Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 02329/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marmolada, 8;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- 1^ O.S.P. del 22 luglio 2022, comunicato in data 12 agosto 2022, con il quale la Prefettura di Milano ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della licenza di porto dell’arma per difesa personale a tariffa ridotta;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e collegato, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 22.7.2022 dalla Prefettura di Milano, prot. n. -OMISSIS- 1^ O.S.P. con cui è stato decretato il rigetto dell’istanza volta a conseguire la revoca del provvedimento di sospensione del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta dell’interessato.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
A) Violazione di legge dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 – mancanza e/o apparenza e/o insufficienza e/o contraddittoria della motivazione.
Secondo il ricorrente l’Amministrazione, riferendosi esclusivamente per relationem agli atti
procedimentali (facoltà certamente concessa all’Amministrazione) non esplicita una chiara ed accurata motivazione ma si limita meramente a fondare la legittimità del provvedimento in esame sul presupposto, erroneo e generico, della persistente sussistenza di ragionevoli dubbi circa la sua affidabilità nell’uso corretto delle armi.
Il ricorrente lamenta che lo stato di alterazione alcoolica rilevato dagli ufficiali di polizia sarebbe stato rilevato dai carabinieri di Bresso non per percezione diretta bensì unicamente de relato. Anche l’esistenza di uno stato di alterazione sarebbe dubbia.
In merito alla perdita dell’arma e delle munizioni sostiene di essere stato vittima di reato commesso da ignoti e denunciato.
In ogni caso la documentazione medica richiesta dalla Prefettura sarebbe favorevole al ricorrente.
B) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Secondo il ricorrente la frase del verbale “insospettiti dalla dinamica raccontata dal sig. -OMISSIS-” sarebbe priva di valore euristico in quanto gli operanti non hanno dato conto di quali sarebbero state tali incongruenze relative alla dinamica dei fatti oggetto della condotta criminosa di cui è stato vittima il ricorrente.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che il Prefetto di Milano ha respinto l’istanza di revoca della sospensione del porto d’armi, nonostante la presentazione di documentazione medica favorevole, in considerazione degli accertamenti effettuati dalla Stazione dei Carabinieri e dalla comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro con una società di vigilanza. In merito i Carabinieri avevano valutato che, al momento dell’intervento richiesto dal ricorrente, lo stesso fosse in stato di alterazione e che, con riferimento alla denuncia del furto dell’arma, il medesimo ha fornito ricostruzioni diverse. A ciò si aggiunge che, anche dopo gli accertamenti medici favorevoli, la stazione dei Carabinieri del luogo ha confermato quanto dichiarato in precedenza.
2.2 La valutazione effettuata nel suo complesso dall'Amministrazione resistente non può ritenersi né immotivata, né irragionevole, sul punto rammentandosi che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690), l’Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona, che detiene armi, deve essere “esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo” e nei suoi confronti deve esistere “la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”, cioè la persona che detiene armi deve avere una “condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati”.
Tali condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, in quanto il ricorrente, con la sottrazione delle armi in suo possesso e la denuncia contro ignoti, ha dimostrato di non essere in grado di garantire una sufficiente sicurezza circa la corretta detenzione delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, con la conseguenza che il successivo accertamento di uno stato di normalità con riferimento all’utilizzo di bevande alcooliche e di sostanze stupefacenti non è sufficiente a fornire garanzie in merito alla tutela dell’ordine pubblico, fortemente compromessa dal furto dell’arma, reso possibile dalla colpa del ricorrente nella conservazione della stessa.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.