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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7302/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7302/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 03/06/2025 innanzi al dott. Annelisa OL, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. FUSI EMANUELE Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA in Controparte_1 persona dell'avv. Giorgia Pace
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni. pagina 1 di 6 Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dato atto, ad ore 13:00 Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 1800 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa OL
pagina 2 di 6 N. R.G. 7302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI EMANUELE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DI SOTTOMONTE 1 55060 CAPANNORI - Fraz.GUAMO,
presso il difensore avv. FUSI EMANUELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6
presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_1
APPELLATA
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 1186/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale di accertamento n. 700016983155 redatto in data 17.01.2022 dalla Polizia stradale di era accertata la violazione delle misure di contenimento di cui al DPCM 9.3.2020 e CP_1 ss.mm.ii., adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020; in particolare era accertato che in data 17.01.2022 alle ore 22,50 si trovava in via dell'indipendenza Parte_1
pagina 3 di 6 ( senza far uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) in luogo aperto in cui CP_1
non era possibile una condizione di isolamento, trasgredendo le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. presentava scritti difensivi lamentando vari profili di illegittimità dell'atto. Parte_1
Letti i documenti e gli scritti difensivi, constatata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e notificazione, lette le controdeduzioni dell'organo accertatore ed in particolare, ritenendo, in piena aderenza a quanto dichiarato dallo stesso, che il trasgressore non abbia rispettato l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, la CP_1
emetteva ordinanza ingiunzione n. protocollo 46909 del 27.04.2022 a carico di
[...] [...] con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 418,00 (di cui € 400,00 per sanzione Pt_1 amministrativa ed € 18 per spese di notifica). in data 16.05.2022 proponeva ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. Parte_1
150/2011, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese.
IL giudizio era celebrato nella dichiarata contumacia della resistente, CP_1
Il Giudice di pace, con sentenza n. 1186/2024, pubblicata il 10.05.2024 accoglieva il ricorso ritenendo che <non sono emerse prove sufficienti della responsabilità dell'opponente in merito alla contestazione di cui al provvedimento opposto>>; infine, compensava le spese di lite <avuto riguardo alla particolarità della materia ed alla circostanza che la PA non costituendosi non ha resistito>>.
Avverso tale sentenza interponeva tempestivo appello con unico motivo di gravame, Parte_1
lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; chiedeva, dunque, la riforma della sentenza in punto alla disposta statuizione di compensazione delle spese di lite con conseguente condanna alla loro rifusione per entrambi i gradui di giudizio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata che contestava la fondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, e contestualmente proponeva appello incidentale lamentando, con unico motivo di gravame, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché degli artt. 115, comma 1, 116 e 213 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò detto, l'appello proposto in via principale da va rigettato in quanto infondato;
va, Parte_1 invece, accolto l'appello incidentale proposto dalla per i motivi che seguono. CP_1
Giova premettere innanzitutto che l'art. 23 L. 689/1981 sulla base del quale il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, è stato abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 150/2011; ad oggi il procedimento di pagina 4 di 6 opposizione è disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011.
Detto ciò, se è vero che nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è onere della
Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio, è altrettanto vero che l'opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Il Giudice di primo grado, pur in ipotesi di contumacia della P.A., avrebbe comunque valutare la documentazione depositata dall'opponente e decidere sulla base di questa.
Parte opponente aveva allegato al proprio ricorso in opposizione il verbale di accertamento nonché
l'ordinanza ingiunzione;
dunque, deve prendersi atto della rituale acquisizione di tale documentazione al giudizio e procedere alla sua valutazione.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico – costituito nel caso di specie dal verbale della polizia di n. 700016983155 del 17.01.2022 - fa piena prova, fino a querela di falso, della CP_1
provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il fatto che la Polizia attestava essere avvenuto in sua presenza sul verbale è il seguente: << (…) In data 17/01/2022, in luogo di cui sopra il trasgressore violava le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, nella fattispecie lo stesso non faceva uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) in luogo aperto in cui non era possibile una condizione di isolamento>>.
Il fatto attestato non è stato contestato dall'appellante-opponente, la quale non ha neppure proposto querela di falso, essendosi limitata a dichiarare in sede di accertamento <ritengo la legge anticostituzionale>>.
Secondo la normativa emergenziale trovandosi in un luogo aperto in cui non poteva Parte_1
essere garantito un isolamento, doveva tenere la mascherina, senza alcuna possibilità di deroga all'obbligo.
In conclusione, l'appello proposto in via principale va rigettato;
mentre, l'appello incidentale va accolto e, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso proposto originariamente da e confermata per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Parte_1
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite di primo grado , stante la contumacia della parte vittoriosa.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6 Infine va dato atto, visto che l'appello è stato integralmente respinto, che sussiste in capo a parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla , e per l'effetto, in totale riforma Controparte_1
della sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di n. 1186/2024 , rigetta il ricorso CP_1 proposto da in opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_1
46909/2022 del 27.04.2022 emessa dalla , che va per l'effetto integralmente Controparte_1
confermata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
, che liquida in € 64,50 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- -dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
BOLOGNA, 03/06/2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa OL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7302/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 03/06/2025 innanzi al dott. Annelisa OL, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. FUSI EMANUELE Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA in Controparte_1 persona dell'avv. Giorgia Pace
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive conclusioni. pagina 1 di 6 Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dato atto, ad ore 13:00 Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 1800 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa OL
pagina 2 di 6 N. R.G. 7302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI EMANUELE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DI SOTTOMONTE 1 55060 CAPANNORI - Fraz.GUAMO,
presso il difensore avv. FUSI EMANUELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6
presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA CP_1
APPELLATA
In punto a: Appello sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 1186/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con verbale di accertamento n. 700016983155 redatto in data 17.01.2022 dalla Polizia stradale di era accertata la violazione delle misure di contenimento di cui al DPCM 9.3.2020 e CP_1 ss.mm.ii., adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020; in particolare era accertato che in data 17.01.2022 alle ore 22,50 si trovava in via dell'indipendenza Parte_1
pagina 3 di 6 ( senza far uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) in luogo aperto in cui CP_1
non era possibile una condizione di isolamento, trasgredendo le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. presentava scritti difensivi lamentando vari profili di illegittimità dell'atto. Parte_1
Letti i documenti e gli scritti difensivi, constatata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e notificazione, lette le controdeduzioni dell'organo accertatore ed in particolare, ritenendo, in piena aderenza a quanto dichiarato dallo stesso, che il trasgressore non abbia rispettato l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, la CP_1
emetteva ordinanza ingiunzione n. protocollo 46909 del 27.04.2022 a carico di
[...] [...] con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 418,00 (di cui € 400,00 per sanzione Pt_1 amministrativa ed € 18 per spese di notifica). in data 16.05.2022 proponeva ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. Parte_1
150/2011, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese.
IL giudizio era celebrato nella dichiarata contumacia della resistente, CP_1
Il Giudice di pace, con sentenza n. 1186/2024, pubblicata il 10.05.2024 accoglieva il ricorso ritenendo che <non sono emerse prove sufficienti della responsabilità dell'opponente in merito alla contestazione di cui al provvedimento opposto>>; infine, compensava le spese di lite <avuto riguardo alla particolarità della materia ed alla circostanza che la PA non costituendosi non ha resistito>>.
Avverso tale sentenza interponeva tempestivo appello con unico motivo di gravame, Parte_1
lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; chiedeva, dunque, la riforma della sentenza in punto alla disposta statuizione di compensazione delle spese di lite con conseguente condanna alla loro rifusione per entrambi i gradui di giudizio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata che contestava la fondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, e contestualmente proponeva appello incidentale lamentando, con unico motivo di gravame, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché degli artt. 115, comma 1, 116 e 213 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò detto, l'appello proposto in via principale da va rigettato in quanto infondato;
va, Parte_1 invece, accolto l'appello incidentale proposto dalla per i motivi che seguono. CP_1
Giova premettere innanzitutto che l'art. 23 L. 689/1981 sulla base del quale il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, è stato abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 150/2011; ad oggi il procedimento di pagina 4 di 6 opposizione è disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 150/2011.
Detto ciò, se è vero che nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è onere della
Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio, è altrettanto vero che l'opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria.
Il Giudice di primo grado, pur in ipotesi di contumacia della P.A., avrebbe comunque valutare la documentazione depositata dall'opponente e decidere sulla base di questa.
Parte opponente aveva allegato al proprio ricorso in opposizione il verbale di accertamento nonché
l'ordinanza ingiunzione;
dunque, deve prendersi atto della rituale acquisizione di tale documentazione al giudizio e procedere alla sua valutazione.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico – costituito nel caso di specie dal verbale della polizia di n. 700016983155 del 17.01.2022 - fa piena prova, fino a querela di falso, della CP_1
provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il fatto che la Polizia attestava essere avvenuto in sua presenza sul verbale è il seguente: << (…) In data 17/01/2022, in luogo di cui sopra il trasgressore violava le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico, nella fattispecie lo stesso non faceva uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) in luogo aperto in cui non era possibile una condizione di isolamento>>.
Il fatto attestato non è stato contestato dall'appellante-opponente, la quale non ha neppure proposto querela di falso, essendosi limitata a dichiarare in sede di accertamento <ritengo la legge anticostituzionale>>.
Secondo la normativa emergenziale trovandosi in un luogo aperto in cui non poteva Parte_1
essere garantito un isolamento, doveva tenere la mascherina, senza alcuna possibilità di deroga all'obbligo.
In conclusione, l'appello proposto in via principale va rigettato;
mentre, l'appello incidentale va accolto e, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso proposto originariamente da e confermata per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Parte_1
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite di primo grado , stante la contumacia della parte vittoriosa.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6 Infine va dato atto, visto che l'appello è stato integralmente respinto, che sussiste in capo a parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla , e per l'effetto, in totale riforma Controparte_1
della sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di n. 1186/2024 , rigetta il ricorso CP_1 proposto da in opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_1
46909/2022 del 27.04.2022 emessa dalla , che va per l'effetto integralmente Controparte_1
confermata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
, che liquida in € 64,50 per anticipazioni ed € 232,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- -dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
BOLOGNA, 03/06/2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa OL
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