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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4061/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita di bene mobile registrato
TRA
, Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maranza, come da procura
[...] in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Oliva, , Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
13/2/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_3
, in persona del titolare, esponeva di esercitare attività commerciale
[...] di vendita di auto usate in Nocera Inferiore e nell'ambito di tale attività in data 28/02/18 aveva acquistato dalla sig.ra l'autovettura Controparte_1 usata Seat Leon tg. FB726CH recante all'epoca della vendita un chilometraggio pari a KM 90530, come dichiarato dalla venditrice, per il prezzo di euro 11.000,00 regolarmente pagato come da dichiarazione di vendita autenticata nella sottoscrizione ai sensi di legge, che produceva in atti.
Allegava che successivamente, a distanza di pochi mesi, avendo ricevuto diverse richieste di acquisto da privati, dopo un controllo effettuato da un possibile acquirente, riceveva notizia che il veicolo probabilmente recava un chilometraggio diverso da quello riportato, per cui, provvedeva a richiedere ufficialmente alla ( Volkswagen Group Italia spa) certificazione in tal CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 senso, ricevendola in data 25/05/18, nella quale veniva confermato che già precedentemente alla vendita e cioè in data 24/07/17 l'autovettura recava un chilometraggio pari a 150.248. Alla luce di tale evento, l'attore inviava in data 29/05/18 formale raccomandata a.r., debitamente ricevuta, alla sig.ra con la quale le contestava il fatto e la si invitava a voler ritenere CP_1 risolto il contratto di vendita, con restituzione del prezzo pagato, ritrasferimento del veicolo in suo favore, con costi a suo carico. Non avendo ricevuto nessun riscontro a tale messa in mora, l'attore chiedeva al giudice di dichiarare risolto il contratto di vendita dell'autovettura, di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato e precisamente della somma di euro 11000,00 in favore dell'attore, oltre interessi;
ordinare il ritrasferimento dell'autoveicolo in favore della convenuta a sua cura e spese;
condannare la convenuta al risarcimento del danno, determinato in euro 3000,00 a titolo del c.d. interesse positivo che avrebbe potuto trarre dalla vendita dell'autovettura se avesse avuto effettivamente i Km dichiarati.
Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva che in occasione della vendita dell'autovettura il pretese una sua firma su un foglio Parte_1 completamente bianco, adducendo che doveva controllare attentamente eventuali iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, privilegi legali, o altre forme coattivi, eventualmente iscritte sull'autovettura e che la convenuta consegnò all'attore il certificato di proprietà dell'auto, il libretto di circolazione e, essendo stata un'autovettura aziendale, il libretto d'uso e manutenzione nel quale risultavano i controlli ordinari e straordinari preordinati della casa costruttrice, da eseguirsi presso loro officine autorizzate per usufruire di tutte le guarentigie di legge, con registrazione di riparazioni e riportando i chilometri del momento con timbro ad umido dell'officina. Aggiungeva che l'attore, prima di pagare la somma concordata, ebbe a controllare quanto riportato nei documenti a corredo dell'auto e quanto accertato dall'ispezione, non rilevando difformità a quanto trascritto e riferito.
Precisava che al momento della vendita essa convenuta non aveva sottoscritto alcuna dichiarazione in ordine ai chilometri effettivamente percorsi dal mezzo e in particolare che i km percorsi fossero 90..530 per cui si riservava di proporre querela di falso pe abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
Argomentava che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, per cui, in assenza di vizi, non si giustificava la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il teste , dipendente del sig. dal 2015, Testimone_1 Parte_1 ebbe a riferire di aver curato personalmente la consegna dell'autovettura e che al momento della vendita la convenuta ebbe a consegnare solo il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dell'autovettura, mentre fu lui stesso a predisporre la dichiarazione relativa ai km percorsi dall'autovettura, nel quale inserì i dati dei km come da contachilometri dell'auto, dopo di che la CP_1 sottoscrisse l'atto innanzi a lui, dopo averlo letto.
Il teste , indifferente e presente ai fatti, ebbe a Testimone_2 confermare la consegna del libretto di circolazione e del certificato di proprietà, ma aggiunse che vide la consegna anche di un terzo opuscolo, più grande, sul quale era scritto e che immaginò essere il libretto di CP_2 manutenzione. Precisò, inoltre, di non sapere riferire nulla in ordine alla contestuale sottoscrizione della dichiarazione relativa ai km percorsi dall'autovettura.
Orbene, la dichiarazione sottoscritta dalla convenuta in ordine al numero di chilometri percorsi dall'autovettura non è stata impugnata con querela di falso, per cui può essere utilizzata ai fini della decisione.
