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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Marina Tucci Presidente Relatore
Maria Delle Donne Consigliere
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art.392 c.p.c. iscritta al n. 2242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Federica Sandulli e Domenico Sandulli che la rappresentano e difendono con l'Avv.to Mariamatilde Cascone per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso la propria sede, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Luca Scordino e Paolo Picozza che la rappresentano e difendono per mandato in atti
Controparte_2
( C.F. ) P.IVA_3
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Giorgio Assumma che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Andrea Miccichè per mandato in atti
Oggetto: giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 1689/2023 – diritto di autore – copia privata -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 51829/2012 ) l' Parte_1
, costituita il dieci maggio 2010, conveniva la dinanzi al Tribunale di Roma,
[...] CP_1 sezione specializzata della proprietà intellettuale e industriale, chiedendo che fosse condannata, per gli anni 2010 e 2011, a pagarle la quota dei compensi per copia privata asseritamente spettanti per gli artisti alla stessa associati ai sensi degli artt. 71 septies e octies legge 633/1941.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza della domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare cui aveva versato i diritti di copia, per essere CP_2 manlevata.
Autorizzata la chiamata si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande. CP_2
Il Tribunale con sentenza 19756/2016 così statuiva :
“respinge tutte le domande formulate dal;
dichiara assorbite le Parte_1 domande proposte dall nei confronti d;
condanna CP_1 CP_2 Parte_1
a rifondere alla le spese processuali liquidate per ciascuna
[...] Controparte_3 parte in complessivi € 7.254,00 per compensi professionali oltre accessori di legge”.
L' proponeva appello. Parte_1
Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte di Appello, sezione specializzata imprese, con sentenza 2159/2020 rigettava l'appello e compensava interamente le spese del secondo grado.
L' impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione;
si Parte_1 costituivano le controparti resistendo con controricorso;
proponeva anche ricorso CP_1 incidentale condizionato che era dichiarato inammissibile.
La Corte di Cassazione con ordinanza 1689/2023 accoglieva i motivi di impugnazione relativi alla legittimazione dell'Associazione a proporre domanda per gli artisti iscritti statuendo :
“….il requisito formale ad probationem ( è - ndr) soddisfatto dalla scheda di adesione al e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il mandato”. Parte_1
La Corte di Cassazione poi affermava:
“La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all'Associazione e al relativo Statuto con la
2 seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q), anch'esso non esaminato (cfr supra motivo 1), al pari della produzione iniziale dell'elenco degli associati (doc.3, riprodotti come allegati 2 e 6 al ricorso)…… Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativa della , Parte_1
l'individuazione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata dalla ricorrente, sia pure per relationem, in sede di seconda memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., producendo le schede di adesione, che recavano chiaramente l'indicazione del singolo AIE associato. Solo un vacuo formalismo avrebbe imposto alla ricorrente di indicare anche nella memoria i nomi degli AIE, di cui aveva prodotto le 1149 schede di adesione, cartacee o digitali, perfettamente leggibili, in modo più che idoneo ad assicurare la conoscenza dei nominativi dei mandanti in capo alle controparti e così lo sfogo del contraddittorio. L'indicazione della specifica attività svolta dal singolo AIE, pretesa dalla Corte territoriale, non discende da alcuna norma di legge. ….Artisti 7607 aveva richiesto di essere ammessa al riparto pro quota, quale associazione maggiormente rappresentativa e aveva documentato l'adesione di 1149 artisti, producendo inoltre 260 mandati espressi. Da tali documenti si desumevano per ciascun associato, generalità complete e attività artistica di competenza. Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandati vantati dalla ricorrente. In questa prospettiva la richiesta di ordine di esibizione formulata da e rivolta ad ottenere dalla le informazioni circa gli importi Parte_1 CP_1 raccolti negli anni 2010 e 2011 per copia privata e trasferiti non era affatto CP_2 esplorativa ed era anzi l'unica modalità possibile per procedere al calcolo richiesto dall'attrice. “
La Corte di Cassazione quindi così disponeva :
“accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.”
7607 riassumeva il giudizio. Parte_1
Si costituivano e . CP_1 CP_2
La Corte di Appello con ordinanza depositata il ventuno febbraio 2024 così disponeva :
“Ordina a di esibire in giudizio la documentazione Controparte_1 attestante l'entità degli incassi e delle competenze percepite per il diritto di copia ex art. 71 octies l.d.a. nonché l'entità delle somme trasferite a Controparte_4 per l'anno 2010 ( nei limiti del periodo successivo alla costituzione di
[...]
) nonché per tutto l'anno 2011”. Controparte_5
3 Con ordinanza depositata il sei giugno 2024 era disposta CTU.
7607 concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare ch 7607 ex art. 71octies, comma 3 della legge Parte_1
22/04/1941, n. 633, associazione di categoria maggiormente rappresentativa, è legittimata sin dalla propria costituzione nell'anno 2010 a partecipare pro quota alla ripartizione dei compensi di cui all'art. 71 septies della legge 22/04/1941, n. 633 per conto degli artisti interpreti ed esecutori propri associati;
2) Per l'effetto, condannare l Controparte_6
al versamento in favore di della quota, come
[...] Parte_1 determinata dal CTP di 7607 nella tabella “IPOTESI 3, B1 riclassificata” pari a Euro Pt_1
2.883.193,52 o, in via subordinata, salvo gravame, quella di cui alla ipotesi B1 formulata dal CTU pari a Euro 2.456.759,21 o, in via ulteriormente subordinata e sempre salvo gravame, nella diversa somma ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa, dei compensi ex art. 71septies della legge 22/04/1941, n. 633 con riferimento all'anno 2010 e all'anno 2011 e, con riferimento agli acconti del 2010, che parte convenuta ha dichiarato di aver percepito, condannare il alla restituzione ad CP_2 Parte_1 delle somme trattenute a titolo di aggio sui compensi spettanti ai propri rappresentati a seguito di ulteriore attività istruttoria;
3) in subordine rispetto al punto 2) che precede, qualora si ritenesse accertato il diritto di ma si ritenesse ancora Parte_1 controversa la quota dei compensi ex art. 71septies della legge 22/04/1941, n. 633 ad essa spettanti, condannare in forma generica ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. l
[...]
al pagamento dei predetti compensi rinviando al prosieguo Controparte_6 del processo per la relativa liquidazione, condannando, altresì, nelle more l
[...]
al pagamento di una provvisionale nella misura per cui sarà Controparte_6 eventualmente raggiunta la prova;
4) In via istruttoria, ai fini della determinazione del quantum debeatur, sul presupposto che abbia adempiuto correttamente all'ordine di CP_1 esibizione, si insiste per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di di tutta la CP_2 documentazione relativa alle somme versate da a a titolo di acconto CP_1 CP_2 sull'anno 2010 e agli importi trattenuti da a titolo di aggio;
5) Sempre in via CP_2 istruttoria, ci si riserva ogni ulteriore richiesta e produzione documentale all'esito dell'esame delle avverse memorie difensive. Con vittoria di spese IVA e CPA come per legge”
SIAE concludeva chiedendo :
“a – dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità o comunque rigettare le domande articolate nell'atto di citazione avversario in questa sede di rinvio, confermando quanto deciso con la sentenza di primo grado e con ogni conseguente opportuno provvedimento;
b – in difetto, tenuto conto della responsabilità del , in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, quale già chiamato in causa in primo grado e comunque parte di questa fase di rinvio, accertato e dichiarato l'avvenuto incasso o comunque la sussistenza dell'obbligo di manleva, condannare il a restituire tutte le somme a quest'ultimo CP_2 precedentemente versate dalla e che fossero giudizialmente riconosciute – CP_1 nell'eventualità di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante – al;
in ogni caso, condannare comunque il a Parte_1 CP_2 manlevare l per ogni e qualsiasi somma che l'attuale esponente fosse condannata CP_1
a versare a controparte in relazione alle domande dedotte nel merito e costituenti oggetto
4 del presente giudizio;
c – in ogni caso condannare l'appellante – ovvero in caso di sua condanna il Nuovo AI – al pagamento in favore dell delle spese e dei compensi CP_1 legali per la propria difesa nel presente giudizio in conformità ai valori tabellari vigenti e nella misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi in ogni caso di spese generali, imposte e accessori dovuti per legge”
Nuovo AI concludeva chiedendo:
“preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione notificato per violazione del n. 7 dell'art. 163 e dell'art. 164 c.p.c. e per l'effetto provvedere come da codice di rito;
2. in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della 7607: a) per le ragioni già esposte in comparsa di Parte_1 costituzione (doc. 6, doc. 10, art.
2.5 secondo comma) in quanto i mandati sono stati tutti trasferiti a tale “Cooperativa 7607” non presente in giudizio b) perché la disposizione statutaria che le permetterebbe di agire è stata introdotta solo nel 2012 e non può avere effetti retroattivi;
3. nel merito, per le ragioni addotte in tutti gli atti difensivi, respingere la domanda riproposta da 7607 con l'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a Pt_1 seguito dell'ordinanza 1689/23 della Corte di Cassazione pubblicata in data 9 gennaio 2023 inter partes, perché infondata in fatto ed in diritto;
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nella determinazione del dovuto alla Associazione 7607 tener conto dei seguenti parametri (all'occorrenza determinando l'importo mediante rinnovo o richiesta chiarimenti al nominato CTU): a. i soli compensi in questione sono quelli attribuibili dal 10/05/2010 al 31/12/2011; b. i compensi in questione devono essere decurtati del 50% destinato per legge alle attività a beneficio della categoria e già allo scopo impiegato da
(come ribadito dalla Corte di Appello nella decisione allegata: doc. 13); c. non CP_2 devono essere computati quali mandanti d 7607 i nominativi relativi alle Parte_1 schede di adesione che non sono nè scritte nè sottoscritte da asseriti mandanti;
d. non devono essere computati quali mandanti d 7607 i nominativi a cu Parte_1 CP_2
ha versato i compensi maturati, come da fatture in atti;
e. devono essere computati
[...] quali mandanti di gli artisti rappresentati per mandato diretto o conferito per CP_2 il tramite degli accordi sottoscritti e agli atti.
5. condannare la al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
All'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa riguarda in estrema sintesi la materia dei compensi spettanti agli AIE
(acronimo di artisti- interpreti - esecutori) per copia privata dei video.
5 La provvista è data da una quota del corrispettivo pagata dagli acquirenti degli apparecchi di riproduzione o da una somma parametrata alla capacità di registrazione;
nella pratica, come indicato da costituendosi nel presente grado “….il legislatore ha posto a carico CP_1 di chi fabbrica e di chi importa tali apparecchiature l'obbligo di pagare un compenso la cui determinazione viene effettuata con decreto ministeriale”; l'importo viene versato alla CP_1 che a sua volta li ripartisce tra gli AIE come indicato dall'art. 71 octies terzo comma LDA
“anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”.
Fino al trenta aprile 2009 , come disposto dalla legge 93 del 1992, ha versato l'intero CP_1 importo a ( all'epoca ente pubblico ) che però in detta data è stato sciolto con decreto CP_2 prefettizio e posto in liquidazione.
Con d.l. 64/2010 convertito nella legge 100/2010 è stato istituito Nuovo AI ( ente di diritto privato ) cui sono stati trasferiti da luglio 2009 i compiti già di . CP_2
Il Tribunale, come rilevato dalla Cassazione, ha respinto la domanda di ritenendo Parte_1 che la liberalizzazione del mercato in subiecta materia e, quindi, la possibilità che anche altre associazioni potessero fruire per i propri iscritti di quota dei diritti di copia, fosse intervenuta solo in forza del d.l.1/2012 convertito in l. 7/2012 attuato dai dpcm 19.12.2012 e 17.1.2014 per cui l'attrice non aveva titolo a chiedere compensi per annualità precedenti;
era comunque prevista la necessità per le associazioni di essere iscritte in apposito albo istituito con il dpcm del 2012 e Artisti 7607 non aveva provato di essere iscritta.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado ma con diversa motivazione affermando, contrariamente al Tribunale, che anche prima del 2012 nuovo non aveva CP_2 il monopolio e che il dpcm istitutivo dell'albo non aveva effetto retroattivo;
ha peraltro ritenuto che la semplice iscrizione degli artisti all'associazione non implicasse un mandato specifico all'incasso dei compensi, atto che avrebbe dovuto essere sottoscritto separatamente dagli associati;
ha poi ritenuto che comunque l'associazione avrebbe dovuto indicare gli AIE rappresentati e anche la tipologia di attività artistica svolta, incombente non adempiuto.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
6 a) non era stato dedotto e tantomeno provato che gli AIE iscritti ad Artisti 7607 fossero stati soddisfatti nei propri diritti da parte di a seguito del versamento in CP_2 suo favore dei compensi da parte di;
CP_1
b) non sussisteva prima del 2009 alcun monopolio nell'intermediazione dei compensi di copia privata video spettanti agli AIE;
di conseguenza sia ( prima del 14 luglio CP_2
2009 ) sia ( dopo il 14 luglio 2009 ) non avevano agito in regime di CP_2 monopolio;
c) il mandato all'incasso, necessario ex art. 1703 c.c. in difetto di dpcm, era ricavabile dall'art. 4 dello statuto che detto mandato prevedeva per ogni associato;
d) di conseguenza “il requisito formale ad probationem …” era “…soddisfatto dalla scheda di adesione all'associazione e dalla produzione dello Statuto sociale contenente il mandato”;
e) la Corte di Appello aveva errato ritenendo che non avesse assolto Parte_1 all'onere di provare di rappresentare AIE poiché in realtà aveva adempiuto a detto onere producendo documentazione idonea nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
f) la Corte di Appello non aveva considerato, errando, la produzione di 1149 schede di adesione sia cartacee che telematiche;
g) l'individuazione degli AIE rappresentati era ricavabile dalle schede di adesione e non era richiesta l'indicazione della tipologia di attività artistica.
h) la Corte di Appello aveva errato nel non ammettere l'attività istruttoria finalizzata ad acquisire in giudizio i documenti necessari per poter quantificare il montante su cui determinare la quota.
Occorre in primo luogo rilevare come le statuizioni della Corte di Cassazione e, in particolare,
l'errore istruttorio indicato sub h) e che il Giudice di legittimità ha imposto di emendare, presuppone una valutazione positiva dello stesso Giudice sulla rilevanza attuale dell'accertamento, rilevanza e attualità che invece mancherebbero laddove dovesse ancora rimettersi in discussione in sede di giudizio di rinvio ( come invece sostenuto dalle controparti della riassumente ) la qualità in capo ad 7607 di associazione tra le maggiormente Pt_1 rappresentative.
7 Oltre a detta considerazione di carattere logico sovviene lo stesso testo dell'ordinanza
1689/2023 da cui si evince chiaramente che Artisti 7607 è stata ritenuta associazione titolata ex art. 28 octies L.D.A. unitamente all'esplicitazione del criterio di calcolo da adottare.
In detto provvedimento infatti, dopo essere stato affermato che l'associazione aveva depositato ai fini del riparto una documentazione idonea è stato sancito :“Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandati vantati dalla ricorrente”.
costituendosi ha inoltre affermato che, pur avendo già la Corte di Appello escluso che CP_1
fosse l'unico soggetto cui dovesse versare le somme incamerate a titolo CP_2 CP_1 di diritti di copia privata, comunque si dovrebbe ritenere l'assenza di liberalizzazione prima della normativa del 2012 ( d.l. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. 27/2012 attuata con i dpcm del trentuno dicembre 2012 e del diciassette gennaio 2014 ).
Il rilievo è infondato avendo già la Corte di Cassazione affermato espressamente l'insussistenza di un monopolio come sopra indicato.
afferma poi di aver versato le somme solo a nuovo in attuazione di indicazioni CP_1 CP_2 delle autorità ministeriali al cui controllo era sottoposta e comunque poiché l'art. 71 octies
LDA conferisce a la facoltà di avvalersi anche delle associazioni maggiormente CP_1 rappresentative;
correttamente, pertanto, avrebbe deciso di versare tutto a una sola CP_1 associazione ossia a nuovo . CP_2
SIAE rileva poi una contraddizione nell'atto di riassunzione laddove è stato in prima battuta affermato che aveva percepito tutti i compensi 2010 e 2011 mentre nella CP_2 precisazione delle domande si compie un solo riferimento agli acconti del 2010.
La deduzione è infondata.
La sentenza della Corte di Cassazione infatti, come sopra indicato, ha sancito il diritto di
7607 a vedersi versare i diritti di copia privata ed entro questo binario la Corte in sede Pt_1 di rinvio deve effettuare i propri accertamenti;
per quanto riguarda l'asserita contraddizione poi la stessa è del tutto marginale e non inficia l'interpretazione della domanda ( diritti di copia privata sulla base degli iscritti di artisti 6707 per gli anni 2010 e 2011 ).
8 costituendosi ha proposto tre eccezioni : CP_2
1) l'atto di riassunzione sarebbe nullo per violazione dell'art. 163 c.p.c., così come recentemente modificato dal D. Legis. 149/22, poiché non contiene l'avvertimento di cui al punto 7 della norma ma quello del testo previgente;
l'eccezione è infondata perché nel giudizio di rinvio si applicano le norme in rito relative al Giudice adito e i termini previsti per il grado di appello sono stati rispettati;
2) la controparte non sarebbe legittimata in quanto avrebbe ceduto alla cooperativa Pt_2
tutti i rapporti di mandato trasferendo i relativi diritti di credito;
a supporto è
[...] prodotta per la prima volta una sentenza del Tribunale di Roma depositata a febbraio
2019 ( quindi nel corso del giudizio di appello ) a seguito di un procedimento incardinato nel 2015 di cui era parte anche ( assistita peraltro da uno degli Avvocati CP_2 che la difendono nel presente giudizio ) nonché lo statuto della cooperativa;
l'allegazione, riguardando una questione di merito e comunque potendo essere conosciuta dalle parti nei precedenti gradi, è tardiva ( cfr per un caso di legittimazione processuale con principio applicabile al caso di specie Cass.403/2017 ) come dedotto dall'Associazione;
3) l'associazione non sarebbe legittimata in quanto avrebbe potuto agire solo in forza della modifica statutaria adottata il ventuno maggio 2012 e quindi non per i compensi degli anni 2010/2011 richiesti nel presente giudizio e la Cassazione avrebbe preso in considerazione solo lo statuto modificato;
l'eccezione è inammissibile in questa sede in quanto, come espressamente affermato dalla stessa , detta disposizione CP_2 statutaria del 2012 è stata “invocata da controparte e ritenuta decisiva dalla Cassazione” che ha esaminato la questione in modo articolato e preso come riferimento, ritenendo fondante il diritto alla riscossione “lo Statuto del , prodotto in giudizio con Parte_1
l'atto introduttivo (allegato 2 al ricorso) e a suo tempo prodotto come doc.2 [debitamente allegato al ricorso come allegato 3)], all'art.4, lettera k),” e affermando : “Deve quindi ritenersi che il requisito formale ad probationem fosse soddisfatto dalla scheda di adesione al e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il Parte_1 mandato”; l'argomentazione è comunque infondata poiché all'epoca della modifica il giudizio di primo grado non era stato incardinato e nessuna norma statutaria prevedeva che il mandato alla riscossione non si applicasse anche per gli anni precedenti;
9 ha poi effettuato in via preliminare quella che definisce una “precisazione”: il CP_2 perimetro temporale della controversia sarebbe delimitato dalle conclusioni dell'atto di citazione ossia : “accertare e dichiarare che 7607 ex art. 71octies, Parte_1 comma 3 della legge 22/04/1941, n. 633, associazione di categoria maggiormente rappresentativa, è legittimata sin dalla propria costituzione nell'anno 2010” ; di conseguenza non potrebbero essere richiesti compensi antecedenti detta costituzione;
la questione verrà affrontata esaminando il merito della controversia.
costituendosi ha anche affermato sotto sei profili l'insussistenza dei presupposti CP_2 per accogliere la domanda dell' di seguito esaminati. Parte_1
1) La documentazione allegata in giudizio da artisti 7607 non sarebbe idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva in quanto non proverebbe che si tratti di associazione maggiormente rappresentativa: la questione è inammissibile in quanto, come già sopra accennato, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui Pt_1
aveva dedotto la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al mancato
[...] accertamento d 7607 come associazione di categoria avente diritto al pagamento Pt_1 della c.d. «copia privata» in quanto «maggiormente rappresentativa;
…. omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alle prodotte schede di adesione all'associazione”.
La Corte di Cassazione a tale ultimo proposito ha ritenuto:
“ La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all'Associazione e al relativo Statuto con la seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q)….al pari della produzione iniziale dell'elenco degli associati. La Corte di appello ha considerato solo i 260 mandati per lamentare che non fossero stati indicati negli atti di causa…”.
La questione di conseguenza deve ritenersi coperta dal giudicato mentre l'espressione contenuta nel prosieguo dell'ordinanza con cui la Cassazione ha affermato che “Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativa della Pt_1
, l'individuazione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata
[...] dalla ricorrente…” riguarda il terzo motivo di ricorso, anch'esso accolto e costituisce un mero inciso irrilevante.
10 Il numero di artisti rappresentati, si osserva ad abundantiam, comunque, considerato il numero degli iscritti come accertato dalla CTU, tutti in via diretta e non tramite collecting estere, costituisce un numero adeguato ai fini della rappresentanza.
2) La documentazione depositata da artisti 7607 non sarebbe idonea ai fini probatori anche alla luce del contenzioso definito con sentenza del Tribunale di Roma del venticinque febbraio 2019.
Si ritiene che non avrebbe provato di poter essere definita associazione Parte_1 maggiormente rappresentativa e anzi risulterebbe in atti il contrario in quanto un corposo numero di persone elencate come associati in realtà avevano dichiarato di non esserlo come accertato nella sentenza del Tribunale di Roma sopra indicata, oltre a quanto appurato in tal senso in diverse sedi giudiziarie.
L'eccezione è infondata poiché si tratta in massima parte di documenti che ben avrebbe potuto depositare nei precedenti gradi del presente giudizio per cui la CP_2 produzione è tardiva;
la fattispecie decisa nel 2019, si osserva solo ad abundantiam, comunque è irrilevante in quanto riguarda annualità successive rispetto a quelle di cui alla presente causa mentre il resto della documentazione concerne la cooperativa Artisti
6707 ente diverso dall'associazione o fatti che comunque non sono dirimenti.
3) Artisti 7607 non sarebbe associazione maggiormente rappresentativa nel senso prospettato dall'art. 71-octies l.d.a. perché a fronte di una platea di 340.000 artisti ne rappresenta a tutto voler concedere solo poco più di mille. A supporto viene menzionato un parere dell'autorità antitrust del 2021 che in un caso analogo ha indicato nel 25% la quota di rappresentatività.
L'eccezione è infondata per quanto sopra ritenuto in via generale riguardo all'ambito del presente giudizio di rinvio.
Osserva ad abundantiam la Corte come un riscontro contrario alla tesi in questione sia la stessa norma istitutiva di ( art. 7 d.l. 64 del trenta aprile 2010 convertito CP_2 nella legge 100/2010 ) che prevede che oltre ai singoli artisti assistiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possano farvi parte associazioni che abbiano almeno 200 iscritti (numero considerevolmente inferiore rispetto a quelli di Artisti 7607).
11 4) Gli associati di avrebbero già percepito i compensi per il periodo di cui e' Parte_1 causa;
l'associazione non avrebbe quindi un interesse autonomo alla domanda. A sostegno viene indicato l'allegato 7 del fascicolo di primo grado in cui sono contenute le schede di pagamento quietanzate di numerosi soggetti.
La questione, osserva la Corte, concerne eventualmente il quantum e non la legittimazione ed è stata considerata nella ctu. Dette schede poi, si osserva sempre ad abundantiam, riguardano in gran parte annualità diverse ( in particolare 2009 ) rispetto a quella oggetto della presente causa;
non vi sono schede per il 2011 ( altra annualità da considerare in questo giudizio ) mentre per il 2010 molteplici schede recano la dicitura
“acconto” che ben potrebbe riferirsi a un periodo antecedente la costituzione di Pt_1
760'7 avvenuta ad aprile 2010.
********
Passando al quantum.
Un primo rilievo di metodo riguarda l'inserimento o meno nel computo degli iscritti degli artisti che, iscritti a collecting estere hanno comunque diritto di copia privata per l'attività in
Italia.
deve comunque corrispondere a dette organizzazioni gli emolumenti spettanti, CP_1 detraendoli dall'importo globale percepito a valere sui corrispettivi pagati per supporti e memorie e le organizzazioni devono provvedere a riversarle ai propri iscritti.
Ciò del resto è in linea, per quanto riguarda i paesi UE, con quanto stabilito dalla Direttiva
2001/29 che sancisce il diritto degli AIE di percepire l'emolumento per copia privata laddove detta riproduzione avvenga in un paese dell'Unione a prescindere dalla nazionalità dell'artista.
Il DPCM 17.01.2014, art. 3 commi 3 e 4 e il documento della Presidenza del Consiglio Ministri
DIE 0018142 del 05.12.2014 ( quest'ultimo prodotto peraltro tardivamente ) che prevedono il diritto di copia privata solo per coloro che abbiano conferito un puntuale mandato diretto riguarda espressamente la prima applicazione del decreto “con esclusivo riferimento alle
12 annualità 2012 e 2013” e non quindi le annualità 2010 e 2011 oggetto della fattispecie in esame.
Il montante degli aventi diritto di conseguenza deve includere anche le collecting estere.
ha documentato l'esistenza di accordi bilaterali con una serie di dette CP_2 organizzazioni in base a cui i diritti di copia privata vengono versati da a CP_1 CP_2
e da questo trasferiti all'estero e il CTU ha operato una selezione .
Per quanto riguarda il numero di collecting estere il CTU ha analiticamente valutato diciassette accordi bilaterali o di rappresentanza con dette associazioni e due accordi di rappresentanza con agenzie internazionali, escludendo i nominativi privi di data di nascita o quelle collecting estere per cui non risultavano nominativi o gli accordi successivi al periodo di riferimento per cui non era stata concordata la decorrenza.
Ai rilievi del CTP di riguardo alla mancata inclusione delle associazioni estere CP_2
IN e AL il CTU ha fornito analitica e condivisibile risposta.
Parimenti altrettanta risposta è stata data dal CTU ai rilievi del ctp di Parte_1
7607 riguardo all'asserita dovuta esclusione di associazioni riguardanti solo musicisti e il
Collegio non ha motivi per discostarsi.
D'altro canto l'affermazione del ctp è sfornita di prova e irrilevante poiché il concetto di
“audio-visivo” legato al diritto di copia privata ben può comprendere tracce musicali per cui anche i musicisti sono legittimati a riscuotere il relativo emolumento.
Il numero di artisti esteri da considerare è quindi pari a 266.360 e detto numero deve ritenersi attendibile sulla base dei mandati senza necessità che per ognuno dei suddetti venga provata l'effettiva erogazione del diritto di copia, elemento che comunque in base agli accordi bilaterali deve presumersi verificato e che riguarda, anche in questo caso, un eventuale inadempimento dell'accordo stesso quindi un aspetto successivo.
Per quanto riguarda il numero dei mandati in favore della riassumente, al contrario di quanto affermato nel presente grado, la Corte di Cassazione non ha ritenuto valide per Parte_1
7607 tutte le schede di adesione ( 1149 ) e i mandati ( 260 ) prodotti avendo solo
[...] affermato che erroneamente il Giudice di Appello non aveva valutato le schede limitandosi ai soli mandati;
d'altro canto non è pensabile che, in presenza di schede chiaramente prive di requisiti minimi per identificare l'associato, possa essere distribuita una quota. Del tutto 13 correttamente pertanto il CTU ha valutato ogni singola posizione escludendo quelle carenti dal punto di vista dell'identificazione.
Il CTU ha analizzato 1.374 schede presentate da 7607, ha ridotto quindi correttamente Pt_1 il numero di schede valide a 1.126, eliminando quelle prive di nome o cognome o data di nascita.
Per quanto riguarda invece le posizioni che risultavano già oggetto di versamento da parte di ( 160 ) quest'ultimo ha pagato ai legittimi creditori finali su designazione CP_2 del debitore;
il fatto che gli artisti abbiano accettato la corresponsione delle somme CP_1 implica ex se una revoca implicita del mandato ad Artisti 7607, salvi gli effetti nell'ambito del rapporto associativo che non riguardano la presente vertenza;
è anche irrilevante il fatto che una parte dell'importo versato da non venga corrisposto all'artista ma trattenuto CP_1 da per i fini di cui all'art. 71 octies terzo comma LDA;
la ripartizione è infatti CP_2 stabilita dalla legge e concerne aspetti successivi rispetto alla determinazione dell'importo globale dovuto da . CP_1
A ciò si aggiunge come l'esclusione dei nominativi che risultavano già pagati da CP_2 era stata indicata nel verbale delle operazioni peritali del cinque luglio 2014 rispetto a cui lo stesso ctp dell' ( collegato da remoto ) aveva dichiarato di consentire Parte_1 anche se a patto di considerare l'intera annualità 2010 e comunque era stato sottoscritto senza osservazioni dal difensore dell' . Parte_1
Per quanto riguarda la decorrenza occorre fare riferimento a quanto spettante all'associazione dalla data della sua costituzione e non per tutto l'anno 2010 poiché per il periodo pregresso ben avrebbe il singolo artista potuto aderire ad altra associazione o comunque decidere di non aderire ad alcuna;
la determinazione dell'importo da dividere è invero fatto da SIAE su base annua ( quindi considerando globalmente da gennaio a dicembre ) in rapporto al volume di dispositivi di registrazione ( quali hard disk, pendrive, smartphone, DVD, ecc.) venduti nel periodo di riferimento in Italia .
Ciò è peraltro irrilevante ai fini del presente giudizio perché la scelta di operare su base annua costituisce una modalità operativa di e riguarda aspetti inerenti solo la propria CP_1 organizzazione.
14 Il diritto di Artisti 7607 comunque sorge dall'atto della sua costituzione come del resto la stessa riassumente indica nelle conclusioni laddove chiede l'accertamento del diritto non per tutto l'anno 2010 ma “fin dalla sua costituzione nel 2010”; i dati forniti hanno poi comunque consentito al CTU di individuare l'importo spettante, parziale per il 2010 per cui non vi è alcun ostacolo operativo a enucleare il dato.
Per quanto riguarda invece , costituito a luglio 2010 è la legge istitutiva ( Art. CP_2
7 d.l. 64 del 30 aprile 2010 convertito nella legge 100/2010 ) a stabilire la decorrenza retroattiva del diritto a percepire le somma da luglio 2009.
Gli importi dovuti da SIAE all' per il 2010 sono pari a € 14.295,08 mentre per Parte_1
l'anno 2011 € 25.887,19 con ciò dovendosi recepire il calcolo operato dal CTU.
In assenza di domanda espressa riguardo agli interessi gli stessi sono dovuti nella misura legale dalla prima richiesta di ammissione al riparto dei diritti ( doc. 6 allegato all'atto di citazione di primo grado ) ossia dal ventidue novembre 2011 mentre per l'anno 2011 dalla notifica dell'atto di citazione ( trenta luglio 2012 ) al saldo.
Per quanto riguarda lo stesso deve essere condannato a restituire a CP_2 CP_1
l'importo in linea capitale ( € 40.182,27 ) versato in eccesso e quindi indebito, oltre interessi legali dalla notifica della chiamata di terzo al saldo.
*******
Spese di lite.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza ( per cui quelle di Pt_1
6707 sono a carico di e quelle di per la chiamata di terzo sono a carico di CP_1 CP_1 CP_2
) sulla base dello scaglione relativo all'importo riconosciuto e, per il grado di appello
[...] concluso con la sentenza cassata, senza fase istruttoria, in quanto non espletata.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di CP_1
e in pari misura e in solido in favore del CTU. CP_2
*******
15
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
condanna a pagare all' 6707 € 14.295,08 oltre interessi legali dal CP_1 Parte_1 ventidue novembre 2011 al saldo ed € 25.887,19 oltre interessi legali dal trenta luglio 2012 al saldo;
condanna a restituire a € 40.182,27 oltre interessi legali dalla notifica CP_2 CP_1 della chiamata di terzo in primo grado al saldo;
condanna a pagare all' le spese di lite così liquidate: CP_1 Controparte_7
primo grado € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
secondo grado € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di Cassazione € 5.513,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di rinvio € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a pagare a le spese di lite così liquidate: CP_2 CP_1
primo grado € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
secondo grado € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di Cassazione € 5.513,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di rinvio € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Pone definitivamente a carico di e in pari quota le spese di CTU, in via CP_1 CP_2 solidale in favore di quest'ultimo, liquidate come da separato decreto.
Roma, camera di consiglio del sedici luglio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Marina Tucci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Marina Tucci Presidente Relatore
Maria Delle Donne Consigliere
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art.392 c.p.c. iscritta al n. 2242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Federica Sandulli e Domenico Sandulli che la rappresentano e difendono con l'Avv.to Mariamatilde Cascone per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso la propria sede, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Luca Scordino e Paolo Picozza che la rappresentano e difendono per mandato in atti
Controparte_2
( C.F. ) P.IVA_3
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Giorgio Assumma che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Andrea Miccichè per mandato in atti
Oggetto: giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 1689/2023 – diritto di autore – copia privata -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 51829/2012 ) l' Parte_1
, costituita il dieci maggio 2010, conveniva la dinanzi al Tribunale di Roma,
[...] CP_1 sezione specializzata della proprietà intellettuale e industriale, chiedendo che fosse condannata, per gli anni 2010 e 2011, a pagarle la quota dei compensi per copia privata asseritamente spettanti per gli artisti alla stessa associati ai sensi degli artt. 71 septies e octies legge 633/1941.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza della domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare cui aveva versato i diritti di copia, per essere CP_2 manlevata.
Autorizzata la chiamata si costituiva che chiedeva il rigetto delle domande. CP_2
Il Tribunale con sentenza 19756/2016 così statuiva :
“respinge tutte le domande formulate dal;
dichiara assorbite le Parte_1 domande proposte dall nei confronti d;
condanna CP_1 CP_2 Parte_1
a rifondere alla le spese processuali liquidate per ciascuna
[...] Controparte_3 parte in complessivi € 7.254,00 per compensi professionali oltre accessori di legge”.
L' proponeva appello. Parte_1
Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte di Appello, sezione specializzata imprese, con sentenza 2159/2020 rigettava l'appello e compensava interamente le spese del secondo grado.
L' impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione;
si Parte_1 costituivano le controparti resistendo con controricorso;
proponeva anche ricorso CP_1 incidentale condizionato che era dichiarato inammissibile.
La Corte di Cassazione con ordinanza 1689/2023 accoglieva i motivi di impugnazione relativi alla legittimazione dell'Associazione a proporre domanda per gli artisti iscritti statuendo :
“….il requisito formale ad probationem ( è - ndr) soddisfatto dalla scheda di adesione al e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il mandato”. Parte_1
La Corte di Cassazione poi affermava:
“La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all'Associazione e al relativo Statuto con la
2 seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q), anch'esso non esaminato (cfr supra motivo 1), al pari della produzione iniziale dell'elenco degli associati (doc.3, riprodotti come allegati 2 e 6 al ricorso)…… Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativa della , Parte_1
l'individuazione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata dalla ricorrente, sia pure per relationem, in sede di seconda memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., producendo le schede di adesione, che recavano chiaramente l'indicazione del singolo AIE associato. Solo un vacuo formalismo avrebbe imposto alla ricorrente di indicare anche nella memoria i nomi degli AIE, di cui aveva prodotto le 1149 schede di adesione, cartacee o digitali, perfettamente leggibili, in modo più che idoneo ad assicurare la conoscenza dei nominativi dei mandanti in capo alle controparti e così lo sfogo del contraddittorio. L'indicazione della specifica attività svolta dal singolo AIE, pretesa dalla Corte territoriale, non discende da alcuna norma di legge. ….Artisti 7607 aveva richiesto di essere ammessa al riparto pro quota, quale associazione maggiormente rappresentativa e aveva documentato l'adesione di 1149 artisti, producendo inoltre 260 mandati espressi. Da tali documenti si desumevano per ciascun associato, generalità complete e attività artistica di competenza. Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandati vantati dalla ricorrente. In questa prospettiva la richiesta di ordine di esibizione formulata da e rivolta ad ottenere dalla le informazioni circa gli importi Parte_1 CP_1 raccolti negli anni 2010 e 2011 per copia privata e trasferiti non era affatto CP_2 esplorativa ed era anzi l'unica modalità possibile per procedere al calcolo richiesto dall'attrice. “
La Corte di Cassazione quindi così disponeva :
“accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.”
7607 riassumeva il giudizio. Parte_1
Si costituivano e . CP_1 CP_2
La Corte di Appello con ordinanza depositata il ventuno febbraio 2024 così disponeva :
“Ordina a di esibire in giudizio la documentazione Controparte_1 attestante l'entità degli incassi e delle competenze percepite per il diritto di copia ex art. 71 octies l.d.a. nonché l'entità delle somme trasferite a Controparte_4 per l'anno 2010 ( nei limiti del periodo successivo alla costituzione di
[...]
) nonché per tutto l'anno 2011”. Controparte_5
3 Con ordinanza depositata il sei giugno 2024 era disposta CTU.
7607 concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare ch 7607 ex art. 71octies, comma 3 della legge Parte_1
22/04/1941, n. 633, associazione di categoria maggiormente rappresentativa, è legittimata sin dalla propria costituzione nell'anno 2010 a partecipare pro quota alla ripartizione dei compensi di cui all'art. 71 septies della legge 22/04/1941, n. 633 per conto degli artisti interpreti ed esecutori propri associati;
2) Per l'effetto, condannare l Controparte_6
al versamento in favore di della quota, come
[...] Parte_1 determinata dal CTP di 7607 nella tabella “IPOTESI 3, B1 riclassificata” pari a Euro Pt_1
2.883.193,52 o, in via subordinata, salvo gravame, quella di cui alla ipotesi B1 formulata dal CTU pari a Euro 2.456.759,21 o, in via ulteriormente subordinata e sempre salvo gravame, nella diversa somma ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa, dei compensi ex art. 71septies della legge 22/04/1941, n. 633 con riferimento all'anno 2010 e all'anno 2011 e, con riferimento agli acconti del 2010, che parte convenuta ha dichiarato di aver percepito, condannare il alla restituzione ad CP_2 Parte_1 delle somme trattenute a titolo di aggio sui compensi spettanti ai propri rappresentati a seguito di ulteriore attività istruttoria;
3) in subordine rispetto al punto 2) che precede, qualora si ritenesse accertato il diritto di ma si ritenesse ancora Parte_1 controversa la quota dei compensi ex art. 71septies della legge 22/04/1941, n. 633 ad essa spettanti, condannare in forma generica ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. l
[...]
al pagamento dei predetti compensi rinviando al prosieguo Controparte_6 del processo per la relativa liquidazione, condannando, altresì, nelle more l
[...]
al pagamento di una provvisionale nella misura per cui sarà Controparte_6 eventualmente raggiunta la prova;
4) In via istruttoria, ai fini della determinazione del quantum debeatur, sul presupposto che abbia adempiuto correttamente all'ordine di CP_1 esibizione, si insiste per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di di tutta la CP_2 documentazione relativa alle somme versate da a a titolo di acconto CP_1 CP_2 sull'anno 2010 e agli importi trattenuti da a titolo di aggio;
5) Sempre in via CP_2 istruttoria, ci si riserva ogni ulteriore richiesta e produzione documentale all'esito dell'esame delle avverse memorie difensive. Con vittoria di spese IVA e CPA come per legge”
SIAE concludeva chiedendo :
“a – dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità o comunque rigettare le domande articolate nell'atto di citazione avversario in questa sede di rinvio, confermando quanto deciso con la sentenza di primo grado e con ogni conseguente opportuno provvedimento;
b – in difetto, tenuto conto della responsabilità del , in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, quale già chiamato in causa in primo grado e comunque parte di questa fase di rinvio, accertato e dichiarato l'avvenuto incasso o comunque la sussistenza dell'obbligo di manleva, condannare il a restituire tutte le somme a quest'ultimo CP_2 precedentemente versate dalla e che fossero giudizialmente riconosciute – CP_1 nell'eventualità di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante – al;
in ogni caso, condannare comunque il a Parte_1 CP_2 manlevare l per ogni e qualsiasi somma che l'attuale esponente fosse condannata CP_1
a versare a controparte in relazione alle domande dedotte nel merito e costituenti oggetto
4 del presente giudizio;
c – in ogni caso condannare l'appellante – ovvero in caso di sua condanna il Nuovo AI – al pagamento in favore dell delle spese e dei compensi CP_1 legali per la propria difesa nel presente giudizio in conformità ai valori tabellari vigenti e nella misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi in ogni caso di spese generali, imposte e accessori dovuti per legge”
Nuovo AI concludeva chiedendo:
“preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione notificato per violazione del n. 7 dell'art. 163 e dell'art. 164 c.p.c. e per l'effetto provvedere come da codice di rito;
2. in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della 7607: a) per le ragioni già esposte in comparsa di Parte_1 costituzione (doc. 6, doc. 10, art.
2.5 secondo comma) in quanto i mandati sono stati tutti trasferiti a tale “Cooperativa 7607” non presente in giudizio b) perché la disposizione statutaria che le permetterebbe di agire è stata introdotta solo nel 2012 e non può avere effetti retroattivi;
3. nel merito, per le ragioni addotte in tutti gli atti difensivi, respingere la domanda riproposta da 7607 con l'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a Pt_1 seguito dell'ordinanza 1689/23 della Corte di Cassazione pubblicata in data 9 gennaio 2023 inter partes, perché infondata in fatto ed in diritto;
4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nella determinazione del dovuto alla Associazione 7607 tener conto dei seguenti parametri (all'occorrenza determinando l'importo mediante rinnovo o richiesta chiarimenti al nominato CTU): a. i soli compensi in questione sono quelli attribuibili dal 10/05/2010 al 31/12/2011; b. i compensi in questione devono essere decurtati del 50% destinato per legge alle attività a beneficio della categoria e già allo scopo impiegato da
(come ribadito dalla Corte di Appello nella decisione allegata: doc. 13); c. non CP_2 devono essere computati quali mandanti d 7607 i nominativi relativi alle Parte_1 schede di adesione che non sono nè scritte nè sottoscritte da asseriti mandanti;
d. non devono essere computati quali mandanti d 7607 i nominativi a cu Parte_1 CP_2
ha versato i compensi maturati, come da fatture in atti;
e. devono essere computati
[...] quali mandanti di gli artisti rappresentati per mandato diretto o conferito per CP_2 il tramite degli accordi sottoscritti e agli atti.
5. condannare la al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
All'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa riguarda in estrema sintesi la materia dei compensi spettanti agli AIE
(acronimo di artisti- interpreti - esecutori) per copia privata dei video.
5 La provvista è data da una quota del corrispettivo pagata dagli acquirenti degli apparecchi di riproduzione o da una somma parametrata alla capacità di registrazione;
nella pratica, come indicato da costituendosi nel presente grado “….il legislatore ha posto a carico CP_1 di chi fabbrica e di chi importa tali apparecchiature l'obbligo di pagare un compenso la cui determinazione viene effettuata con decreto ministeriale”; l'importo viene versato alla CP_1 che a sua volta li ripartisce tra gli AIE come indicato dall'art. 71 octies terzo comma LDA
“anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”.
Fino al trenta aprile 2009 , come disposto dalla legge 93 del 1992, ha versato l'intero CP_1 importo a ( all'epoca ente pubblico ) che però in detta data è stato sciolto con decreto CP_2 prefettizio e posto in liquidazione.
Con d.l. 64/2010 convertito nella legge 100/2010 è stato istituito Nuovo AI ( ente di diritto privato ) cui sono stati trasferiti da luglio 2009 i compiti già di . CP_2
Il Tribunale, come rilevato dalla Cassazione, ha respinto la domanda di ritenendo Parte_1 che la liberalizzazione del mercato in subiecta materia e, quindi, la possibilità che anche altre associazioni potessero fruire per i propri iscritti di quota dei diritti di copia, fosse intervenuta solo in forza del d.l.1/2012 convertito in l. 7/2012 attuato dai dpcm 19.12.2012 e 17.1.2014 per cui l'attrice non aveva titolo a chiedere compensi per annualità precedenti;
era comunque prevista la necessità per le associazioni di essere iscritte in apposito albo istituito con il dpcm del 2012 e Artisti 7607 non aveva provato di essere iscritta.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado ma con diversa motivazione affermando, contrariamente al Tribunale, che anche prima del 2012 nuovo non aveva CP_2 il monopolio e che il dpcm istitutivo dell'albo non aveva effetto retroattivo;
ha peraltro ritenuto che la semplice iscrizione degli artisti all'associazione non implicasse un mandato specifico all'incasso dei compensi, atto che avrebbe dovuto essere sottoscritto separatamente dagli associati;
ha poi ritenuto che comunque l'associazione avrebbe dovuto indicare gli AIE rappresentati e anche la tipologia di attività artistica svolta, incombente non adempiuto.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
6 a) non era stato dedotto e tantomeno provato che gli AIE iscritti ad Artisti 7607 fossero stati soddisfatti nei propri diritti da parte di a seguito del versamento in CP_2 suo favore dei compensi da parte di;
CP_1
b) non sussisteva prima del 2009 alcun monopolio nell'intermediazione dei compensi di copia privata video spettanti agli AIE;
di conseguenza sia ( prima del 14 luglio CP_2
2009 ) sia ( dopo il 14 luglio 2009 ) non avevano agito in regime di CP_2 monopolio;
c) il mandato all'incasso, necessario ex art. 1703 c.c. in difetto di dpcm, era ricavabile dall'art. 4 dello statuto che detto mandato prevedeva per ogni associato;
d) di conseguenza “il requisito formale ad probationem …” era “…soddisfatto dalla scheda di adesione all'associazione e dalla produzione dello Statuto sociale contenente il mandato”;
e) la Corte di Appello aveva errato ritenendo che non avesse assolto Parte_1 all'onere di provare di rappresentare AIE poiché in realtà aveva adempiuto a detto onere producendo documentazione idonea nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.;
f) la Corte di Appello non aveva considerato, errando, la produzione di 1149 schede di adesione sia cartacee che telematiche;
g) l'individuazione degli AIE rappresentati era ricavabile dalle schede di adesione e non era richiesta l'indicazione della tipologia di attività artistica.
h) la Corte di Appello aveva errato nel non ammettere l'attività istruttoria finalizzata ad acquisire in giudizio i documenti necessari per poter quantificare il montante su cui determinare la quota.
Occorre in primo luogo rilevare come le statuizioni della Corte di Cassazione e, in particolare,
l'errore istruttorio indicato sub h) e che il Giudice di legittimità ha imposto di emendare, presuppone una valutazione positiva dello stesso Giudice sulla rilevanza attuale dell'accertamento, rilevanza e attualità che invece mancherebbero laddove dovesse ancora rimettersi in discussione in sede di giudizio di rinvio ( come invece sostenuto dalle controparti della riassumente ) la qualità in capo ad 7607 di associazione tra le maggiormente Pt_1 rappresentative.
7 Oltre a detta considerazione di carattere logico sovviene lo stesso testo dell'ordinanza
1689/2023 da cui si evince chiaramente che Artisti 7607 è stata ritenuta associazione titolata ex art. 28 octies L.D.A. unitamente all'esplicitazione del criterio di calcolo da adottare.
In detto provvedimento infatti, dopo essere stato affermato che l'associazione aveva depositato ai fini del riparto una documentazione idonea è stato sancito :“Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandati vantati dalla ricorrente”.
costituendosi ha inoltre affermato che, pur avendo già la Corte di Appello escluso che CP_1
fosse l'unico soggetto cui dovesse versare le somme incamerate a titolo CP_2 CP_1 di diritti di copia privata, comunque si dovrebbe ritenere l'assenza di liberalizzazione prima della normativa del 2012 ( d.l. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. 27/2012 attuata con i dpcm del trentuno dicembre 2012 e del diciassette gennaio 2014 ).
Il rilievo è infondato avendo già la Corte di Cassazione affermato espressamente l'insussistenza di un monopolio come sopra indicato.
afferma poi di aver versato le somme solo a nuovo in attuazione di indicazioni CP_1 CP_2 delle autorità ministeriali al cui controllo era sottoposta e comunque poiché l'art. 71 octies
LDA conferisce a la facoltà di avvalersi anche delle associazioni maggiormente CP_1 rappresentative;
correttamente, pertanto, avrebbe deciso di versare tutto a una sola CP_1 associazione ossia a nuovo . CP_2
SIAE rileva poi una contraddizione nell'atto di riassunzione laddove è stato in prima battuta affermato che aveva percepito tutti i compensi 2010 e 2011 mentre nella CP_2 precisazione delle domande si compie un solo riferimento agli acconti del 2010.
La deduzione è infondata.
La sentenza della Corte di Cassazione infatti, come sopra indicato, ha sancito il diritto di
7607 a vedersi versare i diritti di copia privata ed entro questo binario la Corte in sede Pt_1 di rinvio deve effettuare i propri accertamenti;
per quanto riguarda l'asserita contraddizione poi la stessa è del tutto marginale e non inficia l'interpretazione della domanda ( diritti di copia privata sulla base degli iscritti di artisti 6707 per gli anni 2010 e 2011 ).
8 costituendosi ha proposto tre eccezioni : CP_2
1) l'atto di riassunzione sarebbe nullo per violazione dell'art. 163 c.p.c., così come recentemente modificato dal D. Legis. 149/22, poiché non contiene l'avvertimento di cui al punto 7 della norma ma quello del testo previgente;
l'eccezione è infondata perché nel giudizio di rinvio si applicano le norme in rito relative al Giudice adito e i termini previsti per il grado di appello sono stati rispettati;
2) la controparte non sarebbe legittimata in quanto avrebbe ceduto alla cooperativa Pt_2
tutti i rapporti di mandato trasferendo i relativi diritti di credito;
a supporto è
[...] prodotta per la prima volta una sentenza del Tribunale di Roma depositata a febbraio
2019 ( quindi nel corso del giudizio di appello ) a seguito di un procedimento incardinato nel 2015 di cui era parte anche ( assistita peraltro da uno degli Avvocati CP_2 che la difendono nel presente giudizio ) nonché lo statuto della cooperativa;
l'allegazione, riguardando una questione di merito e comunque potendo essere conosciuta dalle parti nei precedenti gradi, è tardiva ( cfr per un caso di legittimazione processuale con principio applicabile al caso di specie Cass.403/2017 ) come dedotto dall'Associazione;
3) l'associazione non sarebbe legittimata in quanto avrebbe potuto agire solo in forza della modifica statutaria adottata il ventuno maggio 2012 e quindi non per i compensi degli anni 2010/2011 richiesti nel presente giudizio e la Cassazione avrebbe preso in considerazione solo lo statuto modificato;
l'eccezione è inammissibile in questa sede in quanto, come espressamente affermato dalla stessa , detta disposizione CP_2 statutaria del 2012 è stata “invocata da controparte e ritenuta decisiva dalla Cassazione” che ha esaminato la questione in modo articolato e preso come riferimento, ritenendo fondante il diritto alla riscossione “lo Statuto del , prodotto in giudizio con Parte_1
l'atto introduttivo (allegato 2 al ricorso) e a suo tempo prodotto come doc.2 [debitamente allegato al ricorso come allegato 3)], all'art.4, lettera k),” e affermando : “Deve quindi ritenersi che il requisito formale ad probationem fosse soddisfatto dalla scheda di adesione al e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il Parte_1 mandato”; l'argomentazione è comunque infondata poiché all'epoca della modifica il giudizio di primo grado non era stato incardinato e nessuna norma statutaria prevedeva che il mandato alla riscossione non si applicasse anche per gli anni precedenti;
9 ha poi effettuato in via preliminare quella che definisce una “precisazione”: il CP_2 perimetro temporale della controversia sarebbe delimitato dalle conclusioni dell'atto di citazione ossia : “accertare e dichiarare che 7607 ex art. 71octies, Parte_1 comma 3 della legge 22/04/1941, n. 633, associazione di categoria maggiormente rappresentativa, è legittimata sin dalla propria costituzione nell'anno 2010” ; di conseguenza non potrebbero essere richiesti compensi antecedenti detta costituzione;
la questione verrà affrontata esaminando il merito della controversia.
costituendosi ha anche affermato sotto sei profili l'insussistenza dei presupposti CP_2 per accogliere la domanda dell' di seguito esaminati. Parte_1
1) La documentazione allegata in giudizio da artisti 7607 non sarebbe idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva in quanto non proverebbe che si tratti di associazione maggiormente rappresentativa: la questione è inammissibile in quanto, come già sopra accennato, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui Pt_1
aveva dedotto la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al mancato
[...] accertamento d 7607 come associazione di categoria avente diritto al pagamento Pt_1 della c.d. «copia privata» in quanto «maggiormente rappresentativa;
…. omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alle prodotte schede di adesione all'associazione”.
La Corte di Cassazione a tale ultimo proposito ha ritenuto:
“ La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all'Associazione e al relativo Statuto con la seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q)….al pari della produzione iniziale dell'elenco degli associati. La Corte di appello ha considerato solo i 260 mandati per lamentare che non fossero stati indicati negli atti di causa…”.
La questione di conseguenza deve ritenersi coperta dal giudicato mentre l'espressione contenuta nel prosieguo dell'ordinanza con cui la Cassazione ha affermato che “Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativa della Pt_1
, l'individuazione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata
[...] dalla ricorrente…” riguarda il terzo motivo di ricorso, anch'esso accolto e costituisce un mero inciso irrilevante.
10 Il numero di artisti rappresentati, si osserva ad abundantiam, comunque, considerato il numero degli iscritti come accertato dalla CTU, tutti in via diretta e non tramite collecting estere, costituisce un numero adeguato ai fini della rappresentanza.
2) La documentazione depositata da artisti 7607 non sarebbe idonea ai fini probatori anche alla luce del contenzioso definito con sentenza del Tribunale di Roma del venticinque febbraio 2019.
Si ritiene che non avrebbe provato di poter essere definita associazione Parte_1 maggiormente rappresentativa e anzi risulterebbe in atti il contrario in quanto un corposo numero di persone elencate come associati in realtà avevano dichiarato di non esserlo come accertato nella sentenza del Tribunale di Roma sopra indicata, oltre a quanto appurato in tal senso in diverse sedi giudiziarie.
L'eccezione è infondata poiché si tratta in massima parte di documenti che ben avrebbe potuto depositare nei precedenti gradi del presente giudizio per cui la CP_2 produzione è tardiva;
la fattispecie decisa nel 2019, si osserva solo ad abundantiam, comunque è irrilevante in quanto riguarda annualità successive rispetto a quelle di cui alla presente causa mentre il resto della documentazione concerne la cooperativa Artisti
6707 ente diverso dall'associazione o fatti che comunque non sono dirimenti.
3) Artisti 7607 non sarebbe associazione maggiormente rappresentativa nel senso prospettato dall'art. 71-octies l.d.a. perché a fronte di una platea di 340.000 artisti ne rappresenta a tutto voler concedere solo poco più di mille. A supporto viene menzionato un parere dell'autorità antitrust del 2021 che in un caso analogo ha indicato nel 25% la quota di rappresentatività.
L'eccezione è infondata per quanto sopra ritenuto in via generale riguardo all'ambito del presente giudizio di rinvio.
Osserva ad abundantiam la Corte come un riscontro contrario alla tesi in questione sia la stessa norma istitutiva di ( art. 7 d.l. 64 del trenta aprile 2010 convertito CP_2 nella legge 100/2010 ) che prevede che oltre ai singoli artisti assistiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possano farvi parte associazioni che abbiano almeno 200 iscritti (numero considerevolmente inferiore rispetto a quelli di Artisti 7607).
11 4) Gli associati di avrebbero già percepito i compensi per il periodo di cui e' Parte_1 causa;
l'associazione non avrebbe quindi un interesse autonomo alla domanda. A sostegno viene indicato l'allegato 7 del fascicolo di primo grado in cui sono contenute le schede di pagamento quietanzate di numerosi soggetti.
La questione, osserva la Corte, concerne eventualmente il quantum e non la legittimazione ed è stata considerata nella ctu. Dette schede poi, si osserva sempre ad abundantiam, riguardano in gran parte annualità diverse ( in particolare 2009 ) rispetto a quella oggetto della presente causa;
non vi sono schede per il 2011 ( altra annualità da considerare in questo giudizio ) mentre per il 2010 molteplici schede recano la dicitura
“acconto” che ben potrebbe riferirsi a un periodo antecedente la costituzione di Pt_1
760'7 avvenuta ad aprile 2010.
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Passando al quantum.
Un primo rilievo di metodo riguarda l'inserimento o meno nel computo degli iscritti degli artisti che, iscritti a collecting estere hanno comunque diritto di copia privata per l'attività in
Italia.
deve comunque corrispondere a dette organizzazioni gli emolumenti spettanti, CP_1 detraendoli dall'importo globale percepito a valere sui corrispettivi pagati per supporti e memorie e le organizzazioni devono provvedere a riversarle ai propri iscritti.
Ciò del resto è in linea, per quanto riguarda i paesi UE, con quanto stabilito dalla Direttiva
2001/29 che sancisce il diritto degli AIE di percepire l'emolumento per copia privata laddove detta riproduzione avvenga in un paese dell'Unione a prescindere dalla nazionalità dell'artista.
Il DPCM 17.01.2014, art. 3 commi 3 e 4 e il documento della Presidenza del Consiglio Ministri
DIE 0018142 del 05.12.2014 ( quest'ultimo prodotto peraltro tardivamente ) che prevedono il diritto di copia privata solo per coloro che abbiano conferito un puntuale mandato diretto riguarda espressamente la prima applicazione del decreto “con esclusivo riferimento alle
12 annualità 2012 e 2013” e non quindi le annualità 2010 e 2011 oggetto della fattispecie in esame.
Il montante degli aventi diritto di conseguenza deve includere anche le collecting estere.
ha documentato l'esistenza di accordi bilaterali con una serie di dette CP_2 organizzazioni in base a cui i diritti di copia privata vengono versati da a CP_1 CP_2
e da questo trasferiti all'estero e il CTU ha operato una selezione .
Per quanto riguarda il numero di collecting estere il CTU ha analiticamente valutato diciassette accordi bilaterali o di rappresentanza con dette associazioni e due accordi di rappresentanza con agenzie internazionali, escludendo i nominativi privi di data di nascita o quelle collecting estere per cui non risultavano nominativi o gli accordi successivi al periodo di riferimento per cui non era stata concordata la decorrenza.
Ai rilievi del CTP di riguardo alla mancata inclusione delle associazioni estere CP_2
IN e AL il CTU ha fornito analitica e condivisibile risposta.
Parimenti altrettanta risposta è stata data dal CTU ai rilievi del ctp di Parte_1
7607 riguardo all'asserita dovuta esclusione di associazioni riguardanti solo musicisti e il
Collegio non ha motivi per discostarsi.
D'altro canto l'affermazione del ctp è sfornita di prova e irrilevante poiché il concetto di
“audio-visivo” legato al diritto di copia privata ben può comprendere tracce musicali per cui anche i musicisti sono legittimati a riscuotere il relativo emolumento.
Il numero di artisti esteri da considerare è quindi pari a 266.360 e detto numero deve ritenersi attendibile sulla base dei mandati senza necessità che per ognuno dei suddetti venga provata l'effettiva erogazione del diritto di copia, elemento che comunque in base agli accordi bilaterali deve presumersi verificato e che riguarda, anche in questo caso, un eventuale inadempimento dell'accordo stesso quindi un aspetto successivo.
Per quanto riguarda il numero dei mandati in favore della riassumente, al contrario di quanto affermato nel presente grado, la Corte di Cassazione non ha ritenuto valide per Parte_1
7607 tutte le schede di adesione ( 1149 ) e i mandati ( 260 ) prodotti avendo solo
[...] affermato che erroneamente il Giudice di Appello non aveva valutato le schede limitandosi ai soli mandati;
d'altro canto non è pensabile che, in presenza di schede chiaramente prive di requisiti minimi per identificare l'associato, possa essere distribuita una quota. Del tutto 13 correttamente pertanto il CTU ha valutato ogni singola posizione escludendo quelle carenti dal punto di vista dell'identificazione.
Il CTU ha analizzato 1.374 schede presentate da 7607, ha ridotto quindi correttamente Pt_1 il numero di schede valide a 1.126, eliminando quelle prive di nome o cognome o data di nascita.
Per quanto riguarda invece le posizioni che risultavano già oggetto di versamento da parte di ( 160 ) quest'ultimo ha pagato ai legittimi creditori finali su designazione CP_2 del debitore;
il fatto che gli artisti abbiano accettato la corresponsione delle somme CP_1 implica ex se una revoca implicita del mandato ad Artisti 7607, salvi gli effetti nell'ambito del rapporto associativo che non riguardano la presente vertenza;
è anche irrilevante il fatto che una parte dell'importo versato da non venga corrisposto all'artista ma trattenuto CP_1 da per i fini di cui all'art. 71 octies terzo comma LDA;
la ripartizione è infatti CP_2 stabilita dalla legge e concerne aspetti successivi rispetto alla determinazione dell'importo globale dovuto da . CP_1
A ciò si aggiunge come l'esclusione dei nominativi che risultavano già pagati da CP_2 era stata indicata nel verbale delle operazioni peritali del cinque luglio 2014 rispetto a cui lo stesso ctp dell' ( collegato da remoto ) aveva dichiarato di consentire Parte_1 anche se a patto di considerare l'intera annualità 2010 e comunque era stato sottoscritto senza osservazioni dal difensore dell' . Parte_1
Per quanto riguarda la decorrenza occorre fare riferimento a quanto spettante all'associazione dalla data della sua costituzione e non per tutto l'anno 2010 poiché per il periodo pregresso ben avrebbe il singolo artista potuto aderire ad altra associazione o comunque decidere di non aderire ad alcuna;
la determinazione dell'importo da dividere è invero fatto da SIAE su base annua ( quindi considerando globalmente da gennaio a dicembre ) in rapporto al volume di dispositivi di registrazione ( quali hard disk, pendrive, smartphone, DVD, ecc.) venduti nel periodo di riferimento in Italia .
Ciò è peraltro irrilevante ai fini del presente giudizio perché la scelta di operare su base annua costituisce una modalità operativa di e riguarda aspetti inerenti solo la propria CP_1 organizzazione.
14 Il diritto di Artisti 7607 comunque sorge dall'atto della sua costituzione come del resto la stessa riassumente indica nelle conclusioni laddove chiede l'accertamento del diritto non per tutto l'anno 2010 ma “fin dalla sua costituzione nel 2010”; i dati forniti hanno poi comunque consentito al CTU di individuare l'importo spettante, parziale per il 2010 per cui non vi è alcun ostacolo operativo a enucleare il dato.
Per quanto riguarda invece , costituito a luglio 2010 è la legge istitutiva ( Art. CP_2
7 d.l. 64 del 30 aprile 2010 convertito nella legge 100/2010 ) a stabilire la decorrenza retroattiva del diritto a percepire le somma da luglio 2009.
Gli importi dovuti da SIAE all' per il 2010 sono pari a € 14.295,08 mentre per Parte_1
l'anno 2011 € 25.887,19 con ciò dovendosi recepire il calcolo operato dal CTU.
In assenza di domanda espressa riguardo agli interessi gli stessi sono dovuti nella misura legale dalla prima richiesta di ammissione al riparto dei diritti ( doc. 6 allegato all'atto di citazione di primo grado ) ossia dal ventidue novembre 2011 mentre per l'anno 2011 dalla notifica dell'atto di citazione ( trenta luglio 2012 ) al saldo.
Per quanto riguarda lo stesso deve essere condannato a restituire a CP_2 CP_1
l'importo in linea capitale ( € 40.182,27 ) versato in eccesso e quindi indebito, oltre interessi legali dalla notifica della chiamata di terzo al saldo.
*******
Spese di lite.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza ( per cui quelle di Pt_1
6707 sono a carico di e quelle di per la chiamata di terzo sono a carico di CP_1 CP_1 CP_2
) sulla base dello scaglione relativo all'importo riconosciuto e, per il grado di appello
[...] concluso con la sentenza cassata, senza fase istruttoria, in quanto non espletata.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di CP_1
e in pari misura e in solido in favore del CTU. CP_2
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15
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
condanna a pagare all' 6707 € 14.295,08 oltre interessi legali dal CP_1 Parte_1 ventidue novembre 2011 al saldo ed € 25.887,19 oltre interessi legali dal trenta luglio 2012 al saldo;
condanna a restituire a € 40.182,27 oltre interessi legali dalla notifica CP_2 CP_1 della chiamata di terzo in primo grado al saldo;
condanna a pagare all' le spese di lite così liquidate: CP_1 Controparte_7
primo grado € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
secondo grado € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di Cassazione € 5.513,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di rinvio € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a pagare a le spese di lite così liquidate: CP_2 CP_1
primo grado € 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
secondo grado € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di Cassazione € 5.513,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
giudizio di rinvio € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Pone definitivamente a carico di e in pari quota le spese di CTU, in via CP_1 CP_2 solidale in favore di quest'ultimo, liquidate come da separato decreto.
Roma, camera di consiglio del sedici luglio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Marina Tucci
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