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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4874/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso presso lo studio dell'avv. Giuseppe La Rocca;
C.F. 1
OPPONENTE
CONTRO
( P.IVA 1 ) già Controparte_2 incorporante Controparte_1 con sede legale in Padova, Via San Marco 11, rappresentata e difesa, dall'Avv. Renata Controparte_3
Castellan e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 1 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20.10.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1342 del 6/8 settembre 2022 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa con cui gli veniva ingiunto, quale fideiussore di Controparte_4 di pagare la somma di euro 14.669,75, oltre interessi di mora dal 31.08.2020 fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, liquidate in euro 540,00 per onorari, oltre euro 145,50 per spese vive, oltre iva e cpa, rimborso forfettario delle spese generali.
Eccepiva l'improcedibilità del ricorso per omessa preventiva proposizione del procedimento di mediazione. Contestava poi la spettanza della pretesa creditoria adducendo di non aver pagato solo alcune rate di canone leasing per un importo pari a € 1.094,15 e di aver restituito l'autovettura in ottimo stato in data 27.03.2008 e che pertanto nulla più doveva a titolo di leasing, salvo il debito per le rate insolute.
Contestava quindi la somma di € 9.075,47 che gli era stata richiesta dalla Mercedes-Benz Financial
Services Italia s.p.a. a mezzo lettera, deducendo che il prezzo di € 6.633,00, a cui l'autovettura era stata rivenduta, era troppo basso rispetto al valore commerciale dell'auto al momento della restituzione.
Eccepiva poi la prescrizione quinquennale del credito, deducendo che i canoni di leasing possono essere equiparati al corrispettivo delle locazioni e infine la decadenza della garanzia fideiussoria, in quanto il creditore non si sarebbe attivato entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Con comparsa del 09.03.2023 si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto e in diritto tutto quanto sostenuto dal Pt_1 e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività.
Alla prima udienza le parti insistevano nelle richieste di cui agli atti e chiedevano termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, in esito al quale concessa la provvisoria esecutività con decreto del 1° aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
******
Si impone ai fini della decisione un richiamo all'assetto della giurisprudenza del Supremo Collegio
Occorre elaborato fino alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, caratterizzato, attesa la mancanza di una disciplina del leasing finanziario, (vedi a partire dalle sentenze n. 5570,5572 e
5573 del 1989 della Cass. civ., confermate dalle SS.UU con sentenza n. 65/93) dalla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo a seconda dell'interesse concretamente prevalente dell'utilizzatore: se al mero godimento del bene concesso in leasing o anche (e in prevalenza) all'acquisto della proprietà, mediante l'esercizio dell'opzione di acquisto.
Si è ritento infatti che il leasing di godimento ha ad oggetto beni a rapida obsolescenza che, alla scadenza del contratto perdono valore economico e in cui i canoni periodici corrisposti (conformi al valore locativo) remunerano il godimento stesso;
il leasing traslativo concerne beni che, alla scadenza del contratto di leasing, mantengono un valore economico superiore all'importo pattuito per l'opzione e in cui i canoni periodici corrisposti (superiori al valore locativo) scontano anche una quota del prezzo in previsione dell'acquisto rispetto al quale la concessione in godimento ha una funzione meramente strumentale. Da tale distinzione, la giurisprudenza maggioritaria ne faceva derivare conseguenze differenti in termini di disciplina applicabile nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore al pagamento dei canoni: nell'ipotesi di leasing di godimento, dato che le rate corrisposte sono funzionali al godimento del bene, il concedente ha diritto a trattenere le somme già pagate dall'utilizzatore fino alla risoluzione del contratto;
diversamente, nel leasing traslativo, atteso che il canone pattuito comprende anche le somme da imputare al successivo acquisto del bene, si è ritenuto che il concedente non potesse trattenere le rate già corrisposte e anche ottenere la restituzione del bene in quanto ne deriverebbe un ingiustificato arricchimento, dall'eventuale ricollocamento del bene.
A seguito della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è stato tipizzato e disciplinato unitariamente il contratto di leasing finanziario, fornendone una definizione che, superando la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ha posto una disciplina specifica della risoluzione in caso di inadempimento dell'utilizzatore (art. 1, co. 138) ai sensi della quale “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea di capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione d'acquisto finale, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita". Sicché, a fronte del menzionato orientamento, è emerso in giurisprudenza, anche di legittimità (a partire da Cass. 29 marzo 2019, n. 8980), l'opinione per cui la bipartizione, sorta per risolvere l'assenza di una disciplina applicabile al contratto atipico di leasing finanziario specificamente nelle fattispecie di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore per mancato pagamento dei canoni pattuiti, attribuendo un equo contemperamento degli interessi e prevenendo locupletazioni della parte concedente rispetto al normale svolgimento del rapporto contrattuale, non avesse più ragion d'essere proprio alla luce della novella legislativa del 2017.
Successivamente le SS.UU della Cassazione con sent. n. 2061/2021 hanno statuito il seguente principio di diritto: “La L. 124 del 2017 (art. 1, co. 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (co. 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicché, per i contratti risolti in precedenza rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella di cui all'art. 72-quater L.F. rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L.
124/2017". Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve concludersi che nel caso di specie vada applicata la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge del 2017 essendo stato il contratto risolto nel 2008. Ne consegue l'applicabilità, in via analogica, della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. dettata in tema di vendita con riserva di proprietà, a mente della quale, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa ed oltre al risarcimento del danno. Il secondo comma della richiamata disposizione prevede, inoltre, che, nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto che le rate pagate restino al venditore a titolo di indennità, sia facoltà del giudice ridurne l'ammontare.
Alla suddetta conclusione è giunta la Suprema Corte che ha, per l'appunto, sancito il principio di diritto secondo cui “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto"
(da ultimo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 15838/2022).
Quanto precede, tuttavia, non si traduce nell'applicazione de plano della richiamata disciplina codicistica, potendo quest'ultima subire deroga a fronte di una diversa pattuizione tra le parti.
Sul punto si è di recente espressa la Cassazione statuendo il principio per cui “è lecita, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la clausola penale, inserita in un contratto di leasing traslativo, sciolto prima dell'entrata in vigore della 1. n. 124/2017, la quale consenta al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente, obbligando l'utilizzatore a pagare i canoni non ancora maturati attualizzati ed il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione, al netto della deduzione di quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 5754/2022).
Nel caso di specie, l'art. 17 del contratto de quo prevede che, in caso di risoluzione dello stesso,
l'utilizzatore "...sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione e per contanti qualunque somma che risulti a suo carico per canoni scaduti, commissioni, spese, ritardo nel pagamento e quant'altro comunque dovuto in forza del contratto, e anche per l'eventuale necessario ripristino del veicolo. La
Concedente avrà inoltre facoltà di chiedere all'utilizzatore a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto il versamento in una unica soluzione e per contanti di una indennità pari alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data della risoluzione e del corrispettivo dell'opzione di acquisto attualizzati a un tasso pari al 50%del TAN in vigore alla data di stipula del contratto. Il valore commerciale del veicolo alla data dell'eventuale restituzione e/o recupero determinato in base alle condizioni del veicolo come accertate con perizia effettuata dal concessionario della rete di vendita o da altro incaricato della concedente iscritto al collegio Periti
e Consulenti Infortunistica stradale con addebito all'utilizzatore delle spese previste all'articolo 11 del contratto, sarà imputato dalla concedente in conto del proprio credito nei confronti dell'utilizzatore."
Appare quindi evidente, alla luce delle superiori osservazioni, e di quanto contrattualmente previsto dalle parti, la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi quindi disattendere il primo motivo di opposizione, secondo cui parte opponente nulla avrebbe dovuto a seguito della restituzione dell'auto, eccezion fatta per i canoni ancora da pagare alla data della risoluzione del contratto.
Va disattesa inoltre la eccezione di prescrizione, formulata assumendosene la quinquennalità ai sensi dell' art. 2948 n. 3) e 4, cod. civ.