L'utilizzabilità della dichiarazione scritta però non induce necessariamente a ritenere che la convenuta fosse necessariamente consapevole che i chilometri risultanti dal contachilometri della Seat Leon fossero in realtà molti di più di quelli effettivamente percorsi dal mezzo.
Anche volendo ritenere veritiera la comunicazione ricevuta dall'attore dalla Volkswagen Group Italia spa in data 25/05/18, nella quale risulta scritto che in data 24/07/17 l'autovettura recava un chilometraggio pari a 150.248, ciò non significa che l'autovettura, al momento dell'acquisto in data 2.2.2018 da parte della convenuta dal precedente proprietario , non Parte_4 riportasse sul contachilometri dei chilometri percorsi in misura inferiore da quella effettiva. Peraltro il aveva acquistato in data Parte_4
18.10.2017 l'auto usata dalla , che a sua volta l'aveva acquistata CP_3 usata dal primo proprietario che l'aveva immatricolata come auto aziendale destinata al servizio pubblico di piazza.
Molto probabilmente la manomissione del contachilometri fu fatta da qualcuno dei precedenti proprietari, essendo tale operazione difficile da fare da parte di una privata signora non esperta del settore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 In ogni caso la convenuta mise a disposizione dell'attore l'autovettura con tutti i documenti, ivi compreso il libretto di manutenzione, con la possibilità di controllare la Seat Leon in ogni suo componente e funzionalità, cosa che normalmente fa chi professionalmente acquista e vende auto usate, potendo contare su esperienza, propri tecnici e officine di fiducia. Di norma la prima cosa che va a controllare un operatore di commercio di tale settore auto è il PRA, per verificare anno di immatricolazione e numeri di passaggi di proprietà dell'autovettura e anche il prezzo delle precedenti vendite. Orbene queste risultano indicate in misura decrescente con l'uso del mezzo prima in
9.400,00 poi in euro 8.350,01 ed infine in euro 7.400,00, come prezzo pagato dalla convenuta.
Non è dato sapere perché l'attore, esperto del settore, valutò e pagò l'auto per un prezzo pari ad euro 11.000,00 superiore di euro 3.600,00 del prezzo pagato dalla convenuta. Verosimilmente si rese conto ben presto di non aver fatto un buon affare, sebbene è da dire che la convenuta acquistò altra auto dall'attore, dal cui maggior prezzo furono scomputati gli euro 11.000,00. In pratica l'attore fece una supervalutazione dell'usato, per poter vendere alla convenuta altra autovettura di maggior valore.
Ad ogni modo nella dichiarazione di vendita, che funge da contratto posto a base della domanda attorea, non risulta che il prezzo di vendita fosse stato pattuito precipuamente in considerazione del numero dei chilometri indicati dal contachilometri.
L'uso che vuol fare giudizialmente l'attore della dichiarazione asseritamente sottoscritta dalla convenuta al momento della vendita in ordine ai chilometri effettivi della Seat Leon, non appare appropriato e giustificato, alla luce degli artt. 1490 e seguenti c.c.. Invero l'auto non aveva vizi e difetti che la rendessero inidonea all'uso cui era destinata, né il difetto delle qualità promesse (se tali vogliamo considerare i chilometri indicati nella dichiarazione scritta non facente parte integrante del contratto di vendita) attenevano a qualità essenziali e tali da superare i limiti di tolleranza menzionati dall'art. 1497 c.c. (150.248 km per un auto come la Seat Leon assicurano comunque al mezzo un vita ancora lunga, se sta in buone condizioni, come necessariamente buone erano le condizioni di quella macchina venduta dalla convenuta ad un esperto di auto come l'attore.
Peraltro non può non rilevarsi che stranamente il pure Tes_2 indicato dall'attore – presente alla vendita e teste molto più attendibile del (dipendente dell'attore) – non ricorda che la sottoscrizione della Tes_1 dichiarazione della convenuta sui km percorsi fosse stata fatta nel contesto al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 quale fu presente, cioè al momento della stipula del contratto di vendita tra le parti.
L'attore ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita, in mancanza di vizi e difetti dell'auto e quindi in mancanza di grave inadempimento della convenuta. L'attore avrebbe potuto al massimo chiederne la riduzione del prezzo pagato, ove ne avesse provato i presupposti, ma tale domanda non ha proposto nemmeno in via subordinata.
