in atti
(vedi doc. 2 parte convenuta)”.
In particolare, osservava quanto segue: l'esame e la valutazione del complessivo materiale probatorio in atti inducevano a ritenere che l'attrice – sulla quale incombeva l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso nonché tra quest'ultimo e i danni lamentati – non avesse assolto al predetto onere probatorio, essendo le prove fornite in punto di nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso insufficienti e parzialmente contraddittorie. Innanzitutto, dalla cartella clinica di pronto soccorso versata in atti dalla risultava che questa al momento dell'accettazione al PS avesse riferito una Pt_1
“caduta accidentale” senza specificare in quale luogo si fosse verificato il sinistro;
quindi quanto riportato nella cartella (“Dinamica Evento Incidente altri luoghi chiusi”) conferiva alla stessa un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di Parte attrice circa la caduta dietro le Tes_ quinte di un teatro. Quanto alle esperite prove testimoniali, le testimoni e non Tes_2 avevano visto cadere la Per contro, il teste aveva effettivamente confermato Pt_1 Tes_3 nella sostanza la dinamica dell'evento riferita dall'attrice. Tuttavia, la lettura coordinata delle tre deposizioni impediva di valutarle pienamente attendibili, sussistendo contrasto tra le stesse in ordine a punti importanti e qualificanti dei rispettivi racconti, ossia in particolare con riguardo alle tempistiche della caduta. Per quanto concerne la dedotta circostanza – confermata da tutti i testi – che le quinte del teatro fossero meno illuminate rispetto al palco, la scelta di modulare le luci al momento delle prove non era imputabile al e, posto che CP_1 passando da una luce più intensa ad una più fievole e/o alla penombra l'occhio ha bisogno di tempo per abituarsi a distinguere le forme degli oggetti, la avrebbe dovuto prestare una Pt_1 maggiore attenzione ai luoghi, procedendo con più cautela fino al momento di avere una perfetta visibilità degli stessi. Il rigetto della domanda di Parte attrice rendeva superfluo l'esame della domanda di manleva svolta dal nei confronti dell . CP_1 CP_2
La impugnava la sentenza per il seguente motivo: “Grave errore del Giudice di Prime Pt_1
Cure nella valutazione e comprensione del materiale probatorio, nell'interpretazione ed applicazione delle norme in ambito di onere probatorio e della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia”. In particolare, articolava tale motivo di appello in sette censure: “A) Errore nell'aver ritenuto non assolto l'onere probatorio dalla parte attrice”; “B)
Errata comprensione del verbale di pronto soccorso”; “C) Errata comprensione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali”; “D) Errore nel non aver ritenuto il mattone un'insidia e/o un trabocchetto”; “E) Errata valutazione dell'elemento della “luce” ed errata applicazione dell'art.
2051 c.c.”; “F) Non concessione della CTU”. Chiedeva quindi l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, concludendo come meglio indicato in epigrafe. In via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate in occasione del sinistro.
Si costituiva il il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, contestava analiticamente le suddette censure.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva l , la quale proponeva appello incidentale censurando la sentenza CP_2 nella parte in cui il primo giudice, ritenuta dovuta la chiamata in causa dell da CP_2 parte del Comune in base al regolamento versato in atti da quest'ultimo, aveva compensato le spese di lite tra chiamante e terza chiamata, anziché condannare il primo al pagamento delle spese processuali in favore della seconda sul presupposto che il regolamento approvato con delibera n. 7 del Consiglio Comunale del 06/03/2007 nel caso di specie non era applicabile.
Chiedeva pertanto la parziale riforma della sentenza sul punto. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
13/01/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348-bis c.p.c.
Il ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348- Controparte_1 bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. L'eccezione è infondata, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma in esame, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate, che come tali non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis c.p.c.
3. L'appello principale.
Con un solo motivo di appello articolato in plurime censure la lamenta innanzitutto di Pt_1 aver fornito la prova del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il quale proprio sulla mancanza di tale prova ha fondato – secondo parte appellante erroneamente - il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. dell'allora attrice (cfr. atto di appello, paragrafi A, B e C).
Lamenta poi che: “il Giudicante doveva ritenere il mattone alla stregua della definizione data dalla giurisprudenza di insidia e trabocchetto e, pertanto, ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr. atto di appello, par. D); il primo giudice ha erroneamente valutato l'elemento fattuale della luce (meno intensa dietro le quinte rispetto al palco), in quanto è
“l'eventuale ottimale condizione di visibilità che attenua la pericolosità ed accentua l'eventuale disattenzione del danneggiato, e non viceversa! Numerose sono le pronunce in tal senso, […] tutte idonee a ritenere nel caso concreto non applicabile l'art. 1227” (cfr. atto di appello, par.
E); “il Giudice di Prime Cure, essendo così gravemente caduta in errore con riferimento alla prova data da parte attrice, ha errato altresì nel non concedere la Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura di medico legale” (cfr. atto di appello, par. F).
3.1. Il nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso (paragrafi A, B e C dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante di avere compiutamente dimostrato il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso è infondata.
