Decreto presidenziale 8 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 23 luglio 2021, notificato il 27 luglio 2021, a firma del Capo della Polizia di Stato - Direttore generale della pubblica sicurezza, con cui è stata disposta la destituzione del ricorrente dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737 del 1981, per i motivi indicati nella delibera del Consiglio di disciplina del -OMISSIS- 2021;
- della delibera del Consiglio di disciplina della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, delle relazioni del funzionario istruttore del 17 marzo 2021 e del 3 maggio 2021, e del referto inerente l’esame del -OMISSIS-del ricorrente, eseguito in data 16 febbraio 2021 presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, U.O.C. medicina legale – -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti agente di Polizia di Stato in forza al reparto mobile della Questura di -OMISSIS-, si trovava la sera del -OMISSIS- 2021 insieme ad un collega (agente -OMISSIS-) nella vettura di quest’ultimo quando entrambi venivano fermati da personale della Squadra mobile della medesima Questura, che imputava loro di aver appena acquistato una -OMISSIS- all’interno di un parcheggio sito in una zona della città nota per essere luogo di spaccio. Sentiti separatamente a sommarie informazioni nell’immediatezza dei fatti, entrambi confermavano l’acquisto e l’utilizzo dello -OMISSIS-, sebbene in seguito il ricorrente abbia sostenuto di non avere reso simili dichiarazioni e di avere sottoscritto il verbale senza leggerne il contenuto.
A seguito di tale episodio il Questore di -OMISSIS-, ritenendo che per la condotta ascritta al dipendente dovesse irrogarsi una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, disponeva con atto del 18 gennaio 2021 l’esecuzione di un’apposita inchiesta disciplinare, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 737 del 1981. Il funzionario istruttore in data 25 gennaio 2021 formalizzava nei confronti del ricorrente la contestazione degli addebiti, relativa a condotta qualificata idonea a condurre alla destituzione secondo le previsioni contenute nell’art. 7, secondo comma, nn. 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 737 del 1981, in base ai quali l’indicata sanzione disciplinare è inflitta, rispettivamente, per atti che rivelino mancanza del senso-OMISSIS- per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, per grave abuso di autorità o di fiducia e per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio all’amministrazione della pubblica sicurezza.
Espletata attività istruttoria, nel corso della quale venivano eseguite anche analisi cliniche che accertavano la positività del ricorrente alla -OMISSIS-, il Consiglio provinciale di disciplina disponeva in un primo momento un supplemento istruttorio e, di seguito, con delibera del -OMISSIS- 2021 riteneva il ricorrente passibile della sanzione disciplinare della destituzione ex art. 7, secondo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737 del 1981.
2. Sulla base della descritta delibera, ed in coerenza con la previsione dell’art. 21, terzo comma, d.P.R. n. 737 del 1981, il Capo della Polizia con il decreto -OMISSIS- del 23 luglio 2021 disponeva la destituzione del ricorrente. Nella motivazione di tale provvedimento si precisava, in particolare, che le condotte del ricorrente risultavano «particolarmente gravi» , in quanto la loro commissione denotava «la più assoluta mancanza del senso-OMISSIS- , e che il comportamento tenuto dal ricorrente medesimo «in spregio dei doveri assunti col giuramento è oltremodo riprovevole e assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie di un operatore di polizia, pregiudizievole per il servizio e tale da rendere incompatibile una sua ulteriore permanenza nella Polizia di Stato» . Inoltre, il decreto valorizzava il grave pregiudizio arrecato all’Amministrazione dalla condotta del ricorrente, condotta che «oltre ad aver avuto un clamoroso risalto mediatico, ha infranto quei canoni di correttezza e deontologia professionale cui devono attenersi gli appartenenti alla Polizia di Stato» in base a quanto previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 782 del 1985, che impone loro di mantenere anche fuori dal servizio una condotta conforme con la dignità delle funzioni assegnate.
In motivazione veniva evidenziato, altresì, che il ricorrente aveva «fortemente compromesso il rapporto con l’Amministrazione, dimostrando sprezzo per lo sforzo profuso da tutti gli operatori di polizia che, con sacrifici ed indiscutibili rischi personali, sono impegnati quotidianamente nell‘attività di contrasto al pernicioso fenomeno della diffusione delle -OMISSIS-» , e che sulla base dei superiori interessi pubblici, nonché delle aspettative che sia l’amministrazione, sia la collettività ripongono in ogni operatore di polizia «non si giustificherebbe la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego» .
Da ultimo, il Capo della Polizia precisava che «il sistema sanzionatorio delle condotte del personale di polizia non conformi ai compiti di servizio prevede regole particolarmente rigorose a presidio della legalità, cui tali condotte devono necessariamente ispirarsi, atteso che esse coinvolgono in via diretta e immediata la dignità, il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione e, conseguentemente, la fiducia del cittadino verso un’istituzione che deve essere presidio di legalità e sicurezz a», e rilevava che il ricorrente aveva «compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario non solo con la propria Amministrazione, ma anche con la collettività, in modo tale da non poter più esercitare le delicate funzioni istituzionali demandategli », conclusivamente evidenziando la legittimità del provvedimento espulsivo emesso nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato che abbia fatto uso di -OMISSIS-, in quanto ciò altera l’equilibrio -OMISSIS-del soggetto, viola i doveri che sullo stesso incombono e lede il prestigio dell’intero corpo.
3. Il ricorrente presentava tempestivo ricorso con cui - svolta una lunga premessa nella quale ripercorreva la vicenda in esame - impugnava il suddetto provvedimento censurandolo sotto vari profili.
Con il primo motivo il ricorrente - richiamato il carattere indeterminato e generico delle previsioni contenute nell’art. 7 d.P.R. n. 737 del 1981, alle quali era stata ascritta la sua condotta, e la possibile riconduzione della condotta stessa a illeciti disciplinari comportanti conseguenze meno gravi - deduceva una non corretta rappresentazione dei fatti e degli elementi acquisiti e utilizzati per attribuirgli un ruolo attivo, partecipe e consenziente nell’acquisto della -OMISSIS- -OMISSIS-, e indicava una serie di profili ritenuti contraddittori, come alcuni particolari divergenti nell’ambito delle due deposizioni rilasciate in tempi diversi dagli agenti della Squadra mobile, nonché il fatto che nei verbali delle dichiarazioni che egli ed il suo collega avevano rilasciato dopo essere stati fermati vi fossero parti identiche fra loro. Il ricorrente lamentava inoltre la violazione dei princìpi di gradualità e di proporzione fra addebito contestato e sanzione irrogata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva ulteriori profili di illegittimità relativamente alla sua positività alla -OMISSIS-, accertata mediante analisi su campioni di -OMISSIS-, eseguite presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, U.O.C. medicina legale – -OMISSIS-. A detta del ricorrente sarebbero inattendibili gli esiti di tali analisi, non solo perché inficiati da carenze procedurali ed imprecisioni, ma anche in ragione della mancata valutazione dell’idoneità di una bevanda energizzante assunta dal ricorrente medesimo a determinare la riscontrata positività alla -OMISSIS-.
Con il terzo motivo il ricorrente contestava il grave pregiudizio per l’Amministrazione, asseritamente derivante dal risalto che la vicenda aveva avuto a seguito delle notizie apparse sulla stampa, ritenendo che la divulgazione del fatto era riferibile all’operato dell’Amministrazione stessa.
4. Si costituiva l’amministrazione intimata, che replicava alle suesposte censure.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza -OMISSIS-del 18 novembre 2021 (confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza -OMISSIS- del 15 febbraio 2022) rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, evidenziando in motivazione che: A) «la sanzione irrogata si fonda su elementi di fatto che negli aspetti essenziali, ai fini del riscontro dell’illiceità disciplinare della condotta contestata, appaiono incontrovertibili» ; B) «le censure proposte (attinenti l’asserito diverso ruolo tra il ricorrente ed il collega -OMISSIS-, la presenza o meno nell’automobile di altri due involucri di -OMISSIS- già consumato, la presenza o meno di uno -OMISSIS-nell’immediatezza del fatto e l’esito del test sul -OMISSIS-) sono state tutte esaminate e confutate con argomenti prime facie privi di vizi logici dalla deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del -OMISSIS- 2021» ; C) «non appare illogica la conclusione a cui è giunto il Consiglio provinciale di disciplina circa la non occasionalità del consumo dello -OMISSIS-» , essendo «emersa la presenza del ricorrente in giorni precedenti nelle medesime zone dello spaccio dall’analisi delle celle telefoniche; tra il ricorrente ed il collega implicato nel medesimo episodio sono intercorse circa 100 telefonate nel precedente semestre non riconducibili a ragioni di servizio; il medesimo è risultato positivo al test sul -OMISSIS-per l’uso di -OMISSIS- in cui è stato rinvenuto un accumulo della quantità di -OMISSIS- non compatibile con il consumo occasionale della bevanda “-OMISSIS-” (l’esito dell’esame eseguito su iniziativa del ricorrente presso un laboratorio di-OMISSIS- appare privo di sufficiente attendibilità in quanto l’assunzione dell’infuso è avvenuta autonomamente al di fuori di ogni controllo) ».
