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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5614 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca De Paolis
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace CP_1
OGGETTO: CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che, dal 15.10.2021 al 7.02.2023, tra e la Parte_1 [...]
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time nel corso CP_1 del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di impiegato di archivio (di cui al livello
5 del CCNL del Settore).
2. Per l'effetto, condanna la società T&F, in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore di la somma complessiva di € 4.419,39 per i titoli di cui in Parte_1
pagina 1 di 9 motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
1. Condanna la società resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 7.11.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la di cui è stato dipendente dal 15.10.2021 al 7.02.2023 in CP_3 virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato (con ultima scadenza al 31.03.2023), quale impiegato in Archivio, con inquadramento nel livello 6 CCNL Azienda di Trasporti e Logistica, venendo addetto alla digitalizzazione dei documenti della Guardia di Finanza di Roma -presso la sede del Comando Generale
Caserma Piave di Piazza Mariano Armellini-. Riferisce che, nei primi giorni del mese di febbraio 2023, gli veniva comunicato dalla GST Corriere Espresso S.r.l.s che, così come altri lavoratori, era stato assunto alle dipendenze della predetta società a decorrere dal
31.01.2023 e che, per tale ragione, doveva rassegnare le dimissioni dal precedente datore di lavoro. Riferisce, ancora, che, nel periodo in cui è stato dipendente della odierna convenuta, il potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare veniva esercitato dal capo progetto e da che faceva da Parte_2 Testimone_1 referente/portavoce del Lamenta di non avere goduto delle ferie e dei permessi Pt_2 maturati, né di avere percepito la loro indennità sostitutiva, e di non avere ricevuto il pagamento del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sostiene, inoltre, che, in ragione dell'attività svolta in concreto, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 5 archivista, come ha fatto la Cooperativa che lo ha successivamente assunto, e non nel livello 6 che è proprio del facchino con conseguente diritto a percepire la retribuzione mensile lorda di € 1.508,00 in luogo degli € 1.358,47 lordi effettivamente percepiti.
Lamenta, quindi, di essere stato retribuito in misura inadeguata, non proporzionata e comunque insufficiente rispetto alla qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt.
2099 c.c. e 36 Cost.. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da 15.10.2021 al 07.02.2023 e condannare la società resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 4.419,33 oltre accessori per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché al risarcimento del danno quantificato in € 1.943,89 pari alla differenza tra le retribuzioni percepite e quelle previste per la mansione di archivista, con favore delle spese processuali.
pagina 2 di 9 La benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_3 dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito con la prova per testi e a mezzo interrogatorio formale del l.r.p.t. della società convenuta. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, ferie e permessi non goduti, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione successiva alla novella del
2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del
pagina 3 di 9 livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta
e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare,
e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale
e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il pagina 4 di 9 riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Tanto premesso e precisato, osserva il giudicante che, nel caso in esame, dalla documentazione in atti depositata in allegato al ricorso e acquisita su disposizione del giudicante, ex art. 421 c.p.c., risulta è provata per tabulas la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti, la sua durata (cfr. contratto di lavoro, proroghe, buste paga e comunicazione delle dimissioni volontarie), nonché la durata oraria giornaliera della prestazione (dalle 8:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì pari a 40 ore settimanali) ed il CCNL che lo ha regolato. Residua, quindi, da accertare le mansioni svolte in concreto, in modo esclusivo -o prevalente- e continuativo dal lavoratore e il suo corretto inquadramento contrattuale considerato che nel contratto di lavoro viene indicata la mansione di facchino di cui al livello 6 del CCNL Azienda di
Trasporti e Logistica.
Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
pagina 5 di 9 Al riguardo il testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, , ha Testimone_1 dichiarato quanto segue: “Ho lavorato con dal dicembre 2021 a agosto Parte_1
2023 alle dipendenze della Io come referente e il ricorrente come addetto alla CP_1 digitalizzazione della Guardia di Finanza di Roma. Entrambi lavoravamo distaccati presso la caserma di viale XXI di Roma. E' vero che la sua attività consiste nello scannerizzato in pdf i documenti analogici della Guardi di Finanza, per poi archiviarli sul server gestito dalla società ed è vero che aveva l'obbligo di riservatezza in merito al contenuto dei CP_4 documenti archiviati. Come ho detto lavorava presso la caserma della Guardia di Finanza e le spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro erano a suo carico. In tutto il periodo non ha mai usufruito di ferie e permessi e per quanto mi risulta non gli è stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Non mi risulta inoltre che abbia ricevuto il pagamento del
TFR”.
Inoltre va evidenziato che la società convenuta è rimasta contumace (così sottraendosi volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che il l.r.p.t. non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi
pagina 6 di 9 di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva del teste , che ha mostrato una conoscenza diretta e qualificata dei fatti di Tes_1 causa ed ha reso una dichiarazione logica, coerente e circostanziata (ad eccezione dell'errore mnesico relativo al mese in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni), ritiene il giudicante che ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui Parte_1 era gravato, avendo fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti, incluso il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi in quanto il teste ha confermato che il ricorrente non ne ha fruito in costanza di rapporto e che, quindi, ha diritto alla loro monetizzazione.
