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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, depositate dal procuratore di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1109/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ROMA - PALAZZO DI Parte_1 P.IVA_1
CITTA' - TO , rappresentato e difeso giusta procura generale Controparte_1
ad lites rep. n. 1018/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F. e Anna Attanasio C.F._1
(C.F. ) C.F._2
- RICORRENTE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla C. ISOL. N. 8 40125 BOLOGNA CP_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. SALITURO PIERO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia no- tificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“-a) dichiarare nullo, ovvero revocare, il monitorio opposto siccome emesso in assenza dei presup- posti di legge;
-b) dichiarare improponibili, inammissibili, ovvero rigettare siccome infondate in fatto prima che in diritto, tutte le avverse pretese;
-c) dichiarare la temerarietà della lite promossa con il deposito del ricorso R.G. n. 15718/2023 e per l'effetto condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c.;
-d) vittoria, in ogni caso, di spese -anche generali- e competenze di causa.
1
In via istruttoria, nella sola remota ipotesi che parte opposta dovesse contestare la documentazione prodotta ovvero la intellegibilità della medesima, si chiede sin da ora di disporre c.t.u. contabile al fine di riscontrare la fondatezza di quanto documentato e spiegato nella presente opposizione in merito alla inesistenza di un debito del per le poste azionate con il ricorso R.G. Parte_1
n. 15718/2023”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO
ACCERTATA l'inammissibilità quale vizio insanabile della domanda del Controparte_3
;
[...]
conseguentemente RIGETTARE l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo n°5157/2023;
NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata in via pre- liminare di rito
ACCERTATO l'intervenuto pagamento, medio tempore, da parte del di Parte_1
quanto oggetto del Decreto Ingiuntivo azionato ed ivi opposto;
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narra- tiva;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dal CP_4
;
[...]
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_2
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, CON-
DANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di CP_2
della ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al
[...]
quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite ricono- sciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha opposto il decreto ingiuntivo n. 5157/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data in data 18.12.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 15718/2023 promosso dalla socie-
2
tà con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della Controparte_2 somma di € 36.137,28 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica e gas/gpl.
1.1. L'opponente, in particolare, ha eccepito che una parte delle fatture azionate con la procedura monitoria erano già state integralmente liquidate, e che un'altra parte doveva essere posta in com- pensazione col controcredito dalla stessa vantato per effetto di una duplicazione nel pagamento del- le fatture gas/gpl.
1.2. L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_2 [...]
la quale si è opposta alle avverse deduzioni. CP_2
2.1. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda in quanto proposta con ricorso anziché con atto di citazione, notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
2.2. Nel merito, ha esposto di aver fornito all'opposta energia elettrica in regime di salvaguardia e gas/gpl tramite Convenzioni CONSIP.
In particolare, rispetto alla fornitura di energia elettrica, ha rappresentato che l'attivazione del re- gime di Salvaguardia avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, allo scopo di garantire la continuità della fornitura a tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che per morosità o cessazione del contratto con il vecchio fornitore non ne ab- biano ancora attivato uno nuovo, le quali, inoltre, siano intestatarie di almeno un sito in alta tensio- ne o in media tensione sul territorio nazionale.
Con riguardo, invece, alla fornitura di gas/gpl, ha evidenziato che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, relativamente anche alle categorie merceologiche energia elettrica e gas, qualora decidano di effettuare acquisti sul libero mercato, e non siano quindi già serviti in un regime “vincolato”, sono tenute ad approvvi- gionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da o dalle centrali di commit- CP_5
tenza regionali di riferimento.
2.3. Si è opposta, poi, l'eccezione di compensazione deducendo che l'importo ingiunto era stato calcolato già al netto delle somme maturate a credito da controparte e, in ogni caso, la genericità delle eccezioni di controparte in quanto del tutto prive di una quantificazione delle somme che ha sostenuto di aver già corrisposto. Ha contestato, inoltre, il valore probatorio della documentazione depositata dal del quale ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. Pt_1
3
2.4. Da ultimo, ha rappresentato che controparte aveva medio tempore corrisposto l'importo complessivo di € 535,76 relativo alle fatture nn. 422310317986 e 422310317990 azionate, resi- duando, quindi, un importo a credito di € 35.601,52.
