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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati: Dott. Maurizio Petrelli PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 645/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17 dicembre 2024
TRA
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Monticchio, procuratore CP_1 domiciliatario;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'Avv. Monticchio per l'udienza del 17 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2016, adiva il Tribunale di Lecce, CP_1 chiedendo l'annullamento del matrimonio contratto con per Parte_1 incapacità di intendere e volere ex art. 120 c.c. oppure ex art. 122 c.c. perché il consenso era stato estorto con violenza o era stato determinato da timore di eccezionale gravità o era stato effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge.
, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 27 settembre Parte_1
2019, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 14 giugno 2021, il Tribunale di Lecce dichiarava l'annullamento del matrimonio civile contratto tra le parti in Dakar (Senegal) in
1 data 09.08.2016 trascritto in Italia nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lecce, in data 19.08.2016, parte II, serie C, anno 2016; ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce di provvedere agli adempimenti di competenza;
condannava la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite e delle spese della consulenza tecnica espletata.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 5 luglio 2021, il difensore di ha proposto appello e, in data 27 ottobre 2021, si è costituito, per Parte_1 tramite del suo difensore, , chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile CP_1 l'appello e, nel merito, di rigettarlo.
In data 22 novembre 2021, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20 settembre 2022, la Corte, preso atto della cancellazione dall'albo degli Avvocati dell'Avv. Fusaro, difensore dell'appellante, dichiarava l'interruzione del processo.
Con istanza depositata il 21 novembre 2023, l'Avv. Monticchio ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento, stante la mancata riassunzione della causa nei termini di legge. Con decreto del 29 novembre 2023, veniva fissata l'udienza del 19 dicembre 2023 per la comparizione delle parti, ai fini della declaratoria di estinzione;
sciogliendo la riserva assunta a tale udienza, la Corte fissava termine sino al 5 febbraio 2023 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, rinviando la causa all'udienza del 19 marzo 2024, da celebrarsi in forma scritta. Con successiva ordinanza del 17 aprile 2024, la Corte concedeva nuovo termine all'istante per la notifica alla controparte dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del procedimento, nonché del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e rinviava per la verifica di tale incombente e per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024. La causa è stata riservata all'esito dello spirare dei termini per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di interruzione del processo per cancellazione dall'albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all'art. 301 c.p.c., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c. decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita ovvero desumibile dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (cfr.
Cass. Sez. 2, n. 10594/2019, Criscuolo, Rv. 653499 – 01). Nella specie, dalla documentazione prodotta dal difensore dell'appellato risulta che, con pec del 19 settembre 2022, l'Avv. Fusaro aveva comunicato alla Corte e alla controparte la sua avvenuta cancellazione dall'albo degli avvocati e che, con missiva del 5 agosto 2024, ha manifestato allo stesso legale la propria volontà di Parte_1 non proseguire nel presente giudizio. Da tale dichiarazione può desumersi l'avvenuta conoscenza da parte della Pt_1 dell'evento interruttivo. Pertanto, la mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi decorrente, al più tardi, dal 5 agosto 2024 impone la declaratoria di estinzione del processo per inattività delle parti a norma dell'art. 307 commi 3 e 4 c.p.c..
2 A norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Lecce, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 14 giugno 2021, così provvede:
[...]
- dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti;
- nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Maurizio Petrelli
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