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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso dott. Carlo Baggio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4298/2023 in data 28.7.2023, promossa da
C.F. ), con il patrocinio degli avv. FAVOTTO Parte_1 P.IVA_1 DAVIDE e CALDATO LISA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA G. D'ANNUNZIO n. 19, TREVISO, attrice contro
, titolare della ditta STUDIO22WS DI TT GI Controparte_1 (C.F. , con il patrocinio degli avv. SONEGO MASSIMO e C.F._1 BALLARINI GIULIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in STRADA FELTRINA n. 20, TREVISO, convenuta
*** avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc trattenuta in decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, del 29/1/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
A) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- condannare il Sig. , anche in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale Studio22WS di TT Gianni, al pagamento alla società Parte_1 della somma di € 12.259,15, ovvero al pagamento della minore o maggiore somma
[...] che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo;
- respingersi ogni domanda riconvenzionale, sia principale che subordinata, formulata dal convenuto nei confronti di Pt_1 Parte_1 B) IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, in particolare:
assunzione dei seguenti capitoli testimoniali a prova diretta, di cui alla seconda memoria ex art. 171-ter, indicando come testi i Sigg.ri e : Testimone_1 Testimone_2
“1) Vero che redigeva il preventivo che si rammostra sulla base del Parte_1 computo metrico inviato, in nome e per conto di Studio22WS, dal perito ? Tes_2
2) Vero che il preventivo, redatto sulla base del preventivo, veniva accettato da Studio22WS?
3) Vero che su incarico di Studio22WS, realizzava nel cantiere Sigma di Parte_1 EN HE (VI) le opere che erano state previste nel preventivo che si rammostra?
5) Vero che il Sig. mai denunciava la presenza di vizi nelle opere realizzate da CP_1 nel cantiere Sigma di EN HE (VI)? Parte_1
6) Vero che nemmeno la committenza del cantiere Sigma di EN HE (VI) mai denunciava o sporgeva reclami relativamente al lavoro eseguito da Parte_1
7) Vero che il materiale indicato nel doc. 2 Studio22WS che si rammostra non era stato oggetto del preventivo?
8) Vero che il materiale indicato nel doc. 3 Studio22WS che si rammostra indica materiale diverso rispetto a quello che era oggetto del preventivo?
9) Vero che il materiale indicato nel doc. 3 Studio22WS che si rammostra era stato fornito autonomamente da Studio22WS per esclusiva scelta estetica?
11) Vero che, per consentire il funzionamento dei semafori scelti da Studio22WS, il PLC veniva sostituito con il sistema a relè?
12) Vero che il collegamento elettrico delle sonde sull'unità di trattamento aria esulava dall'incarico di come da preventivo che si rammostra? Parte_1
13) Vero che si rifiutava di eseguire ulteriori richieste extra preventivo Parte_1 effettuate da Studio22WS, stante il mancato pagamento delle opere già realizzate?
15) Vero che la partecipazione al collaudo non era necessaria in quanto non prevista nel preventivo accettato da Studio22WS?
16) Vero che l'impianto realizzato da presso il cantiere Sigma di EN Parte_1 HE (VI) veniva consegnato perfettamente funzionante?”
in caso di ammissione dei capitoli di prova diretta formulati dal convenuto, ammissione alla prova contraria, con i medesimi testi indicati per la prova diretta ( e ); Testimone_1 Testimone_2
C) IN OGNI CASO
Rifusione di spese, diritti e onorari di lite.”