2.5. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare di rito, il rigetto dell'opposizione a fonte dell'inammissibilità della stessa e conseguentemente la conferma del de- creto ingiuntivo. In via preliminare di merito, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto relativamente al residuo importo di € 35.601,52 e, in subordine,
l'emissione ex art. 186 ter c.p.c. di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 35.601,52, oltre interessi di mora. Nel merito, ha chiesto la conferma del decreto in- giuntivo opposto per l'importo ancora dovuto e, in ogni caso, la condanna del al Parte_1 pagamento di € 35.601,52, oltre interessi di mora, di una somma da liquidarsi equitativamente ex art. 96 c.p.c.
3. Con ordinanza del 18.7.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, è stata fissata per la precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 4 febbraio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Solo la parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione di udienza.
***
4. Tanto premesso, va preliminarmente dato atto che, all'udienza del 14 gennaio 2025, parte op- posta ha dichiarato che nelle more del processo il ha spontaneamente provvedu- Parte_1
to a pagare l'integrale somma portata dal decreto ingiuntivo opposto (senza che quest'ultimo sia stato portato in esecuzione), il quale quindi deve essere revocato e la materia del contendere dichia- rarsi cessata.
5. Avendo l'opposta chiesto la liquidazione in suo favore delle spese processuali, va, in ogni ca- so, valutata la fondatezza della domanda, secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24714/2022).
6. Orbene, l'opposizione del si reputa infondata. Pt_1
6.1. Non contestati sono i rapporti di fornitura tra il ed , né la Parte_1 CP_2
corretta erogazione dei servizi. L'opposizione si basa esclusivamente su una eccezione di intervenu- to parziale pagamento delle somme ingiunte e su una eccezione di compensazione.
6.2. Il criterio della ragione più liquida consente di accertare immediatamente l'infondatezza di tali eccezioni, così assorbendosi ogni valutazione rispetto a quella di inammissibilità della domanda sollevata dall'opposta, superabile tramite il richiamo alla disciplina del rito semplificato di cogni- zione.
4
6.2.1. Rispetto all'eccezione di compensazione, in particolare, emerge chiaramente dalla tabella riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo che la somma di € 50.636,03 è stata esplicitamente presa in considerazione da la quale, a pag. 2, l'ha classificata come “Doppio inc./pag.” e, conse- CP_2
guentemente, portata in detrazione nel computo complessivo.
6.2.2. L'eccezione con cui il ha contestato di aver già provveduto a corrispondere parte Pt_1
delle somme ingiunte, invece, è generica in quanto priva di precisa descrizione circa l'ammontare del totale asseritamente già versato e, in ogni caso, l'opponente non ha raggiunto la prova del pa- gamento: a tale scopo, infatti, si reputano insufficienti i soli mandati di pagamento prodotti, essendo altresì necessaria, come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria competente (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 15504/2022; Cass. civ., sent. n. 29776/2020). Del pari inidonee risultano le determi- ne e le ricevute di pagamento in quanto, oltre ad essere in gran parte riferite a fatture estranee all'oggetto del presente giudizio, potrebbero al più fungere da elemento di prova per dimostrare l'impegno a pagare, ma non già l'effettiva corresponsione delle somme;
le ricevute di pagamento, inoltre, destano alcune perplessità in merito alla loro formazione (il logo del appariva poco Pt_1
definito e poco leggibile) e, in ogni caso, sono prive di sottoscrizione.
7. Non si ritiene di dover procedere ad una condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., non emergendo alcun uso evidentemente distorto o pretestuoso del diritto di difesa.
8. Secondo il principio della soccombenza virtuale, allora, vanno poste a carico della opponente tanto le spese della procedura monitoria, quanto quelle del presente procedimento che si liquidano secondo quanto stabilito nel D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, nei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5157/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.12.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 15718/2023;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in € 6.321,00 per compenso, oltre il 15% del compen- CP_2
so per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 286,00 per spese.