In proposito va osservato che al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e agli oneri connessi si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'.adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nella fattispecie di contratto di
"leasing", in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'.utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, n. 2086).
Inoltre, alla data di notifica del decreto ingiuntivo risalente al 29.09.2022, il termine prescrizionale comunque era stato interrotto da una serie di atti di seguito indicati la cui valenza interruttiva non è
stata comunque fatta oggetto di specifica contestazione di parte opponente:
Comunicazione di cessione del credito dalla Parte_2 alla CP_3 del
12.04.2021 con contestuale richiesta di pagamento;
Comunicazione di cessione del credito dalla Controparte_5 alla Parte_2 delP o
04.12.2015 con contestuale richiesta di pagamento;
Comunicazione di cessione del credito dalla Mercedes Benz Financial Services alla [...]
CP_5 del 19.11.2009 con contestuale richiesta di pagamento.
Ne consegue che alla data della notifica del ricorso per ingiunzione il termine di prescrizione decennale non si era compiuto e quindi non si era verificata alcuna estinzione della pretesa creditoria azionata.
Ugualmente va disattesa la eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
dall'opponente secondo cui il creditore non avrebbe posto in essere entro il termine decadenziale alcun atto di impulso come prescritto dalla invocata norma.
In proposito va rilevato dalle acquisizioni processuali risulta smentito quanto affermato dall'opponente in quanto già a partire dal 25.10.2008 il creditore ha proposto le sue istanze verso il debitore a mezzo di diffida stragiudiziale, che risulta idonea a integrare i presupposti di cui all'art. 1957 primo comma, c.c. nel caso in cui sia stata inserita una clausola di pagamento "a prima richiesta" come è possibile notare dalle clausole 3,4 e 5 della fideiussione sottoscritta dal
Pt 1
Non risultano infine presenti clausole che richiamino il modello ABI, oltre a non essere stato nemmeno allegato dall'opponente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4874/2022 R.G., rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°1342 del 6/8 settembre
2022 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro
5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 22 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4874/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso presso lo studio dell'avv. Giuseppe La Rocca;
C.F. 1
OPPONENTE
CONTRO
( P.IVA 1 ) già Controparte_2 incorporante Controparte_1 con sede legale in Padova, Via San Marco 11, rappresentata e difesa, dall'Avv. Renata Controparte_3
Castellan e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 1 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20.10.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1342 del 6/8 settembre 2022 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa con cui gli veniva ingiunto, quale fideiussore di Controparte_4 di pagare la somma di euro 14.669,75, oltre interessi di mora dal 31.08.2020 fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, liquidate in euro 540,00 per onorari, oltre euro 145,50 per spese vive, oltre iva e cpa, rimborso forfettario delle spese generali.
Eccepiva l'improcedibilità del ricorso per omessa preventiva proposizione del procedimento di mediazione. Contestava poi la spettanza della pretesa creditoria adducendo di non aver pagato solo alcune rate di canone leasing per un importo pari a € 1.094,15 e di aver restituito l'autovettura in ottimo stato in data 27.03.2008 e che pertanto nulla più doveva a titolo di leasing, salvo il debito per le rate insolute.
Contestava quindi la somma di € 9.075,47 che gli era stata richiesta dalla Mercedes-Benz Financial
Services Italia s.p.a. a mezzo lettera, deducendo che il prezzo di € 6.633,00, a cui l'autovettura era stata rivenduta, era troppo basso rispetto al valore commerciale dell'auto al momento della restituzione.
Eccepiva poi la prescrizione quinquennale del credito, deducendo che i canoni di leasing possono essere equiparati al corrispettivo delle locazioni e infine la decadenza della garanzia fideiussoria, in quanto il creditore non si sarebbe attivato entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Con comparsa del 09.03.2023 si costituiva in giudizio l'opposta contestando in fatto e in diritto tutto quanto sostenuto dal Pt_1 e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività.
