Sentenza breve 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 13/10/2023, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 00305/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2023, proposto dalla sig.
IO RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Castaldo, Francesca Venuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 6 bis l. 387/1987, previo annullamento di ogni contrario atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente, ex sovrintendente presso la Questura di Udine, cessata dal servizio a domanda, agisce per l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), domandando l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alla citata disposizione;
rilevato che INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – non essendo stata ancora corrisposta alla ricorrente la prima rata del TFS – e ha argomentato per l’infondatezza del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023;
ritenuto di disattendere l’eccezione di INPS, per essere agli atti (doc. 2 della ricorrente) un prospetto di liquidazione del TFS formato dall’Ente previdenziale (sulla base del quale la ricorrente ha ceduto il proprio credito a Banco BPM, doc. 6);
ritenuto che tale atto, predeterminando il quantum della futura erogazione senza includervi il beneficio richiesto, determini il sorgere dell’interesse della ricorrente alla proposizione del giudizio, a prescindere dall’effettiva corresponsione delle somme (la situazione diverge quindi da quella di cui al precedente citato da INPS – Tar UL-VE IA, 19 marzo 2022, n. 153 – ove a mancare, per due dei ricorrenti, era la stessa liquidazione del TFS ad opera dell’Ente);
considerato, quanto al merito, che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
considerato, infatti, che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , Tar UL-VE IA, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato (ex multis, Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831; 22 marzo 2023, nn. 2888, 2889; 18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912; 15 maggio 2023, n. 4844) e ben nota all’amministrazione resistente, alla quale può farsi rinvio;
considerato che tali precedenti, pur riguardando Forze di polizia ad ordinamento militare – che godono del beneficio de quo in forza del richiamo all’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare – esprimono principi senz’altro estendibili al personale della Polizia di Stato, cui l’art. 6- bis citato è applicabile in via diretta (Cons. St., sez. II, 18 aprile 2023, n. 3908; 23 marzo 2023, n. 2990; Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 146 ) ;
ritenuto, in particolare:
- che l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguardi la questione di cui al presente giudizio, ma abbia ad oggetto la sola “ base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- che l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge n. 379 del 1987, non abbia comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non sia quindi in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- che il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”), non abbia effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231 ), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209);
ritenuto, per quanto sopra, di accogliere il ricorso, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata;
ritenuto di porre le spese di lite a carico dell’INPS, in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL-VE IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna INPS a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
Daniele Busico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Carlo Modica de Mohac |
IL SEGRETARIO