Art. 69. (Locali)
Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.
Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.