Alla prima udienza le parti insistevano nelle richieste di cui agli atti e chiedevano termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, in esito al quale concessa la provvisoria esecutività con decreto del 1° aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
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Si impone ai fini della decisione un richiamo all'assetto della giurisprudenza del Supremo Collegio
Occorre elaborato fino alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, caratterizzato, attesa la mancanza di una disciplina del leasing finanziario, (vedi a partire dalle sentenze n. 5570,5572 e
5573 del 1989 della Cass. civ., confermate dalle SS.UU con sentenza n. 65/93) dalla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo a seconda dell'interesse concretamente prevalente dell'utilizzatore: se al mero godimento del bene concesso in leasing o anche (e in prevalenza) all'acquisto della proprietà, mediante l'esercizio dell'opzione di acquisto.
Si è ritento infatti che il leasing di godimento ha ad oggetto beni a rapida obsolescenza che, alla scadenza del contratto perdono valore economico e in cui i canoni periodici corrisposti (conformi al valore locativo) remunerano il godimento stesso;
il leasing traslativo concerne beni che, alla scadenza del contratto di leasing, mantengono un valore economico superiore all'importo pattuito per l'opzione e in cui i canoni periodici corrisposti (superiori al valore locativo) scontano anche una quota del prezzo in previsione dell'acquisto rispetto al quale la concessione in godimento ha una funzione meramente strumentale. Da tale distinzione, la giurisprudenza maggioritaria ne faceva derivare conseguenze differenti in termini di disciplina applicabile nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore al pagamento dei canoni: nell'ipotesi di leasing di godimento, dato che le rate corrisposte sono funzionali al godimento del bene, il concedente ha diritto a trattenere le somme già pagate dall'utilizzatore fino alla risoluzione del contratto;
diversamente, nel leasing traslativo, atteso che il canone pattuito comprende anche le somme da imputare al successivo acquisto del bene, si è ritenuto che il concedente non potesse trattenere le rate già corrisposte e anche ottenere la restituzione del bene in quanto ne deriverebbe un ingiustificato arricchimento, dall'eventuale ricollocamento del bene.
A seguito della entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è stato tipizzato e disciplinato unitariamente il contratto di leasing finanziario, fornendone una definizione che, superando la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ha posto una disciplina specifica della risoluzione in caso di inadempimento dell'utilizzatore (art. 1, co. 138) ai sensi della quale “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea di capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione d'acquisto finale, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita". Sicché, a fronte del menzionato orientamento, è emerso in giurisprudenza, anche di legittimità (a partire da Cass. 29 marzo 2019, n. 8980), l'opinione per cui la bipartizione, sorta per risolvere l'assenza di una disciplina applicabile al contratto atipico di leasing finanziario specificamente nelle fattispecie di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore per mancato pagamento dei canoni pattuiti, attribuendo un equo contemperamento degli interessi e prevenendo locupletazioni della parte concedente rispetto al normale svolgimento del rapporto contrattuale, non avesse più ragion d'essere proprio alla luce della novella legislativa del 2017.
Successivamente le SS.UU della Cassazione con sent. n. 2061/2021 hanno statuito il seguente principio di diritto: “La L. 124 del 2017 (art. 1, co. 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (co. 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicché, per i contratti risolti in precedenza rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella di cui all'art. 72-quater L.F. rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L.
124/2017". Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve concludersi che nel caso di specie vada applicata la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge del 2017 essendo stato il contratto risolto nel 2008. Ne consegue l'applicabilità, in via analogica, della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. dettata in tema di vendita con riserva di proprietà, a mente della quale, in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento del compratore, il venditore è tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa ed oltre al risarcimento del danno. Il secondo comma della richiamata disposizione prevede, inoltre, che, nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto che le rate pagate restino al venditore a titolo di indennità, sia facoltà del giudice ridurne l'ammontare.
Alla suddetta conclusione è giunta la Suprema Corte che ha, per l'appunto, sancito il principio di diritto secondo cui “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto"
(da ultimo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 15838/2022).
Quanto precede, tuttavia, non si traduce nell'applicazione de plano della richiamata disciplina codicistica, potendo quest'ultima subire deroga a fronte di una diversa pattuizione tra le parti.
Sul punto si è di recente espressa la Cassazione statuendo il principio per cui “è lecita, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la clausola penale, inserita in un contratto di leasing traslativo, sciolto prima dell'entrata in vigore della 1. n. 124/2017, la quale consenta al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente, obbligando l'utilizzatore a pagare i canoni non ancora maturati attualizzati ed il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione, al netto della deduzione di quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato" (Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 5754/2022).
Nel caso di specie, l'art. 17 del contratto de quo prevede che, in caso di risoluzione dello stesso,
l'utilizzatore "...sarà tenuto a corrispondere in un'unica soluzione e per contanti qualunque somma che risulti a suo carico per canoni scaduti, commissioni, spese, ritardo nel pagamento e quant'altro comunque dovuto in forza del contratto, e anche per l'eventuale necessario ripristino del veicolo. La
Concedente avrà inoltre facoltà di chiedere all'utilizzatore a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto il versamento in una unica soluzione e per contanti di una indennità pari alla sommatoria del valore dei canoni ancora a scadere alla data della risoluzione e del corrispettivo dell'opzione di acquisto attualizzati a un tasso pari al 50%del TAN in vigore alla data di stipula del contratto. Il valore commerciale del veicolo alla data dell'eventuale restituzione e/o recupero determinato in base alle condizioni del veicolo come accertate con perizia effettuata dal concessionario della rete di vendita o da altro incaricato della concedente iscritto al collegio Periti
e Consulenti Infortunistica stradale con addebito all'utilizzatore delle spese previste all'articolo 11 del contratto, sarà imputato dalla concedente in conto del proprio credito nei confronti dell'utilizzatore."
Appare quindi evidente, alla luce delle superiori osservazioni, e di quanto contrattualmente previsto dalle parti, la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi quindi disattendere il primo motivo di opposizione, secondo cui parte opponente nulla avrebbe dovuto a seguito della restituzione dell'auto, eccezion fatta per i canoni ancora da pagare alla data della risoluzione del contratto.
Va disattesa inoltre la eccezione di prescrizione, formulata assumendosene la quinquennalità ai sensi dell' art. 2948 n. 3) e 4, cod. civ.
In proposito va osservato che al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e agli oneri connessi si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'.adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nella fattispecie di contratto di
"leasing", in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'.utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, n. 2086).
Inoltre, alla data di notifica del decreto ingiuntivo risalente al 29.09.2022, il termine prescrizionale comunque era stato interrotto da una serie di atti di seguito indicati la cui valenza interruttiva non è
stata comunque fatta oggetto di specifica contestazione di parte opponente:
Comunicazione di cessione del credito dalla Parte_2 alla CP_3 del
12.04.2021 con contestuale richiesta di pagamento;
Comunicazione di cessione del credito dalla Controparte_5 alla Parte_2 delP o
04.12.2015 con contestuale richiesta di pagamento;
Comunicazione di cessione del credito dalla Mercedes Benz Financial Services alla [...]
CP_5 del 19.11.2009 con contestuale richiesta di pagamento.
Ne consegue che alla data della notifica del ricorso per ingiunzione il termine di prescrizione decennale non si era compiuto e quindi non si era verificata alcuna estinzione della pretesa creditoria azionata.
Ugualmente va disattesa la eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
dall'opponente secondo cui il creditore non avrebbe posto in essere entro il termine decadenziale alcun atto di impulso come prescritto dalla invocata norma.
In proposito va rilevato dalle acquisizioni processuali risulta smentito quanto affermato dall'opponente in quanto già a partire dal 25.10.2008 il creditore ha proposto le sue istanze verso il debitore a mezzo di diffida stragiudiziale, che risulta idonea a integrare i presupposti di cui all'art. 1957 primo comma, c.c. nel caso in cui sia stata inserita una clausola di pagamento "a prima richiesta" come è possibile notare dalle clausole 3,4 e 5 della fideiussione sottoscritta dal
Pt 1
Non risultano infine presenti clausole che richiamino il modello ABI, oltre a non essere stato nemmeno allegato dall'opponente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4874/2022 R.G., rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°1342 del 6/8 settembre
2022 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro
5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 22 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore