Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3201 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 5549 pubblicata il 3 giugno 2022 e notificata il 14 giugno
2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Di Monda (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._2
Via Seggio del Popolo, 22, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto introduttivo di primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf/p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
1
Giordano (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. C.F._3
Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4 nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
deduceva di essere stato ricoverato, nel marzo 2011, presso il Parte_1
Presidio Ospedaliero San Paolo di Napoli con diagnosi di arteriopatia cronica ostruttiva agli arti inferiori in II stadio clinico a sinistra, con occlusione arteria tibiale anteriore sinistra. Trasferito all'Ospedale Vecchio Pellegrini veniva sottoposto a intervento chirurgico di rivascolarizzazione mediante angioplastica percutanea.
Dimesso dalla struttura, si manifestava un peggioramento delle condizioni di salute, residuato in una persistente sintomatologia algica e limitazione funzionale del piede, da addebitare a imperizia e negligenza dei sanitari che ebbero il paziente in cura. conveniva, quindi, in giudizio la , la quale si costituiva Parte_1 Controparte_1 resistendo alla domanda, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati, indicativamente e sulla scorta di un danno permanente alla salute pari al
15%, in € 51.900,00.
Il Tribunale all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ctu medicolegale, rigettava la domanda risarcitoria formulata dall'attore, con condanna alla refusione delle spese del grado. I consulenti tecnici avevano, difatti, escluso, con motivate e logiche argomentazioni, sostenute dalla letteratura medico-scientifica, che la condotta tecnico-professionale dei sanitari dell' , che avevano Controparte_1 prestato assistenza al paziente, avesse cagionato danni temporanei o permanenti di natura iatrogena. Gli ausiliari avevano, altresì, dato approfondita risposta alle
2 osservazioni critiche di parte. Il primo giudice riportava in sentenza ampi passi della relazione di consulenza, le osservazioni mosse dalla difesa dell'attore e i puntuali chiarimenti forniti dagli ausiliari in ordine a ciascuna. Infine, il Tribunale, con riguardo al consenso informato, pur dando atto che mancava la prova della corretta informazione al paziente, rilevava che non aveva neanche allegato che, se Parte_1 correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento - dal quale non era derivato alcun danno alla salute - e aveva, altresì, omesso di dedurre e precisare quali ulteriori conseguenze dannose gli sarebbero derivate, con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 6 luglio 2022, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Affinché, voglia l'Ill.mo Giudice d'Appello Adito ritenere fondati i motivi sopra esposti e, in riforma dell'impugnata sentenza, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del personale medico dell
[...]
nella sua qualità di legittimata- per la struttura ospedaliera Controparte_3 che ha cagionato i danni al Sig. a titolo di risarcimento dei Parte_1 danno, al pagamento dell'importo di € 51.900,00 o nella misura maggiore o minore che l'On.le Collegio vorrà determinare;
2. Accertare e dichiarare la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per omessa informazione nei confronti del Sig. per un importo pari Parte_1 ad € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante vorrà determinare in via equitativa;
3. Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante i motivi suesposti e la complessità e la delicatezza del caso in esame, con nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da uno specialista nella branca di elezione del caso specifico;
4. Ammettersi gli ulteriori mezzi istruttori così come articolati nelle apposite memorie istruttorie regolarmente depositate;
5. Condannarsi, altresì, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
3 Con comparsa depositata il 27 dicembre 2022, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per difetto di
[...] specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva, comunque, il rigetto con vittoria di spese del grado.
Con ordinanza del 18 gennaio 2023, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre l'invocata rinnovazione della ctu, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il processo subiva un rinvio su richiesta delle parti, in pendenza di trattative di bonario componimento, e, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per consentire diversa composizione del Collegio a causa del trasferimento del precedente Relatore ad altro ufficio.
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali, l'appellata anche memoria di replica conclusionale, che non presentano carattere di novità.
Cont L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell' rispetto alla quale l'appellante nulla ha argomentato, è fondata poiché l'impugnazione si sostanzia in una reiterazione delle difese già svolte nel precedente grado di giudizio, che, come si vedrà, hanno trovato preciso riscontro nella sentenza appellata, senza che avverso la decisione siano state proposte valide e specifiche censure che ne possano incrinare l'impianto logico-giuridico.
La difesa appellante formula cinque motivi di gravame, non rubricati.
Con primo motivo di gravame l'appellante “lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica nell'esecuzione dell'intervento di tiroidectomia totale ed in relazione agli omessi controlli nelle fasi pre e post operatoria. Lamenta il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo.
Lamenta, altresì, la mancanza di una valida motivazione sul punto. Lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione di precise norme di diritto quali l'art. 196
c.p.c.”.
Deduce la difesa appellante che “... anche le note controdeduttive alla ctu
4 risultavano essere corredate delle fonti scientifiche di riferimento, dalle quali emergeva in maniera evidente che i sanitari dell'Ospedale San Paolo optavano per
l'adozione di un trattamento chirurgico di rivascolarizzazione mediante angioplastica, senza aver effettuato alcuna valutazione preventiva delle condizioni del paziente, indispensabile per identificare una corretta strategia. Ciò risulta comprovato dalla mancata evidenza dell'artrosi del rachide lombare, complicata da un'ernia discale ed associata a fenomeni osteoporotici, patologia in grado di peggiorare i fenomeni di claudicatio lamentati dal periziato ... Diversamente, ciò avveniva nel corso del successivo ricovero avvenuto presso la "SUN", durante il quale erano praticate idonee cure farmacologiche (mediante i farmaci RO e
DI), con significativo miglioramento del quadro clinico”.
Con secondo motivo di impugnazione, che può essere trattato congiuntamente al primo, l'appellante “lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica per l'errata scelta terapeutica sfociata nel trattamento chirurgico di rivascolarizzazione, con esclusione del nesso di causalità tra la stessa e le condotte censurate del personale medico. Lamenta il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo. Lamenta, altresì, la mancanza di una valida motivazione sul punto. Lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione di precise norme di diritto quali l'art. 196 c.p.c.”.
La difesa appellante trascrive pedissequamente le difese già svolte con comparsa conclusionale (pagg. 2 e ss) con le quali si era già sostenuto che “Il ricorso alla procedura invasiva di angioplastica, non otteneva alcun risultato in termini di benefici per il paziente ed era gravata, invece, da complicanze, che ne determinavano una condizione di inabilità, anche in relazione ad una intempestiva dimissione da parte dei sanitari del San Paolo”.
Le argomentazioni, palesemente, non tengono conto né censurano compiutamente il passaggio motivazionale della sentenza, nel quale il Tribunale, con riferimento allo specifico punto sub 1), ha statuito “Si aggiunga che gli ausiliari hanno chiarito che:<< è improbabile che una alternativa condotta (più conservativa) dei sanitari avrebbe consentito di raggiungere un risultato terapeutico migliore di quello concretamente posto in essere.>>, questo dimostra che è improbabile che il successivo trattamento con la prostaglandine abbia portato ad un miglioramento
5 delle condizioni del sig. oltretutto tale deduzione non risulta provata da Parte_1 alcun documento medico”.
Il primo giudice ha debitamente ed espressamente considerato le deduzioni dell'allora attore, afferenti alla circostanza che il miglioramento clinico del paziente sarebbe stato da ascrivere alla terapia farmacologica somministrata successivamente presso altra struttura e, alla luce delle valutazioni dei ctu, l'ha ritenuta improbabile e non sorretta da documentazione medica.
La tesi propugnata anche con secondo motivo di appello, è stata confutata dai ctu i quali, come riportato in sentenza dal primo giudice, hanno chiaramente affermato che “la procedura di rivascolarizzazione posta in essere dai sanitari dell' Pt_2
era indicata e che la procedura medesima portò anche ad un miglioramento
[...] del quadro quo ante, posto che all'esito risultano registrate l'avvenuta ricanalizzazione di alcuni segmenti arteriosi ed una claudicatio lieve (100 m) rispetto a quella di entità moderata-severa (30 m) presentata dal paziente all'atto del ricovero>>;
9. <<in prosieguo ed allo stato attuale risultano peraltro accertati buona perviet della arteria tibiale posteriore e buon compenso distale ancorch in costanza di residua occlusione dell anteriore>>;
10. <<il decorso clinico non documenta peraltro segni di progressione della>
Arteriopatia Ostruttiva periferica bensì manifestazioni dolorose di natura artritica
e condritica non riconducibili in senso causale alle terapie espletate>>” (pag. 4 sentenza).
