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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critt a s otto il n. 7817/2022 R.G., promossa da Pt_1
(avv. M . Recchi a), ri corrente, nei confronti di
[...] Controparte_1
(avv. V. Menzul li), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per se nti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Nel cont raddit torio con il resis tente, ritualment e costituitosi , i l Presidente em ett eva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, desi gnava il G.I.
All'udienza del 07.04.2025, i coniugi hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, com e da convenzione deposit at a telem at icament e, e hanno chiesto di chi ararsi l a cessazione degli effetti civili del m at ri monio in camera di consigli o, avendone concord at o l e condizioni. Il rit o da gi udi zi ale è st ato trasformato in consensual e e la causa è stata rim essa al Coll egio i n camera di consiglio.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il c ognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 19.08.2000 t rascritt o nel regi st ro degli at ti di m atri moni o del Comune di Altam ura (BA) (an n o
2000, part e II, s erie A, n. 252);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficial e dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 17.3.2025, che qui si hanno per ri prodott e e t rascrit te;
5. null a per l e s pese.
Così decis o in Bari , nell a camera di consiglio del la Sezi one 1a Civi le del
Tri bunal e, il gi orno 15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P residente
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce rel.
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is critt a s otto il n. 7817/2022 R.G., promossa da Pt_1
(avv. M . Recchi a), ri corrente, nei confronti di
[...] Controparte_1
(avv. V. Menzul li), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso contenzi oso l a ri corrent e ha propost o domanda per se nti r di chi arare l a cessazione degli effetti civili del m at rimonio religi oso.
Nel cont raddit torio con il resis tente, ritualment e costituitosi , i l Presidente em ett eva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, desi gnava il G.I.
All'udienza del 07.04.2025, i coniugi hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, com e da convenzione deposit at a telem at icament e, e hanno chiesto di chi ararsi l a cessazione degli effetti civili del m at ri monio in camera di consigli o, avendone concord at o l e condizioni. Il rit o da gi udi zi ale è st ato trasformato in consensual e e la causa è stata rim essa al Coll egio i n camera di consiglio.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazione dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tribunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va dichi arat a la cess azione degli effet ti ci vili del mat rimonio rel igioso.
Gli accordi fra le parti non cont rast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il c ognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra l e parti, è st ato tras formato da giudi zi al e cont enzi oso in cameral e consensuale.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del mat rimonio religios o cel ebrato tra i coniugi anzidetti il 19.08.2000 t rascritt o nel regi st ro degli at ti di m atri moni o del Comune di Altam ura (BA) (an n o
2000, part e II, s erie A, n. 252);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficial e dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci le condi zioni concordat e con convenzi one deposit ata tel em aticam ente il 17.3.2025, che qui si hanno per ri prodott e e t rascrit te;
5. null a per l e s pese.
Così decis o in Bari , nell a camera di consiglio del la Sezi one 1a Civi le del
Tri bunal e, il gi orno 15.04.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E I L PR E S I D E N T E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O