5
Bologna, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, depositate dal procuratore di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1109/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ROMA - PALAZZO DI Parte_1 P.IVA_1
CITTA' - TO , rappresentato e difeso giusta procura generale Controparte_1
ad lites rep. n. 1018/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F. e Anna Attanasio C.F._1
(C.F. ) C.F._2
- RICORRENTE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla C. ISOL. N. 8 40125 BOLOGNA CP_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. SALITURO PIERO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia no- tificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“-a) dichiarare nullo, ovvero revocare, il monitorio opposto siccome emesso in assenza dei presup- posti di legge;
-b) dichiarare improponibili, inammissibili, ovvero rigettare siccome infondate in fatto prima che in diritto, tutte le avverse pretese;
-c) dichiarare la temerarietà della lite promossa con il deposito del ricorso R.G. n. 15718/2023 e per l'effetto condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c.;
-d) vittoria, in ogni caso, di spese -anche generali- e competenze di causa.
1
In via istruttoria, nella sola remota ipotesi che parte opposta dovesse contestare la documentazione prodotta ovvero la intellegibilità della medesima, si chiede sin da ora di disporre c.t.u. contabile al fine di riscontrare la fondatezza di quanto documentato e spiegato nella presente opposizione in merito alla inesistenza di un debito del per le poste azionate con il ricorso R.G. Parte_1
n. 15718/2023”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO
ACCERTATA l'inammissibilità quale vizio insanabile della domanda del Controparte_3
;
[...]
conseguentemente RIGETTARE l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo n°5157/2023;
NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata in via pre- liminare di rito
ACCERTATO l'intervenuto pagamento, medio tempore, da parte del di Parte_1
quanto oggetto del Decreto Ingiuntivo azionato ed ivi opposto;
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narra- tiva;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dal CP_4
;
[...]
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_2
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, CON-
DANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di CP_2
della ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al
[...]
quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite ricono- sciute all'esito del presente procedimento;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha opposto il decreto ingiuntivo n. 5157/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data in data 18.12.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 15718/2023 promosso dalla socie-
2
tà con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della Controparte_2 somma di € 36.137,28 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica e gas/gpl.
1.1. L'opponente, in particolare, ha eccepito che una parte delle fatture azionate con la procedura monitoria erano già state integralmente liquidate, e che un'altra parte doveva essere posta in com- pensazione col controcredito dalla stessa vantato per effetto di una duplicazione nel pagamento del- le fatture gas/gpl.
1.2. L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_2 [...]
la quale si è opposta alle avverse deduzioni. CP_2
2.1. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda in quanto proposta con ricorso anziché con atto di citazione, notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
2.2. Nel merito, ha esposto di aver fornito all'opposta energia elettrica in regime di salvaguardia e gas/gpl tramite Convenzioni CONSIP.
In particolare, rispetto alla fornitura di energia elettrica, ha rappresentato che l'attivazione del re- gime di Salvaguardia avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, allo scopo di garantire la continuità della fornitura a tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che per morosità o cessazione del contratto con il vecchio fornitore non ne ab- biano ancora attivato uno nuovo, le quali, inoltre, siano intestatarie di almeno un sito in alta tensio- ne o in media tensione sul territorio nazionale.
Con riguardo, invece, alla fornitura di gas/gpl, ha evidenziato che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, relativamente anche alle categorie merceologiche energia elettrica e gas, qualora decidano di effettuare acquisti sul libero mercato, e non siano quindi già serviti in un regime “vincolato”, sono tenute ad approvvi- gionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da o dalle centrali di commit- CP_5
tenza regionali di riferimento.
2.3. Si è opposta, poi, l'eccezione di compensazione deducendo che l'importo ingiunto era stato calcolato già al netto delle somme maturate a credito da controparte e, in ogni caso, la genericità delle eccezioni di controparte in quanto del tutto prive di una quantificazione delle somme che ha sostenuto di aver già corrisposto. Ha contestato, inoltre, il valore probatorio della documentazione depositata dal del quale ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. Pt_1
3
2.4. Da ultimo, ha rappresentato che controparte aveva medio tempore corrisposto l'importo complessivo di € 535,76 relativo alle fatture nn. 422310317986 e 422310317990 azionate, resi- duando, quindi, un importo a credito di € 35.601,52.