- per , titolare della ditta STUDIO22WS DI TT Controparte_1 GI:
Pag. 2 di 8 “in via principale:
- respingersi ogni domanda attorea perché comunque infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento della società attrice, dichiarare la risoluzione del contratto e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da parte del signor a o, comunque, procedersi alla Controparte_1 Parte_1 proporzionale diminuzione del prezzo pattuito per la commessa di € 6.064,35=, in ogni caso con condanna della stessa attrice al risarcimento a favore del signor CP_1 di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, prudenzialmente
[...] quantificati in € 15.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore
o minore somma che dovesse rivelarsi dovuta in corso di causa, applicata, se del caso, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.; in via subordinata riconvenzionale:
- accertata e dichiarata la presenza di vizi dell'opera in malafede occultati da parte attrice, procedersi alla proporzionale diminuzione del prezzo pattuito per la commessa di € 6.064,35=, nonché condannarsi al risarcimento a favore del Pt_1 Parte_1 signor di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 prudenzialmente quantificati in € 15.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o nella maggiore o minore somma che dovesse rivelarsi dovuta in corso di causa, applicata, se del caso, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla II memoria ex art. 171 ter c.p.c. di data 29/12/2023 esclusi con l'ordinanza di data 19/03/2024 di cui si chiede la revoca e, più precisamente, dei seguenti capitoli:
1) vero che nell'ottobre del 2020 la società ha rifiutato di Parte_1 completare la commessa affidatagli presso il cantiere "Sisma" di EN HE;
3) vero che nell'ottobre del 2020 il signor ha segnalato alla società Controparte_1 l'errato collegamento elettrico tra i condensatori e le unità interne Parte_1 dell'impianto realizzato dalla stessa presso il cantiere "Sisma" di EN HE;
4) vero che nell'ottobre del 2020 il signor ha segnalato alla società Controparte_1 il mancato collegamento elettrico tra le apparecchiature di comando Pt_1 Parte_1 e controllo a bordo dell'unità interna (A), in relazione all'impianto elettrico realizzato dalla stessa presso il cantiere "Sisma" di EN HE;
5) vero che nell'ottobre del 2020 la società veniva incaricata ed eseguiva il Parte_2 collegamento delle apparecchiature di termoregolazione all'impianto elettrico sito presso il cantiere "Sisma" di EN HE;
6) vero che nell'ottobre del 2020 la società veniva incaricata ed eseguiva il Parte_2 collegamento elettrico delle apparecchiature di comando e controllo a bordo dell'unità interna (A) relative all'impianto sito presso il cantiere "Sisma" di EN HE;
7) vero che la società era stata invitata a partecipare al collaudo Parte_1 presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI) fissato per il giorno 10/11/2020;
Pag. 3 di 8 8) vero che, in data 10/11/2020, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho redatto i due certificati di primo avviamento che mi si rammostrano (doc. 7 della comparsa di risposta);
9) vero che, in data 10/11/2020, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho verificato la non presenza dell'impiantista elettrico per Parte_1 al collaudo;
[...]
10) vero che, in data 10/11/202, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho riscontrato l'errato collegamento elettrico dell'impianto, come da certificati che mi si rammostrano (doc. 7 della comparsa di risposta);
11) vero che nella primavera del 2021, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho rilevato il malfunzionamento dell'interblocco porte dell'impianto elettrico;
12) vero che nella primavera del 2021, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho rilevato che l'impianto elettrico realizzato era dotato di un sistema "a relé";
13) vero che nella primavera del 2021, recatomi presso il cantiere "Sisma" di EN HE (VI), ho completato i "relé" mancanti di alcuni componenti dell'impianto elettrico.
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori:
- , titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Povegliano (TV), Testimone_3 via Sant'Antonio, n. 23/a;
- , domiciliato presso la società Riva Impianti S.r.l., ex CP_2 Parte_2 corrente in Carrè (VI), via Brenta n. 11;
- domiciliato presso la società SIMAGI Service S.r.l.s., corrente in Testimone_4 Longrato (BS), via IV Novembre n. 3/A;
- , domiciliato presso la società Alcyone Impianti di Bonetto Dino, CP_3 corrente in Caerano di San Marco (TV), via Montello n. 55/b;
- domiciliato presso la società Sisma S.p.a., corrente in EN Controparte_4 HE (VI), via dell'Industria, n. 1;
- domiciliato presso la società Opera S.r.l., corrente in Modena (MO), CP_5 via Portogallo n. 43. in via ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito solo ha convenuto in giudizio , Parte_1 Pt_1 Controparte_1 quale titolare dell'impresa individuale STUDIO22WS, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 12.259,15 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di impianti elettrici all'interno del cantiere denominato “Sisma” sito a EN HE (VI) e volto alla costruzione di una cd. “cleanroom”.
Pag. 4 di 8 si è costituito in giudizio eccependo che: CP_1
- alcuni materiali sarebbero stati forniti da lui stesso e non da Pt_1
- alcuni dei materiali forniti da (nello specifico, i semafori segnalatori) Pt_1 sarebbero stati inadatti allo scopo, sicché il committente avrebbe dovuto riacquistarli;
- i componenti sarebbero stati installati in modo errato (in particolare, si sarebbe resa necessaria la riprogrammazione del PLC);
- avrebbe abbandonato il cantiere senza mai completare le opere appaltate;
Pt_1
- le opere sarebbero in ogni caso viziate;
- le opere extra-preventivo non sarebbero mai state commissionate;
e chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati in € 15.000,00.
La causa viene in decisione dopo essere stata istruita la causa a mezzo di prove testimoniali.
***
Nella propria comparsa conclusionale il convenuto, per la prima volta, eccepisce l'inammissibilità della domanda condannatoria proposta nei suoi confronti dal momento che la stessa “non è preceduta dalla necessaria domanda di accertamento. L'attrice infatti avrebbe dovuto precisare, quantomeno, sulla base di quale titolo sarebbe dovuto il pagamento della somma richiesta al signor . La mera domanda di condanna CP_1 è quindi del tutto carente e pretendere da questo Giudice un accertamento implicito costringerebbe il medesimo a decidere ultra petita”.
L'eccezione della convenuta è del tutto infondata e pretestuosa: è ben noto che ogni domanda di condanna presuppone implicitamente anche quella di accertamento dell'esistenza del relativo diritto e inoltre nel caso di specie l'attrice ha chiaramente indicato il titolo della domanda (il contratto d'appalto intercorso tra le parti).
***
Nel merito, deve ritenersi che le opere appaltate a fossero state a tutti gli effetti Pt_1 non solo completate, ma anche accettate da . CP_1
Si rileva anzitutto che le doglianze del convenuto sono del tutto generiche, non avendo la parte nemmeno allegato quali opere non sarebbero state completate.
È poi dirimente l'esito positivo del collaudo, peraltro effettuato da un soggetto terzo, incaricato proprio dallo stesso (cfr. doc. 7 conv.): è infatti evidente che, se le CP_1 opere non fossero state completate, il collaudo non avrebbe potuto avere tale esito. Del tutto irrilevante è la mancata partecipazione di al collaudo, da un lato perché non Pt_1 vi era alcun obbligo per la stessa in tal senso, dall'altro perché, in ogni caso, l'eventuale diritto dell'appaltatore di partecipare alle operazioni risponde semmai ad un interesse di questo soggetto (al fine di essere messo nelle condizioni di contraddire circa eventuali criticità) e non del committente, il quale di nulla può quindi dolersi. Altrettanto irrilevante è il rilievo, effettuato in sede di collaudo, circa l'inversione del collegamento
Pag. 5 di 8 dei cavi delle unità esterne, trattandosi di un problema di minima entità che non solo non inficiò l'esito positivo del collaudo, ma che venne anche immediatamente risolto.
Si osserva poi che per quasi due anni, dopo il positivo collaudo, non inviò a CP_1 né contestazioni né solleciti di sorta, sicché appare del tutto inverosimile che le Pt_1 opere non fossero state completate. Tale contegno del committente integra senz'altro un'accettazione tacita.
