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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2578 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato Brigida Larocca
e
RO Paola ), nata a [...] (V) il 12.07.1967, C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Zaffaina
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) Nella casa familiare, sita in Marostica (VI), alla Via Rubbi n. 1/A, di proprietà della Sig.ra
ER Paola, continueranno a vivere la Sig.ra ER con i figli ed , mentre Per_1 Per_2
il Sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza portando con sè tutti Parte_1
i propri effetti personali.
3) I figli ed , maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare di Marostica (VI).
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed , il Sig. Per_1 Per_2 Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra ER Paola, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di
EURO 1.000,00 (mille/00) ovvero EURO 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio,
mediante bonifico bancario sul conto corrente già comunicatogli dalla moglie. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'lSTAT dell'indice dei prezzi al Consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento al mese di agosto di ogni anno.
Qualora uno o entrambi i figli si dovessero trasferire per motivi di studio in altra città, il padre corrisponderà detta somma mensile di EURO 500,00 (cinquecento/00) con aggiornamento
ISTAT, quanto ad EURO 100,00 (cento/00) sul conto corrente intestato alla madre e quanto ad EURO 400,00 (quattrocento/00) direttamente sul conto corrente intestato al figlio/a. Il
tutto fino a quando ed saranno economicamente autosufficienti ed Per_1 Per_2 avranno cercato e reperito adeguata attività lavorativa.
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 100% delle spese straordinarie sostenute per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, spese così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
In particolare:
- il 100% delle spese che non necessitano di preventivo accordo, ovvero quelle di cui all'art. 35 di detto Protocollo, ma con un limite massimo annuo totale di €.2.500,00 per ciascun figlio, limite oltre il quale è necessario che i genitori concordino su come procedere,
stabilendo sin d'ora che le stesse (spese eccedenti i 2.500 € annui per ciascun figlio)
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- in deroga a quanto previsto per le spese che necessitano di preventivo accordo di cui all'art.36 di detto Protocollo, i coniugi concordano sin da ora e dichiarano che le spese inerenti, relative e conseguenti alla istruzione degli stessi, anche presso scuole, istituti o enti privati in Italia o all'estero, utili per la loro preparazione, per il loro miglioramento educativo e culturale e personale e per l'inserimento futuro nel mondo del lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo università, corsi, seminari, master inerenti o conseguenti alla facoltà prescelta) sono già sin da ora condivise tra i due genitori e verranno sostenute al 100% dal padre, purchè corrispondenti all'effettivo interesse dei figli.
Non sono considerate spese straordinarie e quindi non vi rientrano le ricariche delle carte di credito dei figli, i regali e liberalità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo i viaggi e/o vacanze) che i genitori vorranno fare ai figli.
6) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali;
dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5), di non avere rapporti patrimoniali da regolare tra di loro o da risolvere, essendo definita ogni questione economica tra di loro e di null'altro avere reciprocamente a pretendere.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Molvena (VI) in data 29.09.2001 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , maggiorenni ma non autosufficienti, Per_1 Per_2
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Marostica
(VI) alla via Rubbi n.1/A in favore di ER Paola quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER Paola uniti in Parte_1
matrimonio in Molvena (VI) in data 29.09.2001 con atto trascritto al n. 6, parte 2, serie A,
anno 2001 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colceresa (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.1.2025. Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2578 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato Brigida Larocca
e
RO Paola ), nata a [...] (V) il 12.07.1967, C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Zaffaina
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
OMOLOGARE CON SENTENZA
la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2) Nella casa familiare, sita in Marostica (VI), alla Via Rubbi n. 1/A, di proprietà della Sig.ra
ER Paola, continueranno a vivere la Sig.ra ER con i figli ed , mentre Per_1 Per_2
il Sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza portando con sè tutti Parte_1
i propri effetti personali.
3) I figli ed , maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare di Marostica (VI).
4) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed , il Sig. Per_1 Per_2 Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra ER Paola, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di
EURO 1.000,00 (mille/00) ovvero EURO 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio,
mediante bonifico bancario sul conto corrente già comunicatogli dalla moglie. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'lSTAT dell'indice dei prezzi al Consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento al mese di agosto di ogni anno.
Qualora uno o entrambi i figli si dovessero trasferire per motivi di studio in altra città, il padre corrisponderà detta somma mensile di EURO 500,00 (cinquecento/00) con aggiornamento
ISTAT, quanto ad EURO 100,00 (cento/00) sul conto corrente intestato alla madre e quanto ad EURO 400,00 (quattrocento/00) direttamente sul conto corrente intestato al figlio/a. Il
tutto fino a quando ed saranno economicamente autosufficienti ed Per_1 Per_2 avranno cercato e reperito adeguata attività lavorativa.
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 100% delle spese straordinarie sostenute per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, spese così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
In particolare:
- il 100% delle spese che non necessitano di preventivo accordo, ovvero quelle di cui all'art. 35 di detto Protocollo, ma con un limite massimo annuo totale di €.2.500,00 per ciascun figlio, limite oltre il quale è necessario che i genitori concordino su come procedere,
stabilendo sin d'ora che le stesse (spese eccedenti i 2.500 € annui per ciascun figlio)
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- in deroga a quanto previsto per le spese che necessitano di preventivo accordo di cui all'art.36 di detto Protocollo, i coniugi concordano sin da ora e dichiarano che le spese inerenti, relative e conseguenti alla istruzione degli stessi, anche presso scuole, istituti o enti privati in Italia o all'estero, utili per la loro preparazione, per il loro miglioramento educativo e culturale e personale e per l'inserimento futuro nel mondo del lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo università, corsi, seminari, master inerenti o conseguenti alla facoltà prescelta) sono già sin da ora condivise tra i due genitori e verranno sostenute al 100% dal padre, purchè corrispondenti all'effettivo interesse dei figli.
Non sono considerate spese straordinarie e quindi non vi rientrano le ricariche delle carte di credito dei figli, i regali e liberalità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo i viaggi e/o vacanze) che i genitori vorranno fare ai figli.
6) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali;
dichiarano di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5), di non avere rapporti patrimoniali da regolare tra di loro o da risolvere, essendo definita ogni questione economica tra di loro e di null'altro avere reciprocamente a pretendere.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Molvena (VI) in data 29.09.2001 che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , maggiorenni ma non autosufficienti, Per_1 Per_2
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Marostica
(VI) alla via Rubbi n.1/A in favore di ER Paola quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER Paola uniti in Parte_1
matrimonio in Molvena (VI) in data 29.09.2001 con atto trascritto al n. 6, parte 2, serie A,
anno 2001 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colceresa (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.1.2025. Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo