Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ((1)) 3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".
2. Ai sensi dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ((1)) 3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".