TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2075/2024, promossa con ricorso depositato in data 09/07/2024 da Pt_1
e , entrambi con avv. MICOL MINETTO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/06/09, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
- ne è nata la figlia , in data 9/05/11; Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno depositato ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, che hanno così riportato:
“
1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
la RA , già uscita dall'ex casa coniugale nel Parte_2
2021 assieme alla figlia minore , previo accordo con il Signor , per andare a Per_1 Parte_1 dimorare presso la casa della mamma, nonna materna di , sita a Trieste, via Pitacco n. 4, ivi continuerà a Per_1 dimorare assieme alla figlia ed ivi sposterà le relative residenze (la propria e quella della figlia minore Per_1
), con pieno accordo del padre , il quale continuerà a risiedere nell'ex alloggio Per_1 Parte_1 coniugale sito a Trieste, Via Roiano n. 4;
pagina 1 di 3
3. affidare la figlia minore in via condivisa tra i genitori, con suo collocamento prevalente Persona_1 presso la mamma e dunque presso l'immobile di proprietà della nonna materna sito a Trieste, Via Pitacco n. 4, dove continuerà quindi a vivere e ad avere la residenza assieme alla mamma;
Per_1
4. , anche attesi gli impegni lavorativi del padre, potrà continuare a vederlo ogni settimana per un giorno Per_1
e mezzo, con relativo pernotto, che il padre avrà cura di comunicare alla mamma con congruo anticipo, oltre alla metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali;
se il padre tornerà a lavorare a Trieste potrà vedere la figlia per metà della settimana, previa comunicazione/accordo con la madre;
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in maniera paritaria e diretta, Per_1 suddividendo al 50% le relative spese straordinarie di , come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Trieste qui allegato ed a cui entrambi i genitori intendono aderire;
6. disporre che l'AUU (assegno unico universale per i figli a carico) sia in disponibilità del padre;
7. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun mantenimento per i coniugi.
8. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi ed una volta passata in giudicato la sentenza della loro separazione, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra indicate per la sentenza di separazione, pronunciando pertanto ai sensi degli artt.473-bis.49 e 51 cpc relativa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e in data 27.06.2009 a Trieste e Parte_2 Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile al numero 92 parte 2 serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 del Comune di Trieste (TS), ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 21/10/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 92 parte 2 serie A anno 2009).
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2075/2024, promossa con ricorso depositato in data 09/07/2024 da Pt_1
e , entrambi con avv. MICOL MINETTO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/06/09, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
- ne è nata la figlia , in data 9/05/11; Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati hanno depositato ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, che hanno così riportato:
“
1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
la RA , già uscita dall'ex casa coniugale nel Parte_2
2021 assieme alla figlia minore , previo accordo con il Signor , per andare a Per_1 Parte_1 dimorare presso la casa della mamma, nonna materna di , sita a Trieste, via Pitacco n. 4, ivi continuerà a Per_1 dimorare assieme alla figlia ed ivi sposterà le relative residenze (la propria e quella della figlia minore Per_1
), con pieno accordo del padre , il quale continuerà a risiedere nell'ex alloggio Per_1 Parte_1 coniugale sito a Trieste, Via Roiano n. 4;
pagina 1 di 3
3. affidare la figlia minore in via condivisa tra i genitori, con suo collocamento prevalente Persona_1 presso la mamma e dunque presso l'immobile di proprietà della nonna materna sito a Trieste, Via Pitacco n. 4, dove continuerà quindi a vivere e ad avere la residenza assieme alla mamma;
Per_1
4. , anche attesi gli impegni lavorativi del padre, potrà continuare a vederlo ogni settimana per un giorno Per_1
e mezzo, con relativo pernotto, che il padre avrà cura di comunicare alla mamma con congruo anticipo, oltre alla metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali;
se il padre tornerà a lavorare a Trieste potrà vedere la figlia per metà della settimana, previa comunicazione/accordo con la madre;
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in maniera paritaria e diretta, Per_1 suddividendo al 50% le relative spese straordinarie di , come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Trieste qui allegato ed a cui entrambi i genitori intendono aderire;
6. disporre che l'AUU (assegno unico universale per i figli a carico) sia in disponibilità del padre;
7. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun mantenimento per i coniugi.
8. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi ed una volta passata in giudicato la sentenza della loro separazione, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra indicate per la sentenza di separazione, pronunciando pertanto ai sensi degli artt.473-bis.49 e 51 cpc relativa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e in data 27.06.2009 a Trieste e Parte_2 Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile al numero 92 parte 2 serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 del Comune di Trieste (TS), ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale, passata in giudicato. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Fissa nuova udienza al 21/10/25, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 92 parte 2 serie A anno 2009).
Così deciso in Trieste, il 28/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3