Il Tribunale ha, poi, espressamente tenuto conto dei rilievi critici formulati dalla difesa di ritenendoli manifestamente infondati (pag. 4 e ss sentenza), alla Parte_1 luce della correttezza della scelta terapeutica e dell'esito favorevole della stessa, come descritto dettagliatamente nella ctu.
Sarebbe stato, pertanto, onere dell'appellante – il quale si è limitato ad affermare che i miglioramenti erano da ascrivere al trattamento farmacologico successivo, spiegarne le ragioni e indicare la documentazione medica a sostegno della tesi nonché fornire precisi elementi, dei quali il Tribunale o i ctu non avevano tenuto conto, atti a
6 confutare la circostanza che il trattamento terapeutico non era idoneo e che fosse esitato in una condizione di inabilità per il paziente, radicalmente negata, invece, dagli ausiliari, i quali hanno rilevato il miglioramento della patologia e ne hanno escluso, all'epoca delle operazioni peritali (dunque a distanza di tempo) la progressione. Si aggiunga che il lamentato mancato inquadramento dell'artrosi del rachide lombare, complicata da un'ernia discale, associata a fenomeni osteoporotici, fattori questi che potenzialmente erano in grado di peggiorare la patologia vascolare, non viene concretamente correlato ad alcuna conseguenza patita dal paziente.
I motivi sono, pertanto, palesemente inammissibili.
Con terzo motivo di impugnazione l'appellante “lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica per l'errata gestione del periodo post operatorio, con esclusione del nesso di causalità tra la stessa e le condotte censurate del personale medico. Lamenta il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo. Lamenta, altresì, la mancanza di una valida motivazione sul punto. Lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione di precise norme di diritto quali l'art. 196 c.p.c.”.
Argomenta la difesa appellante che la documentazione in atti negherebbe gli esiti favorevoli rilevati dai CCTTUU, confermando l'inutilità dell'intervento, richiamando lo studio angiografico del 7 marzo 2011, il quale riporta “... si effettua PTA a tale livello con scarso risultato”, e, in data 8 marzo 2011, ore 00.30, l'annotazione:
“assenza di ricanalizzazione a carico della tibiale anteriore omolaterale, per tale motivo si effettua PTA con pallone…con buon risultato all'origine, scarso al livello distale”.
Va osservato che la cartella clinica in atti (pagg. 19-51 prod. appellante), non contiene i dati sopra menzionati, i quali, però risultano debitamente presi in considerazione dai consulenti nella relazione (pag. 4 e 5).
Il richiamo a singoli elementi estrapolati dalla cartella clinica nel corso del ricovero
è, evidentemente, parziale e del tutto inidoneo a confutare le conclusioni dei ctu, riportate in sentenza, i quali hanno esaminato l'intera documentazione clinica e sottoposto a esame obiettivo il paziente (pag. 11 relazione: “All'ispezione: arti normoconformati;
non apprezzabili discromie e/o edemi declivi e/o lesioni trofiche.
7 Alla palpazione: arti isotermici, con polsi tibiali presenti bilateralmente e polso pedidio presente soltanto a destra. Statica corretta. Deambulazione armonica”).
Alcuna valida censura, viene, comunque, mossa ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, nel quale, dal punto 8) in poi, il Tribunale – come già rilevato sopra - ha statuito, richiamando la relazione peritale, che “la procedura di rivascolarizzazione posta in essere dai sanitari dell' era indicata e Parte_2 che la procedura medesima portò anche ad un miglioramento del quadro quo ante, posto che all'esito risultano registrate l'avvenuta ricanalizzazione di alcuni segmenti arteriosi ed una claudicatio lieve (100 m) rispetto a quella di entità moderata- severa (30 m) presentata dal paziente all'atto del ricovero>>;
9. <<in prosieguo ed allo stato attuale risultano peraltro accertati buona perviet della arteria tibiale posteriore e buon compenso distale ancorch in costanza di residua occlusione dell anteriore>>;
10. <<il decorso clinico non documenta peraltro segni di progressione della>
Arteriopatia Ostruttiva periferica bensì manifestazioni dolorose di natura artritica
e condritica non riconducibili in senso causale alle terapie espletate>>” (pag. 4 sentenza).
Il riferimento a singole annotazioni nella cartella clinica, estrapolate dal contesto complessivo dei due interventi ai quali il paziente venne sottoposto e avulso dal quadro clinico generale, anche successivo al ricovero, non è sufficiente a minare le chiare conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti, così come richiamate dal
Tribunale in sentenza.
