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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gaetano Catalani Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Valeria La Battaglia Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 923/2023 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avvocato ARCURI GIUSEPPE,
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 18/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/6/2023 - premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 9/5/2003 in GOLEM (ALBANIA) e che dalla CP_1
loro unione erano nati i figli (il 18/5/2003), (il 2/9/2004), maggiorenni Per_1 Per_2 autonomi economicamente, e (l'8/10/2010), minorenne - adiva il Tribunale di Per_3
Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo,
l'affidamento esclusivo della figlia minore con fissazione della sua residenza presso la casa coniugale, e un assegno mensile a carico del coniuge di complessivi € 500,00, di cui
€ 200,00 per il mantenimento della moglie ed € 300,00 per il mantenimento della figlia minore, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
inoltre, chiedeva l'autorizzazione in favore della ricorrente al rilascio ed al rinnovo di ogni documento utile nell'interesse della figlia minore nonché dei propri documenti.
Chiedeva, inoltre, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., pronunciarsi il divorzio tra le parti, una volta decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Dopo una serie di rinvii richiesti per perfezionare la notifica del ricorso al resistente, resosi irreperibile, all'udienza del 06/02/2024 la difesa di parte ricorrente chiedeva, in ragione dell'irreperibilità di , disporsi l'affido esclusivo in suo favore della CP_1
figlia minore;
il Giudice relatore, pronunciandosi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., accoglieva tale richiesta.
Con ordinanza del 29/7/2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/6/2024, il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente e rilevata la sua irreperibilità, confermava l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, disposto in via di urgenza Per_3
ex art. 473-bis.15 all'udienza del 6/2/2024; dal punto di vista economico, nulla disponeva in merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ritenendo che, in ragione della sua situazione reddituale ed in assenza di elementi circa la situazione reddituale del resistente, non fossero sussistenti i presupposti per disporre in tal senso, mentre poneva a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno CP_1
5 di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle Per_3
spese straordinarie per la figlia;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste di mezzi di prova, fissava l'udienza del 18/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
LA GIURISDIZIONE SULLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Il matrimonio è stato celebrato all'estero (precisamente in Albania il 9/5/2003) da due cittadini albanesi e risulta essere stato trascritto in Italia in data 30/5/2023 presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Policoro dell'anno 2023, Parte II, serie
C, numero 6.
Quanto alla pronuncia sullo status, la giurisdizione italiana sussiste in forza di quanto stabilito dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 218/1995, che rende operanti, ai fini della giurisdizione e con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 (quale è il presente giudizio), anche i criteri stabiliti per la competenza territoriale, sicché è applicabile, al caso di specie, l'art. 18 secondo comma c.p.c. sul foro della residenza dell'attore, non avendo il resistente la residenza o il domicilio in Italia (v. Cass. S.U. 3/2/2004, n. 1994; 11/2/2003, n. 2060;
27/11/1998, n. 12056: “La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio
1995 n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza in Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18 secondo comma cod. proc. civ. sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia”).
LEGGE APPLICABILE ALLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DI
DIVORZIO
Quanto alla legge applicabile, nonostante la ricorrente abbia invocato la legge italiana, non pare sussistano dubbi sull'applicabilità al caso di specie della legge albanese, dovendo applicarsi l'art. 31 della legge n. 218/1995, che prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento UE n. 1259/2010, il cui art. 8, relativamente alla legge applicabile in mancanza di scelta comune delle parti, non detta criteri alternativi ma criteri di collegamento in concorso successivo (c.d. “a cascata”); ebbene, nel caso di specie il criterio di cui alla lettera a) del citato articolo (legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale) non può trovare applicazione, tenendo conto che il resistente, al momento in cui è stato introdotto il presente giudizio, era irreperibile e, pertanto, non vi era un residenza abituale comune dei coniugi;
non può trovare applicazione neanche il criterio di cui alla lettera b) (legge dello
Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale), avendo la Pt_1
dichiarato che il marito, dopo la scarcerazione avvenuta in data 8/1/2019, non ha fatto più rientro della casa familiare, abbandonando la famiglia e rendendosi irreperibile: il periodo di residenza abituale comune dei coniugi si è pertanto concluso più di un anno prima che fosse introdotto il presente giudizio;
trova invece applicazione il criterio di cui alla lettera c) (legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale), essendo entrambi i coniugi cittadini albanesi, e dunque con esclusione del criterio sussidiario di cui alla lett. d) (legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale).
Pertanto, poiché la legge albanese prevede l'istituto dello scioglimento del matrimonio senza richiedere un pregresso periodo di separazione, la domanda di separazione formulata dalla ricorrente dovrà essere dichiarata inammissibile, essendo l'istituto della separazione non contemplato dalla normativa albanese;
però, poiché la nel ricorso introduttivo, ha altresì richiesto la pronuncia di divorzio, nel caso di Pt_1
specie si considerano integrati i presupposti per addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo la legge albanese, in particolare secondo il Codice della Famiglia della Repubblica di Albania, che prevede tre forme di divorzio, la prima su comune accordo dei coniugi (art. 125), la seconda per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni (art. 129) e la terza su richiesta di uno dei coniugi quando la convivenza diventa impossibile (art. 132), essendo risultate integrate nel presente giudizio sia la seconda che la terza forma di divorzio.
E non può ritenersi che la previsione da parte della legge albanese dell'immediata pronuncia di divorzio confligga con il nostro ordinamento, visto che anche la normativa nazionale sul divorzio conosce ipotesi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio in assenza di previa separazione (art. 3 legge n. 898/1970).
Tanto premesso, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio richiesta dalla ricorrente.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Risultando pertanto comprovata una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto, non v'è dubbio che debba essere pronunciato il richiesto scioglimento del matrimonio.
In applicazione dell'art. 146 comma 1 del Codice della famiglia della Repubblica di
Albania, non avendo la ricorrente chiesto di mantenere il cognome da sposata (possibilità prevista dall'art. 146 comma 2), deve dichiararsi che la moglie riacquisti il cognome da nubile (Metushi).
DOMANDA DI ADDEBITO
Sul punto, occorre premettere che l'art. 133 del codice della famiglia albanese consente al giudice di individuare il colpevole della fine del rapporto di coniugio e, quindi, di pronunciare l'addebito del divorzio.
Entrando nel merito, la domanda di addebito va accolta, tenuto conto che le condotte descritte dalla nel ricorso introduttivo hanno trovato implicita conferma Pt_1 negli accertamenti compiuti all'esito del procedimento penale n. 1927/2018 R.G.N.R. –
947/2018 R.G.T., nel quale il resistente era imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, con l'accusa di averla maltrattata sia fisicamente che psicologicamente con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche reiterate nel tempo, per futili motivi legati alla profonda gelosia nutrita nei suoi confronti.
La ricorrente ha infatti prodotto la sentenza n. 125/2019 resa dal Tribunale di
Matera nel su menzionato giudizio, con la quale ha patteggiato la pena ad CP_1 anni due di reclusione con pena sospesa;
in tale sentenza testualmente si legge che “le risultanze processuali non evidenziano elementi favorevoli all'imputato e che la presunzione di innocenza è implicitamente superata dalla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.c.” ; che “l'imputato ha preso coscienza dei propri torti”.
Gli elementi acquisiti in sede penale risultano dunque significativi dell'atteggiamento aggressivo assunto nel tempo da parte del resistente nei confronti della moglie, tenendo conto della richiesta di patteggiamento che, seppur in maniera implicita, conferma la colpevolezza del resistente, come fatto rilevare anche dal giudice penale.
La domanda di addebito è pertanto fondata e deve essere accolta.
RESPONSABILITA' GENITORIALE ED ASPETTI ECONOMICI
Con riferimento alla giurisdizione sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7
Regolamento Ue 2019/1111, il quale stabilisce, al primo comma, "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite", facendo salvi, al secondo comma, i casi di ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita, se vi è stato un provvedimento sul punto in altro stato membro, e di trasferimento illecito del minore, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
La legge applicabile è quella italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19/10/1996, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Rispetto alle domande inerenti il mantenimento del coniuge e della prole, sussiste la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 3 lettera b) del regolamento CE n. 4/2009, richiamato dall'art. 45 della legge n. 218/1995, secondo cui è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
Troverà applicazione la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23/11/2007, richiamato dall'art. 15 del citato regolamento n. 4 del 2009, secondo cui le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e cioè dell'attuale ricorrente.
Ciò premesso, relativamente al regime di affido, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre che, detenuto dal 30/7/2018 all'8/1/2019 per maltrattamenti, violenze e minacce nei confronti della moglie, in seguito alla scarcerazione non ha fatto più rientro nella casa familiare ed ha abbandonato la famiglia rendendosi di fatto irreperibile (come risultante da verbale di P.G. allegato in atti), e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante il disinteresse e l'irreperibilità del padre, esporrebbe la minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse, si ritiene che vada confermato l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, disposto in via Per_3
d'urgenza all'udienza del 6/2/2024 e confermato con ordinanza del 29/7/2024, con il potere di quest'ultima di assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti la figlia, anche quelle di maggiore importanza (istruzione, salute, educazione, residenza abituale, richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti, ivi compreso il passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio, il permesso di soggiorno).
Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente".
Stante la irreperibilità del resistente, nulla si dispone in merito alle visite padre- figlia.
Relativamente alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, il Collegio ritiene che non ne sussistano i presupposti, tenendo conto della situazione reddituale di costei così come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate.
Quanto al mantenimento in favore della figlia minore in assenza di nuovi Per_3
elementi e tenendo conto che la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a provare la situazione economico-reddituale del resistente, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria con l'ordinanza del 29/7/2024.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI DOCUMENTI
D'IDENTITA'
La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio in favore della ricorrente dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, senza la necessità del consenso del resistente, è inammissibile poiché, ai sensi della L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto o più in generale della documentazione valida per l'espatrio è chiamato a pronunciarsi il Giudice Tutelare territorialmente e funzionalmente competente e non già il Tribunale adito (cfr. Tribunale
Foggia sez. I, 10/03/2022, n.703) e in ogni caso anche superflua, in quanto la ricorrente, quale genitore affidatario esclusivo, è direttamente legittimata a richiedere tale documentazione alle competenti autorità, senza necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, né del consenso dell'altro genitore (così Tribunale di Mantova,
12.12.2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 5/6/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di separazione formulata dalla ricorrente;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, coniugati in GOLEM (ALBANIA) in data 09/05/2003, con addebito a
[...] CP_1
;
[...]
3) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2023, Parte II, serie C, numero 6;
4) dichiara che riacquista il cognome da nubile (Metushi); Parte_1
5) conferma l'ordinanza del 29/7/2024;
6) condanna al pagamento in favore della ricorrente e per essa del CP_1
suo procuratore antistatario, avv. Giuseppe Arcuri, delle spese di lite, che liquida in €
3.809,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 8/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Gaetano Catalani