Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 732
Articolo 2
Versione
5 ottobre 1950
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.
I fattorini devono essere di eta' non inferiore ad anni 16, ne' superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1950