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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 4275/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il G.E.
Nella persona del giudice Stefania Armiero
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Santaniello con studio in Lauro (AV), alla via Principe Amedeo
n.28, presso il quale è elettivamente domiciliata
(attore)
E
, in p.l.r.p.t., Concessionaria del servizio di riscossione delle CP_1 entrate del Comune di Palma Campania, (NA) (C.F. - P. IVA P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Biagio Graniero P.IVA_2
Esposito con studio in via Santa Barbara n. 129,80023 – Caivano (NA, presso il quale è elettivamente domiciliata
(convenuto)
NONCHE'
COMUNE DI PALMA CAMPANIA, in persona del sindaco p.t., Via Municipio,
74 - 80036 Palma Campania (NA),Partita IVA: P.IVA_3
Codice fiscale: P.IVA_4
(convenuto contumace) in persona del sindaco p.t., Partita IVA: - CP_2 P.IVA_5
Codice Fiscale: P.IVA_6
(convenuto contumace)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come da atti depositati
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 27.03.2022 la sig.ra presentava innanzi al Tribunale Parte_1 di Nola – Esecuzioni Mobiliari ricorso ex artt. 615, 617 comma 2 e 618 c.p.c. avverso atto di pignoramento presso terzi redatto ex art. 72 bis d.p.r. 602/73 con contestuale istanza di sospensione (Atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento n. PMPG6020220001416 CRONOLOGICO N. C0403/22
GP del 04.03.2022, redatto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73) per un importo complessivo pari ad euro 906,24.
Il giudice Dr. Perrino, con provvedimento comunicato dalla cancelleria in data
09.05.2022, così disponeva: “Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della invocata sospensione avendo il debitore esecutato eccepito la prescrizione dei crediti richiesti, Letti gli art.615 e 624 cpc
PQM
Sospende
l'esecuzione. Fissa ex art.616 cpc termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito...”
Con l'atto di citazione notificato, ha chiesto:- 1) Accogliere Parte_1 la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità della procedura intentata dai convenuti con Atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento n. PMPG6020220001416 CRONOLOGICO N. C0403/22 GP del
04.03.2022 per la somma di € 906,24, in danno della sig.ra Parte_1 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla ed al comune di Palma Campania. 2). Parte_1 CP_1
- Accertare e dichiarare non dovuta dalla ricorrente per intervenuta prescrizione, e per tutti i motivi esposti, la somma di € 906,24. 3). -
Condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero chi di essi per quanto di proprio titolo, onere e/o responsabilità al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, anche ai sensi dell'arti 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa.
4). - Condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero chi di essi per quanto di proprio titolo onere e/o responsabilità alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. L'attore eccepisce la carenza di legittimazione passiva della sig.ra l'inesistenza del Parte_1 presupposto dell'imposta. Eccepisce, inoltre, la prescrizione dei presunti crediti azionati dalla , risalenti addirittura agli anni: - IMU anni CP_1
2014 e 2015, TASI anni 2014 e 2015, asserendo che alcun atto interruttivo della prescrizione è stato notificato alla sig.ra da parte dei Parte_1 resistenti. Infine, eccepisce l'attore l'inesistenza degli atti presupposti per vizi di notifica.
Si è costituita la e ha eccepito la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt 616 cpc e 19 D.LGS 546/92 nonché il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice in favore del Giudice tributario con riferimento alla pretesa impositiva contenuta nell'atto di pignoramento (IMU)
E' rimasto contumace il Comune di Palma Campania nonché CP_2
.
[...]
Si osserva che il giudizio di merito de quo è stato iniziato senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 615, comma 2, e 618 c.p.c., avendo il giudice dell'esecuzione emesso con decreto il provvedimento di sospensione senza poi fissare l'udienza innanzi a sé per la discussione e per la conferma, revoca o modifica del detto provvedimento, assegnando i termini per il giudizio di merito.
Orbene, è pacifico che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile. La struttura cd. bifasica della fase introduttiva è prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio in ragione della natura meramente processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Revoca il provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte;
Rigetta la opposizione perché la domanda di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione all'esecuzione non poteva essere proposta;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Nola, 18.6.25 Il G.U.
dott.ssa Stefania Armiero