Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 20 novembre 2023
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2197 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police e dall'avvocato Stanislao Antonio Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS--OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” – -OMISSIS- – Commissione Elettorale, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) - del provvedimento di proclamazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo della carica di direttore del Conservatorio Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Triennio 2023-2026 del 10/03/2023 prot. -OMISSIS-, della Nota prot. -OMISSIS- del 21 marzo 2026 del 10/03/2023 del Presidente della Commissione Elettorale per l’elezione del Direttore, della Nota prot. -OMISSIS- del 21 febbraio 2023 del Presidente della Commissione Elettorale per l’elezione del Direttore nonché del verbale della Commissione Elettorale n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2023 nonché di tutti gli altri atti presupposti, anche inerenti operazioni non conosciute, e conseguenti, per i quali si riserva la proposizione di eventuali motivi aggiunti;
b) quanto al ricorso incidentale presentato depositato il 24 maggio 2023:
- del medesimo provvedimento di proclamazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo della carica di direttore del Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” di -OMISSIS- triennio 2023-2026 del 10.3.2023 prot. -OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS- del 21 marzo 2023 del Presidente della Commissione elettorale per l’elezione del direttore, della nota prot. -OMISSIS- del 21 febbraio 2023 del Presidente della Commissione elettorale per l’elezione del direttore nonché del verbale della Commissione elettorale n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2023 nonché di tutti gli altri atti presupposti, anche inerenti operazioni non conosciute, e conseguenti, per i quali tutti si riserva la proposizione di eventuali motivi aggiunti, ed in particolare negli atti di ammissione della candidatura alle elezioni dette.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24/10/2023:
- del decreto di nomina del Maestro -OMISSIS- a Direttore del Conservatorio Statale di Musica "-OMISSIS-" di -OMISSIS- per il triennio 2023-2026, emesso dal Ministro dell'Università e della Ricerca in data 28/09/2023 n. -OMISSIS-, registrato il 13/10/2023, notificato il 18/10/2023, per illegittimità derivata.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 28\5\2025:
SUI MEDESIMI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E CIOE’:
del provvedimento di proclamazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo della carica di direttore del Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” di -OMISSIS- triennio 2023-2026 del 10.3.2023 prot. -OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS- del 21 marzo 2023 del Presidente della Commissione elettorale per l’elezione del direttore, della nota prot. -OMISSIS- del 21 febbraio 2023 del Presidente della Commissione elettorale per l’elezione del direttore nonché del verbale della Commissione elettorale n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2023 nonché di tutti gli altri atti presupposti, anche inerenti operazioni non conosciute, e conseguenti, per i quali tutti si riserva la proposizione di eventuali motivi aggiunti, ed in particolare negli atti di ammissione della candidatura alle elezioni dette.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Conservatorio Statale di Musica -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Va brevemente premesso in fatto quanto segue, salve le ulteriori premesse sugli sviluppi processuali di cui appresso.
Con decreto presidenziale, prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2023, del Presidente del Conservatorio Statale di -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- sono state indette le elezioni per la carica di Direttore dello stesso Conservatorio, per il triennio accademico 2023/2026 (all. 1 memoria Conservatorio del 26 marzo 2023). Tra i candidati alle elezioni figurava il maestro -OMISSIS-.
Con verbale della Commissione elettorale del 15 febbraio 2023 (all.3, produz. cit.) è stata deliberata l’ammissione delle candidature del maestro -OMISSIS- e del maestro -OMISSIS-.
Con provvedimento del 10 marzo 2023 del Presidente della Commissione elettorale (all. 4, produz. cit.) è stato proclamato il risultato delle elezioni, individuando quale eletto il maestro -OMISSIS-.
Il maestro -OMISSIS-, sia nella pendenza delle operazioni per le elezioni (ricorsi amministrativi, proposti in data 17 febbraio 2023 e in data 13 marzo 2023) sia dopo la proclamazione dei risultati, sollevava varie doglianze, tra cui la carenza di esperienza professionale del controinteressato -OMISSIS-.
La Commissione elettorale rigettava, con nota di riscontro, le censure sollevate in data 17 febbraio 2023 ed in data 13 marzo 2023.
Nelle more, sopravveniva il Decreto ministeriale, in data 28/09/2023 n. 1302, registrato il 13/10/2023, recante la nomina a Direttore del Conservatorio del maestro -OMISSIS-, decreto che veniva impugnato dal ricorrente principale, per illegittimità derivata, con motivi aggiunti del 24 ottobre 2023.
2. Con il ricorso in trattazione, il ricorrente avversa il provvedimento di nomina del maestro -OMISSIS- a direttore del Conservatorio, deducendo vari profili di doglianza, per lo più già proposti in sede amministrativa.
Alla pubblica Udienza del 6 marzo 2024, il Collegio sollevava ex art. 73, co.3, c.p.a. un profilo di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente chiedeva pertanto termine per produrre memoria difensiva sul punto.
3. Le parti depositavano memorie e repliche in vista della trattazione del merito del gravame.
4. Alla pubblica Udienza del 8 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti indicate in verbale, la causa veniva ritenuta in decisione.
5. Con sentenza n. -OMISSIS- del 15 luglio 2024, la Sezione dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che le questioni in materia di ineleggibilità e decadenza di candidati a competizioni elettorali, fossero riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza veniva riformata in appello, su ricorso del ricorrente principale e la causa veniva rinviata a questo Tribunale, avendo il Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 3375, in sintesi, ritenuto non configurarsi, nel caso di specie, una questione di eleggibilità per una competizione elettorale.
5.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 1° giugno 2023, veniva respinta la domanda cautelare.
5.2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 20 novembre 2023: “Ritenuto, impregiudicata ogni questione, che le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, individuata, in considerazione del carico di lavoro della Sezione, come da dispositivo”, infine, nella pubblica Udienza del 19 novembre 2025, si disponeva in conformità; in esito alla predetta udienza pubblica, poi, sulle conclusioni delle parti presenti menzionate in verbale, esaminate le memorie e i documenti prodotti dalle parti, il gravame era ritenuto in decisione.
6. Merita di essere prioritariamente scrutinato il ricorso incidentale proposto dal controinteressato prof. -OMISSIS- il 24 maggio 2023, mirante a contestare la stessa ammissione del ricorrente principale, maestro -OMISSIS-, alla procedura concorsuale elettiva, conclusasi con la sua nomina a direttore del Conservatorio -OMISSIS- per il triennio 2023/2026; tale priorità s’impone, in ragione degli effetti condizionanti che l’accoglimento del gravame incidentale determinerebbe su tutta l’iniziativa processuale.
Ebbene, con il ricorso incidentale il controinteressato -OMISSIS-, vincitore della procedura e nominato Direttore del Conservatorio de quo agitur lamenta, in sintesi, che il ricorrente principale non possiederebbe il requisito principale, per poter essere ammesso alla competizione, ovverosia l’essere stato direttore di strutture musicali complesse, quali un Conservatorio, e non già di orchestre.
In particolare, rubricando I. VIOLAZIONE ART. 11 STATUTO DEL CONSERVATORIO E DELL’ART 6 DEL DPR 132/2003. VIOLAZIONE, SE RITENUTO APPLICABILE, DELL’ART.2 DEL REGOLAMENTO 2008 CONSERVATORIO “-OMISSIS-” ELEZIONI DIRETTORE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, il controinteressato prof. -OMISSIS- sostiene che, alla luce delle stesse norme indicate nel ricorso come violate, emerge invece che il ricorrente il prof. -OMISSIS- non poteva essere ammesso quale candidato, per mancanza di specifica esperienza professionale di direzione (non di orchestra, ma di strutture organizzative complesse, come un Conservatorio).
L’esponente ritiene che si richiede questa specifica esperienza, sia nello Statuto del -OMISSIS- -OMISSIS-, che nel D.P.R. n. 132/2023 quale regolamento di attuazione della L. 508/99, norme che dispongono che, per essere candidati alla carica per cui è causa, si deve avere: a) esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo da almeno cinque anni; b) esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”.
Soggiunge inoltre il controinteressato che anche il regolamento del 2008, che con il ricorso principale si ritiene violato (anche se superato dal successivo Statuto), prevedeva, all’art. 2, che: “Ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello Statuto del Conservatorio, l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che: - abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni; - siano in possesso di una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Per comprovata esperienza professionale, si deve intendere una qualificata attività professionale in ambito nazionale ed internazionale ; per esperienza di direzione si deve intendere la direzione di organizzazioni complesse destinate alla produzione di servizi ed attività didattiche culturali in ambito musicale” .
7. Rileva il Collegio la fondatezza della riassunta doglianza incidentale, che trova riscontro nelle norme invocate.
Intanto, va osservato che in base all’art. 11, co. 5, dello Statuto del -OMISSIS- -OMISSIS- (doc. 12 del ricorso incidentale), tale articolato normativo trova fondamento nella legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e nel d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Lo stesso art. 8 del Regolamento del 2008, ritenuto violato dal ricorrente, stabiliva, quindi, sul punto, che “per esperienza di direzione si deve intendere la direzione di organizzazioni complesse destinate alla produzione di servizi ed attività didattiche culturali in ambito musicale”.
Coerentemente, lo Statuto attualmente in vigore, all’art. 11, rubricato “Direttore”, prevede quale fondamentale requisito la “esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”.
La norma, intuitivamente, con la locuzione “esperienza … di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari”, non può che intendere “esperienza di direzione di strutture complesse equipollenti a un Conservatorio”, le uniche che possono avere un raggio multidisciplinare, non limitato alla mera direzione di orchestre.
Analogamente dispone il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 136, che all’art. 7, dedicato al Direttore di Conservatorio, stabilisce che: “I requisiti sono stabiliti dallo Statuto con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”.
Per contro, il prof. -OMISSIS-, nel curriculum vitae in atti (all. 1, punto 2 alla memoria del prof. -OMISSIS- del 26.5.2025) indica varie, numerose e anche internazionali esperienze ed incarichi di direzione, ma di orchestre, anche internazionali, e non di strutture complesse, quali Conservatori et similia.
Soccorre, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che pur non richiedendo quale requisito l’aver ricoperto il formale incarico di direttore di un Conservatorio, postula, comunque, l’aver svolto incarichi di direzione di strutture complesse.
Si è, infatti, condivisibilmente statuito che: “ È corretta l'interpretazione assunta dalla commissione elettorale incaricata della nomina del direttore di un conservatorio secondo cui il requisito costituito dal possesso di «esperienza professionale e di direzione», consente di ammettere alla elezione i candidati che abbiano comprovato di aver svolto attività ricollegabili all'esercizio di funzioni direttive, considerato che la norma dello Statuto richiede soltanto il possesso di esperienza di direzione e non anche l'aver ricoperto incarichi direttivi” (Consiglio di Stato sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3198).
Il ricorso incidentale è quindi fondato.
8. Deve ora il Collegio scrutinare anche il ricorso principale, per quanto, stanti i superiori esiti circa quello incidentale, in ossequio al principio di sinteticità, di cui all’art. 3 c.p.a.
Espone il ricorrente maestro -OMISSIS- che, nel curriculum vitae, il candidato -OMISSIS- non fa menzione di alcuna esperienza professionale maturata visto che, dai punti 4 a 10, egli certifica di aver svolto la sola direzione artistica, per giunta di soli otto eventi, tenutisi nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il 2014, nella sola provincia di -OMISSIS-, peraltro suo luogo natale. Tutte le successive esperienze, elencate dai punti da 11 a 30, atterrebbero a settori, che nulla avrebbero a che vedere con lo specifico oggetto della candidatura, fungenti solo da corollario.
Quanto dichiarato e certificato dal maestro -OMISSIS-, pertanto, integrerebbe al più – e parzialmente – solo uno degli specifici requisiti richiesti dall’art. 2 del suddetto Regolamento, ossia quello della direzione artistica, prestata, però, solo sul territorio italiano (o meglio, nella sola provincia -OMISSIS-) e non anche in ambito internazionale. Nel curriculum vitae del maestro -OMISSIS-, come detto, mancherebbe qualsiasi riferimento all’esperienza professionale, maturata sia in ambito nazionale sia internazionale.
Sostiene il ricorrente principale che l’esperienza professionale, richiesta dal Regolamento, non potrebbe sostanziarsi nell’aver già svolto l’attività di direttore del medesimo Conservatorio, negli anni tra il 2014 ed il 2020 (al più tale attività sarebbe inquadrabile nel profilo della direzione, di cui al medesimo art. 2 del Regolamento), ma che essa dovrebbe piuttosto sostanziarsi nello svolgimento di attività professionale musicale, propriamente intesa.
