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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8861 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37463 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 30.05.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_2
LO MA ed LI IA NS ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico,
70, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RI AU ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della
violazione amministrativa e, per l'effetto, l'estinzione della stessa;
- Accertare, ritenere e
dichiarare che nei trenta giorni antecedenti l'accertamento non vi era stata alcuna
occupazione di suolo pubblico e per l'effetto ridurre la sanzione di cui al verbale impugnato
1 computando un solo giorno di occupazione;
Per l'effetto, ordinare la restituzione dell'importo
eccedente già corrisposto dal ricorrente a - Accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità delle sanzioni In subordine: - accertare e dichiarare la minor somma dovuta alla
luce dell'effettiva durata dell'occupazione di suolo pubblico che emergerà dall'istruttoria e,
per l'effetto, disporre la restituzione dell'eccedente somma già corrisposta. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario e rivalsa IVA e CPA, da distrarsi a
favore dei sottoscritti avvocati antistatari”
Per parte convenuta: “rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto
e in diritto e, per l'effetto, confermare la debenza della somma indicata nell'avviso di
accertamento contestato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante, ha proposto opposizione all'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità di occupazione abusiva n. 10001671/2017 anno 2017 di €. 2.392,00, sulla base di un verbale nr. 13-13880 elevato il 17.10.2017 dalla Polizia Municipale di CP_1
con il quale accertava l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie, pedane,
ombrelloni fioriere e simili per mq 13,08 oltre i limiti autorizzati, antistante l'attività
commerciale.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito: - l'errato calcolo dell'indennità in 31 gg antecedenti al verbale di accertamento, non trattandosi di occupazione permanente come disciplinata dall'art. 14 Regolamento COSAP, ma una maggiore occupazione di spazio pubblico il solo giorno dell'accertamento, a causa di afflusso turisti;
- l'estinzione della violazione amministrativa in quanto a seguito della notifica del verbale, ha provveduto al pagamento della somma richiesta con il verbale del 17.10.2017 , notificato il 13.12.2017 di €
1.570,16 oltre € 13,88 per le spese di notifica entro i 60 giorni successivi;
- illegittimità del verbale di accertamento sotto il profilo dell'erroneo calcolo delle sanzioni indicate al 200%
senza motivazione ed in violazione dell'art. 18 del Regolamento COSAP senza tener conto,
nell'applicabilità delle sanzione, alla gravità del fatto ed al comportamento del trasgressore.
2 Si è costituita che ha contestato puntualmente ogni avversa deduzione ed CP_1
eccezione, ritenendo infondata l'opposizione e concludendo il rigetto.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione di avviso di pagamento indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento
COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva).
L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità
pari al canone maggiorato del 50%”).
Per l'occupazione abusiva l'Amministrazione applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
disciplinata dalla legge 689/81 e determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis,
2 comma Regolamento COSAP cit).
La pretesa creditoria riportata nell'avviso opposto non è di natura sanzionatoria, ma indennitaria quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata, pertanto,
non assume rilievo la sanzione irrogata con il verbale di accertamento ex art. 14 legge 689/81
per la valenza di atto ricognitivo del debito, a titolo di indennità.
Ciò comporta che il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio ed impedisce l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ma non conduce necessariamente all'annullamento dell'avviso di accertamento indennità proprio in virtù della mancanza di quel vincolo procedimentale che è tipico della
D.D.I con la quale viene applicata la sanzione.
3 Passando all'esame di merito, la società ha contestato la durata dell'occupazione ed il quantum dell'indennità calcolato nei 31 gg precedenti all'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all'
art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo
giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo
prova contraria a carico del trasgressore”.
La normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva, con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale.
Nella fattispecie in esame il sig. , cameriere del ristorante, ha Parte_3
dichiarato: “le sedie e i tavoli erano collocati all'interno dello spazio autorizzato. Ricordo che
un tavolo con sedie, su richiesta del cliente è stato aggiunto e quindi collocato oltre il limite
autorizzato. Ricordo di averlo posizionato io insieme alla mia collega così formando un tavolo
da quattro a sei posti. Il giorno precedente l'11.10.2017 i tavoli erano posizionati
correttamente”..
Il teste sig. , ha dichiarato: “Si ricordo il 11.10.2017 ero presente Testimone_1
nel locale. Si ricordo sono stati collocati oltre il limite autorizzato dai 4 ai cinque tavoli per
far fronte ad una richiesta particolare di turisti in gruppo”. Ed ancora: “Si è vero i tavoli e le
sedie nel periodo 1.10.2017 al 31.10.2017 sono stati collocati nello spazio autorizzato. Si vero,
il giorno precedente il 11.10.2017 i tavoli erano collocati all'interno del limite consentito. Non
c'è stata alcuna richiesta di aggiunta di tavoli ulteriori”.
Dall'esame dalla prova testimoniale, in ragione della presunzione di cui all'art. 14 del
Regolamento COSAP, appare raggiunta la prova dell'“eccezionalità” dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, il solo giorno dell'accertamento, con ai tavoli e sedie.
4 Alla luce di quanto emerso, confermata l'occupazione di maggiore suolo pubblico per il giorno dell'accertamento, la società dovrà comunque corrispondere l'importo l'imitato ad un solo giorno di effettiva occupazione modificando il coefficiente di durata apposto nell'
avviso: pari ad € 3,62 x 1 x 13,08 = € 47,34.
Le spese di lite in ragione della riduzione dell'importo devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
1) In parziale accoglimento, riduce l'importo a titolo di indennità occupazione suolo pubblico ad euro 47,34 pari ad un giorno di effettivo occupazione.
