CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2960/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220018185454 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2123/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 aprile 2023 e depositato in data 02 agosto 2023 la Sig.ra Resistente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 cod. fisc.: CF_Resistente_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come in atti, impugna il ruolo ordinario nr. 2022/900131 formato dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, reso esecutivo il 16.11.2022, contenuto nella cartella di pagamento nr. 297 2022 00181854 54/000 (IRPEF, anno 1990) emessa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa, notificata il giorno 06.04.2023, con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 6.428,74, a titolo di IRPEF, anno 1990, oltre interessi, a titolo di recupero somme erroneamente rimborsate (rimborso Sisma '90) in favore della sig.ra Resistente_1.
L'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 D.P.R. 602/1973, in esito all'ordinanza della CTR sez. staccata di Catania, sez. 5, n. 1132/05/22 del 24/02/2022, depositata in pari data, per recupero somme erroneamente rimborsate e degli interessi corrisposti inerenti al sisma '90, anni 1990, 1991 e 1992, rimborso n. 12211 del 02/03/2009 effettuato in data 16.12.2020”
A sostegno del ricorso la ricorrente adduce i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
43 D.P.R. 602/1973.
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
62-BIS E 70, COMMI 8 E 10, D. LGS. N. 546/92.
3. MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
Conclude con richiesta, previa sospensione, di annullamento del ruolo ordinario n. 2022/900131, formato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, reso esecutivo il 16.11.2022, contenuto nella cartella di pagamento nr. 297 2022 00181854 54/000 (IRPEF, anno 1990) emessa dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, Agente della riscossione per la Prov. di Ragusa, con vittoria di spese.
All'udienza del 10.10.2023 la Corte, poiché sussistono i presupposti di legge, accoglie, con ordinanza n.
988\2023, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Costituitasi, in data 16.10.2023, l'Agenzia delle Entrate, conferma la legittimità del proprio operato, avendo effettuato l'iscrizione a ruolo in forza di un provvedimento emesso dal giudice dell'ottemperanza (ordinanza n. 1132/05/22 del 24/02/2022), che non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente.
Conclude con richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memorie illustrative, depositate telematicamente in data 09.11.2023, parte ricorrente ribadisce alle controdeduzioni articolate in ricorso, puntualizzando ulteriormente le eccezioni articolate in ricorso, supportate dalla recentissima giurisprudenza di legittimità; insiste per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
In data 21.11.2023 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. In punto di fatto l'Agenzia delle Entrate, con bonifico in data 16.12.2020, ha restituito alla ricorrente la somma in contestazione (pari al secondo 50%) da costei assolta in esubero rispetto al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 a titolo di IRPEF relativa al triennio 1990 – 1992.
L'ente impositore ha eseguito spontaneamente (prima ancora dell'intervento del commissario ad acta nominato) il pagamento di quanto dovuto, sostanzialmente conformandosi a quanto statuito dalla sentenza di ottemperanza n. 1830/05/2020 del 24.10.2019, depositata il 16.04.2020 emessa dalla C.T.R. sezione V della Sicilia sez. staccata di Catania, con la quale è stata riconosciuta la sussistenza dell'obbligo, in capo all'Agenzia delle Entrate, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della stessa Commissione
n. 2396/17/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. Catania, il 16.06.2016, pubblicata il 21.06.2016 (che a sua volta confermava la decisione di primo grado emessa in data 13.03.2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez IV, con sentenza n. 289/04/12, depositata il
20.03.2012), procedendo al pagamento integrale dell'importo ivi riconosciuto e pari ad € 10.626,05 oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso del 26.02.2009 sino al soddisfo. All'uopo, veniva nominato un commissario ad acta per l'adozione, in luogo dell'ente che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge, dei necessari provvedimenti attuativi.
In data 16.12.2020, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza n. 1830/2020, l'Agenzia delle Entrate, a mezzo tre bonifici bancari riportanti la specifica causale “rimborso sisma 90 – imposte dirette anno ...”, ha autonomamente disposto il pagamento dell'intera somma in questione di euro, pari ad euro
12.857,51 (comprensiva degli interessi nel frattempo maturati), dalla ricorrente originariamente assolta in esubero rispetto al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 (come da documentazione prodotta in atti: cfr. doc. 5).
Successivamente, in data 24.02.2022, è stata adottata, fuori udienza, ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92 l'ordinanza n. 1132/05/22 con cui si dichiarava la chiusura del giudizio di ottemperanza, senza riconoscere al commissario ad acta alcun compenso.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'azione di recupero dell'Agenzia delle Entrate, con l'iscrizione a ruolo diretta, sia avvenuta in carenza di ogni presupposto di legge, non essendo specificato il motivo per il quale il pagamento spontaneo, ricevuto dal ricorrente in data 16.12.2020, possa essere qualificato come
“rimborso erroneo” ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 602/73, essendo un pagamento effettuato in consonanza con il disposto di un provvedimento giudiziale, la sentenza di ottemperanza n. 1830/05/2020, non impugnata dall'Agenzia e passata in giudicato in data 14.12.2020.
Dalla lettura del dettaglio degli addebiti riportato alla pagina 5 della cartella impugnata, si evince che l'ente impositore ha proceduto alla formazione del titolo esecutivo, assumendo l'erroneità del rimborso effettuato dalla ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza (n. 1132/5/2022, pronunciata fuori udienza il
24.02.2022 dalla stessa C.T.R.), ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92.
In realtà il tenore letterale dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92 delinea incontestabilmente che l'ordinanza ivi disciplinata è unicamente rivolta a dichiarare la chiusura del procedimento di ottemperanza, una volta che siano stati eseguiti i provvedimenti disposti dal Giudice in sentenza, ovvero che costui abbia preso atto di quelli eventualmente attuati dal commissario nominato.
Al riguardo la Corte di cassazione (cfr. sentenza del 27 settembre 2022, n. 28059), ha statuito che, in tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza di chiusura pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 70, co. 8, D.lgs. n. 546/1992, non è impugnabile, salvo che essa abbia contenuto decisorio, modificativo della stessa sentenza d'ottemperanza. In tal caso, per la sua abnormità, l'ordinanza di chiusura
è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. Di conseguenza,
l'aver proceduto alla formazione del ruolo impugnato attribuendo all'ordinanza in questione efficacia decisoria e addirittura di definitiva riforma della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, ovvero di quelle emesse nei due gradi di giudizio di cognizione tributario, rende l'ordinanza in questione un “provvedimento abnorme” ed illegittimo il ruolo medesimo per violazione dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92.
A tanto si aggiunga che l'ordinanza n. 1132/5/2022, adottata il 24.02.2022 dalla C.T.R. della Sicilia – sez. distaccata di Catania, ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92, nella sua precisa portata precettiva e dispositiva è assolutamente chiara, non contenendo alcun riferimento all'asserito erroneo rimborso di somme e interessi corrisposti inerenti al sisma '90, come testualmente si legge:
“Visti gli atti del procedimento suindicato;
rilevato che il termine fissato con la sentenza della CTR n.
1830/05/2020 emessa il 24.10.2019 e depositata il 16.04.2020 al commissario ad acta designato nella persona del dr. Nominativo_1 per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTR n. 2396117/2016 è già da tempo scaduto in data 16 luglio 2020 senza che il commissario suindicato abbia mai chiesto alcuna proroga;
ritenuto che
dal commissario ad acta designato non è stato compiuto fino ad ora alcun atto della procedura nè risulta dagli atti che la ricorrente si sia in alcun modo attivata nella presente fase giudiziale o, comunque, sia intervenuta presso il commissario ad acta designato per sollecitare lo svolgimento del procedimento;
ritenuto che
, sulla base di quanto sopra detto, appare ragionevolmente ravvisabile la carenza di alcun interesse da parte della contribuente in ordine alla prosecuzione della procedura;
ritenuto, peraltro, che a seguito della emissione della certificazione del MEF n. 7042 del
23.02.2021, che si acquisisce agli atti della procedura e che all'udienza suddetta del 24.10.2019 non era stata ancora emessa, per cui non era stata presa in considerazione ai fini della definizione del giudizio di ottemperanza, diventa applicabile l'art. 16 octies D.L. n. 91/17 convertito in L. n. 123/2017 in adesione al principio affermato in ordine alla normativa suddetta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7368/2019”
Osserva il Collegio che la richiamata certificazione del 2021 è stata resa dall'Amministrazione finanziaria in un momento successivo all'avvenuto rimborso, in presenza di circostanze fattuali diverse rispetto al pagamento ricevuto dalla ricorrente. L'eventuale incapienza delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa da utilizzare per i rimborsi va, infatti, verificata con riferimento al momento della effettiva attuazione
(cfr. Cass.civ. sez. V,n. 11871\2023), che, nel caso in esame, è dicembre 2020.
Si consideri, altresì, che dal tenore letterale dell'ordinanza non emerge che il giudice dell'ottemperanza e, per lui, il commissario ad acta nominato abbia appurato l'avvenuta (spontanea) erogazione del saldo corrisposto alla ricorrente in data 16.12.2020 oppure abbia accertato l'eventuale incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione.
L'ordinanza in questione ritiene “pienamente applicabile il disposto di cui all'art. 16 octies D.L. n. 91/17 convertito in L. n. 123/2017 in adesione al principio affermato in ordine alla normativa suddetta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7368/2019, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi”.
La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte è stata, per lungo tempo (fino al 2021), univocamente orientata a ritenere che, in presenza di documentata incapienza, non potesse farsi luogo al rimborso del restante 50%, pur in presenza di una sentenza di merito, passata in giudicato, che abbia riconosciuto integralmente il diritto in oggetto, poiché “se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n.
123 del 2017” (Cass., Sez . V, sent, 15 marzo 2019, n. 7368).
Nel caso in esame, nessun accertamento e\o riferimento (in ordinanza) è stato fatto in ordine alla eventuale incapienza dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, riferibile al momento dell'effettiva attuazione, per cui il residuo rimborso sarebbe stato da reputare non effettuabile. Si consideri, altresì, che questo assetto interpretativo è stato, peraltro, superato dal recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a cui questo Collegio ritiene di aderire.
La Corte di Cassazione, con ripetuti arresti dal maggio/giugno del 2022 (ab origine Cass. sez. V 19/05/2022, n. 16289; conformi, ex plurimis, Cass. 19/05/2022, n. 16290; Cass. 24/05/2022, n. 16829; Cass. 24/05/2022,
n. 16830; Cass. 07/06/2022, n. 18358; Cass. 09/06/2022, n. 18683; Cass., sent.: n. 23379 del 2022 e n.
13280 del 2022) al maggio/ottobre del 2023 (cfr. Cass. civ., V sez. sent. n. 11871/2023, dep. 05.05.2023 e sentenza n. 21149/2023, dep. 19.07.2023; Cass., sez. V, sent. n. 28070 del 20.09.2023, dep. 05.10.2023;
Cass, sez. V, sent. n. 30155 del 21.09.2023, dep. 30.10.2023) ha definitivamente affermato che “l'eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all' art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l'”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l'estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza” .
Ha, inoltre, precisato che “l'Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest'ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n.
669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 ( ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere
(Banca d'Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. L'ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla P.A. di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva;
in altri termini, si vuole concedere alla P.A. il differimento dell'esecuzione, per l'approntamento dei mezzi finanziari, occorrenti al pagamento dei crediti azionati, e si vuole evitare il blocco dell'attività' amministrativa imputabile ai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell'ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi”.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la riconosciuta applicabilità della previsione di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 (dimidiazione del pagamento in caso di esubero delle domande rispetto alle risorse stanziate) anche ai rimborsi assistiti da sentenza passata in giudicato, non consente che il comando contenuto in una decisione definitiva di cui è stata richiesta l'esecuzione, rimanga eseguito soltanto in parte. Sicché, il Giudice dell'ottemperanza, una volta verificata d'ufficio l'incapienza delle risorse stanziate dall'art. 1, comma
665, della legge n. 190/2014 e incrementate dall'art. 29 del d.l. n. 162/2019, ha comunque l'obbligo di individuare il quomodo per dare compiuta e integrale attuazione a detto comando definitivo, ove necessario tramite la nomina di un commissario ad acta, anche ricorrendo alla particolare procedura di contabilità pubblica che prevede l'emanazione di un ordine di pagamento in conto sospeso (cfr. Cass. sez. VI n.
36705\2022; Cass. se.V n. 11871\2023).
La circostanza, pacifica nel caso di specie, secondo cui l'Agenzia delle Entrate abbia spontaneamente provveduto al pagamento integrale dell'importo quantificato con sentenza irrevocabile, nel far ritenere detto comportamento spontaneo espressione di una legittima azione amministrativa (sul punto vedasi in questi esatti termini la già citata Cass. civ., V sez., sent. n. 16290/2022 del 18.05.2022, dep. 19.05.2022), dimostra che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente ottemperato al giudicato ed opportunamente reperito i fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile, anticipando così, nella sostanza, il recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
In ragione di quanto sopra argomentato il Collegio accoglie il ricorso, in quanto il versamento non è eccedente\ erroneo, ma è stato effettuato doverosamente e deve ritenersi, pertanto, corretto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 14 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza appellata per illogicità della motivazione, errata applicazione dell'art. 70 D.lgs.
546/92.
Ai sensi dell'art. 70 comma 8 d.lgs. n. 546 del 1992, l'ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza
è un provvedimento avente contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento ed a prendere atto dell'avvenuta esecuzione, sicché la stessa non è impugnabile, come si desume dall'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita l'esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice dell'ottemperanza, ravvedendosi su quanto statuito con sentenza n.
1830/05/2020, ha chiuso il procedimento adottando un'ordinanza con contenuto di segno opposto rispetto al precedente provvedimento. I fatti, pertanto, rivelano l'adozione di una decisione nella forma dell'ordinanza in riforma rispetto alla precedente sentenza.
E la sentenza qui appellata prende atto di ciò, evidenziando che siffatto contenuto decisorio rende l'ordinanza in questione un “provvedimento abnorme”. Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, l'abnormità attiene al carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione:
l'ordinanza di chiusura del procedimento d'ottemperanza, infatti, come sopra precisato, non sarebbe impugnabile;
nel caso di specie, tuttavia, proprio per il suo contenuto decisorio che la rende abnorme era impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge, come lo stesso
Giudice di prime cure afferma, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 28059/2022. Tuttavia,
l'odierna appellata non ha impugnato la prefata ordinanza, in guisa che la “decisione” in essa contenuta, in riforma di quella adottata dallo stesso Giudice con la precedente sentenza d'ottemperanza, va ritenuta definitiva e in ogni caso esecutiva. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il pagamento effettuato dall'Ufficio non è affatto avvenuto “spontaneamente” quanto piuttosto in esecuzione di una sentenza. L'Ufficio nel pieno rispetto dei principi di diritto ha ottemperato al pagamento del restante 50% così come ordinato dal Giudice dell'ottemperanza con la sentenza n. 1830/05/2020. In seno alle proprie controdeduzioni, l'Ufficio aveva eccepito l'irrilevanza della circostanza che l'erogazione del saldo in favore della ricorrente sia avvenuta in data 16.12.2020, ovvero in un arco temporale antecedente la certificazione del MEF del 23.02.2021, atteso che, comunque, anche all'epoca del predetto pagamento sussisteva il presupposto legittimante la dimidiazione così come risulta dalla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze del 2019, che si allega ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92, comprovante l'esaurimento delle risorse stanziate.
Va da sé che, al momento del pagamento dell'ulteriore 50% chiesto a rimborso, effettuato il 16.12.2020, ancora permaneva l'incapienza dei fondi ed è irrilevante il fatto contestato che il giudice abbia determinato il proprio convincimento sulla base della certificazione del MEF del 23/02/2021.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 4 e depositata il 27
Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Sotto un primo profilo è dirimente osservare che l'odierna appellante non avrebbe comunque vantato ed avuto alcun interesse giuridico ad impugnare l'ordinanza n. 1132/05/22 pronunciata ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92, se -per mera ipotesi- la stessa fosse stata realmente abnorme, così come asserito in ricorso. L'esatta progressione temporale degli atti giuridici, intervenuti nell'annosa procedura di rimborso in questione, dimostra che, alla data del 24.02.2022, in cui è stata emessa la suindicata ordinanza, la contribuente -da oltre un anno- era stata integralmente e definitivamente soddisfatta nei suoi diritti, avendo ricevuto il pagamento totale di quanto alla stessa giudizialmente riconosciuto a titolo di IRPEF relativa al triennio 1990 – 1992 pagata in esubero. Nella fattispecie è, infatti, pacifico il fatto secondo cui, oltre un anno prima (il 16.12.2020) e senza l'intervento del commissario ad acta (rimasto inerte nel termine trimestrale allo stesso assegnato), alla ricorrente l'Agenzia delle Entrate aveva autonomamente corrisposto l'intera somma cui quest'ultima era stata condannata nel giudizio tributario di cognizione e senza, peraltro, giammai opporre alcuna clausola o riserva che facesse salvo un qualche diritto di ripetizione o comunque un pagamento in termini provvisori. A quest'ultimo riguardo deve in questa sede ribadirsi che l'opposta tesi è stata solo labialmente sostenuta nel presente giudizio, e quindi chiaramente ex post rispetto al pagamento, senza che l'asserita provvisorietà del pagamento medesimo (o comunque la mancata acquiescenza agli esiti dei giudizi tributari, peraltro irrevocabili e definitivi) fosse stata mai formalizzata o risultasse almeno nella causale dei tre bonifici eseguiti il 16.12.2020. Sotto un distino, seppur concorrente, profilo deve poi osservarsi che la sentenza appellata non presenta alcuno dei vizi la cui esistenza asserisce l'Amministrazione finanziaria. L'analisi integrale della decisione di primo grado non denota alcuna frattura logica nella relativa motivazione e non consente in alcun modo di ritenere fondato l'assunto secondo cui l'ordinanza del
24.02.2022 avrebbe, in sé, un contenuto decisorio modificativo della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.
Nel merito non si può, comunque, non evidenziare l'evidente infondatezza dell'assunto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.
A prescindere dall'analisi della documentazione allegata al gravame (la cui produzione si contesta, essendo comunque inammissibile nel giudizio in appello), si osserva che la tesi, secondo cui a fronte di una asserita incapienza del fondo specificamente previsto per l'effettuazione dei rimborsi, non possa farsi luogo al rimborso del restante 50%, è stata oramai sconfessata dalla costante giurisprudenza di legittimità i cui approdi, espressamente ribaditi dalla sentenza impugnata, non sono stati in alcun modo sottoposti a censura alcuna nell'atto di impugnazione che, sotto tale aspetto, è pertanto del tutto aspecifico, avendo omesso di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Da ultimo si rileva che l'appello non ha in alcun modo preso posizione critica rispetto alla ritenuta violazione dell'art. 43 d.p.r. 602/1973. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non v'è stato alcun rimborso erroneo, posto che il pagamento, corretto e doveroso, è avvenuto negli esatti termini sanciti da pronunce giurisdizionali definitive, non potendosi certamente ammettere l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate di uno strumento giuridico, previsto dal legislatore per specifiche evenienze, al fine di disattendere e non rispettare gli esiti di regolari giudizi tributari (di cognizione e di ottemperanza) definiti con sentenze passate in giudicato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 28 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, deposita atto di rinuncia all'appello con la quale chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cassata materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento con provvedimento n. 2024S0393369 del
21-05-2024.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento prende atto: della rinuncia espressa dall'Agenzia delle Entrate all'appello e dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento oggetto di lite;
dell'assenza di contestazioni sulla cessazione della materia del contendere da parte della contribuente;
della rispondenza della fattispecie agli artt.46, 47 e 70, D. lgs.546/1992 e ai principi generali in materia di estinzione del processo per cessata materia del contendere di fonte sia normativa che giurisprudenziale consolidata;
ritenuto che
la materia oggetto del contendere sia venuta integralmente meno non residuando più interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio;
In riferimento alle spese di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti, considerata la complessità della disciplina e la presenza di questioni giurisprudenziali controverse.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2960/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220018185454 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2123/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 aprile 2023 e depositato in data 02 agosto 2023 la Sig.ra Resistente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 cod. fisc.: CF_Resistente_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come in atti, impugna il ruolo ordinario nr. 2022/900131 formato dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, reso esecutivo il 16.11.2022, contenuto nella cartella di pagamento nr. 297 2022 00181854 54/000 (IRPEF, anno 1990) emessa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Ragusa, notificata il giorno 06.04.2023, con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 6.428,74, a titolo di IRPEF, anno 1990, oltre interessi, a titolo di recupero somme erroneamente rimborsate (rimborso Sisma '90) in favore della sig.ra Resistente_1.
L'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 D.P.R. 602/1973, in esito all'ordinanza della CTR sez. staccata di Catania, sez. 5, n. 1132/05/22 del 24/02/2022, depositata in pari data, per recupero somme erroneamente rimborsate e degli interessi corrisposti inerenti al sisma '90, anni 1990, 1991 e 1992, rimborso n. 12211 del 02/03/2009 effettuato in data 16.12.2020”
A sostegno del ricorso la ricorrente adduce i seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
43 D.P.R. 602/1973.
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
62-BIS E 70, COMMI 8 E 10, D. LGS. N. 546/92.
3. MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
Conclude con richiesta, previa sospensione, di annullamento del ruolo ordinario n. 2022/900131, formato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, reso esecutivo il 16.11.2022, contenuto nella cartella di pagamento nr. 297 2022 00181854 54/000 (IRPEF, anno 1990) emessa dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, Agente della riscossione per la Prov. di Ragusa, con vittoria di spese.
All'udienza del 10.10.2023 la Corte, poiché sussistono i presupposti di legge, accoglie, con ordinanza n.
988\2023, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Costituitasi, in data 16.10.2023, l'Agenzia delle Entrate, conferma la legittimità del proprio operato, avendo effettuato l'iscrizione a ruolo in forza di un provvedimento emesso dal giudice dell'ottemperanza (ordinanza n. 1132/05/22 del 24/02/2022), che non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente.
Conclude con richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memorie illustrative, depositate telematicamente in data 09.11.2023, parte ricorrente ribadisce alle controdeduzioni articolate in ricorso, puntualizzando ulteriormente le eccezioni articolate in ricorso, supportate dalla recentissima giurisprudenza di legittimità; insiste per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese.
In data 21.11.2023 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. In punto di fatto l'Agenzia delle Entrate, con bonifico in data 16.12.2020, ha restituito alla ricorrente la somma in contestazione (pari al secondo 50%) da costei assolta in esubero rispetto al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 a titolo di IRPEF relativa al triennio 1990 – 1992.
L'ente impositore ha eseguito spontaneamente (prima ancora dell'intervento del commissario ad acta nominato) il pagamento di quanto dovuto, sostanzialmente conformandosi a quanto statuito dalla sentenza di ottemperanza n. 1830/05/2020 del 24.10.2019, depositata il 16.04.2020 emessa dalla C.T.R. sezione V della Sicilia sez. staccata di Catania, con la quale è stata riconosciuta la sussistenza dell'obbligo, in capo all'Agenzia delle Entrate, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della stessa Commissione
n. 2396/17/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. Catania, il 16.06.2016, pubblicata il 21.06.2016 (che a sua volta confermava la decisione di primo grado emessa in data 13.03.2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, sez IV, con sentenza n. 289/04/12, depositata il
20.03.2012), procedendo al pagamento integrale dell'importo ivi riconosciuto e pari ad € 10.626,05 oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso del 26.02.2009 sino al soddisfo. All'uopo, veniva nominato un commissario ad acta per l'adozione, in luogo dell'ente che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge, dei necessari provvedimenti attuativi.
In data 16.12.2020, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza n. 1830/2020, l'Agenzia delle Entrate, a mezzo tre bonifici bancari riportanti la specifica causale “rimborso sisma 90 – imposte dirette anno ...”, ha autonomamente disposto il pagamento dell'intera somma in questione di euro, pari ad euro
12.857,51 (comprensiva degli interessi nel frattempo maturati), dalla ricorrente originariamente assolta in esubero rispetto al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 (come da documentazione prodotta in atti: cfr. doc. 5).
Successivamente, in data 24.02.2022, è stata adottata, fuori udienza, ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92 l'ordinanza n. 1132/05/22 con cui si dichiarava la chiusura del giudizio di ottemperanza, senza riconoscere al commissario ad acta alcun compenso.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'azione di recupero dell'Agenzia delle Entrate, con l'iscrizione a ruolo diretta, sia avvenuta in carenza di ogni presupposto di legge, non essendo specificato il motivo per il quale il pagamento spontaneo, ricevuto dal ricorrente in data 16.12.2020, possa essere qualificato come
“rimborso erroneo” ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 602/73, essendo un pagamento effettuato in consonanza con il disposto di un provvedimento giudiziale, la sentenza di ottemperanza n. 1830/05/2020, non impugnata dall'Agenzia e passata in giudicato in data 14.12.2020.
Dalla lettura del dettaglio degli addebiti riportato alla pagina 5 della cartella impugnata, si evince che l'ente impositore ha proceduto alla formazione del titolo esecutivo, assumendo l'erroneità del rimborso effettuato dalla ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza (n. 1132/5/2022, pronunciata fuori udienza il
24.02.2022 dalla stessa C.T.R.), ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92.
In realtà il tenore letterale dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92 delinea incontestabilmente che l'ordinanza ivi disciplinata è unicamente rivolta a dichiarare la chiusura del procedimento di ottemperanza, una volta che siano stati eseguiti i provvedimenti disposti dal Giudice in sentenza, ovvero che costui abbia preso atto di quelli eventualmente attuati dal commissario nominato.
Al riguardo la Corte di cassazione (cfr. sentenza del 27 settembre 2022, n. 28059), ha statuito che, in tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza di chiusura pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 70, co. 8, D.lgs. n. 546/1992, non è impugnabile, salvo che essa abbia contenuto decisorio, modificativo della stessa sentenza d'ottemperanza. In tal caso, per la sua abnormità, l'ordinanza di chiusura
è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. Di conseguenza,
l'aver proceduto alla formazione del ruolo impugnato attribuendo all'ordinanza in questione efficacia decisoria e addirittura di definitiva riforma della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, ovvero di quelle emesse nei due gradi di giudizio di cognizione tributario, rende l'ordinanza in questione un “provvedimento abnorme” ed illegittimo il ruolo medesimo per violazione dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92.
A tanto si aggiunga che l'ordinanza n. 1132/5/2022, adottata il 24.02.2022 dalla C.T.R. della Sicilia – sez. distaccata di Catania, ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92, nella sua precisa portata precettiva e dispositiva è assolutamente chiara, non contenendo alcun riferimento all'asserito erroneo rimborso di somme e interessi corrisposti inerenti al sisma '90, come testualmente si legge:
“Visti gli atti del procedimento suindicato;
rilevato che il termine fissato con la sentenza della CTR n.
1830/05/2020 emessa il 24.10.2019 e depositata il 16.04.2020 al commissario ad acta designato nella persona del dr. Nominativo_1 per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTR n. 2396117/2016 è già da tempo scaduto in data 16 luglio 2020 senza che il commissario suindicato abbia mai chiesto alcuna proroga;
ritenuto che
dal commissario ad acta designato non è stato compiuto fino ad ora alcun atto della procedura nè risulta dagli atti che la ricorrente si sia in alcun modo attivata nella presente fase giudiziale o, comunque, sia intervenuta presso il commissario ad acta designato per sollecitare lo svolgimento del procedimento;
ritenuto che
, sulla base di quanto sopra detto, appare ragionevolmente ravvisabile la carenza di alcun interesse da parte della contribuente in ordine alla prosecuzione della procedura;
ritenuto, peraltro, che a seguito della emissione della certificazione del MEF n. 7042 del
23.02.2021, che si acquisisce agli atti della procedura e che all'udienza suddetta del 24.10.2019 non era stata ancora emessa, per cui non era stata presa in considerazione ai fini della definizione del giudizio di ottemperanza, diventa applicabile l'art. 16 octies D.L. n. 91/17 convertito in L. n. 123/2017 in adesione al principio affermato in ordine alla normativa suddetta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7368/2019”
Osserva il Collegio che la richiamata certificazione del 2021 è stata resa dall'Amministrazione finanziaria in un momento successivo all'avvenuto rimborso, in presenza di circostanze fattuali diverse rispetto al pagamento ricevuto dalla ricorrente. L'eventuale incapienza delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa da utilizzare per i rimborsi va, infatti, verificata con riferimento al momento della effettiva attuazione
(cfr. Cass.civ. sez. V,n. 11871\2023), che, nel caso in esame, è dicembre 2020.
Si consideri, altresì, che dal tenore letterale dell'ordinanza non emerge che il giudice dell'ottemperanza e, per lui, il commissario ad acta nominato abbia appurato l'avvenuta (spontanea) erogazione del saldo corrisposto alla ricorrente in data 16.12.2020 oppure abbia accertato l'eventuale incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione.
L'ordinanza in questione ritiene “pienamente applicabile il disposto di cui all'art. 16 octies D.L. n. 91/17 convertito in L. n. 123/2017 in adesione al principio affermato in ordine alla normativa suddetta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7368/2019, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi”.
La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte è stata, per lungo tempo (fino al 2021), univocamente orientata a ritenere che, in presenza di documentata incapienza, non potesse farsi luogo al rimborso del restante 50%, pur in presenza di una sentenza di merito, passata in giudicato, che abbia riconosciuto integralmente il diritto in oggetto, poiché “se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n.
123 del 2017” (Cass., Sez . V, sent, 15 marzo 2019, n. 7368).
Nel caso in esame, nessun accertamento e\o riferimento (in ordinanza) è stato fatto in ordine alla eventuale incapienza dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, riferibile al momento dell'effettiva attuazione, per cui il residuo rimborso sarebbe stato da reputare non effettuabile. Si consideri, altresì, che questo assetto interpretativo è stato, peraltro, superato dal recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a cui questo Collegio ritiene di aderire.
La Corte di Cassazione, con ripetuti arresti dal maggio/giugno del 2022 (ab origine Cass. sez. V 19/05/2022, n. 16289; conformi, ex plurimis, Cass. 19/05/2022, n. 16290; Cass. 24/05/2022, n. 16829; Cass. 24/05/2022,
n. 16830; Cass. 07/06/2022, n. 18358; Cass. 09/06/2022, n. 18683; Cass., sent.: n. 23379 del 2022 e n.
13280 del 2022) al maggio/ottobre del 2023 (cfr. Cass. civ., V sez. sent. n. 11871/2023, dep. 05.05.2023 e sentenza n. 21149/2023, dep. 19.07.2023; Cass., sez. V, sent. n. 28070 del 20.09.2023, dep. 05.10.2023;
Cass, sez. V, sent. n. 30155 del 21.09.2023, dep. 30.10.2023) ha definitivamente affermato che “l'eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell'effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all' art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l'”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l'ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l'estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza” .
Ha, inoltre, precisato che “l'Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest'ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n.
669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 ( ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere
(Banca d'Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. L'ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla P.A. di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva;
in altri termini, si vuole concedere alla P.A. il differimento dell'esecuzione, per l'approntamento dei mezzi finanziari, occorrenti al pagamento dei crediti azionati, e si vuole evitare il blocco dell'attività' amministrativa imputabile ai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell'ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi”.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la riconosciuta applicabilità della previsione di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 (dimidiazione del pagamento in caso di esubero delle domande rispetto alle risorse stanziate) anche ai rimborsi assistiti da sentenza passata in giudicato, non consente che il comando contenuto in una decisione definitiva di cui è stata richiesta l'esecuzione, rimanga eseguito soltanto in parte. Sicché, il Giudice dell'ottemperanza, una volta verificata d'ufficio l'incapienza delle risorse stanziate dall'art. 1, comma
665, della legge n. 190/2014 e incrementate dall'art. 29 del d.l. n. 162/2019, ha comunque l'obbligo di individuare il quomodo per dare compiuta e integrale attuazione a detto comando definitivo, ove necessario tramite la nomina di un commissario ad acta, anche ricorrendo alla particolare procedura di contabilità pubblica che prevede l'emanazione di un ordine di pagamento in conto sospeso (cfr. Cass. sez. VI n.
36705\2022; Cass. se.V n. 11871\2023).
La circostanza, pacifica nel caso di specie, secondo cui l'Agenzia delle Entrate abbia spontaneamente provveduto al pagamento integrale dell'importo quantificato con sentenza irrevocabile, nel far ritenere detto comportamento spontaneo espressione di una legittima azione amministrativa (sul punto vedasi in questi esatti termini la già citata Cass. civ., V sez., sent. n. 16290/2022 del 18.05.2022, dep. 19.05.2022), dimostra che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente ottemperato al giudicato ed opportunamente reperito i fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile, anticipando così, nella sostanza, il recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
In ragione di quanto sopra argomentato il Collegio accoglie il ricorso, in quanto il versamento non è eccedente\ erroneo, ma è stato effettuato doverosamente e deve ritenersi, pertanto, corretto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 14 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza appellata per illogicità della motivazione, errata applicazione dell'art. 70 D.lgs.
546/92.
Ai sensi dell'art. 70 comma 8 d.lgs. n. 546 del 1992, l'ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza
è un provvedimento avente contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento ed a prendere atto dell'avvenuta esecuzione, sicché la stessa non è impugnabile, come si desume dall'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita l'esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice dell'ottemperanza, ravvedendosi su quanto statuito con sentenza n.
1830/05/2020, ha chiuso il procedimento adottando un'ordinanza con contenuto di segno opposto rispetto al precedente provvedimento. I fatti, pertanto, rivelano l'adozione di una decisione nella forma dell'ordinanza in riforma rispetto alla precedente sentenza.
E la sentenza qui appellata prende atto di ciò, evidenziando che siffatto contenuto decisorio rende l'ordinanza in questione un “provvedimento abnorme”. Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, l'abnormità attiene al carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione:
l'ordinanza di chiusura del procedimento d'ottemperanza, infatti, come sopra precisato, non sarebbe impugnabile;
nel caso di specie, tuttavia, proprio per il suo contenuto decisorio che la rende abnorme era impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge, come lo stesso
Giudice di prime cure afferma, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 28059/2022. Tuttavia,
l'odierna appellata non ha impugnato la prefata ordinanza, in guisa che la “decisione” in essa contenuta, in riforma di quella adottata dallo stesso Giudice con la precedente sentenza d'ottemperanza, va ritenuta definitiva e in ogni caso esecutiva. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il pagamento effettuato dall'Ufficio non è affatto avvenuto “spontaneamente” quanto piuttosto in esecuzione di una sentenza. L'Ufficio nel pieno rispetto dei principi di diritto ha ottemperato al pagamento del restante 50% così come ordinato dal Giudice dell'ottemperanza con la sentenza n. 1830/05/2020. In seno alle proprie controdeduzioni, l'Ufficio aveva eccepito l'irrilevanza della circostanza che l'erogazione del saldo in favore della ricorrente sia avvenuta in data 16.12.2020, ovvero in un arco temporale antecedente la certificazione del MEF del 23.02.2021, atteso che, comunque, anche all'epoca del predetto pagamento sussisteva il presupposto legittimante la dimidiazione così come risulta dalla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze del 2019, che si allega ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92, comprovante l'esaurimento delle risorse stanziate.
Va da sé che, al momento del pagamento dell'ulteriore 50% chiesto a rimborso, effettuato il 16.12.2020, ancora permaneva l'incapienza dei fondi ed è irrilevante il fatto contestato che il giudice abbia determinato il proprio convincimento sulla base della certificazione del MEF del 23/02/2021.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 716/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 4 e depositata il 27
Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Sotto un primo profilo è dirimente osservare che l'odierna appellante non avrebbe comunque vantato ed avuto alcun interesse giuridico ad impugnare l'ordinanza n. 1132/05/22 pronunciata ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d. lgs. n. 546/92, se -per mera ipotesi- la stessa fosse stata realmente abnorme, così come asserito in ricorso. L'esatta progressione temporale degli atti giuridici, intervenuti nell'annosa procedura di rimborso in questione, dimostra che, alla data del 24.02.2022, in cui è stata emessa la suindicata ordinanza, la contribuente -da oltre un anno- era stata integralmente e definitivamente soddisfatta nei suoi diritti, avendo ricevuto il pagamento totale di quanto alla stessa giudizialmente riconosciuto a titolo di IRPEF relativa al triennio 1990 – 1992 pagata in esubero. Nella fattispecie è, infatti, pacifico il fatto secondo cui, oltre un anno prima (il 16.12.2020) e senza l'intervento del commissario ad acta (rimasto inerte nel termine trimestrale allo stesso assegnato), alla ricorrente l'Agenzia delle Entrate aveva autonomamente corrisposto l'intera somma cui quest'ultima era stata condannata nel giudizio tributario di cognizione e senza, peraltro, giammai opporre alcuna clausola o riserva che facesse salvo un qualche diritto di ripetizione o comunque un pagamento in termini provvisori. A quest'ultimo riguardo deve in questa sede ribadirsi che l'opposta tesi è stata solo labialmente sostenuta nel presente giudizio, e quindi chiaramente ex post rispetto al pagamento, senza che l'asserita provvisorietà del pagamento medesimo (o comunque la mancata acquiescenza agli esiti dei giudizi tributari, peraltro irrevocabili e definitivi) fosse stata mai formalizzata o risultasse almeno nella causale dei tre bonifici eseguiti il 16.12.2020. Sotto un distino, seppur concorrente, profilo deve poi osservarsi che la sentenza appellata non presenta alcuno dei vizi la cui esistenza asserisce l'Amministrazione finanziaria. L'analisi integrale della decisione di primo grado non denota alcuna frattura logica nella relativa motivazione e non consente in alcun modo di ritenere fondato l'assunto secondo cui l'ordinanza del
24.02.2022 avrebbe, in sé, un contenuto decisorio modificativo della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.
Nel merito non si può, comunque, non evidenziare l'evidente infondatezza dell'assunto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.
A prescindere dall'analisi della documentazione allegata al gravame (la cui produzione si contesta, essendo comunque inammissibile nel giudizio in appello), si osserva che la tesi, secondo cui a fronte di una asserita incapienza del fondo specificamente previsto per l'effettuazione dei rimborsi, non possa farsi luogo al rimborso del restante 50%, è stata oramai sconfessata dalla costante giurisprudenza di legittimità i cui approdi, espressamente ribaditi dalla sentenza impugnata, non sono stati in alcun modo sottoposti a censura alcuna nell'atto di impugnazione che, sotto tale aspetto, è pertanto del tutto aspecifico, avendo omesso di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Da ultimo si rileva che l'appello non ha in alcun modo preso posizione critica rispetto alla ritenuta violazione dell'art. 43 d.p.r. 602/1973. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non v'è stato alcun rimborso erroneo, posto che il pagamento, corretto e doveroso, è avvenuto negli esatti termini sanciti da pronunce giurisdizionali definitive, non potendosi certamente ammettere l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate di uno strumento giuridico, previsto dal legislatore per specifiche evenienze, al fine di disattendere e non rispettare gli esiti di regolari giudizi tributari (di cognizione e di ottemperanza) definiti con sentenze passate in giudicato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 28 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, deposita atto di rinuncia all'appello con la quale chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cassata materia del contendere per intervenuto sgravio della cartella di pagamento con provvedimento n. 2024S0393369 del
21-05-2024.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento prende atto: della rinuncia espressa dall'Agenzia delle Entrate all'appello e dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento oggetto di lite;
dell'assenza di contestazioni sulla cessazione della materia del contendere da parte della contribuente;
della rispondenza della fattispecie agli artt.46, 47 e 70, D. lgs.546/1992 e ai principi generali in materia di estinzione del processo per cessata materia del contendere di fonte sia normativa che giurisprudenziale consolidata;
ritenuto che
la materia oggetto del contendere sia venuta integralmente meno non residuando più interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio;
In riferimento alle spese di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti, considerata la complessità della disciplina e la presenza di questioni giurisprudenziali controverse.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Catania, 14.11.2025 Il Presidente