Conviene premettere in diritto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tale prospettiva, nel caso di specie il Collegio, al pari del primo giudice, ritiene che la Pt_1 non abbia fornito la prova di essere caduta la sera del 26/01/2018 all'interno del Teatro Sala
Blu del Comune di , mentre faceva le prove di uno spettacolo, inciampando – nell'uscire CP_1 dal palco – su un mattone che era stato appoggiato (non si sa da chi) sulla base di legno di una delle “quintine” del teatro per tenerla aderente a terra, come da costei sostenuto nella citazione introduttiva.
Secondo parte appellante la suddetta dinamica del sinistro si evincerebbe dalle complessive risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, erroneamente interpretate dal primo giudice.
Il primo elemento istruttorio esaminato dal giudice di prime cure in sentenza è la “cartella clinica di pronto soccorso” versata in atti dalla (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione Pt_1 di primo grado).
Secondo il primo giudice da tale cartella si desume che la “al momento dell'accettazione Pt_1 al Pronto Soccorso, ha spontaneamente riferito al personale medico si trattava di una “caduta accidentale” senza specificare, tuttavia, in quale luogo (si legge difatti “Dinamica Evento
Incidente altri luoghi chiusi”). Ciò posto, è anche da dirsi che non può escludersi un'imprecisione del medico nel trascrivere quanto riferito dalla paziente, anche perché da un punto di vista medico-sanitario nulla mutava tra una caduta in casa (o altrove) ed una caduta nel teatro. In questo senso, pertanto, quanto riportato nella detta cartella clinica per un verso non conferisce alle dichiarazioni in questione la natura di confessione stragiudiziale ex art.
2735, co. 1, c.c., per altro verso tuttavia conferisce alla stessa un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di parte attrice della caduta dietro le quinte di un teatro (che se specificamente puntualizzata all'accesso al pronto soccorso, stante la peculiarità del luogo, sarebbe presumibilmente stata annotata)”.
In effetti questa Corte non condivide la conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure circa il “valore probatorio indiziario contrario” alla tesi della del documento in Pt_1 discussione, in quanto non solo non può ritenersi provato che il medico avrebbe sicuramente scritto che la caduta sarebbe avvenuta all'interno del teatro se la glielo avesse riferito (lo Pt_1 stesso giudice appellato scrive “non può escludersi un'imprecisione del medico nel trascrivere quanto riferito dalla paziente”), ma soprattutto l'eventualità che la signora non abbia precisato al sanitario tale luogo nel riferire della sua caduta non esclude affatto che davvero ella sia caduta proprio all'interno del teatro, e pur tuttavia quest'ultima circostanza, quand'anche provata, non è certo sufficiente a provare il nesso causale perché nulla dimostra in ordine alla modalità con cui la caduta sarebbe avvenuta;
in definitiva il referto medico, in cui si legge soltanto “caduta accidentale” e “Dinamica Evento Incidente altri luoghi chiusi”, costituisce un dato processuale assolutamente neutro, perché se da un lato non vi è alcun riferimento al luogo “teatro”, al contempo non vi è neppure menzionato nessun altro luogo chiuso diverso dal teatro e comunque nulla dice detto referto circa le modalità della caduta (cioè che la Pt_1 abbia perso l'equilibrio per avere inciampato sul mattone appoggiato sulla base della quintina), né tale particolare dinamica è dimostrata obiettivamente dal tipo di lesione refertata
(trattandosi di frattura dell'omero e non di contusione o lesione del piede).
Si deve quindi escludere che, come sostenuto dall'appellante, il primo giudice semplicemente esaminando la foto n. 4, “che ritrae la al momento del soccorso del personale Pt_1 paramedico, nella quale ben si nota che la medesima è a terra dietro le quinte”, avrebbe dovuto senz'altro ritenere provato che l'evento di danno si fosse verificato proprio come descritto da parte attrice (vedi a pagg. 18/19 appello), appunto perchè detta foto dimostra soltanto che la quella sera è caduta all'interno del teatro, ma non certo che ella è caduta Pt_1 inciampando nel più volte menzionato mattone.
Quanto ai restanti elementi istruttori, la dinamica dei fatti così come ricostruita dalla a Pt_1 differenza di quanto sostenuto dalla stessa, non trova alcun riscontro nelle esperite prove testimoniali. Tes_ Infatti le testimoni e non hanno visto cadere la inciampando sul mattone Tes_2 Pt_1 posto sulla base di legno della “quintina”, perché entrambe l'hanno soltanto “sentita cadere”, salvo poi la averla vista quando era già a terra: difatti ha riferito: “Io l'ho Tes_2 Testimone_4 solo sentita cadere” e ha riferito: “Non ho visto cadere la sig.ra in quanto la Testimone_5 precedevo. L'ho sentita cadere dietro di me e quando mi sono girata era a terra.”
Quanto al teste l'unico ad aver “visto la sig.ra inciampare”, le sue dichiarazioni Tes_3 Pt_1 devono ritenersi inattendibili alla luce di un semplice confronto con la ricostruzione dei fatti allegata dalla in tutti i suoi scritti difensivi di ambedue i gradi di giudizio e con la Pt_1 testimonianza Tes_2
La infatti ha sempre riferito di essere caduta inciampando su un mattone posto a Pt_1 sostegno di una “quintina” mentre si stava recando dietro le quinte e dunque stava uscendo dal palco. Nell'atto di citazione di primo grado si legge, in particolare, che “La caduta della
Sig.ra si verificava secondo questa dinamica: dopo essere uscita dal palco del suddetto Pt_1
Teatro, parte attrice si recava dietro le quinte del medesimo perdendo l'equilibrio a causa della presenza a terra di un mattone” (cfr. atto di citazione, pag. 1). A tal proposito anche la teste ha riferito “Noi eravamo sul palco, avevamo finito di Tes_2 leggere e stavamo entrando nelle quinte per uscire dal palco”.