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE
NO ES
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NO ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 37463 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 30.05.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_2
LO MA ed LI IA NS ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico,
70, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RI AU ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI per parte attrice: “Accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della
violazione amministrativa e, per l'effetto, l'estinzione della stessa;
- Accertare, ritenere e
dichiarare che nei trenta giorni antecedenti l'accertamento non vi era stata alcuna
occupazione di suolo pubblico e per l'effetto ridurre la sanzione di cui al verbale impugnato
1 computando un solo giorno di occupazione;
Per l'effetto, ordinare la restituzione dell'importo
eccedente già corrisposto dal ricorrente a - Accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità delle sanzioni In subordine: - accertare e dichiarare la minor somma dovuta alla
luce dell'effettiva durata dell'occupazione di suolo pubblico che emergerà dall'istruttoria e,
per l'effetto, disporre la restituzione dell'eccedente somma già corrisposta. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario e rivalsa IVA e CPA, da distrarsi a
favore dei sottoscritti avvocati antistatari”
Per parte convenuta: “rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto
e in diritto e, per l'effetto, confermare la debenza della somma indicata nell'avviso di
accertamento contestato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante, ha proposto opposizione all'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità di occupazione abusiva n. 10001671/2017 anno 2017 di €. 2.392,00, sulla base di un verbale nr. 13-13880 elevato il 17.10.2017 dalla Polizia Municipale di CP_1
con il quale accertava l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie, pedane,
ombrelloni fioriere e simili per mq 13,08 oltre i limiti autorizzati, antistante l'attività
commerciale.
A sostegno dell'opposizione la società ha eccepito: - l'errato calcolo dell'indennità in 31 gg antecedenti al verbale di accertamento, non trattandosi di occupazione permanente come disciplinata dall'art. 14 Regolamento COSAP, ma una maggiore occupazione di spazio pubblico il solo giorno dell'accertamento, a causa di afflusso turisti;
- l'estinzione della violazione amministrativa in quanto a seguito della notifica del verbale, ha provveduto al pagamento della somma richiesta con il verbale del 17.10.2017 , notificato il 13.12.2017 di €
1.570,16 oltre € 13,88 per le spese di notifica entro i 60 giorni successivi;
- illegittimità del verbale di accertamento sotto il profilo dell'erroneo calcolo delle sanzioni indicate al 200%
senza motivazione ed in violazione dell'art. 18 del Regolamento COSAP senza tener conto,
nell'applicabilità delle sanzione, alla gravità del fatto ed al comportamento del trasgressore.
2 Si è costituita che ha contestato puntualmente ogni avversa deduzione ed CP_1
eccezione, ritenendo infondata l'opposizione e concludendo il rigetto.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione di avviso di pagamento indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento
COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva).
L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità
pari al canone maggiorato del 50%”).
Per l'occupazione abusiva l'Amministrazione applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
disciplinata dalla legge 689/81 e determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis,
2 comma Regolamento COSAP cit).
La pretesa creditoria riportata nell'avviso opposto non è di natura sanzionatoria, ma indennitaria quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata, pertanto,
non assume rilievo la sanzione irrogata con il verbale di accertamento ex art. 14 legge 689/81
per la valenza di atto ricognitivo del debito, a titolo di indennità.
Ciò comporta che il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio ed impedisce l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ma non conduce necessariamente all'annullamento dell'avviso di accertamento indennità proprio in virtù della mancanza di quel vincolo procedimentale che è tipico della
D.D.I con la quale viene applicata la sanzione.
3 Passando all'esame di merito, la società ha contestato la durata dell'occupazione ed il quantum dell'indennità calcolato nei 31 gg precedenti all'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all'
art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo
giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo
prova contraria a carico del trasgressore”.
La normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva, con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale.
Nella fattispecie in esame il sig. , cameriere del ristorante, ha Parte_3
dichiarato: “le sedie e i tavoli erano collocati all'interno dello spazio autorizzato. Ricordo che
un tavolo con sedie, su richiesta del cliente è stato aggiunto e quindi collocato oltre il limite
autorizzato. Ricordo di averlo posizionato io insieme alla mia collega così formando un tavolo
da quattro a sei posti. Il giorno precedente l'11.10.2017 i tavoli erano posizionati
correttamente”..
Il teste sig. , ha dichiarato: “Si ricordo il 11.10.2017 ero presente Testimone_1
nel locale. Si ricordo sono stati collocati oltre il limite autorizzato dai 4 ai cinque tavoli per
far fronte ad una richiesta particolare di turisti in gruppo”. Ed ancora: “Si è vero i tavoli e le
sedie nel periodo 1.10.2017 al 31.10.2017 sono stati collocati nello spazio autorizzato. Si vero,
il giorno precedente il 11.10.2017 i tavoli erano collocati all'interno del limite consentito. Non
c'è stata alcuna richiesta di aggiunta di tavoli ulteriori”.
Dall'esame dalla prova testimoniale, in ragione della presunzione di cui all'art. 14 del
Regolamento COSAP, appare raggiunta la prova dell'“eccezionalità” dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, il solo giorno dell'accertamento, con ai tavoli e sedie.
4 Alla luce di quanto emerso, confermata l'occupazione di maggiore suolo pubblico per il giorno dell'accertamento, la società dovrà comunque corrispondere l'importo l'imitato ad un solo giorno di effettiva occupazione modificando il coefficiente di durata apposto nell'
avviso: pari ad € 3,62 x 1 x 13,08 = € 47,34.
Le spese di lite in ragione della riduzione dell'importo devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
1) In parziale accoglimento, riduce l'importo a titolo di indennità occupazione suolo pubblico ad euro 47,34 pari ad un giorno di effettivo occupazione.
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE
NO ES
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