In particolare il ha fatto fronte in modo adeguato all'onere probatorio afferente Parte_1 il diritto ad essere inquadrato nel livello 5 del CCNL Azienda di Trasporti e Logistica, avendo sempre svolto le mansioni di impiegato di archivio, mentre invece la datrice di lavoro odierna convenuta gli ha riconosciuto il livello 5 in cui sono inquadrati i lavoratori che svolgono le mansioni inferiori di facchino. A tal proposito vale la pena evidenziare,
pagina 7 di 9 oltre alle dichiarazioni rese dal teste di cui si è detto, che, immutate le Tes_1 mansioni svolte dal la nuova società datrice di lavoro GST Corriere Espresso Parte_1
S.r.l., lo ha correttamente inquadrato nel 5° livello rivendicato in questa sede e gli ha riconosciuto la paga base lorda mensile di € 1.508,00 e fronte degli € 1.358,47 percepiti nel periodo di lavoro per cui è processo. Ed infatti, secondo le declaratorie del citato CCNL sono inquadrati nel 5° livello gli addetti a mansioni operative e/o di supporto tra cui l'archivista ossia l'impiegato che svolge attività di catalogazione, smistamento e/o custodia di documenti.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, può dirsi definitivamente accertato che, dal 15.10.2021 al 7.02.2023, tra e la è intercorso Parte_1 CP_1 un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di impiegato di archivio (di cui al livello 5 del CCNL del Settore) ed in relazione al quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 4.419,39.
Ed infatti, spetta al ricorrente la somma di € 1.285,91 a titolo di indennità sostituiva di ferie e ROL ed € 1.189, 59 a titolo di TFR come calcolata nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Spetta altresì al ricorrente la somma ulteriore di € 1.943,89 a titolo di differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale per le mansioni svolte in concreto (e non a titolo risarcitorio come rivendicato in ricorso). Ed infatti dagli atti di causa risulta che il nel periodo oggetto di causa è stato retribuito con la somma mensile lorda di € Parte_1
1.358,47 mentre invece secondo le tabelle retributive di cui al CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti aveva diritto alla paga base lorda mensile di € 1.508,00.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla
pagina 8 di 9 liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n.
9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del
28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un.,
29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 5614 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca De Paolis
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace CP_1
OGGETTO: CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che, dal 15.10.2021 al 7.02.2023, tra e la Parte_1 [...]
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time nel corso CP_1 del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di impiegato di archivio (di cui al livello
5 del CCNL del Settore).
2. Per l'effetto, condanna la società T&F, in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore di la somma complessiva di € 4.419,39 per i titoli di cui in Parte_1
pagina 1 di 9 motivazione, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
1. Condanna la società resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 7.11.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la di cui è stato dipendente dal 15.10.2021 al 7.02.2023 in CP_3 virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato (con ultima scadenza al 31.03.2023), quale impiegato in Archivio, con inquadramento nel livello 6 CCNL Azienda di Trasporti e Logistica, venendo addetto alla digitalizzazione dei documenti della Guardia di Finanza di Roma -presso la sede del Comando Generale
Caserma Piave di Piazza Mariano Armellini-. Riferisce che, nei primi giorni del mese di febbraio 2023, gli veniva comunicato dalla GST Corriere Espresso S.r.l.s che, così come altri lavoratori, era stato assunto alle dipendenze della predetta società a decorrere dal
31.01.2023 e che, per tale ragione, doveva rassegnare le dimissioni dal precedente datore di lavoro. Riferisce, ancora, che, nel periodo in cui è stato dipendente della odierna convenuta, il potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare veniva esercitato dal capo progetto e da che faceva da Parte_2 Testimone_1 referente/portavoce del Lamenta di non avere goduto delle ferie e dei permessi Pt_2 maturati, né di avere percepito la loro indennità sostitutiva, e di non avere ricevuto il pagamento del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sostiene, inoltre, che, in ragione dell'attività svolta in concreto, aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 5 archivista, come ha fatto la Cooperativa che lo ha successivamente assunto, e non nel livello 6 che è proprio del facchino con conseguente diritto a percepire la retribuzione mensile lorda di € 1.508,00 in luogo degli € 1.358,47 lordi effettivamente percepiti.
Lamenta, quindi, di essere stato retribuito in misura inadeguata, non proporzionata e comunque insufficiente rispetto alla qualità del lavoro prestato, in violazione degli artt.
2099 c.c. e 36 Cost.. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da 15.10.2021 al 07.02.2023 e condannare la società resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 4.419,33 oltre accessori per i titoli di cui ai conteggi in atti, nonché al risarcimento del danno quantificato in € 1.943,89 pari alla differenza tra le retribuzioni percepite e quelle previste per la mansione di archivista, con favore delle spese processuali.
pagina 2 di 9 La benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_3 dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito con la prova per testi e a mezzo interrogatorio formale del l.r.p.t. della società convenuta. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, ferie e permessi non goduti, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Inoltre giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione successiva alla novella del
2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del
pagina 3 di 9 livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta
e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare,
e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale
e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il pagina 4 di 9 riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della
Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del
1999).