Il terzo motivo di gravame va, pertanto, anch'esso dichiarato inammissibile.
Con quarto motivo di impugnazione, l'appellante “lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica per l'errata gestione del periodo post operatorio, con esclusione del nesso di causalità tra la stessa e le condotte censurate del personale medico. Lamenta il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo. Lamenta, altresì, la mancanza di una valida motivazione sul punto. Lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione di precise norme di diritto quali l'art. 196 c.p.c.”.
8 La difesa appellante deduce che il Tribunale non avrebbe rilevato che dalla documentazione medica in atti risulterebbe comprovata l'esistenza di una flogosi. In data 10 marzo 2011, il Dr. certificava, infatti, la presenza di un arto CP_4 edematoso con evidenti segni di flogosi, accompagnato da intensissimo dolore, associabile a una linfangite della gamba sinistra, diagnosi che veniva confermata il 19 marzo 2011 con certificazione di “possibile fascite da disseminazione ematogena in corso di procedure endovascolari”.
Anche tale specifico punto, non ulteriormente approfondito nell'appello, è stato valutato dal primo giudice, espressamente in ordine alla critica mossa con comparsa conclusionale: “d) Parte_1 lamentava una sintomatologia dolorosa, oltre alla presenza di un arto inferiore sinistro edematoso e dolorante. Tale situazione spingeva il paziente a sottoporsi ad una visita specialistica effettuata in data 10/03/2011, dal Dott. Persona_1 specialista in angiologia- il quale riscontrava all'atto della visita, la presenza di un arto edematoso con evidenti segni di flogosi accompagnato da intensissimo dolore.
Il quadro flogistico del paziente risultante dall'esame fisico era associabile ad una linfangite della gamba sinistra. La maggior parte delle linfangiti diagnosticate sono scatenate da streptococchi e nel caso di specie la predetta infezione risulta causalmente… riconducibile alle diverse procedure eseguite dal personale medico della struttura convenuta, costituenti una porta d'ingresso del germe responsabile.>> (pag. 5 sentenza).
Il Tribunale, in ordine a tale questione, ha così statuito: “Rispetto al punto sub d) si rileva che parte attrice non ha mai prospettato tale inadempimento né in citazione né nelle memorie ex art. 183 c.p.c., sicché introduce un diverso profilo di inadempimento. In ogni caso, anche questa doglianza è stata confutata convincentemente dai CTU: <<la seconda osservazione di parte attrice concerne la presenza successivamente alla procedura una flogosi associabile nell ad linfangite cos come certificato in sede visita angiologica.>
Orbene, è vero che un angiologo dopo controllo clinico formulò in termini di possibilità una diagnosi di fascite ma è altrettanto vero che in prosieguo (dopo ricovero ospedaliero ed accertamenti strumentali) non si ebbe riscontro di siffatta soltanto possibile diagnosi, bensì furono rilevati ripetuti episodi di artrite acuta
9 della caviglia sinistra e artrosi con conseguente limitazione funzionale alla flesso- estensione del piede, cioè patologie di pertinenza non vascolare>>.
Il primo giudice ha, dunque, chiarito che la diagnosi di fascite era stata formulata dallo specialista solo in termini di possibilità e che nel corso di successivo ricovero ospedaliero, presso altra struttura, non trovò riscontro. Il passaggio motivazionale sopra richiamato non è stato attinto da alcuna valida censura.
Il quarto motivo di gravame va dichiarato, parimenti, inammissibile.
Con quinto e ultimo motivo di impugnazione, l'appellante “lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica nell'espletamento dell'attività informativa nonché della corretta acquisizione del consenso informato poste in essere dal personale medico che ebbe in cura il Sig. Lamenta il Parte_1 mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo. Lamenta, altresì, la mancanza di una valida motivazione sul punto. Lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione di precise norme di diritto quali l'art. 196 c.p.c.”.
La difesa appellante si duole che il Tribunale, nonostante abbia riconosciuto che nella “fattispecie di causa manca la prova che il Sig. fu correttamente Parte_1 informato dei rischi a cui sarebbe andato incontro”, rilevando, dunque,
l'inadempimento dei sanitari, abbia, non di meno, escluso il risarcimento del danno, operando, nel motivo, ampio riferimento alla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia del consenso informato, secondo la quale esso deve essere completo, effettivo, specifico, esplicito e attuale, ponendo, in tal modo, il paziente in condizione di effettuare scelte consapevoli, canoni la cui violazione fa sorgere l'obbligo risarcitorio.
La doglianza, anche in questo caso, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza, con la quale il primo giudice ha statuito: “Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente ... l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento. Queste allegazioni sono
10 state completamente omesse in citazione dove viene allegato che la cartella clinica risulta priva di acquisizione del consenso informato e che l'unico atto è contenuto nella cartella anestesiologica. Solo nelle osservazioni alla CTU, l'attore ha affermato che << … mai si sarebbe sottoposto ad un trattamento endo vascolare, sapendo di possibili alternative terapeutiche e delle poche possibilità di successo del trattamento subito>> (cfr. pag. 5 delle note alla consulenza tecnica). Peraltro, tale allegazione, che comunque non trova un adeguato supporto probatorio, si fonda sull'erroneo presupposto che il trattamento subito non ebbe successo. Cosa che i
CTU hanno invece escluso.
Per ciò che riguarda, invece, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, l'attore ha omesso di precisare quali sarebbero state le ulteriori conseguenze dannose (non patrimoniali) che gli sarebbero derivate, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del predetto diritto all'autodeterminazione.
Per queste ragioni, nulla è dovuto a titolo di risarcimento, per l'omessa acquisizione del consenso informato”.
Le concrete ragioni sottese al rigetto della domanda risarcitoria, per tale ultimo profilo, non vengono in alcun modo affrontate dall'appellante, il quale si è limitato ad affermare che all'inadempimento consegue il diritto al risarcimento del danno, danno che non è mai in re ipsa e non è stato, nel caso di specie, né allegato né, men che meno provato, con conseguente inammissibilità della doglianza.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Anche ove fosse possibile rinvenire valide censure alla decisione impugnata, il gravame sarebbe, in ogni caso, infondato.
I ctu hanno affermato che il paziente, affetto da arteriopatia cronica ostruttiva II stadio all'arto inferiore sinistro, venne sottoposto a procedura di rivascolarizzazione mediante angioplastica percutanea, attuata in due tempi. Gli accertamenti effettuati dopo l'intervento, mostravano una residua occlusione dell'arteria tibiale anteriore a sinistra con buona pervietà dell'arteria tibiale posteriore, con buon compenso distale, rilevando, altresì, che la sintomatologia dolorosa al piede era da ricondurre a
11 manifestazioni artritiche e condritiche. I ctu hanno escluso che la limitazione funzionale alla flesso-estensione del piede, riscontrata a carico del paziente potesse essere ricondotta a esiti dell'intervento, essendo, invece, da ascrivere all'artrosi e a episodi di artrite acuta.
Con riguardo alla correttezza dell'indicazione clinica dell'intervento i ctu hanno chiarito, in sede di risposta alle osservazioni critiche, che la procedura di rivascolarizzazione era indicata per la significativa riduzione dell'autonomia di marcia presentata dal paziente al ricovero nonché che essa fu anche eseguita con risultato sicuramente soddisfacente, precisando che un'alternativa – farmacologica - di tipo conservativo non avrebbe potuto ottenere miglior risultato. Come già osservato, la diagnosi di possibile fascite posta da specialista angiologo dopo l'intervento non trovò conferma nel successivo ricovero presso diversa struttura.
A fronte di una relazione di consulenza chiara, precisa e sostenuta da riferimenti alla letteratura medico scientifica, con la quale si è valutata la correttezza della scelta terapeutica, la buona riuscita dell'intervento ed esclusa l'esistenza di danni causalmente riconducibili all'intervento, fornendo puntuale risposta a tutte le osservazioni mosse, la difesa appellante si è limitata ad affermazioni assiomatiche e non ha offerto alcuna seria e diversa critica idonea a incrinare la correttezza della valutazione medico legale e, quindi, della decisione che ne ha recepito il contenuto, dopo attento vaglio anche delle argomentazioni critiche spese dalla difesa dell'allora attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 60.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da €
52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 7.160,00, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, dm richiamato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle
12 Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 5549 pubblicata il 3 giugno 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € Controparte_1
7.160,00, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, dm 55/2014 e ss. mod., oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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