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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2475 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresenta- Parte_1 C.F._1 ta e difesa dall'Avv. ANTENUCCI STEFANO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresen- Controparte_1 C.F._2 tato e difeso dall'Avv. SCHIVAZAPPA PAOLO parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 10 1) disporre che sia affidato ad entrambi i genitori in mo- Persona_1 do condiviso, i quali assumeranno tutte le decisioni di suo interesse di comune accordo;
2) stabilire la collocazione del figlio minore presso la dimora materna, attual- mente sita in Parma, Via Isonzo 8;
3) disporre che il diritto del Sig. di tenere con sè il fi- Controparte_1 glio minore sia regolato nei termini seguenti: a settimane alterne, la domenica pomeriggio il Sig. andrà a prendere e lo condurrà presso la CP_1 Per_1 propria abitazione, dove rimarrà a pernottare. Il Sig. accompagnerà CP_1 il figlio a scuola tutte le mattine della settimana, andrà a ritirarlo all'uscita, eventualmente avvalendosi della collaborazione della madre (nonna di
[...]
Per_
o della sorella (zia di , e lo porterà a casa della Sig.ra Per_1 Pt_1
Dopo cena, il Sig. andrà a prendere il figlio per portarlo a CP_1 Per_1 casa con sé. La domenica pomeriggio seguente, il Sig. riporterà il fi- CP_1 glio presso l'abitazione materna. Sono fatti salvi diversi accordi tra le Parti, nel rispetto degli impegni scolastici del figlio;
4) stabilire che trascorrerà le festività natalizie e pasquali sulla base Per_1 degli accordi presi dai genitori, così come verranno concordemente definiti da parte degli stessi, così come i periodi di vacanza con l'uno o con l'altro geni- tore durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Entrambi i ge- nitori dovranno essere sempre anticipatamente e preventivamente informati sui luoghi in cui si recherà e soggiornerà il figlio;
5) sul presupposto che il minore debba trascorrere con ciascun genitore all'incirca pari tempo, stabilire per il mantenimento ordinario del figlio, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, pure contribuendo nei limiti delle sue possibilità alle spese straordinarie concordate, da sostenere mese per mese;
6) L'Assegno Unico Familiare sarà attribuito nella misura del 100% alla Sig.ra la quale potrà farne richiesta presso i competenti uffici. Il Sig. Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 10 nez si impegna a confermare tempestivamente il proprio assenso qualora ulte- riormente richiesto dai competenti uffici.
7) Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie, anche diver- si dall'Assegno Unico Famigliare, andranno integralmente a beneficio della
Sig.ra Pt_1
8) Il figlio minore conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e coi pa- renti di ciascun ramo genitoriale.
9) I genitori si prestano reciproco assenso alla richiesta del rilascio di documenti per l'espatrio.
10) Spese legali compensate
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 6/08/2024 dava atto Parte_1 di aver avuto una relazione sentimentale con Controparte_1 dalla quale in data 28/09/2019 era nato il figlio riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con il padre del minore si era progressivamente deteriorata a causa delle difficoltà eco- nomiche che avevano interessato il nucleo;
la situazione si era aggravata quando nel corso del 2023 il compagno aveva iniziato a fare uso di una sostanza stupefa- cente denominata shaboo, maturando atteggiamenti irascibili, aggressivi e violenti nei confronti della ricorrente che, per tale motivo, nel novembre 2024 aveva la- sciato la casa familiare per trasferirsi altrove insieme al figlio, sporgendo querela nei confronti dell'uomo.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido super esclusivo a sé del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé, una re- golamentazione delle visite paterne in modalità protetta, con la previsione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del figlio nella misura di € 425,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale, in una prima fase, non si costituiva in giudizio.
pagina 3 di 10 All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. fissata in data 29/01/2025 la ricorrente, unica parte comparsa personalmente, era sentita dal Giudice delegato che, all'esito, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competen- za;
disponeva, in particolare, l'affido condiviso del figlio, con collocazione preva- lente presso la madre, una regolamentazione delle visite paterne secondo accordi tra i genitori, stabilendo un contributo paterno per il mantenimento del figlio di €
400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 29/05/2025, reso nell'ambito del sub-procedimento RG n. 2475-
1/2025 instaurato da parte della ricorrente, era adottato un ordine di protezione nei confronti del resistente, prescrivendosi, in particolare, un divieto di avvicinamento dello stesso ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex compagna per la durata di mesi sette e l'organizzazione di incontri tra il padre e il figlio esclusivamente in modalità protetta.
Successivamente, costituitosi formalmente in giudizio il resistente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni indicate in epigrafe.
All'udienza del 17/09/2025, su richiesta concorde delle parti, era pertanto disposta la revoca del suddetto ordine di protezione.
Nel giudizio principale, veniva acquisita una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali al fine di verificare la sostenibilità delle conclusioni concordate dalle parti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 le parti confermavano di voler definire consensualmente il giudizio alle condizioni sopra richiamate.
La causa veniva, quindi, assegnata in decisione al Collegio e discussa nella came- ra di consiglio del 24/10/2025.
§
Ritiene il Collegio che, viste anche le risultanze della relazione da ultimo trasmes- sa dai Servizi Sociali - che attestano un'evoluzione positiva del rapporto tra i ge- nitori a seguito degli episodi di minacce avanzate dal resistente all'ex compagna che avevano portato all'emissione dell'ordine di protezione - che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra - in sostanziale continuità alla rego-
pagina 4 di 10 lamentazione dagli stessi autonomamente definita e applicata positivamente in una prima fase per la gestione del figlio a seguito della fine della loro convivenza
- non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carat- tere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio mino- re della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Rispetto a tale regolamentazione, viste le pregresse difficoltà manifestate dal nu- cleo, appare soltanto opportuno prevede in questa sede la conferma di un incarico di vigilanza e monitoraggio ai Servizi Sociali, secondo quanto dagli stessi prospet- tato agli atti, anche al fine di avviare i genitori ad un percorso di mediazione in caso di sopravvenienza di disaccordi reciproci.
Si precisa, inoltre, che la partecipazione del padre alle spese straordinarie, già contemplata dalle parti nelle proprie conclusioni (punto 5), viene ad essere deter- minata in un contributo al 50% di tali spese, compatibile con la situazione econo- mico patrimoniale dello stesso risultante dalla documentazione depositata agli atti, secondo quanto specificato in dispositivo.
Nei termini sopra precisati, le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte proprie dal Tribunale.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dispone che il figlio minore, , sia affidato congiunta- Persona_3 mente ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse del minore, dispone che lo stesso abbia resi- denza anagrafica e collocazione prevalente con la madre;
3. dispone che il padre abbia diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario ordinario:
- a settimane alterne, la domenica pomeriggio il Sig. andrà a pren- CP_1 dere e lo condurrà presso la propria abitazione, dove rimarrà a Per_1
pagina 5 di 10 pernottare. Il Sig. accompagnerà il figlio a scuola tutte le mattine CP_1 della settimana, andrà a ritirarlo all'uscita, eventualmente avvalendosi del- la collaborazione della madre (nonna di o della sorella (zia di Per_1
, e lo porterà a casa della Sig.ra Dopo cena, il Sig. Per_1 Pt_1 Pt_3 andrà a prendere il figlio per portarlo a casa con sé. La do-
[...] Per_1 menica pomeriggio seguente, il Sig. riporterà il figlio presso CP_1
l'abitazione materna. Sono fatti salvi diversi accordi tra le Parti, nel rispet- to degli impegni scolastici del figlio;
- trascorrerà le festività natalizie e pasquali sulla base degli accordi Per_1 presi dai genitori, così come verranno concordemente definiti da parte de- gli stessi, così come i periodi di vacanza con l'uno o con l'altro genitore durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Entrambi i ge- nitori dovranno essere sempre anticipatamente e preventivamente informa- ti sui luoghi in cui si recherà e soggiornerà il figlio;
4. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano in una attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, con onere di segna- lazione all'autorità giudiziaria di eventuali situazioni di pregiudizio per il fi- glio minore, anche al fine di avviare i genitori ad un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità in caso di sopravvenienza di disaccordi reciproci;
5. dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma
[...] mensile di € 100,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno quindici d'ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
pagina 6 di 10 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura pagina 7 di 10 • ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
pagina 8 di 10 • spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per la figlia a favore della madre;
pagina 9 di 10 7. prende atto che Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qual- siasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sani- tarie, anche diversi dall'Assegno Unico Famigliare, andranno integralmente a beneficio della Sig.ra Cortez.
8. prende atto dell'impegno dei genitori a garantire che il figlio conservi rappor- ti significativi con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale;
9. prende atto del reciproco assenso dei genitori alla richiesta di rilascio di do- cumenti validi per l'espatrio per il figlio;
10. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 4 del dispositivo.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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