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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG N. 7691/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia individuale di lavoro tra (avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio); Parte_1
e
“ ”(avv.ti Fabiola Fedele e Controparte_1
Pietro Carrozzini); nonchè
“ , dichiarata fallita nel settembre Controparte_2
2018
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. In punto di fatto, è opportuno premettere che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dapprima alle dipendenze della
“ dal 01.12.2001 al 30.06.2016 (data Controparte_2 di avvicendamento nell'appalto di gestione dei rifiuti) e successivamente della “ , Controparte_1 dal 01.07.2016 fino al pensionamento. Ha lamentato di essere stato inquadrato al Livello 2A del
“CCNL Nettezza Urbana Aziende Private”, a cui parte datoriale aderiva, e di aver sempre osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì alla domenica, dalle ore 05,00 alle ore 12,00, con un giorno di riposo, per entrambe le datrici di lavoro seppur fosse formalmente assunto per 36 ore settimanali. Alla luce di tali deduzioni, il ricorrente ha convenuto in giudizio le società datrici di lavoro per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale 3B,
o al più il livello 3A, dell'applicato CCNL. Nelle more, la società è stata dichiarata Controparte_2 fallita con sentenza di settembre 2018 e, pertanto, la parte ricorrente ha rinunziato alle domande spiegate nei confronti di detta società. Di contro, la società convenuta ha contestato la CP_1 fondatezza della prospettazione attorea nel suo complesso.
1 Risulta opportuno premettere che, a mente dell'orientamento prevalente della Corte regolatrice, cui si intende dar seguito, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. […]”( cfr. Cort. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 (Rv. 655877 - 01). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Poste tali premesse, ne discende quale logico corollario il rigetto della domanda attorea.
2 Non può essere accolta la rivendicazione attorea afferente al riconoscimento del superiore inquadramento connesso all'asserita ascrivibilità delle mansioni svolte al livello 3B ovvero 3A del C.C.N.L. di settore -in luogo del livello 2 riconosciuto dalla società datrice di lavoro- atteso che l'espletata istruttoria non ha affatto confermato che il ricorrente svolgesse attività riconducibili alla declaratoria contrattuale che si invoca ovvero il LIVELLO B)PROFESSIONALE e che di seguito si riporta: “Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”. Svolgono attività̀ esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.”. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa hanno in sostanza confermato le mansioni dal ricorrente sì come dedotte nell'atto introduttivo. Il teste , collega del ricorrente ha confermato le Tes_1 mansioni svolte: “..molto spesso ci è capitato di lavorare assieme nell'attività di raccolta porta a porta e nel ritiro degli ingombranti presso le abitazioni o recuperati quando abbandonati sulle vie cittadine. Quando facevamo lo stesso orario, mi è capitato di vedere il ricorrente fare attività di spazzatura a mano o usare il soffiatore delle foglie. Mi è capitato inoltre di vedere il ricorrente in occasione dell'attività di potatura tagliare finché poteva, i rami degli alberi senza salire sulle scale e raccogliere con la scopa gli scarti del giardinaggio. Durante l'attività di disinfestazione , è capitato una volta di vedere il ricorrente utilizzare il joystick che movimenta la pompa per la disinfestazione delle zanzare ed insetti a bordo del mezzo condotto da altro collega. Per quanto
3 riguarda l'attività di raccolta rifiuti porta a porta, ho visto il signor guidare il mini-compattatore che si Pt_1 guida con la patente B.”. Il teste ha riferito:“ “Quanto alla posizione sub a) Tes_2 posso dire che il Sig. svolgeva le seguenti Pt_1 mansioni: raccolta porta a porta rifiuti solidi urbani, rimozione e recupero ingombranti, spazzamento e raccolta, diserbo. Non ricordo se svolgesse le altre mansioni indicate.””. Il teste ha riferito:“ posso dire che il Sig. Testimone_3
si occupava di raccolta porta a porta dei rifiuti Pt_1 solidi urbani, rimozione degli ingombranti, attività di spazzamento, potatura alberi, diserbo. Non ricordo se si occupasse di disinfestazione, le altre non le disimpegnava;
per quanto riguarda la raccolta dei cassonetti posso dire che tanto è avvenuto sino al passaggio al servizio porta a porta e consisteva nell'avvicinare il cassonetto al compattatore, agganciandolo, e quest'ultima macchina svuotava meccanicamente il cassonetto stesso.” Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi risultano essere del tutto generiche e non dettagliate e non confortano per nulla l'assunto attoreo sullo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni proprie del livello invocato, caratterizzate da preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa. Anzi le mansioni sì come descritte dai testi risultano essere perfettamente riconducibili al livello di inquadramento effettuato dalla datrice di lavoro. Basti leggere i casi esemplificativi del livello 2: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta l'ausilio di veicoli;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, emuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti addetto al risanamento ambientale, addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale, addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali ecc. In disparte il rilievo per cui i testi citati da parte ricorrente risultano essere scarsamente attendibili, avendo instaurato contenziosi per fattispecie analoghe nei confronti della datrice di lavoro. Per contro il teste di parte resistente, ha precisato Tes_4 quanto segue: “sulla circostanza sub A di pagina 14 del ricorso, e relativamente alla posizione della non è CP_1 vera in quanto il ricorrente si occupava, come ho già
4 riferito unicamente dello spazzamento delle strade manualmente, a Casamassima, per spostarsi usava una Ape Piaggio 50”. Orbene, alla luce delle emergenze della prova orale sin qui riportate, non può evincersi l'espletamento di mansioni che, sulla base di procedure prestabilite, richiedano preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Occorre, inoltre, precisare che risulta essere irrilevante il riferimento dalla parte ricorrente alla definizione mezzo di verbale di conciliazione di vertenze promosse da altri dipendenti della “ che, come il ricorrente, che CP_1 vantavano l'inquadramento nella qualifica superiore ed ai quali è stato riconosciuto il superiore livello. Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014 (Rv. 633683 - 01). Per quanto concerne il capo della domanda afferente all'espletamento di lavoro straordinario, va parimenti disattesa la rivendicazione attorea afferente alle differenze retributive per il lavoro straordinario, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del lavoratore. I testi escussi si sono limitati a confermare l'orario lavorativo di sei ore giornaliere, per poi dichiarare del tutto genericamente che potesse capitare di espletare lavoro straordinario, senza tuttavia specificare in maniera convergente, specifica e nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la frequenza temporale del superamento dell'orario di lavoro di 6 ore (teste Tes_2
“Quanto alla posizione sub c) posso dire per diretta contezza che il Sig. svolgeva due turni di lavoro Pt_1 alternativamente, uno previsto dalle 04,00 alle 10,00 ed un altro dalle 6,00 alle 12.00”; “Però capitava che 3 o 4 volte a settimana rispetto all'orario previsto facesse un'ora in
5 più per esigenze aziendali. Ciò avveniva all'inizio dell'introduzione del porta a porta e capita tutt'ora, con più frequenza nei primi due anni di lavoro per;
teste CP_1
: “Il Sig. svolgeva due turni, 4,00 – Testimone_3 Pt_1
10,00 e 6,00 – 12,00. In base alle esigenze di servizio, per i primi due anni, poteva accadere, per 3 o 4 volte a settimana, che il ricorrente svolgesse una o due ore in più. Per i primi due anni intendo quelli della gestione;
CP_1 teste : “Confermo il contenuto della circostanza c, Tes_1 precisando che il signor è andato in congedo per Pt_1 pensione l'anno scorso. Confermo sia l'orario di lavoro, sia i giorni di lavoro con riposo la domenica, che le direttive impartite dal signor Anzi preciso meglio, Testimone_5
d'estate (fine maggio- fine settembre) l'orario di lavoro era dalle 4 alle ore 11, mentre d'inverno l'orario era dalle ore 5 alle ore 12, preciso che questo era l'orario imposto dalla ditta, tuttavia poteva capitare che qualora non si fosse finito di raccogliere i rifiuti entro l'orario imposto nella zona assegnata, poteva capitare di lavorare del tempo in più. Questo posso precisare in quanto io e il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni e molto spesso ci è capitato di lavorare assieme”. Laddove, occorre evidenziare che risultano esservi evidenti discrasie tra le dichiarazioni rese dai testi sull'arco temporale di superamento dell'orario ordinario di lavoro trattandosi, peraltro, di colleghi di lavoro coi quali talvolta il ricorrente si è trovato a lavorare e che non sono a conoscenza di tutte le volte in cui il ricorrente superava l'orario di lavoro ordinario. A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie. Nemmeno può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività maturate e non godute, atteso che il lavoratore non ha adempiuto all'onere della prova relativo all'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie;
difatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad
6 esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26985/09)”. In conclusione, per tutti i motivi appena enucleati, la domanda attorea nei confronti della “ ” deve essere CP_1 disattesa nel suo complesso. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della “ , stante la mancata Controparte_2 riassunzione del processo nel termine di legge. Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della
“ ”; Controparte_2
-rigetta la domanda nei confronti della “ Controparte_1
”;
[...]
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente “ delle Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.629,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale.
Bari, 10 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia individuale di lavoro tra (avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio); Parte_1
e
“ ”(avv.ti Fabiola Fedele e Controparte_1
Pietro Carrozzini); nonchè
“ , dichiarata fallita nel settembre Controparte_2
2018
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. In punto di fatto, è opportuno premettere che il ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dapprima alle dipendenze della
“ dal 01.12.2001 al 30.06.2016 (data Controparte_2 di avvicendamento nell'appalto di gestione dei rifiuti) e successivamente della “ , Controparte_1 dal 01.07.2016 fino al pensionamento. Ha lamentato di essere stato inquadrato al Livello 2A del
“CCNL Nettezza Urbana Aziende Private”, a cui parte datoriale aderiva, e di aver sempre osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì alla domenica, dalle ore 05,00 alle ore 12,00, con un giorno di riposo, per entrambe le datrici di lavoro seppur fosse formalmente assunto per 36 ore settimanali. Alla luce di tali deduzioni, il ricorrente ha convenuto in giudizio le società datrici di lavoro per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale 3B,
o al più il livello 3A, dell'applicato CCNL. Nelle more, la società è stata dichiarata Controparte_2 fallita con sentenza di settembre 2018 e, pertanto, la parte ricorrente ha rinunziato alle domande spiegate nei confronti di detta società. Di contro, la società convenuta ha contestato la CP_1 fondatezza della prospettazione attorea nel suo complesso.
1 Risulta opportuno premettere che, a mente dell'orientamento prevalente della Corte regolatrice, cui si intende dar seguito, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. […]”( cfr. Cort. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 (Rv. 655877 - 01). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Poste tali premesse, ne discende quale logico corollario il rigetto della domanda attorea.
2 Non può essere accolta la rivendicazione attorea afferente al riconoscimento del superiore inquadramento connesso all'asserita ascrivibilità delle mansioni svolte al livello 3B ovvero 3A del C.C.N.L. di settore -in luogo del livello 2 riconosciuto dalla società datrice di lavoro- atteso che l'espletata istruttoria non ha affatto confermato che il ricorrente svolgesse attività riconducibili alla declaratoria contrattuale che si invoca ovvero il LIVELLO B)PROFESSIONALE e che di seguito si riporta: “Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”. Svolgono attività̀ esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.”. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa hanno in sostanza confermato le mansioni dal ricorrente sì come dedotte nell'atto introduttivo. Il teste , collega del ricorrente ha confermato le Tes_1 mansioni svolte: “..molto spesso ci è capitato di lavorare assieme nell'attività di raccolta porta a porta e nel ritiro degli ingombranti presso le abitazioni o recuperati quando abbandonati sulle vie cittadine. Quando facevamo lo stesso orario, mi è capitato di vedere il ricorrente fare attività di spazzatura a mano o usare il soffiatore delle foglie. Mi è capitato inoltre di vedere il ricorrente in occasione dell'attività di potatura tagliare finché poteva, i rami degli alberi senza salire sulle scale e raccogliere con la scopa gli scarti del giardinaggio. Durante l'attività di disinfestazione , è capitato una volta di vedere il ricorrente utilizzare il joystick che movimenta la pompa per la disinfestazione delle zanzare ed insetti a bordo del mezzo condotto da altro collega. Per quanto
3 riguarda l'attività di raccolta rifiuti porta a porta, ho visto il signor guidare il mini-compattatore che si Pt_1 guida con la patente B.”. Il teste ha riferito:“ “Quanto alla posizione sub a) Tes_2 posso dire che il Sig. svolgeva le seguenti Pt_1 mansioni: raccolta porta a porta rifiuti solidi urbani, rimozione e recupero ingombranti, spazzamento e raccolta, diserbo. Non ricordo se svolgesse le altre mansioni indicate.””. Il teste ha riferito:“ posso dire che il Sig. Testimone_3
si occupava di raccolta porta a porta dei rifiuti Pt_1 solidi urbani, rimozione degli ingombranti, attività di spazzamento, potatura alberi, diserbo. Non ricordo se si occupasse di disinfestazione, le altre non le disimpegnava;
per quanto riguarda la raccolta dei cassonetti posso dire che tanto è avvenuto sino al passaggio al servizio porta a porta e consisteva nell'avvicinare il cassonetto al compattatore, agganciandolo, e quest'ultima macchina svuotava meccanicamente il cassonetto stesso.” Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi risultano essere del tutto generiche e non dettagliate e non confortano per nulla l'assunto attoreo sullo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni proprie del livello invocato, caratterizzate da preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa. Anzi le mansioni sì come descritte dai testi risultano essere perfettamente riconducibili al livello di inquadramento effettuato dalla datrice di lavoro. Basti leggere i casi esemplificativi del livello 2: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta l'ausilio di veicoli;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, emuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti addetto al risanamento ambientale, addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale, addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali ecc. In disparte il rilievo per cui i testi citati da parte ricorrente risultano essere scarsamente attendibili, avendo instaurato contenziosi per fattispecie analoghe nei confronti della datrice di lavoro. Per contro il teste di parte resistente, ha precisato Tes_4 quanto segue: “sulla circostanza sub A di pagina 14 del ricorso, e relativamente alla posizione della non è CP_1 vera in quanto il ricorrente si occupava, come ho già
4 riferito unicamente dello spazzamento delle strade manualmente, a Casamassima, per spostarsi usava una Ape Piaggio 50”. Orbene, alla luce delle emergenze della prova orale sin qui riportate, non può evincersi l'espletamento di mansioni che, sulla base di procedure prestabilite, richiedano preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Occorre, inoltre, precisare che risulta essere irrilevante il riferimento dalla parte ricorrente alla definizione mezzo di verbale di conciliazione di vertenze promosse da altri dipendenti della “ che, come il ricorrente, che CP_1 vantavano l'inquadramento nella qualifica superiore ed ai quali è stato riconosciuto il superiore livello. Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014 (Rv. 633683 - 01). Per quanto concerne il capo della domanda afferente all'espletamento di lavoro straordinario, va parimenti disattesa la rivendicazione attorea afferente alle differenze retributive per il lavoro straordinario, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del lavoratore. I testi escussi si sono limitati a confermare l'orario lavorativo di sei ore giornaliere, per poi dichiarare del tutto genericamente che potesse capitare di espletare lavoro straordinario, senza tuttavia specificare in maniera convergente, specifica e nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la frequenza temporale del superamento dell'orario di lavoro di 6 ore (teste Tes_2
“Quanto alla posizione sub c) posso dire per diretta contezza che il Sig. svolgeva due turni di lavoro Pt_1 alternativamente, uno previsto dalle 04,00 alle 10,00 ed un altro dalle 6,00 alle 12.00”; “Però capitava che 3 o 4 volte a settimana rispetto all'orario previsto facesse un'ora in
5 più per esigenze aziendali. Ciò avveniva all'inizio dell'introduzione del porta a porta e capita tutt'ora, con più frequenza nei primi due anni di lavoro per;
teste CP_1
: “Il Sig. svolgeva due turni, 4,00 – Testimone_3 Pt_1
10,00 e 6,00 – 12,00. In base alle esigenze di servizio, per i primi due anni, poteva accadere, per 3 o 4 volte a settimana, che il ricorrente svolgesse una o due ore in più. Per i primi due anni intendo quelli della gestione;
CP_1 teste : “Confermo il contenuto della circostanza c, Tes_1 precisando che il signor è andato in congedo per Pt_1 pensione l'anno scorso. Confermo sia l'orario di lavoro, sia i giorni di lavoro con riposo la domenica, che le direttive impartite dal signor Anzi preciso meglio, Testimone_5
d'estate (fine maggio- fine settembre) l'orario di lavoro era dalle 4 alle ore 11, mentre d'inverno l'orario era dalle ore 5 alle ore 12, preciso che questo era l'orario imposto dalla ditta, tuttavia poteva capitare che qualora non si fosse finito di raccogliere i rifiuti entro l'orario imposto nella zona assegnata, poteva capitare di lavorare del tempo in più. Questo posso precisare in quanto io e il ricorrente svolgevamo le stesse mansioni e molto spesso ci è capitato di lavorare assieme”. Laddove, occorre evidenziare che risultano esservi evidenti discrasie tra le dichiarazioni rese dai testi sull'arco temporale di superamento dell'orario ordinario di lavoro trattandosi, peraltro, di colleghi di lavoro coi quali talvolta il ricorrente si è trovato a lavorare e che non sono a conoscenza di tutte le volte in cui il ricorrente superava l'orario di lavoro ordinario. A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie. Nemmeno può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività maturate e non godute, atteso che il lavoratore non ha adempiuto all'onere della prova relativo all'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie;
difatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad
6 esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26985/09)”. In conclusione, per tutti i motivi appena enucleati, la domanda attorea nei confronti della “ ” deve essere CP_1 disattesa nel suo complesso. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della “ , stante la mancata Controparte_2 riassunzione del processo nel termine di legge. Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della
“ ”; Controparte_2
-rigetta la domanda nei confronti della “ Controparte_1
”;
[...]
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente “ delle Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.629,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale.
Bari, 10 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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