10. A parere del Collegio, la censura non è fondata.
Si è profusamente scandagliato, in sede della superiore disamina del ricorso incidentale, il corpus dei requisiti che, a norma dello Statuto del Conservatorio -OMISSIS- e del D.P.R. n. 132 del 2003, deve possedere un aspirante alla nomina alla carica di Direttore di un Conservatorio.
Non può che rinviarsi a quanto si è visto in quella sede, ed alle norme ivi menzionate ed esaminate.
In particolare, va rammentato il disposto del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 136, che all’art. 7, dedicato al Direttore di Conservatorio, stabilisce che “i requisiti sono stabiliti dallo Statuto con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”.
In parallelo, poi, l’art. 11 dello Statuto del Conservatorio per cui è causa richiede “esperienze … di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari”, locuzione che, intuitivamente non può che essere intesa come esperienze di direzione di strutture complesse, equipollenti a un Conservatorio, le uniche che possono avere un raggio multidisciplinare, non limitato alla mera direzione di orchestre.
Pertanto, in definitiva, il requisito principale, ai fini de quibus , è proprio l’essere stato direttore di un Conservatorio, requisito posseduto dal maestro -OMISSIS-, com’è pacifico tra le parti e come lo stesso ricorrente maestro -OMISSIS- del resto riconosce, affermando in ricorso che il primo ha già svolto l’attività di direttore del medesimo Conservatorio negli anni tra il 2014 ed il 2020.
Del resto, contrariamente a quanto deduce il prof. -OMISSIS- con il ricorso principale, il prof. -OMISSIS- controinteressato ha dimostrato di possedere esperienze professionali adeguate.
Come dedotto in particolare nelle difese, spiegate dal controinteressato in atti: “Circa l’esperienza professionale potrà verificarsi dal curriculum depositato essa dura da almeno 30 anni con attività concertistica, pubblicazioni rilevanti, esperienze di respiro nazionale ed internazionale e promotore coordinatore e partecipante a molti progetti musicali nazionali e internazionali. La norma statutaria così come riportata (“esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali”), intanto, come detto, è ampia e non fissa criteri e poi reca anche la congiunzione anche, che permette una valutazione di ogni elemento utile. E il prof. -OMISSIS-, nel proprio CV, ha indicato esperienze multidisciplinari (diploma di pianoforte, docente Ritmica e Percezione Musicale; musica per non vedenti; semiografia, etc.) ed internazionali (per l’anno 2003 è stato Direttore Artistico del Premio Internazionale di solidarietà denominato "-OMISSIS-"; Direttore artistico progetti per diversi anni finanziati dalla Comunità Europea, etc.) requisiti già accettati e validati nel 2014 e nel 2017. Inoltre quale autore specializzato nella sua materia, come da allegati, ha diverse pubblicazioni edite dalla casa editrice specializzata Berben. Né vale ciò che (si intuisce) sosterrebbe il ricorrente e cioè le esperienze internazionali debbano essere intese come attività all’estero, e che esse siano – stante la norma – requisito indispensabile in questa forma. La locuzione “internazionale” può e deve essere intesa anche come rapporti internazionali e progetti di respiro internazionale, anche se svolti in Italia, come è nel caso del prof. -OMISSIS-. Peraltro si aggiunge che come Direttore di Conservatorio (esperienza ovviamente indicata in sede di presentazione della candidatura e ben nota), ai sensi dell’art.11 dello Statuto, è stato responsabile per sei anni di tutta l’attività artistica dell’Istituzione (“Art.11 dello Statuto - 1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione”). Sul punto si sono depositate le relazioni gestionali, inviate al Ministero, ove si provano le numerose attività compiute, di ogni tipo ed evidenziate.
In questa veste ha svolto numerose, ulteriori, attività e, in ordine alle esperienze internazionali come può verificarsi e tra l’altro, è stato artefice dell’organizzazione di concerti all’estero; di rapporti Erasmus - Progetto di scambio culturale europeo, come è noto; del progetto Sacrum per il Terremoto -OMISSIS- dell’aprile nel 2019, con la partecipazione di diversi paesi europei; dell’evento internazionale Laus Musicae di maggio 2019 (cfr. i docc. agli atti)”.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso principale si prospetta infondato e va respinto, mentre il ricorso incidentale si presenta fondato e va, per l’effetto, accolto.
Spese e compensi di lite possono essere integralmente compensati, tra le costituite parti, per la parziale novità e comunque per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui relativi motivi aggiunti:
Respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Accoglie il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese e i compensi di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.