Infine, del tutto sfornita di prova è l'affermazione del convenuto per cui egli avrebbe dovuto incaricare altri soggetti al fine di completare le opere asseritamente lasciate incompiute da delle tre fatture prodotte a tal proposito dal convenuto (cfr. doc. 4, Pt_1 delle quali peraltro manca la prova del pagamento), due si riferiscono a non meglio specificati “lavori” o “manutenzione” (dizione quest'ultima che già di per sé escluderebbe si fosse trattato di completare delle opere) e l'altra, quella di importo maggiore, riguarda l'installazione dei condizionatori, opera che pacificamente non era stata appaltata a Pt_1
***
Quanto agli asseriti vizi lamentati dal convenuto, deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dall'attrice. È lo stesso convenuto ad ammettere che i vizi si sarebbero manifestati o nell'immediatezza ovvero, al più tardi, “nella primavera del 2021” (v. capitoli di prova 11, 12 e 13), mentre la prima denuncia all'appaltatore risulta essere quella contenuta nella PEC inviata dal precedente difensore del convenuto datata 29.9.2022 (doc. 10 conv.), ben oltre quindi il termine di sessanta giorni di cui all'art. 1667 CC. Il convenuto non ha invece nemmeno allegato di aver effettuato altre precedenti denunce nel rispetto del termine (nemmeno è stata chiesta alcuna prova testimoniale sul punto).
Tale decadenza comporta l'impossibilità di accoglimento non solo della domanda di riduzione del prezzo (formulata in via subordinata), ma anche della stessa domanda di risoluzione del contratto, posto che, “trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. 3199/2016).
Si precisa, per completezza, che la domanda risolutoria non avrebbe comunque potuto essere accolta nemmeno in presenza di una tempestiva denuncia dei vizi: da un lato perché deve ritenersi che le opere fossero state a tutti gli effetti completate (come sopra illustrato), dall'altro perché i vizi di cui si discute non sarebbero comunque stati tali da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione” (cfr. art. 1668 co. CC).
***
Relativamente alla quantificazione del corrispettivo, si rileva anzitutto che il convenuto non ha tempestivamente contestato in modo specifico quali delle opere indicate nel consuntivo predisposto dall'attrice (doc. 4 att.) non sarebbero state effettivamente realizzate, il che già di per sé sarebbe dirimente.
Pag. 6 di 8 Palesemente pretestuosa è l'affermazione per cui il convenuto avrebbe dovuto farsi carico della fornitura di taluni materiali che sarebbe stato obbligo di posto Parte_3 che nessuno dei materiali indicati nelle fatture doc. 2 conv. (il pagamento delle quali, anche in tal caso, non è dimostrato) è indicato né nel preventivo, né nel consuntivo prodotti da Pt_1
L'effettiva esecuzione delle prestazioni e la fornitura dei materiali di cui al consuntivo risulta poi dimostrata dalle dichiarazioni rese dal teste il quale ha – tra l'altro Tes_1
– confermato: che in diverse occasioni lo stesso aveva richiesto delle CP_1 lavorazioni e forniture extra preventivo (in particolare, l'aggiunta di almeno due torrette con le prese elettrice e il passaggio dei cavi dati dall'interno della camera bianca all'esterno); che non era stato sufficiente portare il cavo elettrico e collegare le lampade, dato che le stesse avevano due o tre alimentatori, il che ha richiesto un lavoro maggiore per il collegamento;
che si erano verificati dei problemi col collegamento delle apparecchiature di condizionamento (a causa della difficoltà di far “dialogare” tra loro le apparecchiature già installate dalla committente principale con quelle fornite da
, in quanto di marche diverse: quindi per una causa certamente non imputabile a CP_1
, il che parimenti ha richiesto lavorazioni aggiuntive e l'installazione di nuovo Pt_1 materiale (ad esempio, l'interruttore con una bobina di sgancio). Per quanto il teste sia dipendente dell'attrice, sicuramente non si verifica alcuna incapacità a testimoniare ex art. 246 CPC, ma non v'è nemmeno alcun motivo per ritenere inattendibili le dichiarazioni dallo stesso rese, in quanto ben circostanziate e del tutto coerenti. Nessuno dei testi del convenuto ne ha invece smentito le dichiarazioni.
