TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 33255 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. BASSANI BRUNO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 ora col procuratore domiciliatario avv. LOMBONI GIUSEPPE
– (cod. fisc. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_4 P.IVA_3 contumaci
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in via pregiudiziale estromettere la convenuta contumace . Controparte_5 p. A., … senza pronuncia sulle spese, data la mancanza di ogni attività procuratoria;
nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di CP_6
- accertare l'assenza di copertura assicurativa del motoveicolo marca Controparte_7
tg. CK99536 di proprietà della Convenuta già l. ora
[...] Controparte_8
e condotto nell'occasione da e, quindi, accertare e dichiarare il Controparte_9 CP_6 diritto dell'Attrice a vedersi risarcire i danni fisici in conseguenza dell'evento di cui trattasi, pari ad
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 1 euro 311.055,96= o della diversa somma maggiore o minore ...;
- per l'effetto condannare al pagamento del suddetto importo le Convenute Controparte_10 ed in solido tra loro ...” Controparte_11
La convenuta, quale impresa designata dal FGVS, chiedeva di detrarre “l'importo di EUR 5.200,00 di cui alla dichiarazione dell' depositata il 13/02/2024 dallo stesso terzo in ottemperanza Pt_2 all'ordine di esibizione” e confermava le conclusioni della prima memoria, cioè:
“In via pregiudiziale e/o preliminare: 1) Rilevare anche d'ufficio e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva di c.p.A., ... Controparte_5
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto attoreo, ...
3) Accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della convenuta e/o del FGVS, ...
4) Rigettare in ogni caso la domanda attorea poiché infondata ... In subordine:
5) … liquidare il danno nella misura in cui dovesse essere ritenuto provato e dovuto … al netto delle somme corrisposte e/o corrispondende all'attrice dall'INAIL e pertanto limitare la condanna della deducente entro tale limite e comunque entro il limite del massimale di legge complessivo di € 774.685,35”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.7.2020, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 8.47 del mattino del 16 luglio 2007, “in Milano e in via G. B. Bertini, all'intersezione con via Paolo Lomazzo, si verificava un incidente stradale che coinvolgeva il motociclo Triumph Speed Triple tg. CK99536 – circolante con targa prova AB2749 -, condotto da con a bordo quale trasportata la Passeggera Signora Controparte_6 [...]
; Parte_1
• “come risulta anche dalla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano … prot. nr. 1345/2007/25 – PC.1/I, il Conducente del motociclo, percorrendo la via Bertini proveniente dalla via Procaccini, in direzione di largo Gadda in prossimità dell'intersezione con la via Lomazzo “presumibilmente causa la velocità non commisurata alle condizioni di traffico e luogo (…) perdeva il controllo del mezzo… deviando la sua traiettoria verso sinistra” andando ad impattare con una vettura in sosta. A seguito di ciò, tanto il Conducente quanto la venivano disarcionati e rovinavano Entrambi Parte_3 sulla platea stradale. Ne conseguivano il decesso del Conducente e lesioni personali a carico della Trasportata che veniva condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano” ove all'attrice veniva fra l'altro riscontrata la presenza di varie fratture che rendevano necessari vari controlli e interventi chirurgici anche per la riabilitazione orale, con cure odontoiatrice terminate l'8 maggio 2012, sicché il 14 maggio 2012 il medico curante considerò l'attrice clinicamente guarita;
• con raccomandata del 2/5/2008 l'attrice aveva denunciato il fatto alla CP_12 chiedendo l'integrale risarcimento dei danni (comprese le spese mediche pari a € 31.259,29) e
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 2 la aveva dato riscontro indicando l'Impresa designata per la liquidazione, sicché altra CP_12
“denuncia e richiesta veniva inviata in data 26/05/2008 alla G. B. S. S. p. A. – gestione fondo di garanzia per le Vittime della strada”;
• su richiesta della stessa il 3/6/2009 veniva consegnata a tale società “copia Parte_4 autentica del fascicolo penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nr. 44847/07 a carico di;
Pt_5
• l'attrice con comunicazione del 1° giugno 2010 “insisteva nelle proprie richieste risarcitorie, comunicando a G. B. S. S. p. A. che erano ancora in corso le terapie necessitate dal trauma subito” e il 30/5/2012 inviava “lett. racc. all'Impresa designata per comunicare che la Esponente era stata giudicata clinicamente guarita con postumi a valutarsi (cfr. all. nr. 33) e in data 03/05/2013 veniva comunicata alla medesima la quantificazione dei danni così come risultanti da perizia medico-legale fiduciaria, nel frattempo effettuata”;
• “in data 09/07/2013, l'Impresa designata invitava [l'attrice] ad effettuare una valutazione medico-legale presso sua fiduciaria”, visita che aveva luogo il 3/12/2013;
• l'8/8/2014 “l'Impresa designata richiedeva la sottoposizione della Esponente a un'ulteriore visita specialistica medico-legale di tipo odontoiatrico, avvenuta in data 02/10/2014”;
• ciò malgrado, l'Impresa designata non aveva “mai riscontrato la richiesta di risarcimento e, pertanto, nessuna relativa pretesa risulta soddisfatta, nonostante solleciti eseguiti in data 15/06/2015, 06/11/2015 e la consegna al Liquidatore incaricato, in data 14/01/2016, di copia di atti estratti da un ulteriore fascicolo penale aperto presso la Procura della Repubblica di Milano a seguito di denuncia-querela sporta [dall'attrice]”;
• “non vi è dubbio circa il diritto al risarcimento del danno a favore della Esponente per tutte le conseguenze fisio-psichiche subite e circa il fatto che alcun [sic] argomento fattuale e giuridico osti a tale conclusione”;
• a seguito del sinistro, la Procura della Repubblica di Milano aveva iscritto due procedimenti penali contro cioè RGNR 44847/07 (per comunicazione di notizia di reato) archiviato il Pt_5
19/3/2008, e poi RGNR 39321/07 (per effetto della denuncia – querela spedita dalla odierna esponente in data 29/09/2007) archiviato per prescrizione il 19/10/2015. L'attrice pertanto citava in giudizio:
➢ la soc. quale impresa designata a norma dell'art. 286 D. Lgs. nr. Controparte_10
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
➢ la p. A. “in nome e per conto di Controparte_13 [...] quale impresa designata a norma dell'art. 286 D. Lgs. nr. 209/2015” Controparte_14
➢ “la già ora Controparte_15 Controparte_11
e concludeva chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di di accertare CP_6
l'assenza di copertura assicurativa del motoveicolo marca di proprietà della “già CP_7 ora , condotto nell'occasione da e, Controparte_15 Controparte_11 CP_6 quindi, accertare il diritto dell'attrice a essere risarcita dei danni derivati dal sinistro, pari a € 311.055,96, con condanna al pagamento delle convenute in solido tra loro.
Risulta opportuno riepilogare sin d'ora, in ordine cronologico, le produzioni più rilevanti ai fini di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 3 questa decisione:
• 1) rapporto [datato 16.7.2007] dell'incidente stradale mortale della polizia municipale “reparto radiomobile prot. 1345/2007/25, per stralcio”;
• 45) “copertina del fascicolo nr. 44847/07 R. G. N. R. aperto presso la Procura della Repubblica di Milano per l'ipotesi di cui all'art. 589 c. p.” è necessario sottolineare che, per quanto è possibile ricavare da tale “copertina”, il procedimento penale RGNR 44847/2007 “proveniente dal 4078/2007 del era iscritto a carico di ignoti e riguardava CP_16 l'ipotesi di reato ex a. 589 codice penale (omicidio colposo), in danno di , senza CP_6 nessun riferimento all'odierna attrice;
• 2) copia di comunicazione notizia di reato prot. nr. 1345/2007/25 – PC.1/I del 16/07/2007;
• 50) denuncia - querela presentata dall'odierna attrice il 27/09/2007 in relazione al sinistro del 16 luglio 2007, con riserva di costituirsi parte civile
• 47) provvedimento del 1.10.2007 con cui il Procuratore della Repubblica aggiunto, dottore POMARICI, ordinò di iscrivere nel registro delle notizie quanto segue:
<< Si iscriva nel reg. mod. : 44
persona sottoposta alle indagini : Pt_5 Qualificazione giuridica : 590 C P. Luogo e data del fatto : MILANO, 16|7|2007 Natura dell'acquisizione o fonte della notizia : QUERELA Persona offesa – denunciante - querelante : Parte_1
Dipartimento : Assegnazione al P. M. : (V. 4078\07 MOD. 45) Pt_6 Competenza : GIUDICE DI PACE >>
• 49) richiesta 17.12.2007 con cui nel procedimento RGNR 44847/07
<< Il Pubblico Ministero visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data l'11 dic 2007 nei confronti di: persona ignota per l'ipotesi di reato: art. 589 c.p. evidenziata la parte offesa in: n. il 16 ott 1960 ... CP_6
RILEVATO che dai rilievi effettuati e dalla ricostruzione dinamica dell'incidente è possibile escludere la responsabilità di terzi nella collisione fra il motociclo condotto dalla persona offesa e V autovettura Renault Kangoo parcheggiata, in sosta vietata, sulla pubblica via, collisione a seguito della quale perse la vita e riportò lesioni personale trasportata a bordo del motociclo, CP_6 Parte_1 che lo sbandamento del motociclo e il successivo urto sono attribuibili esclusivamente alla condotta di guida del suo conducente RITENUTA quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio visti gli artt.408 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89 CHIEDE che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 4 • 48) comunicazione del 05/02/2008 relativa al dissequestro del casco jet in favore dell'odierna attrice, che tuttavia dimostrò in proposito disinteresse;
• 41) decreto di archiviazione datata 19/03/2008 (proc. 44847/07 RGNR) con cui il giudice delle indagini preliminari, dottore , Per_1
“vista la richiesta di archiviazione presentata dal nel procedimento penale di cui al Parte_7 numero di registro sopra indicato, ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini
P.Q.M.
IL GIUDICE Visto l'art 409 c.p.p. decreta l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P M.”
• 29) racc. a. r. datata 02/05/2008 con cui la trasportata chiese a e CP_17 [...]
, il risarcimento dei danni causatile dal sinistro “dovuto a responsabilità del Controparte_18 conducente la motocicletta (come acclarato nel relativo rapporto della Polizia municipale ...)” il documento è di tre pagine, l'ultima delle quali è la scansione degli avvisi di ricevimento, che dimostrano solo che alla (presente due volte fra i destinatari) la raccomandata fu consegnata due volte, CP_12 entrambe il giorno 8 maggio 2008. Non vi è invece prova della consegna alla soc. ENERALI CP_14
• 44) lettera prot. uscita 08/13194 del 20/05/2008 con cui la (“SERVIZIO GESTIONE FONDO DI CP_12
GARANZIA VITTIME STRADA SETTORE DESIGNATE”) (grassetti nell'originale):
<< Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, si comunica che questa Gestione ha inoltrato formale comunicazione all'Impresa Designata competente per territorio ( Designata - Fondo di Garanzia Parte_8
Vittime Strada - Sede Legale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste) al fine di procedere all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno. ( - Parte_4 Controparte_19
- Gestione Fondo di Garanzia Vittime Strada - Viale della Liberazione,
[...]
18 - 20124 Milano) Come è noto, spetta all'Impresa Designata verificare, per ogni richiesta di risarcimento, la tenutezza del Fondo ai sensi degli artt. 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, nonché la liquidazione del danno ed il pagamento dei sinistri;
pertanto, dovranno essere presi gli opportuni contatti con l'Impresa Designata summenzionata per ogni ulteriore seguito. Alla medesima Impresa dovrà essere indirizzata ogni ulteriore corrispondenza. Con l'occasione si informa che maggiori inforunazioni possono essere reperite sul sito della al CP_12 seguente indirrzzo: www.consap.it >>
• 30) racc. a. r. datata 26/05/2008 inviata a – Servizio liquidazione danni del gruppo Controparte_20
– Gestione del Fondo di garanzia vittime della strada – Milano con richiesta di risarcimento dei danni causati CP_10 all'attrice dal sinistro “dovuto a responsabilità del conducente la motocicletta (come acclarato nel relativo rapporto della Polizia municipale ...)” La raccomandata pare ricevuta il 28 maggio 2008, sebbene la scansione dell'avviso di ricevimento sia pressoché illeggibile nella terza pagina del file PDF
• 31) “ricevuta dat. 03/06/2009”, cioè documento del seguente testuale tenore:
<< Spett.le
Controparte_19 Liquidazione danni del Gruppo Generali Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada
[...]
Alla cortese attenzione del Sig, Liquidatore Incaricato Dott. Roberto ORRIGONI OGGETTO: D. 000011605/B/2008 del 16/07/2007 - Fondo di Garanzia. Danneggiata: Signora Parte_1
Copia autentica del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nr. 44847/07 a carico di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 5 ignoti, archiviato. Come da Loro anteatta richiesta, mi pregio allegare alla presente e consegnare al Sign. Dott. Liquidatore incaricato relativamente al danno in epigrafe la copia autentica del fascicolo in oggetto >> con appostazione manoscritta datata 3 giugno 2009 recante sigla attribuita al suddetto liquidatore
• 32) racc. a. r. dat. 01/06/2010, inviata -allo scopo di interrompere la prescrizione- al liquidatore incaricato Controparte_1 (ORRIGONI) della Liquidazione danni del Controparte_21
Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada Viale della Liberazione nr. 18 – 20124 Milano MI
• 33) racc. a. r. dat. 30/05/2012, ricevuta il 1° giugno 2012, recante richiesta di visita medico legale al liquidatore incaricato (ORRIGONI) della Liquidazione danni del Gruppo Controparte_21
Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada Viale della Liberazione nr. 18 – 20124 Milano MI CP_10
(all'attenzione del liquidatore incaricato ORRIGONI)
Part
• 34) racc. a. r. datata 03/05/2013 (ricevuta apparentemente dalla il 5.5.2013) con cui il difensore dell'attrice
“invita[..] il Fondo destinatario, attraverso l'Impresa designata, a voler risarcire le somme indicate nel conteggio”, ossia (per quanto è possibile decifrare) EUR 311.055,96, minacciando “in difetto” di adire le
“competenti sedi di giustizia”
Part
• 35) lettera datata 09/07/2013 con cui la invita l'attrice a fissare appuntamento per la visita medico legale
Part
• 36) lettera datata 08/08/2014 con cui la invita l'attrice a fissare appuntamento per la visita medico legale
• 46) richiesta datata 11.12.2014 con cui, nel procedimento RGNR 39321/07 mod. 44
“II Pubblico Ministero visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data il 30 ott 2007, nei confronti di ignoti responsabili per l'ipotesi di reato: - art. 590 C.P. commesso in data 16 lug 2007 in MILANO evidenziata la parte offesa in: - n. il 16 ott 1984 a MERATE (LC) Parte_1 residente in [...] RILEVATO che i fatti di reato per cui si procede risultano estinti per prescrizione, i cui termini risultano maturati nel mese di luglio del 2013 ; VISTO l'articolo 415 comma 1 c.p.p. CHIEDE che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio”
• 37) contiene tre lettere – fax:
• una del 15/06/2015 con cui il difensore dell'attrice, dato atto della visita odontoiatrica cui nel Part frattempo la era stata sottoposta dal fiduciario della compagnia, chiede alla Parte_1 notizie circa l'iter risarcitorio
• una (la cui data è illeggibile) che il difensore descrive come datata “06/11/2015”, nella quale il Con difensore dell'attrice “invita” la destinataria a risarcire il danno e comunica che il procedimento penale è in attesa che la GIP dottoressa “si pronunci sulla richiesta di CP_23 archiviazione”;
• una, datata 14 gennaio (anno illeggibile, che il difensore indica essere il 2016) a cui il difensore dichiara di allegare gli estremi del procedimento penale e la copia della denuncia querela;
• 42) decreto di archiviazione 19/10/2015 (proc. 39321/07 RGNR) con cui la giudice delle indagini preliminari, dottoressa , CP_23
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 6 “Letti gli atti del procedimento, Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, Ritenuto che la stessa va condivisa e che non si prospetta allo stato utilità di ulteriori indagini;
Visto l'art. 41 5 c.p.p.
PQM
dispone l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti all'ufficio del PM”;
• 38) PEC datata 09/05/2017 recante invito alla negoziazione assistita, con scansione (anziché messaggi nel prescritto formato EML o MSG) della ricevuta di consegna in data 16 maggio 2017 ai tre desti CP_12 Part
Email_1 Controparte_10
e ); Email_2 Email_3
• 43) PEC consegnata il 14/05/2019 a recante invito a concludere Email_2 convenzione di negoziazione assistita
La convenuta soc. , “quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada”, si costituiva con comparsa depositata il 25.2.2021 osservando che:
• la soc. era priva di legittimazione passiva, posto che a Controparte_24 norma dell'a. 287 CAP le azioni per il risarcimento del danno nelle ipotesi di cui all'art. 283 CPA vanno esercitate soltanto nei confronti dell'impresa designata, mentre la Controparte_24 non era l'impresa designata dal FGVS all'epoca del sinistro, bensì soltanto la
[...] mandataria dell'impresa nella gestione stragiudiziale dei sinistri;
• l'impresa designata era invece (designata con provvedimento Controparte_25
ISVAP n. 2496 del 28.12.2006) della quale era successivamente divenuta successore a titolo particolare la;
Controparte_1
• in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione di ogni eventuale diritto poiché ai sensi dell'a. 283 CPA il soggetto tenuto al risarcimento del danno è il FGVS istituito presso la
, mentre all'impresa designata era rimessa la liquidazione dei danni ex a. 286 CPA, di CP_12 modo che gli atti interruttivi della prescrizione dovevano essere rivolti al FGVS (presso la
, in quanto la costituzione in mora va effettuata nei confronti del debitore ex a. 2943 CP_12 cc;
• l'azione risarcitoria nei confronti del FGVS, a norma dell'a. 290 CAP, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile e poiché l'a. 2947/2 cc stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, e non essendo applicabile il più lungo termine di prescrizione da reato (poiché “l'eventuale reato si è prescritto il giorno stesso dell'evento con la morte dell'ipotetico reo”) gli unici validi atti interruttivi della prescrizione erano, a tutto concedere, la lettera del 2.5.2008 indirizzata al e la lettera del CP_26
9-16.5.2017 nonché l'atto introduttivo di questo giudizio (del 14.9.2020), sicché l'eventuale diritto attoreo si era prescritto, mancando atti interruttivi nel termine biennale di prescrizione, sia nel periodo fra la prima lettera del 2.5.2008 e quella del 9-16.5.2017, sia nel periodo fra quest'ultima e l'introduzione del giudizio;
• anche ipotizzando che le lettere di messa in mora indirizzate all'impresa designata possano validamente interrompere la prescrizione, l'eventuale diritto dell'attrice si sarebbe comunque prescritto, poiché l'attrice aveva inviato missive all'impresa designata Controparte_27 solo nelle date del 2.5.2008, del 3.5.2013, del 9-16.5.2017 (doc. 38) e del 14.5.2019,
[...] essendo trascorsi oltre due anni tra la lettera del 2.5.2008 e quella del 3.5.2013 e tra
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 7 quest'ultima e quella successiva del 16.5.2017, mentre la lettera del 14.5.2019 non valeva a interrompere la prescrizione, giacché in essa non v'era l'intimazione ad adempiere, e la prescrizione era maturata anche tra il 9-16.5.2017 e la successiva introduzione del giudizio;
• tutte le ulteriori missive inviate dall'attrice alla erano irrilevanti, poiché tale soggetto Pt_4 non era titolare passivo del diritto e comunque le missive a essa inviate non contenevano l'esercizio del diritto e l'intimazione a risarcire il danno;
• la convenuta contestava inoltre “il fatto storico, la propria legittimazione passiva e/o titolarità passiva, la responsabilità (tanto più esclusiva) del sig. e il nesso di causa”; CP_6
• l'attrice (che non agiva ai sensi dell'a. 141 CAP, norma eccezionale e non applicabile al caso di intervento del FGSV ex a. 283 CAP) invocava l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera B, ma non aveva fornito prova certa in merito all'asserita scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportata, circostanza contestata “non essendo peraltro stata comminata alcuna contravvenzione ai sensi dell'art. 193 Cod. Strada”;
• neppure la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente risultavano CP_6 provate, e in ogni caso le cause del sinistro non risultavano dal verbale di incidente né dalle dichiarazioni allo stesso allegate, e mancava la prova della velocità asseritamente non commisurata del veicolo sul quale l'attrice era trasportata né del fatto che la causa del sinistro fosse da attribuire alla velocità, poiché il sinistro “ben potrebbe essersi verificato per altre ragioni, non ultimo un caso fortuito”;
• d'altra parte (e come allegato dal doc. 2 della parte attrice, ove si legge “A seguito della collisione con il veicolo in sosta, sia il conducente che il suo passeggero, venivano disarcionati, per finire rovinosamente sulla platea stradale”) anche dal verbale dei vigili risultava che “nella causazione dell'evento lesivo e dei danni per cui è causa [avesse] avuto incidenza determinante (o quanto meno concorrente) la condotta illegittima del sig.
[...]
, proprietario del veicolo Renault Kangoo tg. BY585HC (indicato come veicolo “B” CP_28 nel verbale), contro cui il motoveicolo condotto dal andava ad urtare, che era CP_6 parcheggiato in sosta vietata a margine del marciapiede sinistro della via Bertini, costituendo grave intralcio alla circolazione, e che veniva – per tale motivo- sanzionato”;
• benché l'attrice invocasse il risarcimento nei confronti del FGVS per asserita scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportata (ex a. 283, lettera B, CAP) dalla dichiarazione dell'amministratore unico della emergeva che il veicolo era Controparte_29 stato sottratto e dunque la convenuta non era tenuta al risarcimento del danno subito dalla trasportata poiché l'attrice “non era trasportata contro la propria volontà, come emerge dal tenore delle dichiarazioni testimoniali” e dalle dalle dichiarazioni del emergeva che CP_29
“l'odierna attrice fosse consapevole dell'illegittima circolazione”;
• la convenuta contestava anche il quantum della domanda, peraltro indicato solo nella somma totale di € 311.055,96 (contestata) senza indicare nemmeno il grado di invalidità permanente e temporanea né i criteri di calcolo utilizzati, con generico rinvio alle consulenze di parte prodotte, inidonee a costituire prova del danno;
• dalla dichiarazione testimoniale di risultava che si trattava di sinistro in Testimone_1 itinere, avvenuto mentre l'attrice si recava al lavoro (come confermato anche nelle lettere di messa in mora) e dunque l'attrice aveva certamente beneficiato delle prestazioni INAIL sicché
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 8 era legittimata ad agire solo per il danno differenziale rispetto agli importi già ricevuti (e quelli ancora da ricevere) dall'INAIL per l'infortunio;
• ai sensi dell'a. 283/4 CAP il danno poteva essere risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'a. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno, e pertanto entro il “massimale minimo di legge vigente al momento del sinistro” che nella specie ammontava a “L. 1.500.000,00, pari a € 774.685,35” indipendentemente dal numero delle vittime, come previsto dal DPR 19.4.1993, importo che costituiva l'esposizione massima complessiva per il FGVS in relazione a tutti i soggetti danneggiati nel sinistro. La soc. convenuta quindi concludeva chiedendo in via preliminare di rilevare la carenza di legittimazione passiva e la titolarità passiva della nel Controparte_30 merito chiedeva di accertare la prescrizione del diritto attoreo e la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva della convenuta e del FGVS;
in ogni caso, chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata e, in subordine, di liquidare il danno nella misura provata “al netto delle somme corrisposte e/o corrispondende all'attrice dall'INAIL e pertanto limitare la condanna della deducente entro tale limite e comunque entro il limite del massimale di legge complessivo di € 774.685,35”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 16.2.2021 dalla giudice onoraria originariamente designata, veniva dichiarata la contumacia delle convenute soc. e e CP_31 CP_3 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 14.6.2021 la giudice onoraria si limitava a disporre rinvio.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente con provvedimento 6.12.2021.
All'udienza del 28.2.2022 venivano ammesse alcune prove, con provvedimento integrato il 2.3.2022. Il 5.4.2022 veniva acquisita la dichiarazione con cui l'INAIL Monza-Brianza attestava che per l'attrice non risultava aperto nessun infortunio. Il giorno 11.5.2022 veniva inserita dichiarazione del Casellario Centrale Infortuni da cui risultava aperto un infortunio coll'assicuratore CP_32
All'udienza 5.10.2022 veniva interrogata la testimone (la cui presenza Testimone_2 sul posto risultava anche dalla relazione dei vigili) e veniva formalmente interrogata l'attrice. All'udienza del 25.11.2022 veniva interrogato il testimone , anch'egli Testimone_3 presente sul luogo del sinistro al tempo dell'intervento della polizia locale (doc. 1 attrice).
Con ordinanza 30.12.2022 (integrata il 10.1.2023 su istanza della convenuta) veniva disposta CTU medico legale, sicché il 2.2.2023 assumevano l'incarico i consulenti d'ufficio e che CP_33 CP_34 depositavano la relazione finale congiunta il 13.7.2023, concludendo in particolare che dal sinistro erano derivati all'attrice un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per sessanta giorni, uno di inabilità parziale al 50% per quarantacinque giorni e uno al 25% per novanta giorni con postumi permanenti del 22,5 %, con grado di sofferenza fisica stimato in 4/5 (cioè elevata) durante il periodo di inabilità temporanea e in 2/5 (cioè lieve) durante il periodo di inabilità permanente. Stimavano inoltre
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 9 congruo l'importo di EUR 63.700 (per spese odontoiatriche già sostenute e per quelle future necessarie), nonché stimavano congrua la somma di EUR 2.832,68 per le altre spese sanitarie.
All'udienza 24.1.2024 l'attrice confermava d'aver ricevuto dalla il pagamento di EUR CP_32
5.200,00 (come da documento depositato il 25.1.2023, peraltro poco comprensibile) sicché il 13.2.2024 veniva depositata dichiarazione da cui risultava che, in relazione al sinistro n. 6-0852- CP_32
2008-00243619 verificatosi in data 16 luglio 2007, l'attrice era stata sottoposta il 6 Parte_1 febbraio 2013 a perizia medico-legale che aveva concluso col riconoscimento di 120 giorni di Inabilità Temporanea Totale (ITT), 60 giorni di Inabilità Parziale (ITP), 15% di Danno Permanente sulla Tabella Standard della polizza infortuni (All. 2) e 18% di Danno Permanente sulla Tabella INAIL, sicché “in data 21 marzo 2013 disponeva il pagamento mediante bonifico bancario dell'importo di € CP_32
5.200 in favore della Signora con data ordine 26 marzo 2013 … utilizzando le Parte_1 coordinate bancarie da questa fornite”. All'udienza del 29/02/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e veniva dichiarato tardivo (e inutilizzabile per la decisione) il documento prodotto dall'attrice sub 50 (cioè la denuncia querela depositata dal difensore dell'attrice il 29 settembre 2007 presso la Procura della Repubblica di Milano, “nei confronti del/i responsabile/i del sinistro de quo, individuati all'esito degli accertamenti in corso da parte del personale di polizia operante - e dei quali si fa espressa richiesta di individuazione e riserva di generalizzazione - per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria adita vorrà ravvisare dai fatti suesposti. Con riserva di costituirsi parte civile”).
Scaduti il 20 maggio 2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta è sufficiente sottolineare che fu proprio CP_35 la nella sua comunicazione del 20.5.2008 (doc. 44 attrice, sopra trascritto) che indusse in CP_12 errore il difensore della danneggiata, da un lato dichiarando di aver dato comunicato la richiesta risarcitoria alla “all'Impresa Designata competente per territorio ( Impresa Parte_8
Designata - Fondo di Garanzia Vittime Strada - Sede Legale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste) al fine di procedere all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno. ( - - Parte_4 Controparte_19
Gestione Fondo di Garanzia Vittime Strada - Viale della Liberazione, 18 - 20124 Milano)”, cioè indicando due diverse società, precisando infine: “Alla medesima Impresa dovrà essere indirizzata ogni ulteriore corrispondenza”, senza peraltro specificare univocamente a quale delle due intendesse riferirsi (in ciò assorbito il fatto che persino la notifica della citazione, pur diretta inequivocabilmente alla reca il timbro di ricevuta della . Controparte_14 CP_3
La questione, peraltro, è assorbita dalla mancata costituzione in giudizio di quest'ultima società, sicché
-pur dichiarato il difetto di legittimazione passiva della nulla va disposto quanto alle sue Pt_4
(inesistenti) spese di lite.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 10 La contestazione circa la mancanza di copertura assicurativa del motociclo al tempo del sinistro è infondata, non essendovi dubbio alcuno del fatto che il motociclo su cui l'attrice era trasportata al tempo del sinistro fosse privo della prescritta copertura assicurativa. Anche a non considerare che non incombe sulla danneggiata l'onere di provare il fatto negativo dell'inesistenza di tale copertura, è sufficiente rilevare che in forza del principio di vicinanza della prova l'onere di dimostrare l'esistenza di valida polizza gravava sulla convenuta assicuratrice, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP. In ogni caso, la scopertura assicurativa risulta anche dalla relazione della polizia locale, la quale accertò che il motociclo in discorso era munito (oltre alla sua propria, anche) di una targa prova (AB 2749) la quale tuttavia, come accertato dai vigili, era valida solo per autoveicoli e rimorchi, dunque non anche per motocicli. La relazione in discorso attestò infatti che il motociclo era privo di copertura assicurativa per la sua targa propria (CK 99536), mentre la copertura della targa di prova era scaduta il 30.6.2007.
Quanto alla questione sollevata dalla convenuta circa l'ipotizzato concorso nel reato del proprietario dell'autovettura in sosta vietata, o di altri ignoti, è pur vero che i vigili contestarono al proprietario dell'autovettura (urtato dal motociclo nella circostanza) la violazione per aver CP_36 sostato in strada ove costituiva grave intralcio, senonché le dichiarazioni del testimone oculare di normale attendibilità) portano a escludere l'esistenza di elementi idonei a ritenere che Tes_3 tale veicolo sia stato concretamente causa o concausa del sinistro: il testimone oculare a Tes_3 infatti chiaramente ricordato che la moto finì contro l'auto solo dopo aver sbandato. Tale successione di eventi impone dunque di ritenere “più probabile che non” che la velocità del motociclo non fosse commisurata al contesto urbano, e comunque non fosse tale da permettere di mantenere il controllo del veicolo anche in caso di ostacoli comunque statici e certamente visibili (verso le 9.00 del mattino di un giorno di luglio).
Sempre in via preliminare, dev'essere decisa l'eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla convenuta.
A tal fine, è necessario verificare in primo luogo se in quel sinistro siano riconoscibili oppure no gli estremi di un reato.
Infatti, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024).
Più specificamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 29/09/2004 ricorda che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (come del resto ha da tempo confermato Cass. sez. unite, sentenza 16 febbraio
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 11 1997, n. 1479). La circostanza che (come nella presente vicenda) la persona danneggiata sia rimasta estranea al processo penale non è rilevante, poiché il menzionato a. 2947 terzo comma prima parte cc non richiede che l'azione penale sia stata promossa, posto che il più lungo termine di prescrizione previsto da tale norma dipende soltanto dalla circostanza che l'illecito sia “astrattamente” previsto come reato dalla legge (come sottolinea anche Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865). L'ultima parte del citato a. 2947 comma terzo, infine, prevede che solo se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione (ma non è il caso di questa vicenda) oppure se è stata pronunciata nel giudizio penale una sentenza irrevocabile (e neppure questo è il caso presente), allora il diritto al risarcimento del danno si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza penale. Conseguentemente, nei casi in cui il reato si sia estinto per prescrizione (come appunto è il caso che ne occupa), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre allora dalla data del fatto. Ciò chiarito, si deve ricordare che la questione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da un reato, pur modellata sulla base della disciplina prevista per il reato, si inserisce comunque nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza che di questa risulti compromessa la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale: ciascuno dei due istituti costituisce infatti un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, dal che discende che, per quanto riguarda il diritto al risarcimento in sede civile operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di nessuna mutua integrazione né di interferenze fra le due discipline (come ben chiarisce la già ricordata Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1479 del 18/2/1997).
Alla luce di tali principi, risulta agevole decidere dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla convenuta assicuratrice, sia pure con riferimento ad altri termini.
Come si è già illustrato, quando per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione (e nella presente vicenda ne sono intervenuti due, nel 2008 e nel 2015), il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Ciò significa che nel caso di illecito da circolazione stradale il giudice civile è sempre tenuto, indipendentemente dai contenuti del decreto di archiviazione e dall'attività prodromica alla pronuncia di esso, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza del fatto di reato, allo scopo di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 oppure quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 8/1/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/8/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6858 del 20/3/2018).
Dall'ultima pronuncia sopra indicata (6858/2018) si ricava in particolare che, in riferimento a un
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 12 sinistro stradale, nel caso di decreto di archiviazione il termine prescrizionale, previa individuazione della sua misura, va applicato secondo il disposto dell'a. 2947 secondo comma e della prima parte del terzo comma dello stesso a. 2947 cc. In altre parole, si pone unicamente l'alternativa fra:
➢ da una parte, i casi in cui un illecito penale non sia configurabile (e dunque, dev'essere applicato il termine biennale di cui al secondo comma);
➢ dall'altra parte, i casi nei quali invece si configura un reato, di modo che deve trovare applicazione il termine prescrizionale previsto per quello specifico delitto.
È compito del giudice civile quello di stabilire se nel fatto ricorrano oppure no gli estremi del reato e, di conseguenza, si debba applicare (ex a. 2947 comma terzo, prima parte) la più lunga prescrizione prevista per il reato, o se per converso il fatto non sia qualificabile come reato, dal che discende l'applicazione del termine prescrizionale più breve di natura civilistica, ciò che nel caso di illecito da circolazione stradale si risolve nell'applicazione del maggior termine previsto per il reato causato dalla condotta umana, oppure del termine biennale previsto dal secondo comma dell'a. 2947 cc.
Come si è già spiegato, la prescrizione decorre in ogni caso dal momento del fatto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 8/1/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/8/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6858 del 20/3/2018).
Orbene, sulla scorta dell'istruttoria orale qui svolta (ma, prima ancora, sulla scorta della stessa prospettazione offerta dall'attrice nella citazione, senza dimenticare che per la vicenda l'attrice presentò anche denuncia) è senz'altro fondato affermare che il sinistro del 16 luglio 2007 fu conseguenza della condotta del motociclista perito nel medesimo. Infatti, le testimonianze possono essere così sintetizzate:
• la testimone , della cui indifferenza e normale attendibilità non v'è Testimone_2 motivo di dubitare, in udienza dichiara che del sinistro (avvenuto il 16.7.2007, come si ricava dalla relazione dei vigili, sub doc. 1) essa ricordava soltanto che, avendo udito un
“colpo”, s'era girata verso la strada ove aveva visto “due corpi che volavano uno da una parte e uno dall'altra e … la moto che scivolava sulla strada”; avuta lettura delle dichiarazioni che essa aveva reso ai vigili pochi giorni dopo il fatto, e precisamene il 7.8.2007, le confermava, e si deve qui ricordare che ai vigili la Testimone_2 aveva dichiarato << ho notato una moto proveniente da via Bertini giunta all'angolo di via Lomazzo ho avuto la sensazione che il conducente perdesse il controllo ... la moto è come scivolata sulla curva ed andava a sbattere violentemente contro un mezzo parcheggiato nella via Bertini stessa;
dopo l'urto la moto a terra, ha continuato la sua corsa … >>
• l'attrice, formalmente interrogata, dichiara di ricordare solo che il 16/07/2007, per la prima volta, all'uscita dalla stazione ferroviaria aveva accettato un passaggio dal suo capo ufficio dell'epoca, , sicché s'era trovata sulla moto Triumph di cui CP_6 ignorava chi fosse il proprietario;
ha negato tuttavia di ricordare “la dinamica dell'incidente” e neppure “quali fossero state le circostanze del passaggio”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 13 • il testimone la cui normale attendibilità e Testimone_4 indifferenza all'esito della lite non sono contestate, dichiara in sintesi: << Sono stato testimone oculare del sinistro, cui ho assistito mentre mi recavo al lavoro. Io ero col mio scooter da a VIA LOMAZZO 19 in Milano. Da via PROCACCINI mi immisi Parte_9 in via BERTINI con direzione piazza GRAMSCI. Davanti a me c'era una moto sportiva che sbandò e andò a finire contro un furgone parcheggiato sulla sinistra. Sulla moto c'erano due persone, un uomo e una donna. Guidava l'uomo, mentre la donna era trasportata, dietro di lui. Non ricordo che vi fossero ostacoli sulla strada. La moto sbandò e urtò contro il veicolo parcheggiato a sinistra … non ricordo se la moto in questione avesse frenato o no >>
Come si è già osservato, in mancanza di altri indizi le testimonianze raccolte impongono di escludere che a causare sinistro abbia anche soltanto concorso il fatto di un terzo, dovendosi ritenere che la caduta sia invece da attribuire esclusivamente alla perdita di controllo che, peraltro, la stessa attrice (nell'atto di citazione) attribuisce espressamente e unicamente al motociclista , perito nella circostanza. CP_6
Per quanto attiene alla contestazione dell'assicuratore circa la proprietà del motociclo, va ricordato che dal verbale dei vigili e dalle sommarie informazioni raccolte all'epoca dai vigili si ricava che:
• amministratore della soc. DOMINO EN SRL conosceva sia il Testimone_1
sia la in quanto il primo era direttore generale della HFC SPA, CP_6 Parte_1 ossia della holding che controllava la suddetta soc. DOMINO, e la seconda da un anno era la segretaria del;
CP_6
• per contro, a.u. della aveva Parte_10 Controparte_29 dichiarato di conoscere sia il sia la in quanto aveva collaborato per CP_6 Parte_1 qualche tempo colla società del ), ma aveva aggiunto che il 19 luglio 2006 egli CP_6 aveva presentato querela contro e “amministratori CP_37 Controparte_38 all'epoca”, affermando: “il motociclo mi è stato sottratto e mai restituito non ostante la denuncia”; aveva proseguito sostenendo che, malgrado ripetute diffide al affinché CP_6 non usasse quel motociclo, aveva nondimeno ricevuto diverse multe dalle quali emergeva che il veicolo veniva continuamente usato in modo fraudolento, sicché ne aveva ripetutamente chiesto la restituzione (insieme ad altri veicoli non meglio precisati), di modo che il iteneva CP_29 che la fosse a conoscenza di ciò, “in quanto responsabile dell'amministrazione Parte_1 delle Società”; in quella circostanza il aveva consegnato ai vigili copia della CP_29 denuncia per appropriazione indebita;
• anche la ra munita di casco;
Parte_1
• a differenza di quanto opina soggettivamente il (e di quanto allegato dalla CP_29 convenuta), non sono emersi elementi oggettivi per ritenere che la fosse Parte_1 consapevole della controversia circa la proprietà del motociclo.
Peraltro, il doc. 48 dell'attrice, prodotto colla seconda memoria, è il decreto di dissequestro del motociclo, che fu notificato il 17.10.2007 a in quanto costui era ritenuto allora essere Testimone_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 14 proprietario del medesimo veicolo: da ciò discende che -non essendo stata chiara la proprietà del veicolo per la polizia municipale- neppure la colla normale diligenza, si sarebbe potuta render conto Parte_1 delle questioni sottese alla proprietà del veicolo sul quale per la prima volta il le aveva offerto CP_6 quel passaggio.
Gli elementi sin qui enucleati consentono di ritenere sufficientemente accertata l'effettiva verificazione del sinistro e consente di stabilire, con ragionevole probabilità, che di esso fu responsabile il CP_6
Occorre perciò, anche per qualificare l'ipotizzabile reato, valutare quali conseguenze il sinistro abbia avuto per la passeggera odierna attrice.
Alla luce delle coerenti, persuasive e condivisibili conclusioni della consulenza collegiale depositata il 13.7.2023 dai dottori e , si può affermare che a seguito del sinistro l'attrice riportò CP_33 CP_34 plurime lesioni (“frattura trifocale mandibola, mascellare dx, zigomo dx, frattura diafisaria biossea di avambraccio, ossa nasali, contusioni multiple, FLC ginocchio sin, piede sin e mento”) che comportarono inabilità temporanea assoluta per 15 giorni, seguita da inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni, al 50% per 45 giorni, al 25% per 90 giorni, con invalidità permanente stimata in 22,5 %. Tenendo conto delle tabelle 2024 normalmente applicate in questo tribunale, dunque, senza considerare eventuali aumenti per personalizzazione e danni morali, all'attrice (che aveva VENTIDUE anni al tempo del sinistro) spetterebbero perciò circa € 87.000 per il danno biologico “puro” da postumi permanenti e € 13.000 per l'inabilità temporanea, oltre a € 63.700,00 per spese odontoiatriche e € 2.832 per altre spese sanitarie.
Tenendo conto dell'entità di tali conseguenze lesive, risulta certamente configurabile il delitto previsto e punito dall'a. 590 del codice penale (“Lesioni personali colpose”), dovendosi ricordare che nel 2007 non era stato ancora codificato il delitto ex a. 590 bis cp, rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, introdotto dalla legge 125/2008.
A norma del primo comma dell'a. 157 codice penale (nel testo vigente dal 2012 al 2014) per tale delitto la prescrizione si compie in sei anni, che a norma dell'a. 158 cp decorrono dal giorno della consumazione del reato, cioè dal 16 luglio 2007. Non pare inutile sottolineare che, a norma dell'a. 161 cp, nel caso di interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere il reato non può comunque aumentare di più di un quarto: ciò significa che il termine ultimo entro il quale si compie la prescrizione del delitto di lesioni colpose non può superare i sette anni e sei mesi.
Così individuata la fattispecie di reato, si deve ora esaminare la questione della prescrizione, ricordando in proposito che, come si ricava da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1479 del 18/2/1997, dalla seconda parte dell'a. 2947 comma 3 codice civile discende la conseguenza che quando il reato è prescritto, si estingue allora anche il diritto al risarcimento del danno, tale essendo la più immediata e ovvia conseguenza dell'unificazione dei termini di prescrizione disposta dalla prima parte della norma. Il fatto che tale ipotesi sia alternativa rispetto alle due formulate nella seconda parte dell'art. 2947 comma 3 cc impone invero di escludere la rilevanza dell'eventuale dichiarazione giudiziale di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 15 intervenuta prescrizione del reato. Ciò significa che dalla sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione non discende l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dovendosi appunto affermare quel il diritto risarcitorio risulta già estinto per effetto del decorso del termine di prescrizione del reato. In altri termini, a norma della seconda parte del terzo comma dell'a. 2947 cc, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ritorna a essere quella stabilita dai primi due commi della norma in discorso soltanto quando il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, con decorrenza della nuova prescrizione dalla data di estinzione del reato. Per contro, quando (come nella presente vicenda) il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione, allora il diritto al risarcimento del danno resta sempre assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale per quel reato sicché, quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, la prescrizione del reato determina anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in ragione dell'equiparazione fra le due prescrizioni (come confermato, in particolare, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 24/6/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 19/11/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3036 del 20/6/1978).
È appena il caso di osservare che le considerazioni sin qui illustrate rendono superfluo esaminare la diversa opinione di alcune pronunce relativamente all'ipotesi in cui la prescrizione sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile resa all'esito di un giudizio penale: alcune pronunce ritengono infatti che, in quel caso, il diritto al risarcimento del danno dovrebbe soggiacere al diverso termine di prescrizione previsto dai primi due commi, ma con nuovo inizio dalla data di irrevocabilità della sentenza. Nella presente vicenda, non essendo stata pronunciata nessuna sentenza penale (pel sinistro in questione sono intervenuti nel 2007 e il 19.10.2015 due provvedimenti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, docc. 41 e 42) non rilevano pertanto le possibili ipotetiche conseguenze derivanti dalla sentenza di prescrizione, e allo stesso modo non è qui necessario considerare le pronunce concernenti casi nei quali nel processo penale sia intervenuta costituzione di parte civile ritenuta idonea a interrompere il termine della prescrizione (come per esempio afferma Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32069 del 12/12/2024).
Nella presente vicenda, dunque, è necessario verificare soltanto se, al momento dell'instaurazione di questo procedimento (avvenuta colla notifica dell'atto di citazione, eseguita il 17.9.2020 sia alla soc. sia alla sua dichiarata mandataria soc. e il 23.10.2020 alla già CP_10 Controparte_39
il reato fosse già prescritto oppure no. CP_15
Anche senza considerare che (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9883 del 13/4/2023) nel caso di specie non potrebbe operare la causa interruttiva del decreto di citazione a giudizio penale (qui non emesso), l'esame delle produzioni attoree impone di concludere che questo processo fu promosso quando già il reato era ampiamente estinto (per prescrizion data del 14 maggio 2019 (ossia al momento della consegna a della PEC Email_2 recante l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita, doc. 43), ma persino due anni
16
[...]
alla e Email_4 Controparte_1 Email_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 16 alla la PEC (datata 9 maggio 2017) recante il precedente CP_40 Email_3 invito alla negoziazione assistita (doc. 38). Infatti, considerando che il reato astrattamente configurabile fu commesso il 16 luglio 2007, e ricordando che in mancanza di atti interruttivi esso si estinse per prescrizione il 16 luglio 2013, nessuno dei precedenti atti, idonei peraltro e solamente a interrompere la prescrizione a fini civilistici, può essere utilmente invocato in senso contrario: ai fini del compimento della prescrizione nel luglio 2013 sono invero irrilevanti sia la raccomandata del 26.5.2008 (doc. 30) sia quella del 1.6.2010 (doc. 34).
A diversa conclusione non conduce neppure la raccomandata interruttiva del 3.5.2013 (doc. 34): anche se si ritenesse efficace quell'interruzione, invero, e se fossero intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione del reato, per le ragioni già ampiamente spiegate il reato si sarebbe comunque estinto per prescrizione al più tardi il 16 gennaio 2015, tenendo conto anche dell'ipotetico aumento di un quarto sulla pena massima del reato. La prescrizione massima del reato, cioè, sarebbe comunque intervenuta più di due anni prima del primo invito alla negoziazione assistita.
L'attrice eccepisce che la prescrizione sarebbe superata dal fatto che essa fu chiamata dalla (mandataria) e quindi sottoposta a due visite da medici fiduciari dell'assicuratore convenuto, precisamente nel 2013 e nel 2014. Indipendentemente dalla scarsa leggibilità anche di queste produzioni dell'attrice, i documenti sub doc. 35 (9.7.2013) e 36 (8.8.2014) consentono di affermare che tali visite furono disposte facendo espressamente “salvi e impregiudicati i reciproci diritti”, sicché tali atti non possono essere in nessun modo interpretati come altrettanti riconoscimenti del diritto idonei a interrompere la prescrizione ex a. 2944 cc.
Le considerazioni sin qui svolte assorbono anche la tesi della convenuta, secondo cui il reato si sarebbe estinto istantaneamente per effetto della morte del reo. È vero, infatti, che da Cass. Sez. Unite Penali, colla sentenza n. 49783 del 24/09/2009 (dep. 29/12/2009) si ricava che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione (anche quanto prescrizione sia maturata anteriormente), poiché la prescrizione ha carattere di accertamento costitutivo, che dunque è precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto. Nella specie, anche a considerare che il reato ex a. 590 cp potrebbe ipoteticamente essere ascritto a terzi ignoti, resta comunque il dato ineludibile che tale delitto fu dichiarato estinto per prescrizione il 19.10.2015 col provvedimento di archiviazione. La mancata costituzione di parte civile nel processo penale rende superfluo esaminare gli effetti sulla decorrenza della prescrizione che Cass. Sezioni Unite Civili, sentenza 5 aprile 2013, n. 8348 fa discendere dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità per morte del reo che decorre la prescrizione.
Peraltro, proprio la mancanza di costituzione di parte civile rende inapplicabili al caso di specie quanto la citata Cass. Sezioni Unite Civili 8348/2013 stabilisce a proposito del fatto che (nel caso di estinzione del reato per morte del reo) il danneggiato è nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale dichiarativa di quell'estinzione, e ciò in forza dei principi enunciati dalla Corte costituzionale
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 17 nella sentenza 732 del 1988 (udienza del 20/6/1988), che dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'a. 2947 comma 3 cc in riferimento agli aa. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso in esame, infatti, la danneggiata, non avendo esercitato l'azione civile nel processo penale, non poteva riporre nessun ragionevole e legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile. In altre parole, l'a. 2947 comma terzo, nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione (di cui la decorrenza del termine è una delle manifestazioni) riguarda l'estinzione del diritto soggettivo, non già la sua tutela giurisdizionale, giacché la prescrizione opera sul terreno sostanziale del diritto e non su quello della protezione processuale di esso. Del resto, la possibilità per la danneggiata di tutelare il suo diritto al risarcimento del danno rimane pur sempre garantita dalla previsione del termine generale biennale, che decorre dal giorno in cui l'evento lesivo si è verificato, e tale data di riferimento è un termine che la danneggiato ben avrebbe potuto facilmente considerare allo scopo di di vigilare sui suoi interessi, fermo che neppure quelle eventuali interruzioni risultano qui intervenute.
Va perciò accolta l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta, e la domanda dell'attrice dev'essere conclusivamente respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e soprattutto considerate le aspettative ingenerate nell'attrice dalla condotta della mandataria della società convenuta (la quale sottopose l'attrice a due visite e le chiese a più riprese documenti senza mai dare corso al risarcimento e senza dare di ciò adeguata motivazione, così indubbiamente contribuendo al compimento della prescrizione), devono essere interamente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico dell'attrice per metà e della convenuta soc. er il restante mezzo. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta soc. Controparte_2
– nulla sulle spese di tale parte;
[...] CP_3
(2) accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice di ottenere il risarcimento del danno;
(3) respinge pertanto le domande proposte da;
Parte_1
(4) compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell'attrice per metà e a carico della convenuta soc. per il restante mezzo. Controparte_1
Così deciso il giorno 5 agosto 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 18
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 33255 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. BASSANI BRUNO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 ora col procuratore domiciliatario avv. LOMBONI GIUSEPPE
– (cod. fisc. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_4 P.IVA_3 contumaci
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in via pregiudiziale estromettere la convenuta contumace . Controparte_5 p. A., … senza pronuncia sulle spese, data la mancanza di ogni attività procuratoria;
nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di CP_6
- accertare l'assenza di copertura assicurativa del motoveicolo marca Controparte_7
tg. CK99536 di proprietà della Convenuta già l. ora
[...] Controparte_8
e condotto nell'occasione da e, quindi, accertare e dichiarare il Controparte_9 CP_6 diritto dell'Attrice a vedersi risarcire i danni fisici in conseguenza dell'evento di cui trattasi, pari ad
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 1 euro 311.055,96= o della diversa somma maggiore o minore ...;
- per l'effetto condannare al pagamento del suddetto importo le Convenute Controparte_10 ed in solido tra loro ...” Controparte_11
La convenuta, quale impresa designata dal FGVS, chiedeva di detrarre “l'importo di EUR 5.200,00 di cui alla dichiarazione dell' depositata il 13/02/2024 dallo stesso terzo in ottemperanza Pt_2 all'ordine di esibizione” e confermava le conclusioni della prima memoria, cioè:
“In via pregiudiziale e/o preliminare: 1) Rilevare anche d'ufficio e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva di c.p.A., ... Controparte_5
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto attoreo, ...
3) Accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva della convenuta e/o del FGVS, ...
4) Rigettare in ogni caso la domanda attorea poiché infondata ... In subordine:
5) … liquidare il danno nella misura in cui dovesse essere ritenuto provato e dovuto … al netto delle somme corrisposte e/o corrispondende all'attrice dall'INAIL e pertanto limitare la condanna della deducente entro tale limite e comunque entro il limite del massimale di legge complessivo di € 774.685,35”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28.7.2020, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 8.47 del mattino del 16 luglio 2007, “in Milano e in via G. B. Bertini, all'intersezione con via Paolo Lomazzo, si verificava un incidente stradale che coinvolgeva il motociclo Triumph Speed Triple tg. CK99536 – circolante con targa prova AB2749 -, condotto da con a bordo quale trasportata la Passeggera Signora Controparte_6 [...]
; Parte_1
• “come risulta anche dalla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano … prot. nr. 1345/2007/25 – PC.1/I, il Conducente del motociclo, percorrendo la via Bertini proveniente dalla via Procaccini, in direzione di largo Gadda in prossimità dell'intersezione con la via Lomazzo “presumibilmente causa la velocità non commisurata alle condizioni di traffico e luogo (…) perdeva il controllo del mezzo… deviando la sua traiettoria verso sinistra” andando ad impattare con una vettura in sosta. A seguito di ciò, tanto il Conducente quanto la venivano disarcionati e rovinavano Entrambi Parte_3 sulla platea stradale. Ne conseguivano il decesso del Conducente e lesioni personali a carico della Trasportata che veniva condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano” ove all'attrice veniva fra l'altro riscontrata la presenza di varie fratture che rendevano necessari vari controlli e interventi chirurgici anche per la riabilitazione orale, con cure odontoiatrice terminate l'8 maggio 2012, sicché il 14 maggio 2012 il medico curante considerò l'attrice clinicamente guarita;
• con raccomandata del 2/5/2008 l'attrice aveva denunciato il fatto alla CP_12 chiedendo l'integrale risarcimento dei danni (comprese le spese mediche pari a € 31.259,29) e
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 2 la aveva dato riscontro indicando l'Impresa designata per la liquidazione, sicché altra CP_12
“denuncia e richiesta veniva inviata in data 26/05/2008 alla G. B. S. S. p. A. – gestione fondo di garanzia per le Vittime della strada”;
• su richiesta della stessa il 3/6/2009 veniva consegnata a tale società “copia Parte_4 autentica del fascicolo penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nr. 44847/07 a carico di;
Pt_5
• l'attrice con comunicazione del 1° giugno 2010 “insisteva nelle proprie richieste risarcitorie, comunicando a G. B. S. S. p. A. che erano ancora in corso le terapie necessitate dal trauma subito” e il 30/5/2012 inviava “lett. racc. all'Impresa designata per comunicare che la Esponente era stata giudicata clinicamente guarita con postumi a valutarsi (cfr. all. nr. 33) e in data 03/05/2013 veniva comunicata alla medesima la quantificazione dei danni così come risultanti da perizia medico-legale fiduciaria, nel frattempo effettuata”;
• “in data 09/07/2013, l'Impresa designata invitava [l'attrice] ad effettuare una valutazione medico-legale presso sua fiduciaria”, visita che aveva luogo il 3/12/2013;
• l'8/8/2014 “l'Impresa designata richiedeva la sottoposizione della Esponente a un'ulteriore visita specialistica medico-legale di tipo odontoiatrico, avvenuta in data 02/10/2014”;
• ciò malgrado, l'Impresa designata non aveva “mai riscontrato la richiesta di risarcimento e, pertanto, nessuna relativa pretesa risulta soddisfatta, nonostante solleciti eseguiti in data 15/06/2015, 06/11/2015 e la consegna al Liquidatore incaricato, in data 14/01/2016, di copia di atti estratti da un ulteriore fascicolo penale aperto presso la Procura della Repubblica di Milano a seguito di denuncia-querela sporta [dall'attrice]”;
• “non vi è dubbio circa il diritto al risarcimento del danno a favore della Esponente per tutte le conseguenze fisio-psichiche subite e circa il fatto che alcun [sic] argomento fattuale e giuridico osti a tale conclusione”;
• a seguito del sinistro, la Procura della Repubblica di Milano aveva iscritto due procedimenti penali contro cioè RGNR 44847/07 (per comunicazione di notizia di reato) archiviato il Pt_5
19/3/2008, e poi RGNR 39321/07 (per effetto della denuncia – querela spedita dalla odierna esponente in data 29/09/2007) archiviato per prescrizione il 19/10/2015. L'attrice pertanto citava in giudizio:
➢ la soc. quale impresa designata a norma dell'art. 286 D. Lgs. nr. Controparte_10
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
➢ la p. A. “in nome e per conto di Controparte_13 [...] quale impresa designata a norma dell'art. 286 D. Lgs. nr. 209/2015” Controparte_14
➢ “la già ora Controparte_15 Controparte_11
e concludeva chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di di accertare CP_6
l'assenza di copertura assicurativa del motoveicolo marca di proprietà della “già CP_7 ora , condotto nell'occasione da e, Controparte_15 Controparte_11 CP_6 quindi, accertare il diritto dell'attrice a essere risarcita dei danni derivati dal sinistro, pari a € 311.055,96, con condanna al pagamento delle convenute in solido tra loro.
Risulta opportuno riepilogare sin d'ora, in ordine cronologico, le produzioni più rilevanti ai fini di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 3 questa decisione:
• 1) rapporto [datato 16.7.2007] dell'incidente stradale mortale della polizia municipale “reparto radiomobile prot. 1345/2007/25, per stralcio”;
• 45) “copertina del fascicolo nr. 44847/07 R. G. N. R. aperto presso la Procura della Repubblica di Milano per l'ipotesi di cui all'art. 589 c. p.” è necessario sottolineare che, per quanto è possibile ricavare da tale “copertina”, il procedimento penale RGNR 44847/2007 “proveniente dal 4078/2007 del era iscritto a carico di ignoti e riguardava CP_16 l'ipotesi di reato ex a. 589 codice penale (omicidio colposo), in danno di , senza CP_6 nessun riferimento all'odierna attrice;
• 2) copia di comunicazione notizia di reato prot. nr. 1345/2007/25 – PC.1/I del 16/07/2007;
• 50) denuncia - querela presentata dall'odierna attrice il 27/09/2007 in relazione al sinistro del 16 luglio 2007, con riserva di costituirsi parte civile
• 47) provvedimento del 1.10.2007 con cui il Procuratore della Repubblica aggiunto, dottore POMARICI, ordinò di iscrivere nel registro delle notizie quanto segue:
<< Si iscriva nel reg. mod. : 44
persona sottoposta alle indagini : Pt_5 Qualificazione giuridica : 590 C P. Luogo e data del fatto : MILANO, 16|7|2007 Natura dell'acquisizione o fonte della notizia : QUERELA Persona offesa – denunciante - querelante : Parte_1
Dipartimento : Assegnazione al P. M. : (V. 4078\07 MOD. 45) Pt_6 Competenza : GIUDICE DI PACE >>
• 49) richiesta 17.12.2007 con cui nel procedimento RGNR 44847/07
<< Il Pubblico Ministero visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data l'11 dic 2007 nei confronti di: persona ignota per l'ipotesi di reato: art. 589 c.p. evidenziata la parte offesa in: n. il 16 ott 1960 ... CP_6
RILEVATO che dai rilievi effettuati e dalla ricostruzione dinamica dell'incidente è possibile escludere la responsabilità di terzi nella collisione fra il motociclo condotto dalla persona offesa e V autovettura Renault Kangoo parcheggiata, in sosta vietata, sulla pubblica via, collisione a seguito della quale perse la vita e riportò lesioni personale trasportata a bordo del motociclo, CP_6 Parte_1 che lo sbandamento del motociclo e il successivo urto sono attribuibili esclusivamente alla condotta di guida del suo conducente RITENUTA quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio visti gli artt.408 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89 CHIEDE che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 4 • 48) comunicazione del 05/02/2008 relativa al dissequestro del casco jet in favore dell'odierna attrice, che tuttavia dimostrò in proposito disinteresse;
• 41) decreto di archiviazione datata 19/03/2008 (proc. 44847/07 RGNR) con cui il giudice delle indagini preliminari, dottore , Per_1
“vista la richiesta di archiviazione presentata dal nel procedimento penale di cui al Parte_7 numero di registro sopra indicato, ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini
P.Q.M.
IL GIUDICE Visto l'art 409 c.p.p. decreta l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P M.”
• 29) racc. a. r. datata 02/05/2008 con cui la trasportata chiese a e CP_17 [...]
, il risarcimento dei danni causatile dal sinistro “dovuto a responsabilità del Controparte_18 conducente la motocicletta (come acclarato nel relativo rapporto della Polizia municipale ...)” il documento è di tre pagine, l'ultima delle quali è la scansione degli avvisi di ricevimento, che dimostrano solo che alla (presente due volte fra i destinatari) la raccomandata fu consegnata due volte, CP_12 entrambe il giorno 8 maggio 2008. Non vi è invece prova della consegna alla soc. ENERALI CP_14
• 44) lettera prot. uscita 08/13194 del 20/05/2008 con cui la (“SERVIZIO GESTIONE FONDO DI CP_12
GARANZIA VITTIME STRADA SETTORE DESIGNATE”) (grassetti nell'originale):
<< Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, si comunica che questa Gestione ha inoltrato formale comunicazione all'Impresa Designata competente per territorio ( Designata - Fondo di Garanzia Parte_8
Vittime Strada - Sede Legale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste) al fine di procedere all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno. ( - Parte_4 Controparte_19
- Gestione Fondo di Garanzia Vittime Strada - Viale della Liberazione,
[...]
18 - 20124 Milano) Come è noto, spetta all'Impresa Designata verificare, per ogni richiesta di risarcimento, la tenutezza del Fondo ai sensi degli artt. 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, nonché la liquidazione del danno ed il pagamento dei sinistri;
pertanto, dovranno essere presi gli opportuni contatti con l'Impresa Designata summenzionata per ogni ulteriore seguito. Alla medesima Impresa dovrà essere indirizzata ogni ulteriore corrispondenza. Con l'occasione si informa che maggiori inforunazioni possono essere reperite sul sito della al CP_12 seguente indirrzzo: www.consap.it >>
• 30) racc. a. r. datata 26/05/2008 inviata a – Servizio liquidazione danni del gruppo Controparte_20
– Gestione del Fondo di garanzia vittime della strada – Milano con richiesta di risarcimento dei danni causati CP_10 all'attrice dal sinistro “dovuto a responsabilità del conducente la motocicletta (come acclarato nel relativo rapporto della Polizia municipale ...)” La raccomandata pare ricevuta il 28 maggio 2008, sebbene la scansione dell'avviso di ricevimento sia pressoché illeggibile nella terza pagina del file PDF
• 31) “ricevuta dat. 03/06/2009”, cioè documento del seguente testuale tenore:
<< Spett.le
Controparte_19 Liquidazione danni del Gruppo Generali Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada
[...]
Alla cortese attenzione del Sig, Liquidatore Incaricato Dott. Roberto ORRIGONI OGGETTO: D. 000011605/B/2008 del 16/07/2007 - Fondo di Garanzia. Danneggiata: Signora Parte_1
Copia autentica del fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nr. 44847/07 a carico di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 5 ignoti, archiviato. Come da Loro anteatta richiesta, mi pregio allegare alla presente e consegnare al Sign. Dott. Liquidatore incaricato relativamente al danno in epigrafe la copia autentica del fascicolo in oggetto >> con appostazione manoscritta datata 3 giugno 2009 recante sigla attribuita al suddetto liquidatore
• 32) racc. a. r. dat. 01/06/2010, inviata -allo scopo di interrompere la prescrizione- al liquidatore incaricato Controparte_1 (ORRIGONI) della Liquidazione danni del Controparte_21
Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada Viale della Liberazione nr. 18 – 20124 Milano MI
• 33) racc. a. r. dat. 30/05/2012, ricevuta il 1° giugno 2012, recante richiesta di visita medico legale al liquidatore incaricato (ORRIGONI) della Liquidazione danni del Gruppo Controparte_21
Gestione Danni Fondo di Garanzia Vittime della Strada Viale della Liberazione nr. 18 – 20124 Milano MI CP_10
(all'attenzione del liquidatore incaricato ORRIGONI)
Part
• 34) racc. a. r. datata 03/05/2013 (ricevuta apparentemente dalla il 5.5.2013) con cui il difensore dell'attrice
“invita[..] il Fondo destinatario, attraverso l'Impresa designata, a voler risarcire le somme indicate nel conteggio”, ossia (per quanto è possibile decifrare) EUR 311.055,96, minacciando “in difetto” di adire le
“competenti sedi di giustizia”
Part
• 35) lettera datata 09/07/2013 con cui la invita l'attrice a fissare appuntamento per la visita medico legale
Part
• 36) lettera datata 08/08/2014 con cui la invita l'attrice a fissare appuntamento per la visita medico legale
• 46) richiesta datata 11.12.2014 con cui, nel procedimento RGNR 39321/07 mod. 44
“II Pubblico Ministero visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data il 30 ott 2007, nei confronti di ignoti responsabili per l'ipotesi di reato: - art. 590 C.P. commesso in data 16 lug 2007 in MILANO evidenziata la parte offesa in: - n. il 16 ott 1984 a MERATE (LC) Parte_1 residente in [...] RILEVATO che i fatti di reato per cui si procede risultano estinti per prescrizione, i cui termini risultano maturati nel mese di luglio del 2013 ; VISTO l'articolo 415 comma 1 c.p.p. CHIEDE che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio”
• 37) contiene tre lettere – fax:
• una del 15/06/2015 con cui il difensore dell'attrice, dato atto della visita odontoiatrica cui nel Part frattempo la era stata sottoposta dal fiduciario della compagnia, chiede alla Parte_1 notizie circa l'iter risarcitorio
• una (la cui data è illeggibile) che il difensore descrive come datata “06/11/2015”, nella quale il Con difensore dell'attrice “invita” la destinataria a risarcire il danno e comunica che il procedimento penale è in attesa che la GIP dottoressa “si pronunci sulla richiesta di CP_23 archiviazione”;
• una, datata 14 gennaio (anno illeggibile, che il difensore indica essere il 2016) a cui il difensore dichiara di allegare gli estremi del procedimento penale e la copia della denuncia querela;
• 42) decreto di archiviazione 19/10/2015 (proc. 39321/07 RGNR) con cui la giudice delle indagini preliminari, dottoressa , CP_23
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 6 “Letti gli atti del procedimento, Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, Ritenuto che la stessa va condivisa e che non si prospetta allo stato utilità di ulteriori indagini;
Visto l'art. 41 5 c.p.p.
PQM
dispone l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti all'ufficio del PM”;
• 38) PEC datata 09/05/2017 recante invito alla negoziazione assistita, con scansione (anziché messaggi nel prescritto formato EML o MSG) della ricevuta di consegna in data 16 maggio 2017 ai tre desti CP_12 Part
Email_1 Controparte_10
e ); Email_2 Email_3
• 43) PEC consegnata il 14/05/2019 a recante invito a concludere Email_2 convenzione di negoziazione assistita
La convenuta soc. , “quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada”, si costituiva con comparsa depositata il 25.2.2021 osservando che:
• la soc. era priva di legittimazione passiva, posto che a Controparte_24 norma dell'a. 287 CAP le azioni per il risarcimento del danno nelle ipotesi di cui all'art. 283 CPA vanno esercitate soltanto nei confronti dell'impresa designata, mentre la Controparte_24 non era l'impresa designata dal FGVS all'epoca del sinistro, bensì soltanto la
[...] mandataria dell'impresa nella gestione stragiudiziale dei sinistri;
• l'impresa designata era invece (designata con provvedimento Controparte_25
ISVAP n. 2496 del 28.12.2006) della quale era successivamente divenuta successore a titolo particolare la;
Controparte_1
• in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione di ogni eventuale diritto poiché ai sensi dell'a. 283 CPA il soggetto tenuto al risarcimento del danno è il FGVS istituito presso la
, mentre all'impresa designata era rimessa la liquidazione dei danni ex a. 286 CPA, di CP_12 modo che gli atti interruttivi della prescrizione dovevano essere rivolti al FGVS (presso la
, in quanto la costituzione in mora va effettuata nei confronti del debitore ex a. 2943 CP_12 cc;
• l'azione risarcitoria nei confronti del FGVS, a norma dell'a. 290 CAP, è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile e poiché l'a. 2947/2 cc stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, e non essendo applicabile il più lungo termine di prescrizione da reato (poiché “l'eventuale reato si è prescritto il giorno stesso dell'evento con la morte dell'ipotetico reo”) gli unici validi atti interruttivi della prescrizione erano, a tutto concedere, la lettera del 2.5.2008 indirizzata al e la lettera del CP_26
9-16.5.2017 nonché l'atto introduttivo di questo giudizio (del 14.9.2020), sicché l'eventuale diritto attoreo si era prescritto, mancando atti interruttivi nel termine biennale di prescrizione, sia nel periodo fra la prima lettera del 2.5.2008 e quella del 9-16.5.2017, sia nel periodo fra quest'ultima e l'introduzione del giudizio;
• anche ipotizzando che le lettere di messa in mora indirizzate all'impresa designata possano validamente interrompere la prescrizione, l'eventuale diritto dell'attrice si sarebbe comunque prescritto, poiché l'attrice aveva inviato missive all'impresa designata Controparte_27 solo nelle date del 2.5.2008, del 3.5.2013, del 9-16.5.2017 (doc. 38) e del 14.5.2019,
[...] essendo trascorsi oltre due anni tra la lettera del 2.5.2008 e quella del 3.5.2013 e tra
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 7 quest'ultima e quella successiva del 16.5.2017, mentre la lettera del 14.5.2019 non valeva a interrompere la prescrizione, giacché in essa non v'era l'intimazione ad adempiere, e la prescrizione era maturata anche tra il 9-16.5.2017 e la successiva introduzione del giudizio;
• tutte le ulteriori missive inviate dall'attrice alla erano irrilevanti, poiché tale soggetto Pt_4 non era titolare passivo del diritto e comunque le missive a essa inviate non contenevano l'esercizio del diritto e l'intimazione a risarcire il danno;
• la convenuta contestava inoltre “il fatto storico, la propria legittimazione passiva e/o titolarità passiva, la responsabilità (tanto più esclusiva) del sig. e il nesso di causa”; CP_6
• l'attrice (che non agiva ai sensi dell'a. 141 CAP, norma eccezionale e non applicabile al caso di intervento del FGSV ex a. 283 CAP) invocava l'intervento del FGVS ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera B, ma non aveva fornito prova certa in merito all'asserita scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportata, circostanza contestata “non essendo peraltro stata comminata alcuna contravvenzione ai sensi dell'art. 193 Cod. Strada”;
• neppure la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente risultavano CP_6 provate, e in ogni caso le cause del sinistro non risultavano dal verbale di incidente né dalle dichiarazioni allo stesso allegate, e mancava la prova della velocità asseritamente non commisurata del veicolo sul quale l'attrice era trasportata né del fatto che la causa del sinistro fosse da attribuire alla velocità, poiché il sinistro “ben potrebbe essersi verificato per altre ragioni, non ultimo un caso fortuito”;
• d'altra parte (e come allegato dal doc. 2 della parte attrice, ove si legge “A seguito della collisione con il veicolo in sosta, sia il conducente che il suo passeggero, venivano disarcionati, per finire rovinosamente sulla platea stradale”) anche dal verbale dei vigili risultava che “nella causazione dell'evento lesivo e dei danni per cui è causa [avesse] avuto incidenza determinante (o quanto meno concorrente) la condotta illegittima del sig.
[...]
, proprietario del veicolo Renault Kangoo tg. BY585HC (indicato come veicolo “B” CP_28 nel verbale), contro cui il motoveicolo condotto dal andava ad urtare, che era CP_6 parcheggiato in sosta vietata a margine del marciapiede sinistro della via Bertini, costituendo grave intralcio alla circolazione, e che veniva – per tale motivo- sanzionato”;
• benché l'attrice invocasse il risarcimento nei confronti del FGVS per asserita scopertura assicurativa del veicolo sul quale era trasportata (ex a. 283, lettera B, CAP) dalla dichiarazione dell'amministratore unico della emergeva che il veicolo era Controparte_29 stato sottratto e dunque la convenuta non era tenuta al risarcimento del danno subito dalla trasportata poiché l'attrice “non era trasportata contro la propria volontà, come emerge dal tenore delle dichiarazioni testimoniali” e dalle dalle dichiarazioni del emergeva che CP_29
“l'odierna attrice fosse consapevole dell'illegittima circolazione”;
• la convenuta contestava anche il quantum della domanda, peraltro indicato solo nella somma totale di € 311.055,96 (contestata) senza indicare nemmeno il grado di invalidità permanente e temporanea né i criteri di calcolo utilizzati, con generico rinvio alle consulenze di parte prodotte, inidonee a costituire prova del danno;
• dalla dichiarazione testimoniale di risultava che si trattava di sinistro in Testimone_1 itinere, avvenuto mentre l'attrice si recava al lavoro (come confermato anche nelle lettere di messa in mora) e dunque l'attrice aveva certamente beneficiato delle prestazioni INAIL sicché
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 8 era legittimata ad agire solo per il danno differenziale rispetto agli importi già ricevuti (e quelli ancora da ricevere) dall'INAIL per l'infortunio;
• ai sensi dell'a. 283/4 CAP il danno poteva essere risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'a. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno, e pertanto entro il “massimale minimo di legge vigente al momento del sinistro” che nella specie ammontava a “L. 1.500.000,00, pari a € 774.685,35” indipendentemente dal numero delle vittime, come previsto dal DPR 19.4.1993, importo che costituiva l'esposizione massima complessiva per il FGVS in relazione a tutti i soggetti danneggiati nel sinistro. La soc. convenuta quindi concludeva chiedendo in via preliminare di rilevare la carenza di legittimazione passiva e la titolarità passiva della nel Controparte_30 merito chiedeva di accertare la prescrizione del diritto attoreo e la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva della convenuta e del FGVS;
in ogni caso, chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata e, in subordine, di liquidare il danno nella misura provata “al netto delle somme corrisposte e/o corrispondende all'attrice dall'INAIL e pertanto limitare la condanna della deducente entro tale limite e comunque entro il limite del massimale di legge complessivo di € 774.685,35”.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 16.2.2021 dalla giudice onoraria originariamente designata, veniva dichiarata la contumacia delle convenute soc. e e CP_31 CP_3 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 14.6.2021 la giudice onoraria si limitava a disporre rinvio.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente con provvedimento 6.12.2021.
All'udienza del 28.2.2022 venivano ammesse alcune prove, con provvedimento integrato il 2.3.2022. Il 5.4.2022 veniva acquisita la dichiarazione con cui l'INAIL Monza-Brianza attestava che per l'attrice non risultava aperto nessun infortunio. Il giorno 11.5.2022 veniva inserita dichiarazione del Casellario Centrale Infortuni da cui risultava aperto un infortunio coll'assicuratore CP_32
All'udienza 5.10.2022 veniva interrogata la testimone (la cui presenza Testimone_2 sul posto risultava anche dalla relazione dei vigili) e veniva formalmente interrogata l'attrice. All'udienza del 25.11.2022 veniva interrogato il testimone , anch'egli Testimone_3 presente sul luogo del sinistro al tempo dell'intervento della polizia locale (doc. 1 attrice).
Con ordinanza 30.12.2022 (integrata il 10.1.2023 su istanza della convenuta) veniva disposta CTU medico legale, sicché il 2.2.2023 assumevano l'incarico i consulenti d'ufficio e che CP_33 CP_34 depositavano la relazione finale congiunta il 13.7.2023, concludendo in particolare che dal sinistro erano derivati all'attrice un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per sessanta giorni, uno di inabilità parziale al 50% per quarantacinque giorni e uno al 25% per novanta giorni con postumi permanenti del 22,5 %, con grado di sofferenza fisica stimato in 4/5 (cioè elevata) durante il periodo di inabilità temporanea e in 2/5 (cioè lieve) durante il periodo di inabilità permanente. Stimavano inoltre
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 9 congruo l'importo di EUR 63.700 (per spese odontoiatriche già sostenute e per quelle future necessarie), nonché stimavano congrua la somma di EUR 2.832,68 per le altre spese sanitarie.
All'udienza 24.1.2024 l'attrice confermava d'aver ricevuto dalla il pagamento di EUR CP_32
5.200,00 (come da documento depositato il 25.1.2023, peraltro poco comprensibile) sicché il 13.2.2024 veniva depositata dichiarazione da cui risultava che, in relazione al sinistro n. 6-0852- CP_32
2008-00243619 verificatosi in data 16 luglio 2007, l'attrice era stata sottoposta il 6 Parte_1 febbraio 2013 a perizia medico-legale che aveva concluso col riconoscimento di 120 giorni di Inabilità Temporanea Totale (ITT), 60 giorni di Inabilità Parziale (ITP), 15% di Danno Permanente sulla Tabella Standard della polizza infortuni (All. 2) e 18% di Danno Permanente sulla Tabella INAIL, sicché “in data 21 marzo 2013 disponeva il pagamento mediante bonifico bancario dell'importo di € CP_32
5.200 in favore della Signora con data ordine 26 marzo 2013 … utilizzando le Parte_1 coordinate bancarie da questa fornite”. All'udienza del 29/02/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e veniva dichiarato tardivo (e inutilizzabile per la decisione) il documento prodotto dall'attrice sub 50 (cioè la denuncia querela depositata dal difensore dell'attrice il 29 settembre 2007 presso la Procura della Repubblica di Milano, “nei confronti del/i responsabile/i del sinistro de quo, individuati all'esito degli accertamenti in corso da parte del personale di polizia operante - e dei quali si fa espressa richiesta di individuazione e riserva di generalizzazione - per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria adita vorrà ravvisare dai fatti suesposti. Con riserva di costituirsi parte civile”).
Scaduti il 20 maggio 2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta è sufficiente sottolineare che fu proprio CP_35 la nella sua comunicazione del 20.5.2008 (doc. 44 attrice, sopra trascritto) che indusse in CP_12 errore il difensore della danneggiata, da un lato dichiarando di aver dato comunicato la richiesta risarcitoria alla “all'Impresa Designata competente per territorio ( Impresa Parte_8
Designata - Fondo di Garanzia Vittime Strada - Sede Legale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste) al fine di procedere all'istruttoria della pratica e, ove nulla osti, alla definizione del danno. ( - - Parte_4 Controparte_19
Gestione Fondo di Garanzia Vittime Strada - Viale della Liberazione, 18 - 20124 Milano)”, cioè indicando due diverse società, precisando infine: “Alla medesima Impresa dovrà essere indirizzata ogni ulteriore corrispondenza”, senza peraltro specificare univocamente a quale delle due intendesse riferirsi (in ciò assorbito il fatto che persino la notifica della citazione, pur diretta inequivocabilmente alla reca il timbro di ricevuta della . Controparte_14 CP_3
La questione, peraltro, è assorbita dalla mancata costituzione in giudizio di quest'ultima società, sicché
-pur dichiarato il difetto di legittimazione passiva della nulla va disposto quanto alle sue Pt_4
(inesistenti) spese di lite.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 10 La contestazione circa la mancanza di copertura assicurativa del motociclo al tempo del sinistro è infondata, non essendovi dubbio alcuno del fatto che il motociclo su cui l'attrice era trasportata al tempo del sinistro fosse privo della prescritta copertura assicurativa. Anche a non considerare che non incombe sulla danneggiata l'onere di provare il fatto negativo dell'inesistenza di tale copertura, è sufficiente rilevare che in forza del principio di vicinanza della prova l'onere di dimostrare l'esistenza di valida polizza gravava sulla convenuta assicuratrice, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP. In ogni caso, la scopertura assicurativa risulta anche dalla relazione della polizia locale, la quale accertò che il motociclo in discorso era munito (oltre alla sua propria, anche) di una targa prova (AB 2749) la quale tuttavia, come accertato dai vigili, era valida solo per autoveicoli e rimorchi, dunque non anche per motocicli. La relazione in discorso attestò infatti che il motociclo era privo di copertura assicurativa per la sua targa propria (CK 99536), mentre la copertura della targa di prova era scaduta il 30.6.2007.
Quanto alla questione sollevata dalla convenuta circa l'ipotizzato concorso nel reato del proprietario dell'autovettura in sosta vietata, o di altri ignoti, è pur vero che i vigili contestarono al proprietario dell'autovettura (urtato dal motociclo nella circostanza) la violazione per aver CP_36 sostato in strada ove costituiva grave intralcio, senonché le dichiarazioni del testimone oculare di normale attendibilità) portano a escludere l'esistenza di elementi idonei a ritenere che Tes_3 tale veicolo sia stato concretamente causa o concausa del sinistro: il testimone oculare a Tes_3 infatti chiaramente ricordato che la moto finì contro l'auto solo dopo aver sbandato. Tale successione di eventi impone dunque di ritenere “più probabile che non” che la velocità del motociclo non fosse commisurata al contesto urbano, e comunque non fosse tale da permettere di mantenere il controllo del veicolo anche in caso di ostacoli comunque statici e certamente visibili (verso le 9.00 del mattino di un giorno di luglio).
Sempre in via preliminare, dev'essere decisa l'eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla convenuta.
A tal fine, è necessario verificare in primo luogo se in quel sinistro siano riconoscibili oppure no gli estremi di un reato.
Infatti, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024).
Più specificamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 29/09/2004 ricorda che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (come del resto ha da tempo confermato Cass. sez. unite, sentenza 16 febbraio
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 11 1997, n. 1479). La circostanza che (come nella presente vicenda) la persona danneggiata sia rimasta estranea al processo penale non è rilevante, poiché il menzionato a. 2947 terzo comma prima parte cc non richiede che l'azione penale sia stata promossa, posto che il più lungo termine di prescrizione previsto da tale norma dipende soltanto dalla circostanza che l'illecito sia “astrattamente” previsto come reato dalla legge (come sottolinea anche Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865). L'ultima parte del citato a. 2947 comma terzo, infine, prevede che solo se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione (ma non è il caso di questa vicenda) oppure se è stata pronunciata nel giudizio penale una sentenza irrevocabile (e neppure questo è il caso presente), allora il diritto al risarcimento del danno si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza penale. Conseguentemente, nei casi in cui il reato si sia estinto per prescrizione (come appunto è il caso che ne occupa), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre allora dalla data del fatto. Ciò chiarito, si deve ricordare che la questione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da un reato, pur modellata sulla base della disciplina prevista per il reato, si inserisce comunque nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza che di questa risulti compromessa la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale: ciascuno dei due istituti costituisce infatti un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, dal che discende che, per quanto riguarda il diritto al risarcimento in sede civile operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di nessuna mutua integrazione né di interferenze fra le due discipline (come ben chiarisce la già ricordata Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1479 del 18/2/1997).
Alla luce di tali principi, risulta agevole decidere dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla convenuta assicuratrice, sia pure con riferimento ad altri termini.
Come si è già illustrato, quando per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione (e nella presente vicenda ne sono intervenuti due, nel 2008 e nel 2015), il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Ciò significa che nel caso di illecito da circolazione stradale il giudice civile è sempre tenuto, indipendentemente dai contenuti del decreto di archiviazione e dall'attività prodromica alla pronuncia di esso, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza del fatto di reato, allo scopo di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 oppure quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 8/1/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/8/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6858 del 20/3/2018).
Dall'ultima pronuncia sopra indicata (6858/2018) si ricava in particolare che, in riferimento a un
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 12 sinistro stradale, nel caso di decreto di archiviazione il termine prescrizionale, previa individuazione della sua misura, va applicato secondo il disposto dell'a. 2947 secondo comma e della prima parte del terzo comma dello stesso a. 2947 cc. In altre parole, si pone unicamente l'alternativa fra:
➢ da una parte, i casi in cui un illecito penale non sia configurabile (e dunque, dev'essere applicato il termine biennale di cui al secondo comma);
➢ dall'altra parte, i casi nei quali invece si configura un reato, di modo che deve trovare applicazione il termine prescrizionale previsto per quello specifico delitto.
È compito del giudice civile quello di stabilire se nel fatto ricorrano oppure no gli estremi del reato e, di conseguenza, si debba applicare (ex a. 2947 comma terzo, prima parte) la più lunga prescrizione prevista per il reato, o se per converso il fatto non sia qualificabile come reato, dal che discende l'applicazione del termine prescrizionale più breve di natura civilistica, ciò che nel caso di illecito da circolazione stradale si risolve nell'applicazione del maggior termine previsto per il reato causato dalla condotta umana, oppure del termine biennale previsto dal secondo comma dell'a. 2947 cc.
Come si è già spiegato, la prescrizione decorre in ogni caso dal momento del fatto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 375 del 8/1/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 11/12/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25438 del 29/8/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6858 del 20/3/2018).
Orbene, sulla scorta dell'istruttoria orale qui svolta (ma, prima ancora, sulla scorta della stessa prospettazione offerta dall'attrice nella citazione, senza dimenticare che per la vicenda l'attrice presentò anche denuncia) è senz'altro fondato affermare che il sinistro del 16 luglio 2007 fu conseguenza della condotta del motociclista perito nel medesimo. Infatti, le testimonianze possono essere così sintetizzate:
• la testimone , della cui indifferenza e normale attendibilità non v'è Testimone_2 motivo di dubitare, in udienza dichiara che del sinistro (avvenuto il 16.7.2007, come si ricava dalla relazione dei vigili, sub doc. 1) essa ricordava soltanto che, avendo udito un
“colpo”, s'era girata verso la strada ove aveva visto “due corpi che volavano uno da una parte e uno dall'altra e … la moto che scivolava sulla strada”; avuta lettura delle dichiarazioni che essa aveva reso ai vigili pochi giorni dopo il fatto, e precisamene il 7.8.2007, le confermava, e si deve qui ricordare che ai vigili la Testimone_2 aveva dichiarato << ho notato una moto proveniente da via Bertini giunta all'angolo di via Lomazzo ho avuto la sensazione che il conducente perdesse il controllo ... la moto è come scivolata sulla curva ed andava a sbattere violentemente contro un mezzo parcheggiato nella via Bertini stessa;
dopo l'urto la moto a terra, ha continuato la sua corsa … >>
• l'attrice, formalmente interrogata, dichiara di ricordare solo che il 16/07/2007, per la prima volta, all'uscita dalla stazione ferroviaria aveva accettato un passaggio dal suo capo ufficio dell'epoca, , sicché s'era trovata sulla moto Triumph di cui CP_6 ignorava chi fosse il proprietario;
ha negato tuttavia di ricordare “la dinamica dell'incidente” e neppure “quali fossero state le circostanze del passaggio”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 13 • il testimone la cui normale attendibilità e Testimone_4 indifferenza all'esito della lite non sono contestate, dichiara in sintesi: << Sono stato testimone oculare del sinistro, cui ho assistito mentre mi recavo al lavoro. Io ero col mio scooter da a VIA LOMAZZO 19 in Milano. Da via PROCACCINI mi immisi Parte_9 in via BERTINI con direzione piazza GRAMSCI. Davanti a me c'era una moto sportiva che sbandò e andò a finire contro un furgone parcheggiato sulla sinistra. Sulla moto c'erano due persone, un uomo e una donna. Guidava l'uomo, mentre la donna era trasportata, dietro di lui. Non ricordo che vi fossero ostacoli sulla strada. La moto sbandò e urtò contro il veicolo parcheggiato a sinistra … non ricordo se la moto in questione avesse frenato o no >>
Come si è già osservato, in mancanza di altri indizi le testimonianze raccolte impongono di escludere che a causare sinistro abbia anche soltanto concorso il fatto di un terzo, dovendosi ritenere che la caduta sia invece da attribuire esclusivamente alla perdita di controllo che, peraltro, la stessa attrice (nell'atto di citazione) attribuisce espressamente e unicamente al motociclista , perito nella circostanza. CP_6
Per quanto attiene alla contestazione dell'assicuratore circa la proprietà del motociclo, va ricordato che dal verbale dei vigili e dalle sommarie informazioni raccolte all'epoca dai vigili si ricava che:
• amministratore della soc. DOMINO EN SRL conosceva sia il Testimone_1
sia la in quanto il primo era direttore generale della HFC SPA, CP_6 Parte_1 ossia della holding che controllava la suddetta soc. DOMINO, e la seconda da un anno era la segretaria del;
CP_6
• per contro, a.u. della aveva Parte_10 Controparte_29 dichiarato di conoscere sia il sia la in quanto aveva collaborato per CP_6 Parte_1 qualche tempo colla società del ), ma aveva aggiunto che il 19 luglio 2006 egli CP_6 aveva presentato querela contro e “amministratori CP_37 Controparte_38 all'epoca”, affermando: “il motociclo mi è stato sottratto e mai restituito non ostante la denuncia”; aveva proseguito sostenendo che, malgrado ripetute diffide al affinché CP_6 non usasse quel motociclo, aveva nondimeno ricevuto diverse multe dalle quali emergeva che il veicolo veniva continuamente usato in modo fraudolento, sicché ne aveva ripetutamente chiesto la restituzione (insieme ad altri veicoli non meglio precisati), di modo che il iteneva CP_29 che la fosse a conoscenza di ciò, “in quanto responsabile dell'amministrazione Parte_1 delle Società”; in quella circostanza il aveva consegnato ai vigili copia della CP_29 denuncia per appropriazione indebita;
• anche la ra munita di casco;
Parte_1
• a differenza di quanto opina soggettivamente il (e di quanto allegato dalla CP_29 convenuta), non sono emersi elementi oggettivi per ritenere che la fosse Parte_1 consapevole della controversia circa la proprietà del motociclo.
Peraltro, il doc. 48 dell'attrice, prodotto colla seconda memoria, è il decreto di dissequestro del motociclo, che fu notificato il 17.10.2007 a in quanto costui era ritenuto allora essere Testimone_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 14 proprietario del medesimo veicolo: da ciò discende che -non essendo stata chiara la proprietà del veicolo per la polizia municipale- neppure la colla normale diligenza, si sarebbe potuta render conto Parte_1 delle questioni sottese alla proprietà del veicolo sul quale per la prima volta il le aveva offerto CP_6 quel passaggio.
Gli elementi sin qui enucleati consentono di ritenere sufficientemente accertata l'effettiva verificazione del sinistro e consente di stabilire, con ragionevole probabilità, che di esso fu responsabile il CP_6
Occorre perciò, anche per qualificare l'ipotizzabile reato, valutare quali conseguenze il sinistro abbia avuto per la passeggera odierna attrice.
Alla luce delle coerenti, persuasive e condivisibili conclusioni della consulenza collegiale depositata il 13.7.2023 dai dottori e , si può affermare che a seguito del sinistro l'attrice riportò CP_33 CP_34 plurime lesioni (“frattura trifocale mandibola, mascellare dx, zigomo dx, frattura diafisaria biossea di avambraccio, ossa nasali, contusioni multiple, FLC ginocchio sin, piede sin e mento”) che comportarono inabilità temporanea assoluta per 15 giorni, seguita da inabilità temporanea parziale al 75% per 60 giorni, al 50% per 45 giorni, al 25% per 90 giorni, con invalidità permanente stimata in 22,5 %. Tenendo conto delle tabelle 2024 normalmente applicate in questo tribunale, dunque, senza considerare eventuali aumenti per personalizzazione e danni morali, all'attrice (che aveva VENTIDUE anni al tempo del sinistro) spetterebbero perciò circa € 87.000 per il danno biologico “puro” da postumi permanenti e € 13.000 per l'inabilità temporanea, oltre a € 63.700,00 per spese odontoiatriche e € 2.832 per altre spese sanitarie.
Tenendo conto dell'entità di tali conseguenze lesive, risulta certamente configurabile il delitto previsto e punito dall'a. 590 del codice penale (“Lesioni personali colpose”), dovendosi ricordare che nel 2007 non era stato ancora codificato il delitto ex a. 590 bis cp, rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, introdotto dalla legge 125/2008.
A norma del primo comma dell'a. 157 codice penale (nel testo vigente dal 2012 al 2014) per tale delitto la prescrizione si compie in sei anni, che a norma dell'a. 158 cp decorrono dal giorno della consumazione del reato, cioè dal 16 luglio 2007. Non pare inutile sottolineare che, a norma dell'a. 161 cp, nel caso di interruzione della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere il reato non può comunque aumentare di più di un quarto: ciò significa che il termine ultimo entro il quale si compie la prescrizione del delitto di lesioni colpose non può superare i sette anni e sei mesi.
Così individuata la fattispecie di reato, si deve ora esaminare la questione della prescrizione, ricordando in proposito che, come si ricava da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1479 del 18/2/1997, dalla seconda parte dell'a. 2947 comma 3 codice civile discende la conseguenza che quando il reato è prescritto, si estingue allora anche il diritto al risarcimento del danno, tale essendo la più immediata e ovvia conseguenza dell'unificazione dei termini di prescrizione disposta dalla prima parte della norma. Il fatto che tale ipotesi sia alternativa rispetto alle due formulate nella seconda parte dell'art. 2947 comma 3 cc impone invero di escludere la rilevanza dell'eventuale dichiarazione giudiziale di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 15 intervenuta prescrizione del reato. Ciò significa che dalla sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione non discende l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dovendosi appunto affermare quel il diritto risarcitorio risulta già estinto per effetto del decorso del termine di prescrizione del reato. In altri termini, a norma della seconda parte del terzo comma dell'a. 2947 cc, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ritorna a essere quella stabilita dai primi due commi della norma in discorso soltanto quando il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, con decorrenza della nuova prescrizione dalla data di estinzione del reato. Per contro, quando (come nella presente vicenda) il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione, allora il diritto al risarcimento del danno resta sempre assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale per quel reato sicché, quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, la prescrizione del reato determina anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in ragione dell'equiparazione fra le due prescrizioni (come confermato, in particolare, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 24/6/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 19/11/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3036 del 20/6/1978).
È appena il caso di osservare che le considerazioni sin qui illustrate rendono superfluo esaminare la diversa opinione di alcune pronunce relativamente all'ipotesi in cui la prescrizione sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile resa all'esito di un giudizio penale: alcune pronunce ritengono infatti che, in quel caso, il diritto al risarcimento del danno dovrebbe soggiacere al diverso termine di prescrizione previsto dai primi due commi, ma con nuovo inizio dalla data di irrevocabilità della sentenza. Nella presente vicenda, non essendo stata pronunciata nessuna sentenza penale (pel sinistro in questione sono intervenuti nel 2007 e il 19.10.2015 due provvedimenti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, docc. 41 e 42) non rilevano pertanto le possibili ipotetiche conseguenze derivanti dalla sentenza di prescrizione, e allo stesso modo non è qui necessario considerare le pronunce concernenti casi nei quali nel processo penale sia intervenuta costituzione di parte civile ritenuta idonea a interrompere il termine della prescrizione (come per esempio afferma Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32069 del 12/12/2024).
Nella presente vicenda, dunque, è necessario verificare soltanto se, al momento dell'instaurazione di questo procedimento (avvenuta colla notifica dell'atto di citazione, eseguita il 17.9.2020 sia alla soc. sia alla sua dichiarata mandataria soc. e il 23.10.2020 alla già CP_10 Controparte_39
il reato fosse già prescritto oppure no. CP_15
Anche senza considerare che (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9883 del 13/4/2023) nel caso di specie non potrebbe operare la causa interruttiva del decreto di citazione a giudizio penale (qui non emesso), l'esame delle produzioni attoree impone di concludere che questo processo fu promosso quando già il reato era ampiamente estinto (per prescrizion data del 14 maggio 2019 (ossia al momento della consegna a della PEC Email_2 recante l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita, doc. 43), ma persino due anni
16
[...]
alla e Email_4 Controparte_1 Email_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 16 alla la PEC (datata 9 maggio 2017) recante il precedente CP_40 Email_3 invito alla negoziazione assistita (doc. 38). Infatti, considerando che il reato astrattamente configurabile fu commesso il 16 luglio 2007, e ricordando che in mancanza di atti interruttivi esso si estinse per prescrizione il 16 luglio 2013, nessuno dei precedenti atti, idonei peraltro e solamente a interrompere la prescrizione a fini civilistici, può essere utilmente invocato in senso contrario: ai fini del compimento della prescrizione nel luglio 2013 sono invero irrilevanti sia la raccomandata del 26.5.2008 (doc. 30) sia quella del 1.6.2010 (doc. 34).
A diversa conclusione non conduce neppure la raccomandata interruttiva del 3.5.2013 (doc. 34): anche se si ritenesse efficace quell'interruzione, invero, e se fossero intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione del reato, per le ragioni già ampiamente spiegate il reato si sarebbe comunque estinto per prescrizione al più tardi il 16 gennaio 2015, tenendo conto anche dell'ipotetico aumento di un quarto sulla pena massima del reato. La prescrizione massima del reato, cioè, sarebbe comunque intervenuta più di due anni prima del primo invito alla negoziazione assistita.
L'attrice eccepisce che la prescrizione sarebbe superata dal fatto che essa fu chiamata dalla (mandataria) e quindi sottoposta a due visite da medici fiduciari dell'assicuratore convenuto, precisamente nel 2013 e nel 2014. Indipendentemente dalla scarsa leggibilità anche di queste produzioni dell'attrice, i documenti sub doc. 35 (9.7.2013) e 36 (8.8.2014) consentono di affermare che tali visite furono disposte facendo espressamente “salvi e impregiudicati i reciproci diritti”, sicché tali atti non possono essere in nessun modo interpretati come altrettanti riconoscimenti del diritto idonei a interrompere la prescrizione ex a. 2944 cc.
Le considerazioni sin qui svolte assorbono anche la tesi della convenuta, secondo cui il reato si sarebbe estinto istantaneamente per effetto della morte del reo. È vero, infatti, che da Cass. Sez. Unite Penali, colla sentenza n. 49783 del 24/09/2009 (dep. 29/12/2009) si ricava che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione (anche quanto prescrizione sia maturata anteriormente), poiché la prescrizione ha carattere di accertamento costitutivo, che dunque è precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto. Nella specie, anche a considerare che il reato ex a. 590 cp potrebbe ipoteticamente essere ascritto a terzi ignoti, resta comunque il dato ineludibile che tale delitto fu dichiarato estinto per prescrizione il 19.10.2015 col provvedimento di archiviazione. La mancata costituzione di parte civile nel processo penale rende superfluo esaminare gli effetti sulla decorrenza della prescrizione che Cass. Sezioni Unite Civili, sentenza 5 aprile 2013, n. 8348 fa discendere dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità per morte del reo che decorre la prescrizione.
Peraltro, proprio la mancanza di costituzione di parte civile rende inapplicabili al caso di specie quanto la citata Cass. Sezioni Unite Civili 8348/2013 stabilisce a proposito del fatto che (nel caso di estinzione del reato per morte del reo) il danneggiato è nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale dichiarativa di quell'estinzione, e ciò in forza dei principi enunciati dalla Corte costituzionale
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 17 nella sentenza 732 del 1988 (udienza del 20/6/1988), che dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'a. 2947 comma 3 cc in riferimento agli aa. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso in esame, infatti, la danneggiata, non avendo esercitato l'azione civile nel processo penale, non poteva riporre nessun ragionevole e legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile. In altre parole, l'a. 2947 comma terzo, nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione (di cui la decorrenza del termine è una delle manifestazioni) riguarda l'estinzione del diritto soggettivo, non già la sua tutela giurisdizionale, giacché la prescrizione opera sul terreno sostanziale del diritto e non su quello della protezione processuale di esso. Del resto, la possibilità per la danneggiata di tutelare il suo diritto al risarcimento del danno rimane pur sempre garantita dalla previsione del termine generale biennale, che decorre dal giorno in cui l'evento lesivo si è verificato, e tale data di riferimento è un termine che la danneggiato ben avrebbe potuto facilmente considerare allo scopo di di vigilare sui suoi interessi, fermo che neppure quelle eventuali interruzioni risultano qui intervenute.
Va perciò accolta l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta, e la domanda dell'attrice dev'essere conclusivamente respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e soprattutto considerate le aspettative ingenerate nell'attrice dalla condotta della mandataria della società convenuta (la quale sottopose l'attrice a due visite e le chiese a più riprese documenti senza mai dare corso al risarcimento e senza dare di ciò adeguata motivazione, così indubbiamente contribuendo al compimento della prescrizione), devono essere interamente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico dell'attrice per metà e della convenuta soc. er il restante mezzo. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta soc. Controparte_2
– nulla sulle spese di tale parte;
[...] CP_3
(2) accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice di ottenere il risarcimento del danno;
(3) respinge pertanto le domande proposte da;
Parte_1
(4) compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell'attrice per metà e a carico della convenuta soc. per il restante mezzo. Controparte_1
Così deciso il giorno 5 agosto 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 33255 / 2020 - pag. 18