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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/08/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4802/2023 promossa da:
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4802/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Biagioni e Iacopo Scaffai Parte_1 ATTRICE contro con l'Avv. Niccolò Stefanelli Controparte_1 CONVENUTA
OGGETTO : Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto indicati in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, in relazione alle cambiali azionate con l'atto di precetto del 21.06.2021 notificato il 02.07.2021 a nome della SI.ra
, nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ), residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via Resco n. 15, che le parole, i caratteri ed i numeri scritti a mano, presenti sui detti titoli, come di seguito specificati, non sono autografi, in quanto non scritti dalla SI.ra : a) per la prima cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.04.2021: Parte_1 20/02/2021; 100,00; 20/04/2021; ; ; CP_2 CP_3 Controparte_4
16 IBAN [...]; 15/01/1974 VIA
[...] Controparte_5 CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
b) per la seconda cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.04.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/04/2021; ; ; CP_2 CP_3 [...]
16 IBAN [...]; Controparte_4 Pt_1 CP_5 15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
c) per la terza cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.05.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/05/2021; ; ; CP_2 CP_3
16 IBAN [...]; Controparte_4 CP_5
15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
d) per la quarta cambiale precettata
[...] del 20.02.2021 con scadenza 20.05.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/05/2021; ; CP_2 ; 16 IBAN [...]; CP_3 Controparte_4 [...]
15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
e) per la quinta cambiale CP_5 precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.06.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/06/2021; CP_2
; 16 IBAN
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 6 [...]; 15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 Controparte_5 50058 SIGNA FI;
f) per la sesta cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.06.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/06/2021; ; CENTO,00; POSTE ITALIANE AG. FIRENZE CP_2 16 IBAN [...]; CATANIA 15/01/1974 VIA CP_5 CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI. Per l'effetto, adottando all'esito dei detti accertamenti ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.. Con vittoria di compensi e spese di causa, anche successivi occorrendi”.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, adversis reiectis, dichiarare l'inammissibilità della querela di falso ovvero, in subordine, rigettarla integralmente nel merito, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, confermando la validità degli effetti cambiari per cui è causa. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”. In via istruttoria, per quanto possa occorrere, si insiste per l'ammissione della prova per testi in relazione ai capitoli non ammessi e articolati nella comparsa di risposta”.
*
Con atto di citazione notificato in data 7.8.2021, proponeva opposizione all'esecuzione CP_5 ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto del 21.6.2021, notificato il 2.7.2021, con il quale le Controparte_1 aveva intimato il pagamento di € 796,98, in forza di n. 6 titoli cambiari rimasti impagati. A fondamento dell'opposizione, la SI.ra deduceva l'invalidità delle cambiali, in quanto sottoscritte dietro CP_5 minaccia di un male ingiusto da parte del SI. (ex marito di e senza avere CP_6 Controparte_1 rapporti patrimoniali con la SI.ra con il SI. o con altri. inoltre, CP_2 CP_6 CP_5 disconosceva di avere compilato i titoli cambiari: il riempimento, infatti, sarebbe stato effettuato da terzi, successivamente alla sottoscrizione e consegna degli stessi alla SI.ra , madre del SI. Persona_1
(pag. 4). La SI.ra si riservava, infine, di proporre querela di falso. CP_6 CP_5
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 31.5.2022 l'opponente proponeva querela di falso e il Giudice di Pace, ritenuti rilevanti i documenti impugnati, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Firenze per la decisione sulla querela di falso, con assegnazione del termine di 60 giorni per la riassunzione.
Con comparsa in riassunzione, ex art. 313 c.p.c., notificata l'11.4.2023, riassumeva CP_5 ritualmente il giudizio dinanzi al Tribunale.
Si costituiva in giudizio la quale riferiva che tra il 2016 e il 2017 aveva prestato la Controparte_1 somma di € 18.000,00 alla SI.ra per consentirle l'acquisto di un bar;
che all'operazione di CP_5 acquisto aveva partecipato anche il SI. , cui la si era legata sentimentalmente;
che nel CP_6 CP_5
2020 l'attività era fallita e, non ottenendo la restituzione delle somme, aveva richiesto alla SI.ra l'emissione delle cambiali per l'importo corrispondente al prestito;
che la SI.ra aveva CP_5 CP_5 sottoscritto i titoli cambiari in questione presso l'abitazione della SI.ra il 20.2.2021, alla presenza Per_1 di questa e del di lei coniuge, SI. che la SI.ra aveva indicato in €100,00 l'importo Persona_2 CP_5 da inserire ed aveva presenziato alla fase di riempimento dei titoli. Pertanto, vi sarebbe stato un accordo di riempimento dei titoli cambiari regolarmente rispettato dalle parti.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova per testi avente per oggetto l'accordo di riempimento, avendo il Tribunale ritenuto superflua la c.t.u. grafologica domandata dall'attrice.
* pagina 2 di 6 La presente sentenza viene emessa in composizione monocratica, trattandosi di giudizio instaurato in data successiva al 28.2.2023, con conseguente applicabilità della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022.
Ai sensi dell'art. 313 c.p.c., se è proposta querela di falso dinanzi al Giudice di Pace, questi è tenuto a valutare se il documento impugnato sia “rilevante per la decisione” e, in caso positivo, a sospendere il giudizio e a “rimettere le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”.
La necessità della sospensione non preclude al giudice di pace una valutazione preliminare circa la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa. Infatti, il giudice dinanzi al quale la querela è proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (come appunto nel caso del Giudice di Pace) “è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c.” (Cass. sent. n. 21062 del 28/09/2006; sent. n. 2626 del 09/02/2005).
Ed ancora “In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.” (Sez. U, sent. n. 15169 del 23/06/2010).
Ciò detto, deve ora evidenziarsi che non ha disconosciuto la sottoscrizione dei titoli CP_5 cambiari in questione, ma ha proposto l'eccezione di c.d. abuso di biancosegno. A tal proposito, si rammenta che il c.d. abuso di biancosegno ricorre qualora vi sia una difformità tra il contenuto di una scrittura privata e la volontà del soggetto che ha sottoscritto tale documento in bianco. La giurisprudenza di legittimità ha distinto due diverse ipotesi, ovvero:
- il c.d. riempimento absque pactis, il quale ricorre nell'ipotesi in cui il sottoscrittore di un documento in bianco lamenti che il riempimento del documento medesimo sia avvenuto senza che vi fosse stata, da parte propria, una preventiva autorizzazione, ovvero in assenza di un patto di riempimento (abque pactis) (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5459);
- il c.d. riempimento contra pacta, in cui il sottoscrittore del documento in bianco eccepisce che il riempimento del documento è avvenuto in presenza di un accordo, ma in maniera difforme rispetto al contenuto di tale accordo (contra pacta).
La distinzione tra le due diverse ipotesi di cui sopra non è priva di conseguenze sul piano giuridico, dal momento che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “(…) il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899 del 17.01.2018
); pertanto, in assenza di un qualsiasi accordo sul contenuto della scrittura privata, al fine di vincere il valore probatorio del documento, è necessario esperire lo specifico rimedio della querela di falso.
pagina 3 di 6 Viceversa, il riempimento contra pacta, essendo avvenuto in presenza di un accordo, sia pure di contenuto divergente rispetto al documento, rappresenta una mera ipotesi di difformità tra voluto e realizzato, con la conseguenza che esso non integra un'ipotesi di falsità materiale e non è necessario esperire la querela di falso. In altri termini, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza
“(…) il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno (…) consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018).
Inoltre, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “(….) chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018). In questo caso, non sussistendo un'ipotesi di falsità materiale ed essendo, perciò, in presenza di una scrittura privata autentica, il sottoscrittore ha comunque l'onere di provare il c.d. riempimento contra pacta, “(…) con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e la sua violazione (…)” (Cass. 23.12.1992, n. 13596).
L'oggetto della presente querela di falso è l'asserito abusivo riempimento “absque pactis” delle cambiali con riferimento all'indicazione in cifre e in lettere della somma garantita, dei dati anagrafici del debitore e della persona del creditore. La SI.ra sostiene di aver sottoscritto le cambiali in CP_5 questione “in bianco”, apponendo solo propria firma, e si duole del fatto che le stesse siano state riempite successivamente e in assenza di patti. L'attrice deduce, infatti, di essere stata costretta a sottoscrivere i titoli perché minacciata dal SI. ma di non avere alcun rapporto patrimoniale CP_6 con la SI.ra con il SI. o con altri, di talchè alcun accordo di riempimento avrebbe CP_2 CP_6 potuto configurarsi.
Considerato che la denunzia dell'abusivo riempimento, avvenuto "absque pactis", di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso, correttamente tale strumento è stato azionato nel caso di specie. Va quindi confermata la valutazione preliminare di ammissibilità formale e sostanziale operata dal Giudice di Pace, considerato che la SI.ra intende avvalersi dei titoli nel CP_2 giudizio principale.
Venendo al merito della controversia, occorre premettere che la parte attrice non ha dedotto alcuna prova diretta a dimostrare che non vi era tra le parti alcun accordo di riempimento, come sarebbe stato suo onere. Essa, infatti, si è limitata a richiedere una consulenza grafologica, al fine di accertare se la scrittura apposta sulle cambiali nelle parti contestate appartenga alla SI.ra Detta richiesta è CP_5 stata respinta da questo giudice perché superflua, avendo parte convenuta ammesso di avere sottoscritto ma non compilato le cambiali in questione.
Ciò detto, avuto riguardo all'istruttoria svolta, deve evidenziarsi che la SI.ra , sentita come Persona_1 testimone sui capitoli di prova indicati dalla parte convenuta, all'udienza del 28.10.2024 ha confermato tutti i capitoli ammessi e, quindi, le seguenti circostanze :
- che in data 20.2.2021 la SI.ra si recò a casa della SI.ra , in , per riempire e CP_5 Per_1 CP_4 sottoscrivere cambiali in favore della SI.ra per un importo complessivo di € 18.000,00; CP_2
pagina 4 di 6 - che, a causa dell'elevato numero di titoli, la SI.ra autorizzò la SI.ra e il SI. CP_5 Per_1 Persona_2
a riempire le cambiali dalla stessa sottoscritte;
- che il riempimento avvenne in presenza della SI.ra la quale indicò l'importo da inserire in € CP_5
100,00 per ogni cambiale.
Prima di valutare la prova, occorre esaminare l'eccezione di incapacità a deporre sollevata da parte attrice. L'attrice, infatti, ritiene che la teste (ed anche il marito) sarebbero incapaci di testimoniare in quanto tenuti a rispondere “a titolo risarcitorio o restitutorio nei confronti della SI.ra per gli CP_5 importi che la medesima fosse illegittimamente costretta a sborsare in relazione alle cambiali illegittimamente riempite”, in mancanza di consenso alla firma e di accordo di riempimento.
Al riguardo, occorre premettere che l'ipotesi prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. sent. n. 167 del 05/01/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali condizioni, giacchè l'attrice postula una (non meglio precisata) responsabilità della teste (da fatto illecito o da inadempimento contrattuale?) che risulta meramente eventuale ed ipotetica, giacchè la stessa attrice afferma di non sapere da chi vennero compilate le cambiali (“il riempimento delle cambiali in contestazione, nelle parti diverse dalla sottoscrizione, è stato posto in essere da soggetti terzi, successivamente alla consegna, presso l'abitazione dei genitori del SI. ”, cfr. atto di citazione e comparsa conclusionale, a pag. 7). CP_6 Con Del resto, l'attrice si è astenuta dal chiamare in causa la SI.ra o il SI. per essere Per_1 eventualmente rilevata indenne in caso di condanna al pagamento degli importi oggetto del giudizio.
L'eccezione in parola deve perciò essere rigettata.
Circa la valutazione di attendibilità di un testimone, si rammenta poi che essa ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare (Cass. ord. n. 33536 del 15/11/2022) e che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che – come detto – l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre l'altra afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Orbene, la teste di parte convenuta si è dichiarata indifferente rispetto alle parti, precisando di essere madre del SI. , ex compagno della SI.ra La deposizione di che trattasi è stata CP_6 CP_2
pagina 5 di 6 pressochè confermativa, in quanto poco o nulla la teste ha precisato o aggiunto rispetto ai capitoli di prova che le sono stati sottoposti. Nonostante la teste abbia confermato due circostanze molto precise, ovvero la data in cui la SI.ra si è recata a casa sua (il 20.2.2021) e l'importo da inserire nelle CP_5 cambiali (€ 100,00), non ha saputo dire se le cambiali si trovavano già in casa oppure se sono state portate dalla SI.ra Appare poi poco credibile che le cambiali siano state sottoscritte e CP_5 compilate a casa della e in assenza della piuttosto che a casa di quest'ultima o della Per_1 CP_2
Ancor meno convincente la circostanza che la compilazione sia stata effettuata dalla solo CP_5 Per_1 perché le cambiali erano numerose.
Tali particolare, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere non credibile la teste.
Ne consegue il rigetto della domanda, non avendo parte attrice provato l'inesistenza di un accordo di riempimento. Spese compensate, non avendo neppure la convenuta provato l'esistenza di detto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Quarta Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 24.8.2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4802/2023 promossa da:
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4802/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Biagioni e Iacopo Scaffai Parte_1 ATTRICE contro con l'Avv. Niccolò Stefanelli Controparte_1 CONVENUTA
OGGETTO : Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto indicati in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, in relazione alle cambiali azionate con l'atto di precetto del 21.06.2021 notificato il 02.07.2021 a nome della SI.ra
, nata a [...], il [...] (Codice Fiscale: ), residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via Resco n. 15, che le parole, i caratteri ed i numeri scritti a mano, presenti sui detti titoli, come di seguito specificati, non sono autografi, in quanto non scritti dalla SI.ra : a) per la prima cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.04.2021: Parte_1 20/02/2021; 100,00; 20/04/2021; ; ; CP_2 CP_3 Controparte_4
16 IBAN [...]; 15/01/1974 VIA
[...] Controparte_5 CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
b) per la seconda cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.04.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/04/2021; ; ; CP_2 CP_3 [...]
16 IBAN [...]; Controparte_4 Pt_1 CP_5 15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
c) per la terza cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.05.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/05/2021; ; ; CP_2 CP_3
16 IBAN [...]; Controparte_4 CP_5
15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
d) per la quarta cambiale precettata
[...] del 20.02.2021 con scadenza 20.05.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/05/2021; ; CP_2 ; 16 IBAN [...]; CP_3 Controparte_4 [...]
15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI;
e) per la quinta cambiale CP_5 precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.06.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/06/2021; CP_2
; 16 IBAN
[...] CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 6 [...]; 15/01/1974 VIA CAVALCANTI 11 Controparte_5 50058 SIGNA FI;
f) per la sesta cambiale precettata del 20.02.2021 con scadenza 20.06.2021: 20/02/2021; 100,00; 20/06/2021; ; CENTO,00; POSTE ITALIANE AG. FIRENZE CP_2 16 IBAN [...]; CATANIA 15/01/1974 VIA CP_5 CAVALCANTI 11 50058 SIGNA FI. Per l'effetto, adottando all'esito dei detti accertamenti ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.. Con vittoria di compensi e spese di causa, anche successivi occorrendi”.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, adversis reiectis, dichiarare l'inammissibilità della querela di falso ovvero, in subordine, rigettarla integralmente nel merito, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, confermando la validità degli effetti cambiari per cui è causa. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”. In via istruttoria, per quanto possa occorrere, si insiste per l'ammissione della prova per testi in relazione ai capitoli non ammessi e articolati nella comparsa di risposta”.
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Con atto di citazione notificato in data 7.8.2021, proponeva opposizione all'esecuzione CP_5 ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto del 21.6.2021, notificato il 2.7.2021, con il quale le Controparte_1 aveva intimato il pagamento di € 796,98, in forza di n. 6 titoli cambiari rimasti impagati. A fondamento dell'opposizione, la SI.ra deduceva l'invalidità delle cambiali, in quanto sottoscritte dietro CP_5 minaccia di un male ingiusto da parte del SI. (ex marito di e senza avere CP_6 Controparte_1 rapporti patrimoniali con la SI.ra con il SI. o con altri. inoltre, CP_2 CP_6 CP_5 disconosceva di avere compilato i titoli cambiari: il riempimento, infatti, sarebbe stato effettuato da terzi, successivamente alla sottoscrizione e consegna degli stessi alla SI.ra , madre del SI. Persona_1
(pag. 4). La SI.ra si riservava, infine, di proporre querela di falso. CP_6 CP_5
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 31.5.2022 l'opponente proponeva querela di falso e il Giudice di Pace, ritenuti rilevanti i documenti impugnati, sospendeva il giudizio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Firenze per la decisione sulla querela di falso, con assegnazione del termine di 60 giorni per la riassunzione.
Con comparsa in riassunzione, ex art. 313 c.p.c., notificata l'11.4.2023, riassumeva CP_5 ritualmente il giudizio dinanzi al Tribunale.
Si costituiva in giudizio la quale riferiva che tra il 2016 e il 2017 aveva prestato la Controparte_1 somma di € 18.000,00 alla SI.ra per consentirle l'acquisto di un bar;
che all'operazione di CP_5 acquisto aveva partecipato anche il SI. , cui la si era legata sentimentalmente;
che nel CP_6 CP_5
2020 l'attività era fallita e, non ottenendo la restituzione delle somme, aveva richiesto alla SI.ra l'emissione delle cambiali per l'importo corrispondente al prestito;
che la SI.ra aveva CP_5 CP_5 sottoscritto i titoli cambiari in questione presso l'abitazione della SI.ra il 20.2.2021, alla presenza Per_1 di questa e del di lei coniuge, SI. che la SI.ra aveva indicato in €100,00 l'importo Persona_2 CP_5 da inserire ed aveva presenziato alla fase di riempimento dei titoli. Pertanto, vi sarebbe stato un accordo di riempimento dei titoli cambiari regolarmente rispettato dalle parti.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova per testi avente per oggetto l'accordo di riempimento, avendo il Tribunale ritenuto superflua la c.t.u. grafologica domandata dall'attrice.
* pagina 2 di 6 La presente sentenza viene emessa in composizione monocratica, trattandosi di giudizio instaurato in data successiva al 28.2.2023, con conseguente applicabilità della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022.
Ai sensi dell'art. 313 c.p.c., se è proposta querela di falso dinanzi al Giudice di Pace, questi è tenuto a valutare se il documento impugnato sia “rilevante per la decisione” e, in caso positivo, a sospendere il giudizio e a “rimettere le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”.
La necessità della sospensione non preclude al giudice di pace una valutazione preliminare circa la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione della causa. Infatti, il giudice dinanzi al quale la querela è proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (come appunto nel caso del Giudice di Pace) “è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c.” (Cass. sent. n. 21062 del 28/09/2006; sent. n. 2626 del 09/02/2005).
Ed ancora “In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.” (Sez. U, sent. n. 15169 del 23/06/2010).
Ciò detto, deve ora evidenziarsi che non ha disconosciuto la sottoscrizione dei titoli CP_5 cambiari in questione, ma ha proposto l'eccezione di c.d. abuso di biancosegno. A tal proposito, si rammenta che il c.d. abuso di biancosegno ricorre qualora vi sia una difformità tra il contenuto di una scrittura privata e la volontà del soggetto che ha sottoscritto tale documento in bianco. La giurisprudenza di legittimità ha distinto due diverse ipotesi, ovvero:
- il c.d. riempimento absque pactis, il quale ricorre nell'ipotesi in cui il sottoscrittore di un documento in bianco lamenti che il riempimento del documento medesimo sia avvenuto senza che vi fosse stata, da parte propria, una preventiva autorizzazione, ovvero in assenza di un patto di riempimento (abque pactis) (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1980, n. 5459);
- il c.d. riempimento contra pacta, in cui il sottoscrittore del documento in bianco eccepisce che il riempimento del documento è avvenuto in presenza di un accordo, ma in maniera difforme rispetto al contenuto di tale accordo (contra pacta).
La distinzione tra le due diverse ipotesi di cui sopra non è priva di conseguenze sul piano giuridico, dal momento che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “(…) il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899 del 17.01.2018
); pertanto, in assenza di un qualsiasi accordo sul contenuto della scrittura privata, al fine di vincere il valore probatorio del documento, è necessario esperire lo specifico rimedio della querela di falso.
pagina 3 di 6 Viceversa, il riempimento contra pacta, essendo avvenuto in presenza di un accordo, sia pure di contenuto divergente rispetto al documento, rappresenta una mera ipotesi di difformità tra voluto e realizzato, con la conseguenza che esso non integra un'ipotesi di falsità materiale e non è necessario esperire la querela di falso. In altri termini, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza
“(…) il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno (…) consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018).
Inoltre, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “(….) chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 899, del 17.01.2018). In questo caso, non sussistendo un'ipotesi di falsità materiale ed essendo, perciò, in presenza di una scrittura privata autentica, il sottoscrittore ha comunque l'onere di provare il c.d. riempimento contra pacta, “(…) con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare l'esistenza di un mandato ad scribendum e la sua violazione (…)” (Cass. 23.12.1992, n. 13596).
L'oggetto della presente querela di falso è l'asserito abusivo riempimento “absque pactis” delle cambiali con riferimento all'indicazione in cifre e in lettere della somma garantita, dei dati anagrafici del debitore e della persona del creditore. La SI.ra sostiene di aver sottoscritto le cambiali in CP_5 questione “in bianco”, apponendo solo propria firma, e si duole del fatto che le stesse siano state riempite successivamente e in assenza di patti. L'attrice deduce, infatti, di essere stata costretta a sottoscrivere i titoli perché minacciata dal SI. ma di non avere alcun rapporto patrimoniale CP_6 con la SI.ra con il SI. o con altri, di talchè alcun accordo di riempimento avrebbe CP_2 CP_6 potuto configurarsi.
Considerato che la denunzia dell'abusivo riempimento, avvenuto "absque pactis", di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso, correttamente tale strumento è stato azionato nel caso di specie. Va quindi confermata la valutazione preliminare di ammissibilità formale e sostanziale operata dal Giudice di Pace, considerato che la SI.ra intende avvalersi dei titoli nel CP_2 giudizio principale.
Venendo al merito della controversia, occorre premettere che la parte attrice non ha dedotto alcuna prova diretta a dimostrare che non vi era tra le parti alcun accordo di riempimento, come sarebbe stato suo onere. Essa, infatti, si è limitata a richiedere una consulenza grafologica, al fine di accertare se la scrittura apposta sulle cambiali nelle parti contestate appartenga alla SI.ra Detta richiesta è CP_5 stata respinta da questo giudice perché superflua, avendo parte convenuta ammesso di avere sottoscritto ma non compilato le cambiali in questione.
Ciò detto, avuto riguardo all'istruttoria svolta, deve evidenziarsi che la SI.ra , sentita come Persona_1 testimone sui capitoli di prova indicati dalla parte convenuta, all'udienza del 28.10.2024 ha confermato tutti i capitoli ammessi e, quindi, le seguenti circostanze :
- che in data 20.2.2021 la SI.ra si recò a casa della SI.ra , in , per riempire e CP_5 Per_1 CP_4 sottoscrivere cambiali in favore della SI.ra per un importo complessivo di € 18.000,00; CP_2
pagina 4 di 6 - che, a causa dell'elevato numero di titoli, la SI.ra autorizzò la SI.ra e il SI. CP_5 Per_1 Persona_2
a riempire le cambiali dalla stessa sottoscritte;
- che il riempimento avvenne in presenza della SI.ra la quale indicò l'importo da inserire in € CP_5
100,00 per ogni cambiale.
Prima di valutare la prova, occorre esaminare l'eccezione di incapacità a deporre sollevata da parte attrice. L'attrice, infatti, ritiene che la teste (ed anche il marito) sarebbero incapaci di testimoniare in quanto tenuti a rispondere “a titolo risarcitorio o restitutorio nei confronti della SI.ra per gli CP_5 importi che la medesima fosse illegittimamente costretta a sborsare in relazione alle cambiali illegittimamente riempite”, in mancanza di consenso alla firma e di accordo di riempimento.
Al riguardo, occorre premettere che l'ipotesi prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. sent. n. 167 del 05/01/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali condizioni, giacchè l'attrice postula una (non meglio precisata) responsabilità della teste (da fatto illecito o da inadempimento contrattuale?) che risulta meramente eventuale ed ipotetica, giacchè la stessa attrice afferma di non sapere da chi vennero compilate le cambiali (“il riempimento delle cambiali in contestazione, nelle parti diverse dalla sottoscrizione, è stato posto in essere da soggetti terzi, successivamente alla consegna, presso l'abitazione dei genitori del SI. ”, cfr. atto di citazione e comparsa conclusionale, a pag. 7). CP_6 Con Del resto, l'attrice si è astenuta dal chiamare in causa la SI.ra o il SI. per essere Per_1 eventualmente rilevata indenne in caso di condanna al pagamento degli importi oggetto del giudizio.
L'eccezione in parola deve perciò essere rigettata.
Circa la valutazione di attendibilità di un testimone, si rammenta poi che essa ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare (Cass. ord. n. 33536 del 15/11/2022) e che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che – come detto – l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre l'altra afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Orbene, la teste di parte convenuta si è dichiarata indifferente rispetto alle parti, precisando di essere madre del SI. , ex compagno della SI.ra La deposizione di che trattasi è stata CP_6 CP_2
pagina 5 di 6 pressochè confermativa, in quanto poco o nulla la teste ha precisato o aggiunto rispetto ai capitoli di prova che le sono stati sottoposti. Nonostante la teste abbia confermato due circostanze molto precise, ovvero la data in cui la SI.ra si è recata a casa sua (il 20.2.2021) e l'importo da inserire nelle CP_5 cambiali (€ 100,00), non ha saputo dire se le cambiali si trovavano già in casa oppure se sono state portate dalla SI.ra Appare poi poco credibile che le cambiali siano state sottoscritte e CP_5 compilate a casa della e in assenza della piuttosto che a casa di quest'ultima o della Per_1 CP_2
Ancor meno convincente la circostanza che la compilazione sia stata effettuata dalla solo CP_5 Per_1 perché le cambiali erano numerose.
Tali particolare, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere non credibile la teste.
Ne consegue il rigetto della domanda, non avendo parte attrice provato l'inesistenza di un accordo di riempimento. Spese compensate, non avendo neppure la convenuta provato l'esistenza di detto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Quarta Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 24.8.2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
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