Né è fondata la domanda di risarcimento dei danni, laddove il danno deriverebbe da una supervalutazione dell'usato fatta liberamente e consapevolmente dall'attore, senza alcuna prova della consapevolezza che l'attrice avesse dei chilometri effettivamente percorsi dall'auto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 17/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4061/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita di bene mobile registrato
TRA
, Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maranza, come da procura
[...] in atti;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Oliva, , Controparte_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
13/2/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_3
, in persona del titolare, esponeva di esercitare attività commerciale
[...] di vendita di auto usate in Nocera Inferiore e nell'ambito di tale attività in data 28/02/18 aveva acquistato dalla sig.ra l'autovettura Controparte_1 usata Seat Leon tg. FB726CH recante all'epoca della vendita un chilometraggio pari a KM 90530, come dichiarato dalla venditrice, per il prezzo di euro 11.000,00 regolarmente pagato come da dichiarazione di vendita autenticata nella sottoscrizione ai sensi di legge, che produceva in atti.
Allegava che successivamente, a distanza di pochi mesi, avendo ricevuto diverse richieste di acquisto da privati, dopo un controllo effettuato da un possibile acquirente, riceveva notizia che il veicolo probabilmente recava un chilometraggio diverso da quello riportato, per cui, provvedeva a richiedere ufficialmente alla ( Volkswagen Group Italia spa) certificazione in tal CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 senso, ricevendola in data 25/05/18, nella quale veniva confermato che già precedentemente alla vendita e cioè in data 24/07/17 l'autovettura recava un chilometraggio pari a 150.248. Alla luce di tale evento, l'attore inviava in data 29/05/18 formale raccomandata a.r., debitamente ricevuta, alla sig.ra con la quale le contestava il fatto e la si invitava a voler ritenere CP_1 risolto il contratto di vendita, con restituzione del prezzo pagato, ritrasferimento del veicolo in suo favore, con costi a suo carico. Non avendo ricevuto nessun riscontro a tale messa in mora, l'attore chiedeva al giudice di dichiarare risolto il contratto di vendita dell'autovettura, di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato e precisamente della somma di euro 11000,00 in favore dell'attore, oltre interessi;
ordinare il ritrasferimento dell'autoveicolo in favore della convenuta a sua cura e spese;
condannare la convenuta al risarcimento del danno, determinato in euro 3000,00 a titolo del c.d. interesse positivo che avrebbe potuto trarre dalla vendita dell'autovettura se avesse avuto effettivamente i Km dichiarati.
Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva che in occasione della vendita dell'autovettura il pretese una sua firma su un foglio Parte_1 completamente bianco, adducendo che doveva controllare attentamente eventuali iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, privilegi legali, o altre forme coattivi, eventualmente iscritte sull'autovettura e che la convenuta consegnò all'attore il certificato di proprietà dell'auto, il libretto di circolazione e, essendo stata un'autovettura aziendale, il libretto d'uso e manutenzione nel quale risultavano i controlli ordinari e straordinari preordinati della casa costruttrice, da eseguirsi presso loro officine autorizzate per usufruire di tutte le guarentigie di legge, con registrazione di riparazioni e riportando i chilometri del momento con timbro ad umido dell'officina. Aggiungeva che l'attore, prima di pagare la somma concordata, ebbe a controllare quanto riportato nei documenti a corredo dell'auto e quanto accertato dall'ispezione, non rilevando difformità a quanto trascritto e riferito.
Precisava che al momento della vendita essa convenuta non aveva sottoscritto alcuna dichiarazione in ordine ai chilometri effettivamente percorsi dal mezzo e in particolare che i km percorsi fossero 90..530 per cui si riservava di proporre querela di falso pe abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
Argomentava che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, per cui, in assenza di vizi, non si giustificava la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il teste , dipendente del sig. dal 2015, Testimone_1 Parte_1 ebbe a riferire di aver curato personalmente la consegna dell'autovettura e che al momento della vendita la convenuta ebbe a consegnare solo il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dell'autovettura, mentre fu lui stesso a predisporre la dichiarazione relativa ai km percorsi dall'autovettura, nel quale inserì i dati dei km come da contachilometri dell'auto, dopo di che la CP_1 sottoscrisse l'atto innanzi a lui, dopo averlo letto.
Il teste , indifferente e presente ai fatti, ebbe a Testimone_2 confermare la consegna del libretto di circolazione e del certificato di proprietà, ma aggiunse che vide la consegna anche di un terzo opuscolo, più grande, sul quale era scritto e che immaginò essere il libretto di CP_2 manutenzione. Precisò, inoltre, di non sapere riferire nulla in ordine alla contestuale sottoscrizione della dichiarazione relativa ai km percorsi dall'autovettura.
Orbene, la dichiarazione sottoscritta dalla convenuta in ordine al numero di chilometri percorsi dall'autovettura non è stata impugnata con querela di falso, per cui può essere utilizzata ai fini della decisione.