Tanto premesso e precisato, osserva il giudicante che, nel caso in esame, dalla documentazione in atti depositata in allegato al ricorso e acquisita su disposizione del giudicante, ex art. 421 c.p.c., risulta è provata per tabulas la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti, la sua durata (cfr. contratto di lavoro, proroghe, buste paga e comunicazione delle dimissioni volontarie), nonché la durata oraria giornaliera della prestazione (dalle 8:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì pari a 40 ore settimanali) ed il CCNL che lo ha regolato. Residua, quindi, da accertare le mansioni svolte in concreto, in modo esclusivo -o prevalente- e continuativo dal lavoratore e il suo corretto inquadramento contrattuale considerato che nel contratto di lavoro viene indicata la mansione di facchino di cui al livello 6 del CCNL Azienda di
Trasporti e Logistica.
Una volta fornita la prova dell'an debeatur, ossia la fonte dell'obbligazione, al lavoratore sarà sufficiente allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione del datore di lavoro, che invece, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
pagina 5 di 9 Al riguardo il testimone esaminato nel corso dell'istruttoria, , ha Testimone_1 dichiarato quanto segue: “Ho lavorato con dal dicembre 2021 a agosto Parte_1
2023 alle dipendenze della Io come referente e il ricorrente come addetto alla CP_1 digitalizzazione della Guardia di Finanza di Roma. Entrambi lavoravamo distaccati presso la caserma di viale XXI di Roma. E' vero che la sua attività consiste nello scannerizzato in pdf i documenti analogici della Guardi di Finanza, per poi archiviarli sul server gestito dalla società ed è vero che aveva l'obbligo di riservatezza in merito al contenuto dei CP_4 documenti archiviati. Come ho detto lavorava presso la caserma della Guardia di Finanza e le spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro erano a suo carico. In tutto il periodo non ha mai usufruito di ferie e permessi e per quanto mi risulta non gli è stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva. Non mi risulta inoltre che abbia ricevuto il pagamento del
TFR”.
Inoltre va evidenziato che la società convenuta è rimasta contumace (così sottraendosi volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che il l.r.p.t. non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi
pagina 6 di 9 di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base delle dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
Ciò posto, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva del teste , che ha mostrato una conoscenza diretta e qualificata dei fatti di Tes_1 causa ed ha reso una dichiarazione logica, coerente e circostanziata (ad eccezione dell'errore mnesico relativo al mese in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni), ritiene il giudicante che ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui Parte_1 era gravato, avendo fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti, incluso il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi in quanto il teste ha confermato che il ricorrente non ne ha fruito in costanza di rapporto e che, quindi, ha diritto alla loro monetizzazione.
In particolare il ha fatto fronte in modo adeguato all'onere probatorio afferente Parte_1 il diritto ad essere inquadrato nel livello 5 del CCNL Azienda di Trasporti e Logistica, avendo sempre svolto le mansioni di impiegato di archivio, mentre invece la datrice di lavoro odierna convenuta gli ha riconosciuto il livello 5 in cui sono inquadrati i lavoratori che svolgono le mansioni inferiori di facchino. A tal proposito vale la pena evidenziare,
pagina 7 di 9 oltre alle dichiarazioni rese dal teste di cui si è detto, che, immutate le Tes_1 mansioni svolte dal la nuova società datrice di lavoro GST Corriere Espresso Parte_1
S.r.l., lo ha correttamente inquadrato nel 5° livello rivendicato in questa sede e gli ha riconosciuto la paga base lorda mensile di € 1.508,00 e fronte degli € 1.358,47 percepiti nel periodo di lavoro per cui è processo. Ed infatti, secondo le declaratorie del citato CCNL sono inquadrati nel 5° livello gli addetti a mansioni operative e/o di supporto tra cui l'archivista ossia l'impiegato che svolge attività di catalogazione, smistamento e/o custodia di documenti.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, può dirsi definitivamente accertato che, dal 15.10.2021 al 7.02.2023, tra e la è intercorso Parte_1 CP_1 un ordinario rapporto di lavoro subordinato full time nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di impiegato di archivio (di cui al livello 5 del CCNL del Settore) ed in relazione al quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 4.419,39.
Ed infatti, spetta al ricorrente la somma di € 1.285,91 a titolo di indennità sostituiva di ferie e ROL ed € 1.189, 59 a titolo di TFR come calcolata nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Spetta altresì al ricorrente la somma ulteriore di € 1.943,89 a titolo di differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento contrattuale per le mansioni svolte in concreto (e non a titolo risarcitorio come rivendicato in ricorso). Ed infatti dagli atti di causa risulta che il nel periodo oggetto di causa è stato retribuito con la somma mensile lorda di € Parte_1
1.358,47 mentre invece secondo le tabelle retributive di cui al CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro tra le parti aveva diritto alla paga base lorda mensile di € 1.508,00.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla
pagina 8 di 9 liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n.
9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del
28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un.,
29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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