6. In vista della pubblica udienza di discussione del merito il ricorrente con la propria memoria ex art. 73 c.p.a. insisteva per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Dev’essere in primo luogo evidenziato che in sede di procedimento disciplinare l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale per quanto attiene la valutazione della gravità della condotta del dipendente ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da applicare e che il controllo giurisdizionale sull’esercizio di detto potere è ammesso solo qualora emerga un palese travisamento dei fatti, ovvero una manifesta illogicità od irragionevolezza della decisione (Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2022, n. -OMISSIS-), non potendo il Giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.
Inoltre, secondo l’art. -OMISSIS-, la destituzione di un appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza è prevista quando la condotta posta in essere abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.
9.1. Con il provvedimento impugnato - adottato in conformità della delibera del Consiglio di disciplina - è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione, qualificando come «particolarmente gravi» le condotte imputate al ricorrente. In particolare, nella condotta consistita nell’acquisto di una dose di -OMISSIS- -OMISSIS- e nella riscontrata positività all’uso della -OMISSIS- stessa l’Amministrazione ha ravvisato «la più assoluta mancanza del senso-OMISSIS- da parte del dipendente, con «spregio dei doveri assunti col giuramento» , nonché dello sforzo profuso dagli altri appartenenti alla Polizia di Stato nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Inoltre è stato evidenziato che gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 782 del 1985, ad assumere un comportamento irreprensibile anche al di fuori dell’orario di servizio e dello svolgimento dell’attività lavorativa. Anche la diffusione della notizia dell’acquisto di stupefacenti da parte di due agenti della Polizia di Stato è stata considerata un elemento rilevante ai fini della valutazione della gravità della condotta, tenuto conto della fiducia che la collettività ripone in tali soggetti.
10. Ebbene, a giudizio del Collegio, la valutazione di gravità della condotta contestata, operata dall’Amministrazione, non presenta aspetti di illogicità ed irrazionalità, né tantomeno risulta frutto di un travisamento degli elementi di fatto acquisiti, e si sottrae quindi alle censure mosse dal ricorrente.
Le argomentazioni del ricorrente - che si dilunga su aspetti pretesamente ritenuti contraddittori nella ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del Consiglio di disciplina e nega il decisivo rilievo degli accertamenti -OMISSIS- all’esito dei quali è stata riscontrata la sua positività alla -OMISSIS- -OMISSIS- - non inficiano in alcun modo la decisione adottata dall’Amministrazione e, in particolare, la valutazione discrezionale relativa alla gravità della condotta contestata.
10.1. In particolare, nella delibera richiamata per relationem nel provvedimento impugnato (alla quale integralmente si rinvia, in ossequio al dovere di sinteticità degli atti, sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a.) il Consiglio di disciplina - dopo una puntuale, diffusa ricostruzione dei fatti accaduti la sera del -OMISSIS- 2021 e del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente, definito con decreto di archiviazione del 9 febbraio 2021 (cfr. le pagine da 3 a 10 della predetta delibera) - ha concluso (in punto di fatto) che «la ricostruzione dei fatti nei termini di cui sopra certa in quanto fondata su inoppugnabili elementi di fatto» , evidenziando che «L’operato del personale della Squadra Mobile è stato documentato in modo completo, corretto e pienamente affidabile. Gli atti di polizia giudiziaria ed i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da -OMISSIS- e la ricostruzione che ne consegue, sono stati fatti propri dal PM, dal GIP e dal Tribunale, che, sulla loro base, hanno convalidato l’arresto dello -OMISSIS-, archiviato la posizione di -OMISSIS- per l’esimente di cui all’art. 384 C.P., e condannato lo -OMISSIS- per il delitto di cui art. -OMISSIS-». Quindi il Consiglio di disciplina - premesse le ragioni per cui le condotte contestate integrano le fattispecie previste dall’art. -OMISSIS-, punite con la sanzione della destituzione (cfr. le pagine da 15 a 20 della predetta delibera) - ha diffusamente indicato le ragioni per le quali ha disatteso le argomentazioni difensive proposte dal ricorrente medesimo nel corso del procedimento disciplinare, prima tra tutte la ricostruzione dei fatti secondo la quale il ruolo ricorrente medesimo nella vicenda sarebbe «del tutto marginale e inconsapevole» (cfr. le pagine da 21 a 24 della predetta delibera).
Parimenti il Consiglio di disciplina ha specificato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile l’ulteriore argomentazione difensiva proposta dal ricorrente, secondo la quale la sua la positività all’uso della -OMISSIS- - registrata con l’analisi del -OMISSIS-prelevato in data 26 gennaio 2021 presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di -OMISSIS- su richiesta del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- - conseguirebbe al fatto che egli «ha assunto continuamente “per venti giorni e più” un infuso, ritenuto di libera vendita» (cfr. le pagine da 24 a 27 della predetta delibera).
Con riferimento all’argomentazione difensiva del ricorrente secondo la quale «il prospettato danno di immagine lamentato a ben vedere si configura quale pregiudizio che nasce dall’interno», perché «la divulgazione della notizia dell’arresto dello -OMISSIS- e del fatto che i due clienti erano due poliziotti del Reparto Mobile sarebbe conseguenza di una deliberata scelta divulgativa dell’Amministrazione» , il Consiglio di disciplina ha replicato (a pagina 29 della predetta delibera) osservando che: A) «l’arresto dello -OMISSIS- è passato attraverso l’udienza di convalida che è pubblica» ; B) costituisce fatto notorio che «i giornalisti che curano la cronaca giudiziaria presidiano quotidianamente le aule di giustizia proprio al fine di acquisire notizie relative agli -OMISSIS-» ; C) non è dato comprendere «per quale motivo autolesionistico l’amministrazione avrebbe avuto interesse a divulgare spontaneamente un fatto così pregiudizievole sul piano dell’immagine e del grave vulnus alla fiducia che la Polizia di Stato deve inspirare nel cittadino».
10.2. Tanto premesso, non colgono nel segno le censure mosse dal ricorrente con riferimento al numero degli involucri visti dagli agenti della squadra mobile, alla posizione di detti involucri all’interno dell‘autovettura ove si trovavano il ricorrente ed il collega, al mancato sequestro dei medesimi involucri per analizzarne il contenuto, ad alcune descrizioni ed espressioni identiche presenti nei verbali di sommarie informazioni, allo stato emotivo del ricorrente nel momento della sua identificazione, agli aspetti inerenti la vicenda del suo trasferimento ad altro reparto, all’utilizzo del bancomat presente presso la sede del reparto di appartenenza.
Nessuno di questi rilievi assume decisivo rilievo a fronte del complesso degli elementi di fatto che emergono nella vicenda de qua, puntualmente evidenziati nella delibera del Consiglio di disciplina, nonché nelle difese svolte in giudizio dall’Amministrazione resistente (alle quali pure si rinvia, in ossequio all’art. 3, comma 2, c.p.a.).
Il numero e la posizione dei ricordati involucri non incide certo sul fatto che la vettura a bordo della quale si trovavano il ricorrente ed il suo collega era stata affiancata da uno straniero in bicicletta già noto per precedenti inerenti lo spaccio di stupefacenti, così come il fatto che detti involucri non siano stati sequestrati non consente di escludere che gli stessi contenessero una -OMISSIS- -OMISSIS-. La presenza di alcuni passi identici nei verbali di sommarie informazioni rese dal ricorrente e dal suo collega nell’immediatezza dei fatti non ne dequota la valenza probatoria, anche perché la circostanza trova una ragionevole giustificazione nell’identità della vicenda che accomuna i due soggetti. I riferimenti alla vicenda del trasferimento del ricorrente, alle affermazioni di terzi soggetti ed al momento in cui le stesse sarebbero state rese non rilevano ai fini dell’accertamento dell’illiceità disciplinare della condotta del ricorrente, così come resta sullo sfondo il motivo - festeggiare un prossimo trasferimento - per il quale questi ed il collega avevano deciso di acquistare lo -OMISSIS-. L’utilizzo dello sportello bancomat presente presso la sede del reparto di appartenenza finisce, a ben vedere, per ritorcersi contro il ricorrente, considerata l’esiguità della cifra prelevata, fermo restando che sia il ricorrente, sia il collega, sentiti entrambi a sommarie informazioni nell’immediatezza dei fatti, hanno ammesso l’intento di acquistare e consumare -OMISSIS-.
Da ultimo, quanto dedotto dal ricorrente per confutare le proprie dichiarazioni iniziali - lo stato psicologico di confusione, il non avere riletto il verbale, ecc. - configura solo un disperato tentativo di sottrarsi alle conseguenze del proprio operato, evidentemente inizialmente non bene soppesate.
10.3. Parimenti non colgono nel segno le argomentazioni con le quali il ricorrente tenta di destituire di fondamento i risultati delle analisi di positività alla -OMISSIS- -OMISSIS-.
In primo luogo, risultano del tutto generiche le censure relative al procedimento di raccolta, custodia ed analisi dei campioni prelevati, non emergendo concreti profili di violazione di protocolli medici e scientifici che l’analista è tenuto ad osservare per attribuire certezza ai propri referti.
In secondo luogo, gli esiti delle analisi cui il ricorrente si è sottoposto non risultano idonei a contrastare gli esiti degli accertamenti eseguiti presso il predetto Istituto, essendo condivisibile quanto osservato sul punto dall’Amministrazione, secondo la quale per attribuire idonea valenza probatoria alle analisi invocate dal ricorrente sarebbe stato necessario porre in essere prelievi prima e dopo il consumo della bevanda energizzante, tenendo il soggetto isolato medio tempore .
Né può sottacersi che, nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, l’elemento decisivo non è tanto l’uso personale della -OMISSIS- -OMISSIS-, quanto piuttosto il fatto di aver acquistato lo -OMISSIS- da uno -OMISSIS-, ossia il fatto che un appartenente all’amministrazione della polizia di Stato - investito istituzionalmente della funzione di reprimere reati, ivi compresi quelli in materia di stupefacenti, perseguirne gli autori e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica - abbia posto in essere proprio quei comportamenti che egli stesso è tenuto a contrastare, così contribuendo ad alimentare i fenomeni di illegalità al cui contrasto è preposta l’Amministrazione di appartenenza. Significativo al riguardo appaiono i passi della delibera del Consiglio di disciplina (pag. 13) ove viene posto in rilievo che il ricorrente ha «avuto ... modo di apprendere direttamente dai servizi ai quali ha partecipato la geografia delle piazze di spaccio di -OMISSIS-» ; tuttavia il ricorrente medesimo ha «mostrato condivisione e consapevolezza di quello che è accaduto in tutte le fasi della vicenda: ha condiviso la scelta di uscire dopo cena allo scopo specifico di acquistare -OMISSIS-, mentre è in macchina partecipa alle varie fasi per la ricerca dello -OMISSIS-».
10.4. Risulta inoltre irrilevante la tesi del ricorrente in ordine al fatto di non avere gravemente abusato della propria autorità, ipotesi corrispondente al n. 3 dell’art. 7 d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto - anche volendo espungere tale contestazione dal complesso motivazionale - il provvedimento impugnato continuerebbe a reggersi sugli ulteriori profili, trattandosi di un atto da qualificare come plurimotivati.
10.5. Quanto alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, sono palesemente infondate alla luce delle considerazioni svolte al riguardo dal Consiglio di disciplina (innanzi integralmente riportate), che il Collegio condivide.
11. Dev’essere, quindi, confermata la decisione assunta da questo Tribunale nella sede cautelare, non avendo il ricorrente addotto elementi idonei a minare la legittimità del provvedimento impugnato.
12. Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone fisiche sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.