L'utilizzabilità della dichiarazione scritta però non induce necessariamente a ritenere che la convenuta fosse necessariamente consapevole che i chilometri risultanti dal contachilometri della Seat Leon fossero in realtà molti di più di quelli effettivamente percorsi dal mezzo.
Anche volendo ritenere veritiera la comunicazione ricevuta dall'attore dalla Volkswagen Group Italia spa in data 25/05/18, nella quale risulta scritto che in data 24/07/17 l'autovettura recava un chilometraggio pari a 150.248, ciò non significa che l'autovettura, al momento dell'acquisto in data 2.2.2018 da parte della convenuta dal precedente proprietario , non Parte_4 riportasse sul contachilometri dei chilometri percorsi in misura inferiore da quella effettiva. Peraltro il aveva acquistato in data Parte_4
18.10.2017 l'auto usata dalla , che a sua volta l'aveva acquistata CP_3 usata dal primo proprietario che l'aveva immatricolata come auto aziendale destinata al servizio pubblico di piazza.
Molto probabilmente la manomissione del contachilometri fu fatta da qualcuno dei precedenti proprietari, essendo tale operazione difficile da fare da parte di una privata signora non esperta del settore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 In ogni caso la convenuta mise a disposizione dell'attore l'autovettura con tutti i documenti, ivi compreso il libretto di manutenzione, con la possibilità di controllare la Seat Leon in ogni suo componente e funzionalità, cosa che normalmente fa chi professionalmente acquista e vende auto usate, potendo contare su esperienza, propri tecnici e officine di fiducia. Di norma la prima cosa che va a controllare un operatore di commercio di tale settore auto è il PRA, per verificare anno di immatricolazione e numeri di passaggi di proprietà dell'autovettura e anche il prezzo delle precedenti vendite. Orbene queste risultano indicate in misura decrescente con l'uso del mezzo prima in
9.400,00 poi in euro 8.350,01 ed infine in euro 7.400,00, come prezzo pagato dalla convenuta.
Non è dato sapere perché l'attore, esperto del settore, valutò e pagò l'auto per un prezzo pari ad euro 11.000,00 superiore di euro 3.600,00 del prezzo pagato dalla convenuta. Verosimilmente si rese conto ben presto di non aver fatto un buon affare, sebbene è da dire che la convenuta acquistò altra auto dall'attore, dal cui maggior prezzo furono scomputati gli euro 11.000,00. In pratica l'attore fece una supervalutazione dell'usato, per poter vendere alla convenuta altra autovettura di maggior valore.
Ad ogni modo nella dichiarazione di vendita, che funge da contratto posto a base della domanda attorea, non risulta che il prezzo di vendita fosse stato pattuito precipuamente in considerazione del numero dei chilometri indicati dal contachilometri.
L'uso che vuol fare giudizialmente l'attore della dichiarazione asseritamente sottoscritta dalla convenuta al momento della vendita in ordine ai chilometri effettivi della Seat Leon, non appare appropriato e giustificato, alla luce degli artt. 1490 e seguenti c.c.. Invero l'auto non aveva vizi e difetti che la rendessero inidonea all'uso cui era destinata, né il difetto delle qualità promesse (se tali vogliamo considerare i chilometri indicati nella dichiarazione scritta non facente parte integrante del contratto di vendita) attenevano a qualità essenziali e tali da superare i limiti di tolleranza menzionati dall'art. 1497 c.c. (150.248 km per un auto come la Seat Leon assicurano comunque al mezzo un vita ancora lunga, se sta in buone condizioni, come necessariamente buone erano le condizioni di quella macchina venduta dalla convenuta ad un esperto di auto come l'attore.
Peraltro non può non rilevarsi che stranamente il pure Tes_2 indicato dall'attore – presente alla vendita e teste molto più attendibile del (dipendente dell'attore) – non ricorda che la sottoscrizione della Tes_1 dichiarazione della convenuta sui km percorsi fosse stata fatta nel contesto al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 quale fu presente, cioè al momento della stipula del contratto di vendita tra le parti.
L'attore ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita, in mancanza di vizi e difetti dell'auto e quindi in mancanza di grave inadempimento della convenuta. L'attore avrebbe potuto al massimo chiederne la riduzione del prezzo pagato, ove ne avesse provato i presupposti, ma tale domanda non ha proposto nemmeno in via subordinata.
Né è fondata la domanda di risarcimento dei danni, laddove il danno deriverebbe da una supervalutazione dell'usato fatta liberamente e consapevolmente dall'attore, senza alcuna prova della consapevolezza che l'attrice avesse dei chilometri effettivamente percorsi dall'auto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 17/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5