Risulta parimenti dimostrato, sempre dalle dichiarazioni del teste che Tes_1 Pt_1 avesse a tutti gli effetti procurato i segnalatori rossi e verdi indicati nel progetto iniziale, ma che fosse stato proprio a rifiutarli, non però in quanto inadatti o non CP_1 funzionanti, ma per ragioni meramente estetiche, e a fornire un segnalatore alternativo da lui acquistato ( mi disse però che non gli piacevano perché erano “brutti” CP_1 e quindi ci fornì lui un diverso segnalatore che va a scomparsa nella porta e che riconosco in quello indicato nel doc. 3 che mi viene mostrato”). Risulta altresì dimostrato che tale sostituzione abbia comportato la necessità di porre in essere diversi adattamenti all'impianto, con conseguente aumento di costi, stanti le diverse caratteristiche tecniche del nuovo segnalatore rispetto a quello indicato nel progetto iniziale (“quest'ultimo semaforo era però in bassa tensione (mentre le spie della Pt_4 funzionano a 230V) e quindi abbiamo dovuto fare degli adattamenti per farlo funzionare;
inizialmente abbiamo provato con una centralina, che però non funzionava, e quindi alla fine abbiamo risolto con dei relè”). Quest'ultima circostanza risulta altresì indirettamente confermata anche dal teste (“il mio progetto prevedeva un altro Tes_2 tipo di semaforo rispetto a quello indicato nel documento che mi viene mostrato;
quest'ultimo ben difficilmente può funzionare col sistema da me progettato e comunque richiede tutta una serie di adattamenti e moduli aggiuntivi sul quadro elettrico”); contrariamente a quanto affermato dal convenuto, nemmeno in relazione quest'ultimo teste si configura alcuna ipotesi di incapacità a testimoniare, non essendo Tes_2 portatore di alcun interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio (cfr. art. 246 CC), posto tra l'altro che il convenuto non ha nemmeno in astratto ipotizzato alcuna responsabilità di in ordine al progetto dallo stesso realizzato;
Tes_2 le dichiarazioni del teste devono altresì ritenersi attendibili, anche in tal caso in quanto
Pag. 7 di 8 ben circostanziate e coerenti. La necessità di effettuare degli adattamenti all'impianto, in conseguenza della sostituzione dei segnalatori, non è invece contraddetta dall'affermazione del teste per cui “in linea di massima posso dire che il CP_5 Part semaforo è compatibile con un , sempre che questo abbia dei contatti c.d. “puliti”, ossia liberi da tensione (senza che vi passi corrente), tramite un relè; preciso che tutti i PLC hanno dei contatti in uscita fatti con dei relè”: il teste, che peraltro ha anche ammesso di non conoscere nello specifico il PLC presente in loco, si è invero limitato ad un affermazione di carattere generale, la quale non esclude di per sé che, nel caso concreto, si fossero comunque resi necessari degli adattamenti al fine di rendere l'impianto funzionante (circostanza, lo si ripete, confermata in particolare dal teste il quale non ha alcun interesse all'esito del giudizio ed ha in concreto lavorato Tes_1 sull'impianto di cui si discute).
Merita quindi accoglimento la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo svolta da Pt_1
***
Non essendovi, per quanto sinora osservato, alcun inadempimento di vanno Pt_1 infine rigettate anche le domande risarcitorie svolte dal convenuto (il quale, peraltro, non ha nemmeno fornito alcuna prova del danno asseritamente patito).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (dovendosi a tal fine sommare il valore della domanda principale e della domanda riconvenzionale).
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. condanna , titolare dell'impresa individuale STUDIO22WS di Controparte_1
a pagare a la somma di € 12.259,15, oltre ad Controparte_1 Parte_1 interessi ex DLGS 231/2002 dal 10.11.2020 al saldo effettivo;
2. rigetta le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
3. condanna , titolare dell'impresa individuale STUDIO22WS di Controparte_1
a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 16 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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