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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 651/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. PUERARI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/11/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. GATTONE RICCARDO e GUIDO MARIA MELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
All'udienza del 10/7/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per parte ricorrente : Parte_1
“ Voglia il Tribunale di Varese:
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
B) Respingere tutte le domande della signora , poiché infondate in fatto e in diritto, e _1 dichiarare che nulla è dovuto dai coniugi l'un l'altra a titolo di concorso nel mantenimento o per qualsiasi altra pretesa di natura economica.
C) Spese di lite rifuse”.
Per parte resistente : Controparte_1
“ Voglia il Tribunale di Varese
° Pronunciare la separazione dei coniugi;
° Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 11/03/2022 conveniva in Parte_1
giudizio il coniuge esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in Caltanissetta in data 10/08/1977;
• dall'unione erano nati due figli: nato A Varese il 30/06/1979 e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
[...]
• la convivenza coniugale si era interrotta allorquando, nell'aprile 2017, la signora _1
affetta dal 1998 da schizofrenia affettiva, abbandonava improvvisamente la casa
[...]
coniugale, disinteressandosi completamente del marito gravemente malato;
ogni sforzo compiuto per ristabilire l'equilibrio matrimoniale aveva dato esito negativo.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge ai sensi dell'art. 151 c.c., senza ulteriori statuizioni essendo le parti economicamente autosufficienti ed avendo la signora instaurato una stabile convivenza con il sig. _1 [...]
Con vittoria di spese. Pt_2
Si costituiva parte resistente la quale, contestate le motivazioni addotte da controparte sui motivi della separazione, dato atto che l'unica causa della separazione è da individuarsi nei comportamenti oppressivi del marito nei confronti della moglie (ciò che aveva determinato nella signora il manifestarsi di alcune patologie che avevano compromesso il suo stato di salute, migliorato dopo l'allontanamento dalla casa coniugale), non si opponeva alla richiesta di controparte in ordine alla pronuncia sullo status, formulando domanda di separazione “per colpa” del sig. e la Pt_1
previsione di un contributo al proprio mantenimento.
pagina 2 di 5 All'udienza fissata per la fase presidenziale in data 11/05/2022 il Presidente, espletato senza esito tentativo di conciliazione, sentite le parti presenti personalmente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettava la richiesta di parte resistente di ottenere un contributo al suo mantenimento e nominava il Giudice istruttore avanti al quale rimetteva le parti.
Espletati gli incombenti di rito, concessi termini ex art. 183 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, concessi rinvii su istanza congiunta delle parti per tentare di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione, all'udienza del 10/07/2024 i procuratori delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, concludevano come in epigrafe riportato e il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termine breve di 30 giorni per il deposito delle sole comparse conclusionali.
* * * * * *
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta in data 10/08/1977
[...]
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Cataldo (CL) – atto n. 54, parte II, serie B, anno 1977).
Dagli atti di causa e da quanto allegato da entrambe le parti - pur se sulla base di prospettazioni differenti - risulta che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, ciò che è peraltro comprovato dal fatto che i coniugi vivono separatamente sin dall'aprile 2017 quando la signora ha lasciato la casa coniugale. La constatata indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione dimostra la fondatezza di quanto sostenuto e cioè del fatto che la convivenza coniugale non può più essere ripristinata.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Il presente giudizio è proseguito, anche dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale, avanti al GI stante la richiesta svolta dalla signora di ottenere il riconoscimento della “colpa” della _1
separazione in capo al marito e di un contributo per il suo mantenimento.
Per tale motivo sono state depositate memorie integrative, memorie ex art. 183 c.p.c., nonché una serie di istanze di rinvio della causa per tentare di addivenire a conclusioni congiunte. Soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente signora si è (per la prima _1
volta) limitata a chiedere la separazione personale dal sig. , senza reiterare Parte_1
ulteriori richieste. A fronte di un simile comportamento processuale, parte ricorrente, pur dando atto della possibilità attribuita alle parti del processo di restringere il thema decidendum rinunciando a capi di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate anche in fasi avanzate del procedimento
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite 7.02.2024, n. 3453), ha chiesto la condanna di parte resistente al pagina 3 di 5 pagamento delle spese di lite per aver provocato la prosecuzione del giudizio e costretto il ricorrente ad una inutile difesa.
Ritiene il collegio che la richiesta di condanna di una parte delle spese sostenute dal ricorrente per difendersi in relazione ad una domanda reiterata e (implicitamente) rinunciata solo in sede di pc debba essere inquadrata nel disposto di cui all'art. 92, comma 1, seconda parte, c.p.c. “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese” a mente del quale “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”.
Tenuto conto del fatto che entrambi i coniugi vivono in appartamenti di cui sono comproprietari, che percepiscono redditi per canoni di locazione di altri appartamenti in comproprietà (in sede di udienza presidenziale la signora ha confermato che i canoni vengono ripartiti, per accordo _1
tra le parti, non al 50%, bensì in misura di €. 1.700= a proprio favore e di €. 1.300= a favore del marito) e che hanno instaurato stabili convivenze con gli attuali compagni (risultanti nello stato di famiglia), ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla signora di ottenere dal marito un _1
contributo al proprio mantenimento sia stata dalla parte coltivata (sino al momento della precisazione delle conclusioni quando il rischio di subire la condanna alle spese di lite, alla luce del principio della soccombenza, ben si poteva prospettare come concreto) con modalità tale da comportare il venir meno del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, alla luce della situazione di fatto e di diritto già evidenziata dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza ex art. 708
c.p.c. quando è stata motivata la reiezione della richiesta economica di parte resistente: “… i due coniugi sono entrambi percettori di un reddito e (che) la moglie è economicamente autosufficiente ed inoltre convive con altra persona (come anche documentato dal certificato di stato di famiglia) il che osta al riconoscimento di contributo al mantenimento”.
Pertanto, tenuto conto della necessità della lite per quanto concerne la pronuncia sullo status e di come si è svolto il giudizio, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite, ad eccezione della fase trattazione/istruttoria che deve essere posta a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo in conformità alla disciplina del D.M. n. 55/2014, come aggiornata dal D.M. n.
247/2022, negli importi medi della fascia di riferimento (valore indeterminato medio €. 26.000,01-
€ 52.000,00).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio concordatario a Caltanissetta in data 10/08/1977 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Cataldo (CL) – atto n. 54, parte II, serie B, anno 1977).
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione della fase trattazione/istruttoria che viene posta a carico di parte resistente, liquidata in complessivi €. 1.806= per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del giorno 14/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 651/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. PUERARI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/11/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. GATTONE RICCARDO e GUIDO MARIA MELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
All'udienza del 10/7/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per parte ricorrente : Parte_1
“ Voglia il Tribunale di Varese:
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
B) Respingere tutte le domande della signora , poiché infondate in fatto e in diritto, e _1 dichiarare che nulla è dovuto dai coniugi l'un l'altra a titolo di concorso nel mantenimento o per qualsiasi altra pretesa di natura economica.
C) Spese di lite rifuse”.
Per parte resistente : Controparte_1
“ Voglia il Tribunale di Varese
° Pronunciare la separazione dei coniugi;
° Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 11/03/2022 conveniva in Parte_1
giudizio il coniuge esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in Caltanissetta in data 10/08/1977;
• dall'unione erano nati due figli: nato A Varese il 30/06/1979 e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
[...]
• la convivenza coniugale si era interrotta allorquando, nell'aprile 2017, la signora _1
affetta dal 1998 da schizofrenia affettiva, abbandonava improvvisamente la casa
[...]
coniugale, disinteressandosi completamente del marito gravemente malato;
ogni sforzo compiuto per ristabilire l'equilibrio matrimoniale aveva dato esito negativo.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge ai sensi dell'art. 151 c.c., senza ulteriori statuizioni essendo le parti economicamente autosufficienti ed avendo la signora instaurato una stabile convivenza con il sig. _1 [...]
Con vittoria di spese. Pt_2
Si costituiva parte resistente la quale, contestate le motivazioni addotte da controparte sui motivi della separazione, dato atto che l'unica causa della separazione è da individuarsi nei comportamenti oppressivi del marito nei confronti della moglie (ciò che aveva determinato nella signora il manifestarsi di alcune patologie che avevano compromesso il suo stato di salute, migliorato dopo l'allontanamento dalla casa coniugale), non si opponeva alla richiesta di controparte in ordine alla pronuncia sullo status, formulando domanda di separazione “per colpa” del sig. e la Pt_1
previsione di un contributo al proprio mantenimento.
pagina 2 di 5 All'udienza fissata per la fase presidenziale in data 11/05/2022 il Presidente, espletato senza esito tentativo di conciliazione, sentite le parti presenti personalmente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rigettava la richiesta di parte resistente di ottenere un contributo al suo mantenimento e nominava il Giudice istruttore avanti al quale rimetteva le parti.
Espletati gli incombenti di rito, concessi termini ex art. 183 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, concessi rinvii su istanza congiunta delle parti per tentare di addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione, all'udienza del 10/07/2024 i procuratori delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, concludevano come in epigrafe riportato e il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con termine breve di 30 giorni per il deposito delle sole comparse conclusionali.
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Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta in data 10/08/1977
[...]
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Cataldo (CL) – atto n. 54, parte II, serie B, anno 1977).
Dagli atti di causa e da quanto allegato da entrambe le parti - pur se sulla base di prospettazioni differenti - risulta che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, ciò che è peraltro comprovato dal fatto che i coniugi vivono separatamente sin dall'aprile 2017 quando la signora ha lasciato la casa coniugale. La constatata indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione dimostra la fondatezza di quanto sostenuto e cioè del fatto che la convivenza coniugale non può più essere ripristinata.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Il presente giudizio è proseguito, anche dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale, avanti al GI stante la richiesta svolta dalla signora di ottenere il riconoscimento della “colpa” della _1
separazione in capo al marito e di un contributo per il suo mantenimento.
Per tale motivo sono state depositate memorie integrative, memorie ex art. 183 c.p.c., nonché una serie di istanze di rinvio della causa per tentare di addivenire a conclusioni congiunte. Soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente signora si è (per la prima _1
volta) limitata a chiedere la separazione personale dal sig. , senza reiterare Parte_1
ulteriori richieste. A fronte di un simile comportamento processuale, parte ricorrente, pur dando atto della possibilità attribuita alle parti del processo di restringere il thema decidendum rinunciando a capi di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate anche in fasi avanzate del procedimento
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite 7.02.2024, n. 3453), ha chiesto la condanna di parte resistente al pagina 3 di 5 pagamento delle spese di lite per aver provocato la prosecuzione del giudizio e costretto il ricorrente ad una inutile difesa.
Ritiene il collegio che la richiesta di condanna di una parte delle spese sostenute dal ricorrente per difendersi in relazione ad una domanda reiterata e (implicitamente) rinunciata solo in sede di pc debba essere inquadrata nel disposto di cui all'art. 92, comma 1, seconda parte, c.p.c. “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese” a mente del quale “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”.
Tenuto conto del fatto che entrambi i coniugi vivono in appartamenti di cui sono comproprietari, che percepiscono redditi per canoni di locazione di altri appartamenti in comproprietà (in sede di udienza presidenziale la signora ha confermato che i canoni vengono ripartiti, per accordo _1
tra le parti, non al 50%, bensì in misura di €. 1.700= a proprio favore e di €. 1.300= a favore del marito) e che hanno instaurato stabili convivenze con gli attuali compagni (risultanti nello stato di famiglia), ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla signora di ottenere dal marito un _1
contributo al proprio mantenimento sia stata dalla parte coltivata (sino al momento della precisazione delle conclusioni quando il rischio di subire la condanna alle spese di lite, alla luce del principio della soccombenza, ben si poteva prospettare come concreto) con modalità tale da comportare il venir meno del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, alla luce della situazione di fatto e di diritto già evidenziata dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza ex art. 708
c.p.c. quando è stata motivata la reiezione della richiesta economica di parte resistente: “… i due coniugi sono entrambi percettori di un reddito e (che) la moglie è economicamente autosufficiente ed inoltre convive con altra persona (come anche documentato dal certificato di stato di famiglia) il che osta al riconoscimento di contributo al mantenimento”.
Pertanto, tenuto conto della necessità della lite per quanto concerne la pronuncia sullo status e di come si è svolto il giudizio, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite, ad eccezione della fase trattazione/istruttoria che deve essere posta a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo in conformità alla disciplina del D.M. n. 55/2014, come aggiornata dal D.M. n.
247/2022, negli importi medi della fascia di riferimento (valore indeterminato medio €. 26.000,01-
€ 52.000,00).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio concordatario a Caltanissetta in data 10/08/1977 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Cataldo (CL) – atto n. 54, parte II, serie B, anno 1977).
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione della fase trattazione/istruttoria che viene posta a carico di parte resistente, liquidata in complessivi €. 1.806= per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del giorno 14/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5