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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 771/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Elena Stolfi
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Giampaolo Pacini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 899/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 19.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 19.10.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1
già dipendente della società, ricorso con cui l'attrice
[...] aveva chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno, che aveva affermato di avere subito a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà, da parte della lavoratrice, che avrebbe in effetti operato a favore della concorrenza.
2. Più specificamente, la società aveva allegato di esercitare, dall'ottobre 2020, attività di commercio all'ingrosso ed export di infissi, porte e materiali da costruzione in genere e che avesse svolto alle sue dipendenze, dal 15.12.2020 al CP_1
21.4.2022 (quando si era dimessa), mansioni di responsabile commerciale.
3. Secondo la prospettazione del ricorso, la lavoratrice, nel corso del rapporto, avrebbe “tenuto un comportamento infedele mettendo in essere comportamenti lesivi del divieto di concorrenza e dell'obbligo di riservatezza”, in quanto ella avrebbe in effetti svolto la propria attività nell'interesse di un'altra società, NA S.r.l., “inviando email intrattenendo rapporti e procacciando affari per detta società” (le citazioni sono entrambe dal ricorso di primo grado). Condotte che sarebbero state tenute, tra l'altro, nel corso di un viaggio negli
Stati Uniti, che avrebbe intrapreso nell'interesse e a CP_1 spese della ricorrente e nel corso del quale invece avrebbe procacciato affari per NA S.r.l. (di cui la lavoratrice sarebbe stata dipendente all'epoca di introduzione del giudizio).
4. LO inoltre, al momento delle dimissioni, avrebbe riconsegnato il computer e il cellulare aziendali completamente formattati, così che la società non avrebbe più avuto la possibilità di accedere a una quantità significativa di dati aziendali.
5. Sulla base di queste allegazioni, la ricorrente aveva chiesto al
Tribunale la condanna di a risarcirla: a) del costo CP_1 rappresentato dalla retribuzione che le era stata corrisposta dal 15.12.2020 al 21.4.2022, pari ad € 28.005,83; b) del costo sostenuto dalla società per le trasferte, effettuate dalla lavoratrice e nel corso delle quali ella avrebbe procacciato
2 ordini per NA s.r.l. e non per Martini & Vivolo S.r.l., costo quantificato in € 3.533,27; c) infine del costo asseritamente sostenuto per il tentativo di ripristino del computer di proprietà della società, affidato a e di CP_1 recupero dei dati che vi erano stati immagazzinati.
6. La ricorrente aveva quindi concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il grave inadempimento della Sig.ra CP_1 per lesione del dovere di fedeltà durante il rapporto di
[...] lavoro subordinato con la società Marini & Vivolo Projects srl e per l'effetto condannare la stessa alla corresponsione della somma di € 31.673,30 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non alla società ricorrente, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
7. La lavoratrice si era costituita per resistere, negando le dedotte condotte infedeli.
8. Il Tribunale ha ritenuto decidibile la causa allo stato degli atti e ha respinto il ricorso.
9. In motivazione ha rilevato come fosse stata la stessa società ad affermare di avere (e avere avuto anche all'epoca dei fatti)
“un rapporto di collaborazione” con NA, che avrebbe svolto attività distinte, ma complementari rispetto a quelle di
, “intervenendo una (la nel Parte_1 Parte_1 momento del contatto con il cliente e la progettazione dell'intervento in aderenza alle richieste con il cliente, l'altra
(NA Srl) nel momento in cui doveva essere fornito il materiale e realizzata l'opera” (così testualmente il ricorso di primo grado).
10. Pacifico questo dato, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto escludersi in radice che le condotte allegate in ricorso e attribuite a – in quanto realizzate nell'ambito di tale CP_1
3 collaborazione commerciale – potessero essere idonee a recare un qualche pregiudizio alla società ricorrente e a realizzare un'attività concorrenziale. E infatti, secondo il primo giudice,
l'attrice non avrebbe nemmeno adeguatamente circostanziato l'affermazione secondo cui le due società sarebbero state concorrenti, per quanto legate da un rapporto di collaborazione e pur svolgendo attività distinte.
11. L'infondatezza della prospettazione della ricorrente sarebbe stata poi avvalorata – si legge ancora nella sentenza impugnata – dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice, in particolare una foto, scattata presso lo stand di una fiera in
Qatar, nel quale erano presenti i due marchi Pt_1 Parte_1
e NA S.r.l., a conferma della collaborazione
[...] commerciale e della scelta delle due società di presentarsi, almeno alla potenziale clientela estera, come un'unica organizzazione di impresa.
12. Analogamente i messaggi whatsapp, prodotti dall'originaria convenuta, dimostrerebbero, secondo il
Tribunale, come la trasferta di negli Stati Uniti CP_1
(menzionata in ricorso) fosse stata organizzata dall'attrice e a essa dovesse partecipare, secondo il programma originario, uno dei suoi due soci. Così che sarebbe stato senz'altro da escludere che, nell'ambito di essa, la lavoratrice avesse potuto svolgere un'attività concorrenziale.
13. Sarebbe stata infine infondata anche la domanda diretta a ottenere la rifusione dei costi asseritamente sostenuti dalla società per recuperare i dati, contenuti nel computer e nel telefono cellulare aziendali già in uso a in quanto CP_1 la ricorrente non avrebbe dimostrato l'effettività dell'esborso, avendo prodotto solo una fattura, senza alcuna attestazione per quietanza del relativo pagamento.
4 14. La società impugna la decisione e ne chiede la riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato motivo, con cui lamenta che il Tribunale non abbia esattamente apprezzato la documentazione di causa, da cui sarebbero emerse le condotte infedeli di In particolare CP_1 il primo giudice non avrebbe rilevato l'esistenza di un'ampia corrispondenza, con la quale l'appellata avrebbe in effetti procacciato affari per NA, comunicando anche per mezzo di un account di posta elettronica riferibile alla stessa
NA.
15. Ancora, secondo la prospettazione attrice, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto idoneo a escludere le dedotte condotte infedeli della lavoratrice il fatto che vi fosse, tra e NA, un rapporto di collaborazione Parte_1 commerciale. Un tale accordo non avrebbe escluso, infatti, secondo l'appellante, che le due società operassero in concorrenza ed esso non avrebbe comunque contemplato la possibilità che usasse un account di posta riferibile a CP_1
NA.
16. Le condotte infedeli sarebbero state poi confermate dal comportamento della lavoratrice nella fase finale del rapporto, dato che avrebbe rifiutato di fornire qualsiasi CP_1 spiegazione, a fronte della documentazione che avrebbe dimostrato i suoi rapporti con NA e si era quindi dimessa, restituendo formattati i dispositivi aziendali che le erano stati dati in uso.
17. Su quest'ultimo punto pure il Tribunale avrebbe errato, secondo l'appellante, non avendo considerato il grave danno che avrebbe arrecato alla società la formattazione, dato che
5 essa non disponeva di un servizio di archiviazione su cloud.
L'attrice ha concluso quindi come in primo grado.
18. Si è costituita la lavoratrice per resistere e chiedere il rigetto dell'appello.
19. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
20. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello è completamente infondato e anzi l'appellante neppure si confronta effettivamente con gli argomenti del
Tribunale.
21. Come si è detto in narrativa, infatti, il primo giudice muove da un dato pacifico, perché ammesso già nel ricorso di primo grado: il fatto cioè che, tra l'appellante e la società
NA s.r.l., esistesse, all'epoca dei fatti, una collaborazione commerciale, che prevedeva che le due società svolgessero attività distinte, ma complementari. E' l'originaria attrice a descrivere tale collaborazione quando afferma, nel ricorso introduttivo di primo grado che una delle due società
( ) interveniva “nel momento del contatto con il Parte_1 cliente e la progettazione dell'intervento in aderenza alle richieste con il cliente, l'altra (NA Srl) nel momento in cui doveva essere fornito il materiale e realizzata l'opera”. Peraltro, non è irrilevante segnalare che tale accordo si fondava anche su una parziale coincidenza degli assetti societari, dato che uno dei soci e amministratori di ( Parte_1 Per_1
era anche socio di maggioranza e legale
[...] rappresentante di NA (circostanza che risulta dalle visure camerali prodotte dalla lavoratrice in primo grado, doc.
2 e 3 del suo fascicolo).
6 22. E' certo poi che la collaborazione commerciale avesse anche una rilevanza esterna, rispetto ai terzi, come dimostra la foto dello stand comune delle due società in una fiera di settore, rappresentata nel doc. 4 del fascicolo della lavoratrice.
23. Ora sembra alla Corte di una certa evidenza che, a fronte di questi dati, fosse onere della società allegare, in maniera specifica e circostanziata, e in caso di contestazione dimostrare, che l'attività attribuita a e risoltasi nel CP_1 procurare ordini per NA avvenisse in violazione di tale accordo e fosse quindi pregiudizievole per l'odierna appellante.