2.5. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare di rito, il rigetto dell'opposizione a fonte dell'inammissibilità della stessa e conseguentemente la conferma del de- creto ingiuntivo. In via preliminare di merito, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto relativamente al residuo importo di € 35.601,52 e, in subordine,
l'emissione ex art. 186 ter c.p.c. di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per l'importo di € 35.601,52, oltre interessi di mora. Nel merito, ha chiesto la conferma del decreto in- giuntivo opposto per l'importo ancora dovuto e, in ogni caso, la condanna del al Parte_1 pagamento di € 35.601,52, oltre interessi di mora, di una somma da liquidarsi equitativamente ex art. 96 c.p.c.
3. Con ordinanza del 18.7.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, è stata fissata per la precisa- zione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 4 febbraio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Solo la parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione di udienza.
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4. Tanto premesso, va preliminarmente dato atto che, all'udienza del 14 gennaio 2025, parte op- posta ha dichiarato che nelle more del processo il ha spontaneamente provvedu- Parte_1
to a pagare l'integrale somma portata dal decreto ingiuntivo opposto (senza che quest'ultimo sia stato portato in esecuzione), il quale quindi deve essere revocato e la materia del contendere dichia- rarsi cessata.
5. Avendo l'opposta chiesto la liquidazione in suo favore delle spese processuali, va, in ogni ca- so, valutata la fondatezza della domanda, secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24714/2022).
6. Orbene, l'opposizione del si reputa infondata. Pt_1
6.1. Non contestati sono i rapporti di fornitura tra il ed , né la Parte_1 CP_2
corretta erogazione dei servizi. L'opposizione si basa esclusivamente su una eccezione di intervenu- to parziale pagamento delle somme ingiunte e su una eccezione di compensazione.
6.2. Il criterio della ragione più liquida consente di accertare immediatamente l'infondatezza di tali eccezioni, così assorbendosi ogni valutazione rispetto a quella di inammissibilità della domanda sollevata dall'opposta, superabile tramite il richiamo alla disciplina del rito semplificato di cogni- zione.
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6.2.1. Rispetto all'eccezione di compensazione, in particolare, emerge chiaramente dalla tabella riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo che la somma di € 50.636,03 è stata esplicitamente presa in considerazione da la quale, a pag. 2, l'ha classificata come “Doppio inc./pag.” e, conse- CP_2
guentemente, portata in detrazione nel computo complessivo.
6.2.2. L'eccezione con cui il ha contestato di aver già provveduto a corrispondere parte Pt_1
delle somme ingiunte, invece, è generica in quanto priva di precisa descrizione circa l'ammontare del totale asseritamente già versato e, in ogni caso, l'opponente non ha raggiunto la prova del pa- gamento: a tale scopo, infatti, si reputano insufficienti i soli mandati di pagamento prodotti, essendo altresì necessaria, come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria competente (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 15504/2022; Cass. civ., sent. n. 29776/2020). Del pari inidonee risultano le determi- ne e le ricevute di pagamento in quanto, oltre ad essere in gran parte riferite a fatture estranee all'oggetto del presente giudizio, potrebbero al più fungere da elemento di prova per dimostrare l'impegno a pagare, ma non già l'effettiva corresponsione delle somme;
le ricevute di pagamento, inoltre, destano alcune perplessità in merito alla loro formazione (il logo del appariva poco Pt_1
definito e poco leggibile) e, in ogni caso, sono prive di sottoscrizione.
7. Non si ritiene di dover procedere ad una condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., non emergendo alcun uso evidentemente distorto o pretestuoso del diritto di difesa.
8. Secondo il principio della soccombenza virtuale, allora, vanno poste a carico della opponente tanto le spese della procedura monitoria, quanto quelle del presente procedimento che si liquidano secondo quanto stabilito nel D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, nei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5157/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.12.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 15718/2023;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in € 6.321,00 per compenso, oltre il 15% del compen- CP_2
so per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 286,00 per spese.
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Bologna, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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