Per contro, ha dichiarato “La sig.ra [ n.d.r.] stava accanto a me dietro le Tes_3 Pt_1 quintine e stavamo andando sul davanti del palcoscenico per iniziare la lettura”.
Di conseguenza, è condivisibile quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure, ossia che l'unico teste che ha visto la inciampare e cadere “colloca la caduta in un momento Pt_1 decisamente diverso da quello rappresentato in citazione (per come confermato dalla teste
e cioè non al termine della lettura mentre l'attrice provvedeva a lasciare il palco, bensì Tes_2 nel mentre si apprestava ad entrare sul palco per iniziare la lettura”.
In secondo luogo, contribuisce a rendere scarsamente attendibile la testimonianza di Tes_3 il riferimento che il teste fa ai “mattoni”. In particolare, ha riferito che “La sig.ra Tes_3 Pt_1 mi era accanto e stavamo per entrare in quinta pronti per iniziare alla partenza della musica quando lei è inciampata sui mattoni sopra detti”.
Tuttavia, la ha sempre dedotto di essere caduta inciampando su un mattone soltanto e Pt_1 del resto anche in astratto non potrebbe che essere così: anche ammesso infatti che i mattoni fossero due (uno posizionato sulla “quintina” posta da un lato del palco e l'altro su quella posta dal lato opposto), come riferito dalla teste (“I due mattoncini erano ai lati della Tes_2 quinta”), deve considerarsi che tra le due “quintine” e, quindi, tra i due mattoni vi era sicuramente una distanza di alcuni metri. Pertanto, la se del caso, non potrebbe che Pt_1 essere inciampata su uno soltanto di essi, e non su entrambi, come dichiarato dal
[...]
. CP_3
Il predetto teste deve quindi essere considerato inattendibile e ciò anche considerando la non totale indifferenza rispetto agli interessi coinvolti in causa, essendo uno dei soci fondatori dell , nonché il direttore artistico della stessa (vedi doc. 5 fasc. di Controparte_2 primo grado del . CP_1
Da ultimo, nessun elemento di prova del nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso può trarsi evidentemente dalle più volte citate fotografie prodotte in giudizio dalla sei Pt_1 delle quali ritraggono un mattone posizionato su una “quintina”, mentre nelle altre due si vede la a terra mentre viene soccorsa da un paramedico (cfr. documenti n. 3 e n. 4 allegati Pt_1 all'atto di citazione di primo grado della . Pt_1
3.2. Le ulteriori doglianze (paragrafi D ed E dell'atto di appello).
L'esame delle ulteriori argomentazioni difensive di Parte appellante – relative alla natura di insidia e/o trabocchetto del mattone (par. D) e alla natura diligente e prudente della condotta tenuta dalla come tale inidonea tanto a recidere il nesso causale tra cosa in custodia ed Pt_1 evento dannoso quanto ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. (par. E) – è evidentemente assorbito dalle considerazioni che precedono, rendendosi necessaria l'indagine circa l'eventuale incidenza causale della condotta del danneggiante sull'evento dannoso in rapporto alle caratteristiche della res e alle circostanze del caso concreto solo una volta che il danneggiato abbia fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cosa che – si ribadisce – la nel caso di specie non ha fatto. Pt_1
3.3. La reiterata istanza istruttoria (paragrafo F dell'atto di appello).
La ha reiterato in questa sede la richiesta di ammissione di CTU medico-legale volta ad Pt_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro.
A tal proposito è sufficiente rilevare che l'infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna appellante ex art. 2051 c.c. ha evidentemente reso superflua, sia nel giudizio di prime cure che in questa sede, qualsivoglia indagine sul quantum.
4. L'appello incidentale.
Con un unico motivo di gravame l contesta la Controparte_2 compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice nel rapporto tra la stessa
(terza chiamata in primo grado) e il (chiamante). Controparte_1
Nel presente grado di giudizio il non ha nuovamente chiamato in causa l , CP_1 CP_2 chiedendo, come aveva fatto nel giudizio di prime cure, che se del caso fosse questa il soggetto responsabile da condannare al risarcimento del danno, essendosi limitato in questa sede a chiedere il rigetto dell'appello proposto dalla e la conferma della sentenza Pt_1 impugnata.
Nondimeno, l , alla quale la ha notificato l'appello al mero scopo di litis CP_2 Pt_1 denuntiatio, si è costituita dopo il proponendo appello incidentale solo per contestare CP_1 la compensazione delle spese di lite nel rapporto con quest'ultimo.
A parere della Corte l'appello incidentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Infatti l , terza chiamata in primo grado, impugnando la sentenza non contro CP_2
l'appellante principale bensì contro l'appellato avrebbe dovuto proporre tale Pt_1 CP_1 appello incidentale nei termini ordinari (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e quindi entro il 18.2.23), invece essa si è costituita in data 20/03/2024. Ciò in quanto l'interesse dell ad impugnare la decisione sulle spese nel rapporto con il CP_2 CP_1 chiamante in causa non è sorto a seguito dell'appello principale della in quanto Pt_1 quest'ultimo ha rimesso in discussione l'assetto di interessi delineato dalla sentenza di primo grado soltanto nel rapporto tra la e il il quale peraltro non ha neppure rinnovato Pt_1 CP_1 in questa sede la chiamata in causa dell . CP_2
Dunque, poiché l'eventuale accoglimento dell'appello principale della non sarebbe in ogni Pt_1 caso mai idoneo a creare effetti giuridici pregiudizievoli per l , quest'ultima non CP_2 poteva avvalersi dell'art. 334 c.p.c. per proporre validamente appello incidentale tardivo (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/11/2015; Cass. civ., Sez. L,
Sentenza n. 6156 del 14/03/2018; Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018;
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020).
5. Le spese di lite. Tra la e il , tenuto conto dell'integrale conferma della sentenza di primo Pt_1 Controparte_1 grado, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive CP_1 modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 26.001-
52.000), secondo i valori medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta in questa sede.
Tra il e l' le spese del presente grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio debbono essere integralmente compensate, in quanto non solo il anziché CP_1 eccepire l'inammissibilità dell'appello incidentale dell attesa la tardività dello CP_2 stesso, si è difeso nel merito, ma se nelle note scritte del 04/06/2024 esso ha concluso chiedendo di “rigettare altresì l'appello incidentale promosso dall Controparte_2
confermando in toto la sentenza impugnata anche in punto di spese di lite”, nelle
[...] successive note di PC del 23/12/2024 e nella comparsa conclusionale del 14/03/2025 non ha neanche ripetuto tali ultime conclusioni, limitandosi solo a chiedere il rigetto dell'appello principale.
Di poi nella successiva memoria di replica del 4.4.25 il si è di nuovo difeso nel merito CP_1 in ordine all'appello incidentale promosso dall , chiedendone Controparte_2 il rigetto, senza quindi eccepirne la tardività.
Il rigetto dell'appello principale in quanto infondato e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo comportano a carico dell'appellante principale e Pt_1 dell'appellante incidentale l'obbligo di pagare un'ulteriore Controparte_2 somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
2206/2022 del 18/07/2022 proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dalla , così provvede: Controparte_2
1) respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
;
[...]
3) conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2206/2022 del
18/07/2022;
4) condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, che sono liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
5) compensa integralmente tra il e l' Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio;
[...] 6) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Controparte_2
Firenze, 10.4.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 06/12/2022 al n. 2220 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2206/2022 del 18/07/2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Firenze, Via di Parte_1 C.F._1
Novoli n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Matteo Menchi che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piombino, Via Turati n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Laura
Giuliani che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato e nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via di Novoli n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Margareth Di Dio che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e appellante incidentale
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente Parte_1 appello ed in totale riforma della sentenza impugnata: nel merito – Accertare e dichiarare la totale responsabilità, ex art. 2051 c.c., nella causazione del danno occorso alla Sig.ra al Pt_1 I) quale custode del Teatro Sala Blu posto in , Via Degli Alberti, 11; - Controparte_1 CP_1
Accertare le lesioni subiti dalla Signora a seguito del suddetto sinistro;
-e per Parte_2
l'effetto condannare la Convenuta Amministrazione a rifondere la somma di € 35.950,42– comprensiva dei compensi legali stragiudiziali o della maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al dì del saldo e rivalutazione monetaria. -con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
-Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado di Giudizio, oltre Magg. 15%, ed onorari fiscali ex lege. In via istruttoria - Chiede ammettersi
CTU medico legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni personali occorse alla
Sig.ra ”. Pt_3
Per il : “…Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita: “Dichiarare Controparte_1 inammissibili e comunque rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra confermando la sentenza n. n. 2206/22 Parte_1 pubblicata il 18/07/2022 dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Picone, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ed in ogni caso mandare esente da ogni responsabilità
l'Ente convenuto”. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”…”.
Per l : “…in parziale riforma della sentenza n. 2206/2022, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile RG n. 16814/2019, accogliersi la spiegata riconvenzionale, e, per l'effetto, - condannarsi il (C.F. e P.IVA: Controparte_1
) a rifondere all le spese di lite di primo grado P.IVA_1 Controparte_2 ex D.M. 55/14, e succ. mod. e pertanto pari ad € 3.972,00 oltre spese generali, iva e cpa per i titoli di cui alla narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze il in persona del suo Sindaco pro tempore per ivi sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento in suo favore della somma di € 35.950,42 quale custode del Teatro
Sala Blu sito in , Via degli Alberti n. 11 e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. dei CP_1 danni subiti dalla a causa delle lesioni riportate in data 26/01/2018. Pt_1
In particolare, deduceva che alle ore 23:00 circa di quel giorno, durante le prove di uno spettacolo teatrale autorizzato dal Comune di che avrebbe dovuto aver luogo la sera CP_1 successiva, dopo essere uscita dal palco del teatro, si recava dietro le quinte del medesimo
(scarsamente illuminate rispetto al palco) e rovinava a terra a causa della presenza di un mattone di colore scuro posto a sostegno di una “quintina”, mattone la cui presenza non era segnalata. Dalla cartella clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio, nel quale era stata immediatamente trasportata dopo la caduta, risultava che in occasione della stessa aveva riportato “frattura pluriframmentata e parzialmente ingranata del collo chirurgico e della testa omerale con interessamento del trochite”. Sulla scorta delle valutazioni medico-legali effettuate dal Dott. e in applicazione delle tabelle milanesi, il danno biologico risarcibile dal Per_1
Comune ammontava ad € 30.699,50, oltre € 646,00 per le spese occorse. Il doveva CP_1 altresì essere condannato a corrisponderle la somma di € 4.604,92, pari alle spese legali sostenute dalla stessa in relazione all'attività stragiudiziale svolta dal suo avvocato. Pt_1
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prove per testi, l'interrogatorio formale del Sindaco del e CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite Controparte_1 in occasione del sinistro.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare che il Tribunale adito autorizzasse Controparte_1 la chiamata in causa dell (d'ora in poi soltanto Controparte_2
“ ”), esclusiva responsabile del sinistro oggetto di causa in quanto utilizzatrice e, CP_2 come tale, custode del teatro in base al regolamento approvato con delibera n. 7 del Consiglio
Comunale del 06/03/2007. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di Parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, che contestava anche nel quantum sia in punto di danno biologico che di spese legali stragiudiziali;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice, chiedeva di dichiarare l Controparte_2
unica responsabile del sinistro in oggetto e per l'effetto condannarla al risarcimento del
[...] danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l chiedendo: in via preliminare, di CP_2 essere estromessa dal giudizio una volta accertato il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto della domanda di manleva una volta accertata l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorso alla non essendosi instaurato tra l e il teatro CP_1 Pt_1 CP_2 alcun rapporto di custodia.
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali;
in esito, con la sentenza n. 2206/2022 del 18/07/2022 emessa ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Firenze rigettava le domande della condannandola a rifondere al le spese Pt_1 Controparte_1 processuali;
compensava le spese di lite tra il e l “ritenendosi, CP_1 CP_2 comunque, la chiamata in causa del terzo dovuta sulla scorta della documentazione in atti
(vedi doc. 2 parte convenuta)”.
In particolare, osservava quanto segue: l'esame e la valutazione del complessivo materiale probatorio in atti inducevano a ritenere che l'attrice – sulla quale incombeva l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso nonché tra quest'ultimo e i danni lamentati – non avesse assolto al predetto onere probatorio, essendo le prove fornite in punto di nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso insufficienti e parzialmente contraddittorie. Innanzitutto, dalla cartella clinica di pronto soccorso versata in atti dalla risultava che questa al momento dell'accettazione al PS avesse riferito una Pt_1
“caduta accidentale” senza specificare in quale luogo si fosse verificato il sinistro;
quindi quanto riportato nella cartella (“Dinamica Evento Incidente altri luoghi chiusi”) conferiva alla stessa un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di Parte attrice circa la caduta dietro le Tes_ quinte di un teatro. Quanto alle esperite prove testimoniali, le testimoni e non Tes_2 avevano visto cadere la Per contro, il teste aveva effettivamente confermato Pt_1 Tes_3 nella sostanza la dinamica dell'evento riferita dall'attrice. Tuttavia, la lettura coordinata delle tre deposizioni impediva di valutarle pienamente attendibili, sussistendo contrasto tra le stesse in ordine a punti importanti e qualificanti dei rispettivi racconti, ossia in particolare con riguardo alle tempistiche della caduta. Per quanto concerne la dedotta circostanza – confermata da tutti i testi – che le quinte del teatro fossero meno illuminate rispetto al palco, la scelta di modulare le luci al momento delle prove non era imputabile al e, posto che CP_1 passando da una luce più intensa ad una più fievole e/o alla penombra l'occhio ha bisogno di tempo per abituarsi a distinguere le forme degli oggetti, la avrebbe dovuto prestare una Pt_1 maggiore attenzione ai luoghi, procedendo con più cautela fino al momento di avere una perfetta visibilità degli stessi. Il rigetto della domanda di Parte attrice rendeva superfluo l'esame della domanda di manleva svolta dal nei confronti dell . CP_1 CP_2
La impugnava la sentenza per il seguente motivo: “Grave errore del Giudice di Prime Pt_1
Cure nella valutazione e comprensione del materiale probatorio, nell'interpretazione ed applicazione delle norme in ambito di onere probatorio e della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia”. In particolare, articolava tale motivo di appello in sette censure: “A) Errore nell'aver ritenuto non assolto l'onere probatorio dalla parte attrice”; “B)
Errata comprensione del verbale di pronto soccorso”; “C) Errata comprensione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali”; “D) Errore nel non aver ritenuto il mattone un'insidia e/o un trabocchetto”; “E) Errata valutazione dell'elemento della “luce” ed errata applicazione dell'art.
2051 c.c.”; “F) Non concessione della CTU”. Chiedeva quindi l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, concludendo come meglio indicato in epigrafe. In via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione di CTU medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate in occasione del sinistro.
Si costituiva il il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, contestava analiticamente le suddette censure.
Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva l , la quale proponeva appello incidentale censurando la sentenza CP_2 nella parte in cui il primo giudice, ritenuta dovuta la chiamata in causa dell da CP_2 parte del Comune in base al regolamento versato in atti da quest'ultimo, aveva compensato le spese di lite tra chiamante e terza chiamata, anziché condannare il primo al pagamento delle spese processuali in favore della seconda sul presupposto che il regolamento approvato con delibera n. 7 del Consiglio Comunale del 06/03/2007 nel caso di specie non era applicabile.
Chiedeva pertanto la parziale riforma della sentenza sul punto. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del
13/01/2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348-bis c.p.c.
Il ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348- Controparte_1 bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. L'eccezione è infondata, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma in esame, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate, che come tali non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis c.p.c.
3. L'appello principale.
Con un solo motivo di appello articolato in plurime censure la lamenta innanzitutto di Pt_1 aver fornito la prova del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il quale proprio sulla mancanza di tale prova ha fondato – secondo parte appellante erroneamente - il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. dell'allora attrice (cfr. atto di appello, paragrafi A, B e C).
Lamenta poi che: “il Giudicante doveva ritenere il mattone alla stregua della definizione data dalla giurisprudenza di insidia e trabocchetto e, pertanto, ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr. atto di appello, par. D); il primo giudice ha erroneamente valutato l'elemento fattuale della luce (meno intensa dietro le quinte rispetto al palco), in quanto è
“l'eventuale ottimale condizione di visibilità che attenua la pericolosità ed accentua l'eventuale disattenzione del danneggiato, e non viceversa! Numerose sono le pronunce in tal senso, […] tutte idonee a ritenere nel caso concreto non applicabile l'art. 1227” (cfr. atto di appello, par.
E); “il Giudice di Prime Cure, essendo così gravemente caduta in errore con riferimento alla prova data da parte attrice, ha errato altresì nel non concedere la Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura di medico legale” (cfr. atto di appello, par. F).
3.1. Il nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso (paragrafi A, B e C dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante di avere compiutamente dimostrato il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso è infondata.
Conviene premettere in diritto che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024). Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tale prospettiva, nel caso di specie il Collegio, al pari del primo giudice, ritiene che la Pt_1 non abbia fornito la prova di essere caduta la sera del 26/01/2018 all'interno del Teatro Sala
Blu del Comune di , mentre faceva le prove di uno spettacolo, inciampando – nell'uscire CP_1 dal palco – su un mattone che era stato appoggiato (non si sa da chi) sulla base di legno di una delle “quintine” del teatro per tenerla aderente a terra, come da costei sostenuto nella citazione introduttiva.
Secondo parte appellante la suddetta dinamica del sinistro si evincerebbe dalle complessive risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, erroneamente interpretate dal primo giudice.
Il primo elemento istruttorio esaminato dal giudice di prime cure in sentenza è la “cartella clinica di pronto soccorso” versata in atti dalla (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione Pt_1 di primo grado).
Secondo il primo giudice da tale cartella si desume che la “al momento dell'accettazione Pt_1 al Pronto Soccorso, ha spontaneamente riferito al personale medico si trattava di una “caduta accidentale” senza specificare, tuttavia, in quale luogo (si legge difatti “Dinamica Evento
Incidente altri luoghi chiusi”). Ciò posto, è anche da dirsi che non può escludersi un'imprecisione del medico nel trascrivere quanto riferito dalla paziente, anche perché da un punto di vista medico-sanitario nulla mutava tra una caduta in casa (o altrove) ed una caduta nel teatro. In questo senso, pertanto, quanto riportato nella detta cartella clinica per un verso non conferisce alle dichiarazioni in questione la natura di confessione stragiudiziale ex art.
2735, co. 1, c.c., per altro verso tuttavia conferisce alla stessa un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di parte attrice della caduta dietro le quinte di un teatro (che se specificamente puntualizzata all'accesso al pronto soccorso, stante la peculiarità del luogo, sarebbe presumibilmente stata annotata)”.
In effetti questa Corte non condivide la conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure circa il “valore probatorio indiziario contrario” alla tesi della del documento in Pt_1 discussione, in quanto non solo non può ritenersi provato che il medico avrebbe sicuramente scritto che la caduta sarebbe avvenuta all'interno del teatro se la glielo avesse riferito (lo Pt_1 stesso giudice appellato scrive “non può escludersi un'imprecisione del medico nel trascrivere quanto riferito dalla paziente”), ma soprattutto l'eventualità che la signora non abbia precisato al sanitario tale luogo nel riferire della sua caduta non esclude affatto che davvero ella sia caduta proprio all'interno del teatro, e pur tuttavia quest'ultima circostanza, quand'anche provata, non è certo sufficiente a provare il nesso causale perché nulla dimostra in ordine alla modalità con cui la caduta sarebbe avvenuta;
in definitiva il referto medico, in cui si legge soltanto “caduta accidentale” e “Dinamica Evento Incidente altri luoghi chiusi”, costituisce un dato processuale assolutamente neutro, perché se da un lato non vi è alcun riferimento al luogo “teatro”, al contempo non vi è neppure menzionato nessun altro luogo chiuso diverso dal teatro e comunque nulla dice detto referto circa le modalità della caduta (cioè che la Pt_1 abbia perso l'equilibrio per avere inciampato sul mattone appoggiato sulla base della quintina), né tale particolare dinamica è dimostrata obiettivamente dal tipo di lesione refertata
(trattandosi di frattura dell'omero e non di contusione o lesione del piede).
Si deve quindi escludere che, come sostenuto dall'appellante, il primo giudice semplicemente esaminando la foto n. 4, “che ritrae la al momento del soccorso del personale Pt_1 paramedico, nella quale ben si nota che la medesima è a terra dietro le quinte”, avrebbe dovuto senz'altro ritenere provato che l'evento di danno si fosse verificato proprio come descritto da parte attrice (vedi a pagg. 18/19 appello), appunto perchè detta foto dimostra soltanto che la quella sera è caduta all'interno del teatro, ma non certo che ella è caduta Pt_1 inciampando nel più volte menzionato mattone.
Quanto ai restanti elementi istruttori, la dinamica dei fatti così come ricostruita dalla a Pt_1 differenza di quanto sostenuto dalla stessa, non trova alcun riscontro nelle esperite prove testimoniali. Tes_ Infatti le testimoni e non hanno visto cadere la inciampando sul mattone Tes_2 Pt_1 posto sulla base di legno della “quintina”, perché entrambe l'hanno soltanto “sentita cadere”, salvo poi la averla vista quando era già a terra: difatti ha riferito: “Io l'ho Tes_2 Testimone_4 solo sentita cadere” e ha riferito: “Non ho visto cadere la sig.ra in quanto la Testimone_5 precedevo. L'ho sentita cadere dietro di me e quando mi sono girata era a terra.”
Quanto al teste l'unico ad aver “visto la sig.ra inciampare”, le sue dichiarazioni Tes_3 Pt_1 devono ritenersi inattendibili alla luce di un semplice confronto con la ricostruzione dei fatti allegata dalla in tutti i suoi scritti difensivi di ambedue i gradi di giudizio e con la Pt_1 testimonianza Tes_2
La infatti ha sempre riferito di essere caduta inciampando su un mattone posto a Pt_1 sostegno di una “quintina” mentre si stava recando dietro le quinte e dunque stava uscendo dal palco. Nell'atto di citazione di primo grado si legge, in particolare, che “La caduta della
Sig.ra si verificava secondo questa dinamica: dopo essere uscita dal palco del suddetto Pt_1
Teatro, parte attrice si recava dietro le quinte del medesimo perdendo l'equilibrio a causa della presenza a terra di un mattone” (cfr. atto di citazione, pag. 1). A tal proposito anche la teste ha riferito “Noi eravamo sul palco, avevamo finito di Tes_2 leggere e stavamo entrando nelle quinte per uscire dal palco”.
Per contro, ha dichiarato “La sig.ra [ n.d.r.] stava accanto a me dietro le Tes_3 Pt_1 quintine e stavamo andando sul davanti del palcoscenico per iniziare la lettura”.
Di conseguenza, è condivisibile quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure, ossia che l'unico teste che ha visto la inciampare e cadere “colloca la caduta in un momento Pt_1 decisamente diverso da quello rappresentato in citazione (per come confermato dalla teste
e cioè non al termine della lettura mentre l'attrice provvedeva a lasciare il palco, bensì Tes_2 nel mentre si apprestava ad entrare sul palco per iniziare la lettura”.
In secondo luogo, contribuisce a rendere scarsamente attendibile la testimonianza di Tes_3 il riferimento che il teste fa ai “mattoni”. In particolare, ha riferito che “La sig.ra Tes_3 Pt_1 mi era accanto e stavamo per entrare in quinta pronti per iniziare alla partenza della musica quando lei è inciampata sui mattoni sopra detti”.
Tuttavia, la ha sempre dedotto di essere caduta inciampando su un mattone soltanto e Pt_1 del resto anche in astratto non potrebbe che essere così: anche ammesso infatti che i mattoni fossero due (uno posizionato sulla “quintina” posta da un lato del palco e l'altro su quella posta dal lato opposto), come riferito dalla teste (“I due mattoncini erano ai lati della Tes_2 quinta”), deve considerarsi che tra le due “quintine” e, quindi, tra i due mattoni vi era sicuramente una distanza di alcuni metri. Pertanto, la se del caso, non potrebbe che Pt_1 essere inciampata su uno soltanto di essi, e non su entrambi, come dichiarato dal
[...]
. CP_3
Il predetto teste deve quindi essere considerato inattendibile e ciò anche considerando la non totale indifferenza rispetto agli interessi coinvolti in causa, essendo uno dei soci fondatori dell , nonché il direttore artistico della stessa (vedi doc. 5 fasc. di Controparte_2 primo grado del . CP_1
Da ultimo, nessun elemento di prova del nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso può trarsi evidentemente dalle più volte citate fotografie prodotte in giudizio dalla sei Pt_1 delle quali ritraggono un mattone posizionato su una “quintina”, mentre nelle altre due si vede la a terra mentre viene soccorsa da un paramedico (cfr. documenti n. 3 e n. 4 allegati Pt_1 all'atto di citazione di primo grado della . Pt_1
3.2. Le ulteriori doglianze (paragrafi D ed E dell'atto di appello).
L'esame delle ulteriori argomentazioni difensive di Parte appellante – relative alla natura di insidia e/o trabocchetto del mattone (par. D) e alla natura diligente e prudente della condotta tenuta dalla come tale inidonea tanto a recidere il nesso causale tra cosa in custodia ed Pt_1 evento dannoso quanto ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. (par. E) – è evidentemente assorbito dalle considerazioni che precedono, rendendosi necessaria l'indagine circa l'eventuale incidenza causale della condotta del danneggiante sull'evento dannoso in rapporto alle caratteristiche della res e alle circostanze del caso concreto solo una volta che il danneggiato abbia fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cosa che – si ribadisce – la nel caso di specie non ha fatto. Pt_1
3.3. La reiterata istanza istruttoria (paragrafo F dell'atto di appello).
La ha reiterato in questa sede la richiesta di ammissione di CTU medico-legale volta ad Pt_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro.
A tal proposito è sufficiente rilevare che l'infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria avanzata dall'odierna appellante ex art. 2051 c.c. ha evidentemente reso superflua, sia nel giudizio di prime cure che in questa sede, qualsivoglia indagine sul quantum.
4. L'appello incidentale.
Con un unico motivo di gravame l contesta la Controparte_2 compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice nel rapporto tra la stessa
(terza chiamata in primo grado) e il (chiamante). Controparte_1
Nel presente grado di giudizio il non ha nuovamente chiamato in causa l , CP_1 CP_2 chiedendo, come aveva fatto nel giudizio di prime cure, che se del caso fosse questa il soggetto responsabile da condannare al risarcimento del danno, essendosi limitato in questa sede a chiedere il rigetto dell'appello proposto dalla e la conferma della sentenza Pt_1 impugnata.
Nondimeno, l , alla quale la ha notificato l'appello al mero scopo di litis CP_2 Pt_1 denuntiatio, si è costituita dopo il proponendo appello incidentale solo per contestare CP_1 la compensazione delle spese di lite nel rapporto con quest'ultimo.
A parere della Corte l'appello incidentale deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Infatti l , terza chiamata in primo grado, impugnando la sentenza non contro CP_2
l'appellante principale bensì contro l'appellato avrebbe dovuto proporre tale Pt_1 CP_1 appello incidentale nei termini ordinari (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e quindi entro il 18.2.23), invece essa si è costituita in data 20/03/2024. Ciò in quanto l'interesse dell ad impugnare la decisione sulle spese nel rapporto con il CP_2 CP_1 chiamante in causa non è sorto a seguito dell'appello principale della in quanto Pt_1 quest'ultimo ha rimesso in discussione l'assetto di interessi delineato dalla sentenza di primo grado soltanto nel rapporto tra la e il il quale peraltro non ha neppure rinnovato Pt_1 CP_1 in questa sede la chiamata in causa dell . CP_2
Dunque, poiché l'eventuale accoglimento dell'appello principale della non sarebbe in ogni Pt_1 caso mai idoneo a creare effetti giuridici pregiudizievoli per l , quest'ultima non CP_2 poteva avvalersi dell'art. 334 c.p.c. per proporre validamente appello incidentale tardivo (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/11/2015; Cass. civ., Sez. L,
Sentenza n. 6156 del 14/03/2018; Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018;
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020).
5. Le spese di lite. Tra la e il , tenuto conto dell'integrale conferma della sentenza di primo Pt_1 Controparte_1 grado, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive CP_1 modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 26.001-
52.000), secondo i valori medi e al netto della fase istruttoria in quanto non svolta in questa sede.
Tra il e l' le spese del presente grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio debbono essere integralmente compensate, in quanto non solo il anziché CP_1 eccepire l'inammissibilità dell'appello incidentale dell attesa la tardività dello CP_2 stesso, si è difeso nel merito, ma se nelle note scritte del 04/06/2024 esso ha concluso chiedendo di “rigettare altresì l'appello incidentale promosso dall Controparte_2
confermando in toto la sentenza impugnata anche in punto di spese di lite”, nelle
[...] successive note di PC del 23/12/2024 e nella comparsa conclusionale del 14/03/2025 non ha neanche ripetuto tali ultime conclusioni, limitandosi solo a chiedere il rigetto dell'appello principale.
Di poi nella successiva memoria di replica del 4.4.25 il si è di nuovo difeso nel merito CP_1 in ordine all'appello incidentale promosso dall , chiedendone Controparte_2 il rigetto, senza quindi eccepirne la tardività.
Il rigetto dell'appello principale in quanto infondato e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo comportano a carico dell'appellante principale e Pt_1 dell'appellante incidentale l'obbligo di pagare un'ulteriore Controparte_2 somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
2206/2022 del 18/07/2022 proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dalla , così provvede: Controparte_2
1) respinge l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
;
[...]
3) conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2206/2022 del
18/07/2022;
4) condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, che sono liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
5) compensa integralmente tra il e l' Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio;
[...] 6) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Controparte_2
Firenze, 10.4.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori