Articolo 37 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
16 gennaio 1966
Art. 37.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta. ((9))

La sospensione predetta si applica nei riguardi del sanitario anche nel caso in cui sia condannato alla interdizione dalla professione sanitaria per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, per i quali, a norma dell' art. 555 del Codice penale , l'esercizio di detta professione abbia costituito circostanza aggravante. La sospensione cessa quando sia interamente decorsa la durata dell'interdizione professionale o la pena stessa sia estinta.

------------ AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/1/1966, n. 12) ha dichiarato, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma primo del presente articolo.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1966
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