Allegazioni che mancano invece del tutto, in primo grado e, per quel che vale, anche nelle difese davanti al collegio. Del resto, non può trascurarsi come la società quantifichi il presunto danno, non in relazione a una qualche perdita di clientela, ma ai costi della prestazione di il che è già CP_1 piuttosto indicativo dell'inconsistenza della prospettazione relativa allo svolgimento, da parte della lavoratrice, di una pregiudizievole attività a favore della concorrenza.
24. Altri elementi inoltre depongono in maniera inequivoca per l'infondatezza delle pretese attrici.
25. Così in primo luogo la chat whatsapp, prodotta da
(suo doc. 5 del fascicolo di primo grado) e relativa a CP_1 una serie di conversazioni tra l'appellata e , Persona_2 socio e amministratore dell'appellante, risalenti ai giorni in cui si trovava negli Stati Uniti, per conto della sua datrice CP_1 di lavoro.
26. Dalla chat risulta con chiarezza come fosse Pt_1 puntualmente informato da delle attività da lei svolte CP_1 nei singoli giorni, dei clienti incontrati e dei contatti presi. Così che certo non basta a far ritenere l'esistenza delle dedotte condotte infedeli della lavoratrice il fatto (invece l'unico
7 dedotto sul punto dall'appellante) che gli affari, intermediati dall'appellata, fossero stati acquisiti da NA, essendo al contrario necessaria una specifica prova che avesse CP_1 indirizzato la clientela a NA in violazione dell'accordo commerciale tra le due società.
27. Ma anche più significativa è la corrispondenza, prodotta dalla stessa società appellante (doc. 4 del suo fascicolo di primo grado). Si tratta di una serie di mail scambiate da con vari terzi, tra i quali un'agente, o comunque CP_1 professionista del settore, . Secondo la società Persona_3 proprio questa corrispondenza rivelerebbe le condotte concorrenziali dell'appellata, già in quanto ella avrebbe scritto ai destinatari utilizzando un indirizzo di posta di NA
s.r.l.
28. Si tratta, ad avviso della Corte, di un argomento del tutto infondato, dato che, al contrario, anche tale corrispondenza conferma come agisse in esecuzione di una strategia CP_1 commerciale, voluta dalle due società e che ne prevedeva un'elevata integrazione. Risulta infatti che a) in alcune delle mail, in calce, fossero riportati i riferimenti ad ambedue le società (così per esempio in quella del 2.3.2022, diretta ad
, in un'altra, sempre del 2.3.2022, diretta a vari Per_3 destinatari, tra cui uno dei soci dell'appellante, ancora nella mail 21.2.2022, di cui dice la società e con cui l'appellata chiedeva di predisporre dei biglietti da visita riferibili a
NA, in vista del suo prossimo viaggio negli Stati Uniti);
b) in altre (per es. quella del 18.3.2022) l'appellata fosse indicata con l'indirizzo di posta di NA, ma il mittente scrivesse da un indirizzo riferibile a e tra i Parte_1 destinatari vi fosse, per conoscenza, anche uno dei soci dell'appellante c) in altre ancora Persona_1 CP_1
8 scrivesse ad da un indirizzo di posta di NA, Per_3 avendo quali destinatari e lo stesso (cfr. la Per_3 Pt_1 mail del 25.2.2022).
29. Si tratta di dati che smentiscono, secondo la Corte inequivocamente, la prospettazione della società. Né in contrario ha il minimo rilievo, all'evidenza e già in astratto, il comportamento della lavoratrice, successivo alla contestazione delle presunte condotte infedeli, il fatto cioè che, secondo l'appellante, non avesse dato spiegazioni del CP_1 suo comportamento, si fosse dimessa e avesse poi rifiutato la mediazione proposta dalla società. Si tratta infatti di circostanze di cui nemmeno merita indagare la veridicità in fatto, dato che le condotte indicate non sono in alcun modo significative del dedotto inadempimento. Al contrario esse possono agevolmente spiegarsi con la legittima determinazione della lavoratrice di non discutere accuse, assunte come del tutto infondate.
30. A fronte dell'inesistenza di ogni indizio delle dedotte condotte infedeli (e anzi della presenza in atti di dati istruttori sufficientemente univoci in senso contrario), non è di per sè significativa la formattazione dei dispositivi già in uso a
Peraltro, quanto a tale capo della domanda, la società CP_1 neppure replica puntualmente all'argomento del primo giudice, circa l'inesistenza di ogni prova di un qualche esborso, effettivamente sostenuto dalla società per il recupero dei dati immagazzinati in quei dispositivi.
31. L'appello è quindi infondato e va respinto.
32. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
33. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i
9 presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario e oltre IVA e CAP come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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