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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9888 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37627/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 da
(SAN AL (CL), 24/11/1960) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. SERVIDIO SANTO MARIO elettivamente domiciliato in Sciacca 30
87064 IG AN
ATTORE
e
(MILANO (MI), 06/02/1964) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 con il patrocinio dell'avv. SOLLAZZO FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA CORRENTI
12 20123 MILANOpresso il difensore avv. SOLLAZZO FEDERICA
CONVENUTO
Controparte_2 (C.F. C.F. 3
CONVENUTA CONTUMACE
"in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Il sig. Parte_1 come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che codesto
Tribunale, modificando parzialmente il verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 19 giugno 2019, voglia così disporre: voglia accertare e dichiarare la revoca dell'obbligo a carico del sig. di Parte_1 versare alla sig.ra Controparte_1 la somma di € 250,00 spettante a Controparte_2 a titolo di mantenimento a far data da dicembre 2023; per l'effetto dichiarare l'ordine di restituzione degli assegni versati da dicembre 2023 a giugno 2024 per la somma di € 4750,00.
Nel merito voglia disporre che:
1) non sia più dovuto l'assegno di divorzio pari ad € 200,00, a carico del sig. Parte_1
[...] ed in favore della sig.ra Controparte_1 in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2)in subordine disporne la diminuzione
3). In via ancor più subordinata confermare l'assegno di € 200,00 mensili;
Con vittoria di spesa da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_1
In via principale, nel merito:
1) Rigettare, per le ragioni esposte in atti, il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, nel merito:
2) Disporre che il Sig. Pt_1 , per le ragioni esposte in atti, sia a tenuto a versare a titolo di assegno divorzile un importo pari ad Euro 350,00 mensili o della diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere di Giustizia.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a.
4%, IVA se e in quanto dovuta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito in MILANO il 12/05/1985
I coniugi sono divorziati sentenza n. 6953/2019 emessa dal Tribunale di Milano del 19.6.2019 pubblicata l'11.7.2019 con la quale veniva disposto l'obbligo per il Pt_1 di contribuire al mantenimento della figlia CP_2 (nata il [...]), all'epoca minorenne, con il versamento del importo di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di corrispondere alla sig.ra Pt_1 quale assegno divorzile, l'importo di € 200,00 mensili da rimettersi alla medesima in
,
via anticipata ed entro il 5 di ogni mese.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 Parte_1 ha chiesto CP_2 dala questo Tribunale la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia momento che la stessa, non più convivente con la madre, risulta oggi residente a [...]ove ha costituito un autonomo nucleo famigliare. Aggiungeva che parte la figlia CP, anche in precedenza e quando ancora convivente con la madre, aveva rifiutato di continuare gli studi e di cercare una occupazione. Analogamente anche la ex moglie convenuta non si sarebbe attivata per la ricerca di un impiego e non era ricorso agli ausili offerti dallo Stato. Precisava che il medesimo disponeva di una pensione netta pari a € 1190 mensili che non gli consentivano di far fronte al mantenimento di moglie figlia come previsto. Pertanto chiedeva di essere mandato esente da ogni obbligo contributivo e di mantenimento sia in favore della figlia sia in favore della ex moglie
Controparte_1 ritualmente costituitasi in giudizio, contestando la pretesa come giudizialmente avanzata da parte attrice, chiedeva in via principale che la stessa venisse rigettata e, in via riconvenzionale, chiedeva che l'assegno divorzile a proprio favore previsto venisse elevato ad
€ 350,00 mensili. Evidenziava la parte convenuta L'odierna resistente di avere 61 anni, di aver conseguito la sola licenza media, di abitare in un immobile A.L.E.R. per il quale sostiene un canone pari ad Euro 150,00 ca incluse spese condominiali e quindi di non averte nessuna possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro versando peraltro in condizioni di salute precarie per essere affetta da ipertensione, patologie polmonari e gravi problemi di colesterolo (carotidi con placche di colesterolo) che impedivano di svolgere attività lavorativa. Di fatto la stessa si era da sempre occupata della crescita dei figli da ultimo di CP divenuta da poco maggiorenne anche per la necessità di sopperire alle carenze educative paterne. Aggiungeva di essere attivata per la ricerca di un impego ma senza successo e che solo nel 2023 aveva ottenuto e beneficiario del reddito di cittadinanza. Contestava, infine la convenuta, la prospettazione evidenziata dall'attore sottolineando la tuttora rilevante forbice reddituale esistente tra i coniugi idonea a giustificare non solo il permanere del diritto in proprio favore a percepire l'assegno divorzile ma anche a vederlo incrementato nella misura richiesta.
Controparte_2 a cui il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati non si costituiva i giudizio e veniva dichiarata contumace compartiva all'udienza avanti al GOT del 14.3.2025 nel Il sig. Pt_1 e la signora CP_1 così dichiarava: " mia figlia è andata via da casa mia corso della quale veniva sentiti. La CP_1 66
a dicembre 2023 andando a convivere con il suo ragazzo presso la madre dello stesso pur mantenendo il suo nome sul mio stato di famiglia. Da qualche mese mi sembra da agosto 2024 hanno trovato una casa dove vivono da soli in provincia di Como e dal mese di ottobre mia figlia non è più sul mio stato di famiglia.
Il suo compagno lavora come elettricista e mia figlia mi risulta che non faccia nulla. Soffre di attacchi di panico e non è in cura. Mia figlia ha lasciato la scuola dal 2016/2017 non ricordo esattamente e non ha mai lavorato. 66All'esito di tale udienza i procuratori dichiaravano che un accordo di massima sul mantenimento della resistente costituita è stato raggiunto con riserva di approfondirlo e definirlo alla prossima udienza in attesa dell'atteggiamento processuale della figlia”.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.4.2025 -che si svolgeva da remoto e nel corso della quale veniva dichiara la contumacia di Controparte_2 il Giudice Delegato con ordinanza resa in pari data così disponeva. 66...Rilevato alla luce di quanto allegato dal ricorrente e confermato dalla resistente che non sussistano i presupposti per confermare il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre;
Rilevato altresì che deve essere confermato, allo stato, l'assegno divorzile posto carico del resistente, avuto riguardo all'assenza di reddito da parte della ricorrente e all'impossibilità allo stato di trovare un lavoro, anche per le condizioni di salute;
Riservata alla decisione di merito la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente Rilevato che devono onerarsi entrambe le parti di depositare estratto conto corrente bancario ultimi tre anni
PQM
Revoca a decorrere dalla data di deposito del ricorso l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2
Onera le parti di depositare entro il 30.7. 225 estato dei conti corrente bancari ultimi tre anni;
Rinvia la causa per discussione decisione ex art 473 bis n 22 cpc al 6.11.2025 ore 11"
All'udienza del 6.11.2025 sostituita con il depositario di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite le note autorizzate contenetti la precisazione delle rassegnate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP
Come già rilevato e disposto dal Giudice Delegato con i provvedimenti provvisti assunti, la domanda diretta ad ottenertela revoca dell'obbligo per il sig., Pt_1 di contribuire al mantenimenti della figlia CP è fondata e deve essere accolta. Risulta invero confermati anche dalla convenuta signora CP_1 -con la quale CP ha convissuto che la stessa abbia lasciato la casa materna a dicembre 2023 iniziando una convivenza con il proprio ragazzo dapprima presso la madre dello stesso e da agosto 2024 in una abitazione autonoma in provincia di Como. Risulta che CP abbia lasciato la scuola dal 2016/2017 e non abbia mai svolto attività lavorativa. In applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche a fronte anche del comportamento della figlia CP (che non ha terminato gli studi e non si è attivata per la ricerca di alcuna attività lavorativa) deve ritenersi cessato a far data dalla domanda ogni obbligo contributivo e di mantenimento esistente in capo al sig.
Pt_1 con i conseguenti obblighi restitutori da parte della convenuta che come dimostrato dagli
-
estratti conto prodotti ha continuato a ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia unitamente al proprio ( dagli estratti conto risulta l'accredito mensile di € 450,00 da parte dell' CP_4 come da accordi assunti dalle parti in sede divorzile)
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore della convenuta e sulla domanda riconvenzionale
La domanda di modifica dalle condizioni di divorzio in atto vigenti con revoca dell'obbligo per il
Pt_1 di corrispondere alla CP_1 dell'assegno divorzile di € 200,00 in tale sede stabilito è infondata e deve essere rigettata.
Osserva in primo luogo il Collegio che il presente procedimento è un procedimento per revisione delle condizioni di divorzio che quindi presuppone l'allegazione e dimostrazione di circostanze innovative rispetto a quelle che avevano determinato la statuizione di cui viene chiesta la modifica.
In altri termini nei giudizio di modifica non si provvede ad una rivalutazione” della condizioni 66
economico patrimoniali delle parti ma si è chiamati solo a valutare le sopravvenienze allegate e provate. Nel caso di specie, invero, parte attrice ha in alcun modo dimostrato ( ed invero neppure allegato) alcuna sopravvenienza idonea a fondare la propria richiesta né sotto il profilo del peggioramento della propria posizione economico patrimoniale né sotto il profilo del miglioramento della condizioni economiche della convenuta.
La disamina della documentazione versata in atti ( 730/2024 ultimo depositato) evidenzia che il medesimo nel 2023 ha fruito di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1.809,00 ( imponibile € 28.155,00 - imposta netta € 5694,00 – addizionale regionale € 487,00 - addizionale -comunale € 255,00 - € 21.719:12= € 1.809,00 superiore al reddito imponibile percepito nel 2022( imponibile € 22.020,00) e 2021 ( imponibile € 21.098): non è stato depositato il modello 730/2020 refilativi ai redditi del 2019 ( anno della sentenza di divorzio) con conseguente impossibilità di effettuare una comparazione. Il medesimo è gravato della cessione del quinto per un prestito per €
180,00 oltre un altro prestito di € 98,00
Quanto alla posizione della convenuta risulta che la stessa fruisca dell'assegno divorzile rimessole dal marito e del reddito di inclusione che la medesima indica all'udienza avanti al GOT in € 371,00 circa vive in un alloggio Aler per il quale sostiene un canone di € 150,00.
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Tribunale che la posizione economico reddituale della convenuta sia analoga a quella valutata dalle parti al momento in cui le stesse ebbero a concordare il diritto alla percezione di un assegno divorzile di € 200,00 e che permangano, pertanto, le condizioni per la relativa attribuzione attesa la tuttora rilevante forbice reddituale esistente tra le parti e l'oggettiva impossibilità della convenuta, anche in ragione della sua età, di colmare il gap esistente con lo svolgimento di attività lavorativa.
Va invece rigetta- in assenza di elementi probatori idonei a fondare la richiesta- la domanda riconvenzionale volta all'elevazione dell'assegno divorzile come dalle parti concordato in sede divorzile valendo anche per la convenuta le considerazioni già esposte con riferimento alla natura del presente procedimento e delle conseguenze sul piano delle allegazioni e delle prove.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio le considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti rispetto alle domande spiegate le spese di lite devono essere tra le stesse integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37627 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 6953/2019 emessa dal Tribunale di Milano del 19.6.2019 pubblicata 1'11.7.2019 nella contumacia di Controparte_2 così provvede:
1. REVOCA a far data dalla domanda ( ottobre 2024) l'obbligo per Parte_1 di
Controparte_1 l'importo di € 250,00 mensili quale contributo al corrispondere a mantenimento di Controparte_2 2. RIGETTA la domanda di Parte_1 di revoca dell'obbligo di versare a
Controparte_1 l'assegno divorzile in suo favore previsto con la sentenza di divorzio
3. RIGETTA la domanda di Controparte_1 di elevazione dell'assegno divorzile previsto
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 da
(SAN AL (CL), 24/11/1960) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. SERVIDIO SANTO MARIO elettivamente domiciliato in Sciacca 30
87064 IG AN
ATTORE
e
(MILANO (MI), 06/02/1964) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 con il patrocinio dell'avv. SOLLAZZO FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA CORRENTI
12 20123 MILANOpresso il difensore avv. SOLLAZZO FEDERICA
CONVENUTO
Controparte_2 (C.F. C.F. 3
CONVENUTA CONTUMACE
"in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
Il sig. Parte_1 come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che codesto
Tribunale, modificando parzialmente il verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio di data 19 giugno 2019, voglia così disporre: voglia accertare e dichiarare la revoca dell'obbligo a carico del sig. di Parte_1 versare alla sig.ra Controparte_1 la somma di € 250,00 spettante a Controparte_2 a titolo di mantenimento a far data da dicembre 2023; per l'effetto dichiarare l'ordine di restituzione degli assegni versati da dicembre 2023 a giugno 2024 per la somma di € 4750,00.
Nel merito voglia disporre che:
1) non sia più dovuto l'assegno di divorzio pari ad € 200,00, a carico del sig. Parte_1
[...] ed in favore della sig.ra Controparte_1 in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2)in subordine disporne la diminuzione
3). In via ancor più subordinata confermare l'assegno di € 200,00 mensili;
Con vittoria di spesa da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Controparte_1
In via principale, nel merito:
1) Rigettare, per le ragioni esposte in atti, il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale, nel merito:
2) Disporre che il Sig. Pt_1 , per le ragioni esposte in atti, sia a tenuto a versare a titolo di assegno divorzile un importo pari ad Euro 350,00 mensili o della diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere di Giustizia.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a.
4%, IVA se e in quanto dovuta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito in MILANO il 12/05/1985
I coniugi sono divorziati sentenza n. 6953/2019 emessa dal Tribunale di Milano del 19.6.2019 pubblicata l'11.7.2019 con la quale veniva disposto l'obbligo per il Pt_1 di contribuire al mantenimento della figlia CP_2 (nata il [...]), all'epoca minorenne, con il versamento del importo di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché di corrispondere alla sig.ra Pt_1 quale assegno divorzile, l'importo di € 200,00 mensili da rimettersi alla medesima in
,
via anticipata ed entro il 5 di ogni mese.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 Parte_1 ha chiesto CP_2 dala questo Tribunale la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia momento che la stessa, non più convivente con la madre, risulta oggi residente a [...]ove ha costituito un autonomo nucleo famigliare. Aggiungeva che parte la figlia CP, anche in precedenza e quando ancora convivente con la madre, aveva rifiutato di continuare gli studi e di cercare una occupazione. Analogamente anche la ex moglie convenuta non si sarebbe attivata per la ricerca di un impiego e non era ricorso agli ausili offerti dallo Stato. Precisava che il medesimo disponeva di una pensione netta pari a € 1190 mensili che non gli consentivano di far fronte al mantenimento di moglie figlia come previsto. Pertanto chiedeva di essere mandato esente da ogni obbligo contributivo e di mantenimento sia in favore della figlia sia in favore della ex moglie
Controparte_1 ritualmente costituitasi in giudizio, contestando la pretesa come giudizialmente avanzata da parte attrice, chiedeva in via principale che la stessa venisse rigettata e, in via riconvenzionale, chiedeva che l'assegno divorzile a proprio favore previsto venisse elevato ad
€ 350,00 mensili. Evidenziava la parte convenuta L'odierna resistente di avere 61 anni, di aver conseguito la sola licenza media, di abitare in un immobile A.L.E.R. per il quale sostiene un canone pari ad Euro 150,00 ca incluse spese condominiali e quindi di non averte nessuna possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro versando peraltro in condizioni di salute precarie per essere affetta da ipertensione, patologie polmonari e gravi problemi di colesterolo (carotidi con placche di colesterolo) che impedivano di svolgere attività lavorativa. Di fatto la stessa si era da sempre occupata della crescita dei figli da ultimo di CP divenuta da poco maggiorenne anche per la necessità di sopperire alle carenze educative paterne. Aggiungeva di essere attivata per la ricerca di un impego ma senza successo e che solo nel 2023 aveva ottenuto e beneficiario del reddito di cittadinanza. Contestava, infine la convenuta, la prospettazione evidenziata dall'attore sottolineando la tuttora rilevante forbice reddituale esistente tra i coniugi idonea a giustificare non solo il permanere del diritto in proprio favore a percepire l'assegno divorzile ma anche a vederlo incrementato nella misura richiesta.
Controparte_2 a cui il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati non si costituiva i giudizio e veniva dichiarata contumace compartiva all'udienza avanti al GOT del 14.3.2025 nel Il sig. Pt_1 e la signora CP_1 così dichiarava: " mia figlia è andata via da casa mia corso della quale veniva sentiti. La CP_1 66
a dicembre 2023 andando a convivere con il suo ragazzo presso la madre dello stesso pur mantenendo il suo nome sul mio stato di famiglia. Da qualche mese mi sembra da agosto 2024 hanno trovato una casa dove vivono da soli in provincia di Como e dal mese di ottobre mia figlia non è più sul mio stato di famiglia.
Il suo compagno lavora come elettricista e mia figlia mi risulta che non faccia nulla. Soffre di attacchi di panico e non è in cura. Mia figlia ha lasciato la scuola dal 2016/2017 non ricordo esattamente e non ha mai lavorato. 66All'esito di tale udienza i procuratori dichiaravano che un accordo di massima sul mantenimento della resistente costituita è stato raggiunto con riserva di approfondirlo e definirlo alla prossima udienza in attesa dell'atteggiamento processuale della figlia”.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.4.2025 -che si svolgeva da remoto e nel corso della quale veniva dichiara la contumacia di Controparte_2 il Giudice Delegato con ordinanza resa in pari data così disponeva. 66...Rilevato alla luce di quanto allegato dal ricorrente e confermato dalla resistente che non sussistano i presupposti per confermare il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre;
Rilevato altresì che deve essere confermato, allo stato, l'assegno divorzile posto carico del resistente, avuto riguardo all'assenza di reddito da parte della ricorrente e all'impossibilità allo stato di trovare un lavoro, anche per le condizioni di salute;
Riservata alla decisione di merito la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente Rilevato che devono onerarsi entrambe le parti di depositare estratto conto corrente bancario ultimi tre anni
PQM
Revoca a decorrere dalla data di deposito del ricorso l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2
Onera le parti di depositare entro il 30.7. 225 estato dei conti corrente bancari ultimi tre anni;
Rinvia la causa per discussione decisione ex art 473 bis n 22 cpc al 6.11.2025 ore 11"
All'udienza del 6.11.2025 sostituita con il depositario di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite le note autorizzate contenetti la precisazione delle rassegnate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP
Come già rilevato e disposto dal Giudice Delegato con i provvedimenti provvisti assunti, la domanda diretta ad ottenertela revoca dell'obbligo per il sig., Pt_1 di contribuire al mantenimenti della figlia CP è fondata e deve essere accolta. Risulta invero confermati anche dalla convenuta signora CP_1 -con la quale CP ha convissuto che la stessa abbia lasciato la casa materna a dicembre 2023 iniziando una convivenza con il proprio ragazzo dapprima presso la madre dello stesso e da agosto 2024 in una abitazione autonoma in provincia di Como. Risulta che CP abbia lasciato la scuola dal 2016/2017 e non abbia mai svolto attività lavorativa. In applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche a fronte anche del comportamento della figlia CP (che non ha terminato gli studi e non si è attivata per la ricerca di alcuna attività lavorativa) deve ritenersi cessato a far data dalla domanda ogni obbligo contributivo e di mantenimento esistente in capo al sig.
Pt_1 con i conseguenti obblighi restitutori da parte della convenuta che come dimostrato dagli
-
estratti conto prodotti ha continuato a ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia unitamente al proprio ( dagli estratti conto risulta l'accredito mensile di € 450,00 da parte dell' CP_4 come da accordi assunti dalle parti in sede divorzile)
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore della convenuta e sulla domanda riconvenzionale
La domanda di modifica dalle condizioni di divorzio in atto vigenti con revoca dell'obbligo per il
Pt_1 di corrispondere alla CP_1 dell'assegno divorzile di € 200,00 in tale sede stabilito è infondata e deve essere rigettata.
Osserva in primo luogo il Collegio che il presente procedimento è un procedimento per revisione delle condizioni di divorzio che quindi presuppone l'allegazione e dimostrazione di circostanze innovative rispetto a quelle che avevano determinato la statuizione di cui viene chiesta la modifica.
In altri termini nei giudizio di modifica non si provvede ad una rivalutazione” della condizioni 66
economico patrimoniali delle parti ma si è chiamati solo a valutare le sopravvenienze allegate e provate. Nel caso di specie, invero, parte attrice ha in alcun modo dimostrato ( ed invero neppure allegato) alcuna sopravvenienza idonea a fondare la propria richiesta né sotto il profilo del peggioramento della propria posizione economico patrimoniale né sotto il profilo del miglioramento della condizioni economiche della convenuta.
La disamina della documentazione versata in atti ( 730/2024 ultimo depositato) evidenzia che il medesimo nel 2023 ha fruito di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1.809,00 ( imponibile € 28.155,00 - imposta netta € 5694,00 – addizionale regionale € 487,00 - addizionale -comunale € 255,00 - € 21.719:12= € 1.809,00 superiore al reddito imponibile percepito nel 2022( imponibile € 22.020,00) e 2021 ( imponibile € 21.098): non è stato depositato il modello 730/2020 refilativi ai redditi del 2019 ( anno della sentenza di divorzio) con conseguente impossibilità di effettuare una comparazione. Il medesimo è gravato della cessione del quinto per un prestito per €
180,00 oltre un altro prestito di € 98,00
Quanto alla posizione della convenuta risulta che la stessa fruisca dell'assegno divorzile rimessole dal marito e del reddito di inclusione che la medesima indica all'udienza avanti al GOT in € 371,00 circa vive in un alloggio Aler per il quale sostiene un canone di € 150,00.
Alla luce delle emergenze in atti ritiene il Tribunale che la posizione economico reddituale della convenuta sia analoga a quella valutata dalle parti al momento in cui le stesse ebbero a concordare il diritto alla percezione di un assegno divorzile di € 200,00 e che permangano, pertanto, le condizioni per la relativa attribuzione attesa la tuttora rilevante forbice reddituale esistente tra le parti e l'oggettiva impossibilità della convenuta, anche in ragione della sua età, di colmare il gap esistente con lo svolgimento di attività lavorativa.
Va invece rigetta- in assenza di elementi probatori idonei a fondare la richiesta- la domanda riconvenzionale volta all'elevazione dell'assegno divorzile come dalle parti concordato in sede divorzile valendo anche per la convenuta le considerazioni già esposte con riferimento alla natura del presente procedimento e delle conseguenze sul piano delle allegazioni e delle prove.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio le considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti rispetto alle domande spiegate le spese di lite devono essere tra le stesse integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37627 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 6953/2019 emessa dal Tribunale di Milano del 19.6.2019 pubblicata 1'11.7.2019 nella contumacia di Controparte_2 così provvede:
1. REVOCA a far data dalla domanda ( ottobre 2024) l'obbligo per Parte_1 di
Controparte_1 l'importo di € 250,00 mensili quale contributo al corrispondere a mantenimento di Controparte_2 2. RIGETTA la domanda di Parte_1 di revoca dell'obbligo di versare a
Controparte_1 l'assegno divorzile in suo favore previsto con la sentenza di divorzio
3. RIGETTA la domanda di Controparte_1 di elevazione dell'assegno divorzile previsto
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai