Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 26681/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22/07/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 18/08/1976 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in V. TAGGIA 13 20153 MILANO [MI] CP 1 con l'Avv. PELLEGRINI SILVIO elettivamente domiciliato CORSO VITTORIO EMANUELE, 22
41100 MODENA
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte 2 data e luogo di nascita: 27/04/1975 a ROMA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]25 20153 MILANO ITALIA con l'Avv. ROSSI PAOLO elettivamente domiciliato VIA ARIENTI, 37 40124 BOLOGNA
Parte convenuta
CP_3 e Per 1 nati il 25 giugno 2013 in persona del curatore speciale avv. Alessandro
Simeone in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO degli atti del procedimento in data 11 settembre 2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI CP_4
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SALE AS (BS) il
10/06/2011 (anno 2011, atto n3, parte II, serie A) trascritto anche presso il Comune di Roma ( n.
146 p II S B) e di NO (anno 2011 e NO atto 425 anno 2011 P II serie B).
Dall'unione sono nati CP_3 e Per 1 il 25 giugno 2013
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 6 ottobre 2020 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 1566/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di NO del 24 gennaio 2024 depositata il 9 febbraio 2024.
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli civili del matrimonio avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data concordando con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzando ulteriori domande.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 19 febbraio 2025, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Sui provvedimenti temporanei
Ritenuto che nel contesto dato come chiesto da madre e curatore speciale, non vi siano ragioni per modificare le condizioni di separazione -fatate proprie neppure cinque mesi fa dalla corte di
Appello di NO- che, pertanto devono trovare integrale conferma con la precisazione che, a tutela dei due minori, il rientro dalla domenica di competenza paterna presso il domicilio materno deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00
Sulle istanze istruttorie
Le richieste di prova costituenda articolate dalle parti non sono ammissibili in quanto valutative e superflue ai fini della decisione
Al fine di avere un quadro decisorio il più completo possibile nell'interesse dei minori è necessario:
- Ordinare al padre di depositare la documentazione medica di cui ha dato conto in parte motiva entro il 14 marzo 2025
- Ordinare alla madre di depositare entro il 14 marzo 2025 documentazione attestante la presa in carico psicologica die minori presso il Centro Benedetta d'Intino
- Disporre che i SS provvedano ad un accesso domiciliare presso il domicilio paterno al fine di accertare l'effettiva composizione delle persone li dimoranti (nelle opposte dichiarazione dei genitori)
- Richiedere con Controparte 5 al CPS di via Mosca di relazionare in ordine alla presa in con particolare riferimento alla data della presa in carico, allecarico di Controparte_2 tempistiche degli incontri, alla diagnosi formulata ed ad eventuali prescrizioni anche farmacologiche impartite trasmettendo una relazione di aggiornamento entro il 30 marzo 2025
Rinvia il procedimento all'udienza del 17 aprile 2025 ore 11.00
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande *******
Sulla pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 6 ottobre 2020, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 1566/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
NO del 24 gennaio 2024 depositata il 9 febbraio 2024 ed il ricorso per lacessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 20/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione.) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.26681 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte 2 rito concordatario in SALE AS (BS) il 10/06/2011 anno e Controparte_2
2011, atto n3, parte II, serie A) trascritto anche presso il Comune di Roma ( n. 146 p II S B)
e di NO (anno 2011 e NO atto 425 anno 2011 P II serie B); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALE AS (BS) di NO e di Roma perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato