Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 29/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
537/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 79480/pensioni militari del registro di Segreteria.
TRA
Il Sig. XX, nato a [...] (omissis)
il omissis, e residente a omissis (omissis) in via omissis, nr. omissis, C.F.
omissis, rappresentato e difeso dall’avv.
NG OR AR, C.F. TRTNLF68l28D390F, pec angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it, ed elettivamente il presso il suo studio sito in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266,
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona
del Funzionario Amministrativo dott. Adriano ROTONDI,
(C.F. [...]), come da delega in atti, presso il cui Ufficio, in Roma, Viale dell’Esercito, n. 186, è domiciliato pec previmil@previmil.difesa.it;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dalla Dott.ssa Sara SALIMBENE, dirigente di 2° fascia del Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’Economia e delle Finanze, dalla Dott.ssa Anna RI LI e dalla Dott.ssa Paola CARMENI, funzionarie del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, domiciliato in Roma, presso la Direzione dei Servizi del Tesoro - Via XX Settembre n. 97, pec dcst.dag@pec.mef.gov.it;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Andrea Botta
(CF [...]) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29, fax 06 94527716, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino, Repertorio 37590, Raccolta n.
7131 del 23/1/2023.
- resistenti -
FATTO
1. Il ricorrente rappresenta che:
a. ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal settembre del 1993 fino al 28.11.2016, data in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 cui è stato destituito per motivi disciplinari con perdita del grado di Appuntato Scelto e messa a disposizione del Distretto Militare con, decorrenza giuridica dal 25.01.2017, nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano;
b. durante la sua carriera il ricorrente ha svolto mansioni operative che lo hanno esposto a svariati traumi anche in relazione a colluttazioni, le cui derivate infermità, alcune delle quali al momento del collocamento in congedo già dichiarate "SI"
dipendenti da causa di servizio, hanno fortemente minato la sua integrità fisica;
c. in particolare, per come si rileva dal suo Foglio Matricolare:
(1) in data 05.08.1999 è stato riscontrato affetto da "Trauma distorsivo del ginocchio sx" per il quale si è reso necessario intervento chirurgico di
"ricostruzione del LCA sx” eseguito in data 11.09.1999;
(2) in data 31.08.2000 è stato riscontrato affetto da "Trauma contusivo e distorsione metatarso dx”;
(3) in data 24.01.2001 è stato riscontrato affetto da "Lieve trauma indiretto rachide cervicale e contusione spalla sx”;
(4) in data 14.03.2001 è stato riscontrato affetto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 da "Postumi di distrazione rachide cervicale”;
(5) in data 03.04.2001 è stato riscontrato affetto da "Postumi trauma contusivo — distorsione spalla sx, 1° dito mano sx e lieve escoriazione 2° dito mano dx”;
(6) in data 06.07.2001 è stato riscontrato affetto da "Lieve trauma contusivo polso e mano sx con lieve stiramento braccio sx“;
(7) in data 21.03.2002 è stato riscontrato affetto da "Postumi algofunzionali di trauma cranico facciale non commotivo”;
(8) in data 24.04.2002 è stato riscontrato affetto da "Postumi algofunzionali di pregressa distorsione cervicale in assenza di attuali segni clinici di sofferenza delle strutture vestibolari”;
(9) in data 11.05.2002 è stato riscontrato affetto da "Lievi postumi lussazione I° grado spalla sinistra in soggetto con pregressa distorsione rachide cervicale”;
(10) in data 10.01.2015 durante un controllo volto alla repressione dello spaccio di stupefacenti, veniva investito da un'autovettura e riportava contusioni alla regione lombare, al gomito, al braccio ed al ginocchio sx, infermità che venivano In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte all'8^ Categoria, Tab. "A" annessa al D.P.R.
n. 915 del 1978;
d. in data 24.02.2020 il ricorrente indirizzava all'I.N.P.S. di Roma — Montesacro domanda (acquisita con prot. INPS.7004.24/02/2020.0046351, già inviata a mezzo raccomandata A.R. in data 20.12.2019 allo stesso Ente, nonché al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva) di concessione del trattamento pensionistico diretto di privilegio evidenziando che:
(a) con il Decreto nr. 2689/98 in data 23.09.2008 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto pregresso
"(infermità 1);
(b) con domanda del 07.03.2019 aveva chiesto che fosse riconosciuta:
(i) la dipendenza da causa di servizio delle infermità:
- "Apprezzabili aspetti di artrosi interapofisaria"(infermità 2);
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 e "Lesione per discopatia della spazio intersomatico a L5— S1 "(infermità 3);
(ii) nonché l'aggravamento delle infermità:
- “Postumi distorsione ginocchio sr con versamento articolare"(infermità 4),
- ER aspetti di artropatia degenerativa in ginocchio varo bilaterale più accentuati a sx -
Entesopatia quadricipitale rotulea bilaterale "
(infermità 5)
- e "Diffuse razioni meniscali in particolare a destra a carattere degenerativo " (infermità 6);
(iii) la loro interdipendenza con la innanzi specificata infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio;
(iv) tale domanda era stata integrata nel giugno del 2019 con l'indicazione dell'aggravamento dell'infermità "Sospetto distacco parziale dell'inserzione femorale del LCA; ampia lesione radiale a tutto spessore della giunzione corpo-corno anteriore del menisco laterale di circa 8,5 mm "
(infermità 7) e la produzione della relativa documentazione sanitaria;
(v) con domanda del 23.04.2019 aveva chiesto che fosse riconosciuto l'aggravamento dell'infermità
"Pregresso trauma contusivo cranico e trauma In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 distorsivo rachide cervicale con residua lieve deficit funzionale in atto pregresso " (infermità 1)(riconosciuta ' 'SI" dipendente da causa di servizio con il Decreto nr. 2689/98 in data 23.09.2008 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri);
(vi) le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate per come si evinceva dalla relazione medico legale redatta in data 23.11.2019 dal Dott.
Francesco DI FOLCO, DI Chirurgo — Specialista in Igiene e Medicina Preventiva — IC DI Superiore in SPE — DI Competente in Medicina del Lavoro, il quale aveva evidenziato la sussistenza delle infermità "Disturbo di personalità tipo borderline in soggetto con marcati elementi disforici e tendenza all acting out" (infermità 8) e "Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle medie alte frequenze
“ (infermità 9) da porre in rapporto di interdipendenza con quelle anzidette già riconosciute
"SI" dipendenti da causa di servizio, con iscrizione della complessiva menomazione dell'integrità fisica alla 5^ Categoria, Tab. "A" annessa al D.P.R. n. 915 del 1978;
e. il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo — Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza con nota prot. 3003UW/l-l PND In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del 15.01.2020 trasmetteva l'istanza del ricorrente all'I.N.P.S. evidenziando che in precedenza aveva inviato gli elementi utili per la liquidazione del solo trattamento di fine servizio poiché l'interessato, per la causa di cessazione dal servizio e per l'anzianità di servizio maturata, non aveva acquisito il diritto al trattamento pensionistico ordinario;
f. non ricevendo ulteriori riscontri, il ricorrente in data 07.03.2022 indirizzava all'I.N.P.S., al Ministero della Difesa ed al Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri un atto di diffida e messa e mora con il quale chiedeva che si provvedesse sulla sua istanza nel termine di trenta giorni;
g. a tale atto seguiva il silenzio dell'Amministrazione.
2. In punto di diritto il ricorrente agisce avverso il silenzio rifiuto maturato in relazione all'Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora trasmesso per posta raccomandata ordinaria in data 07.03.2022 al fine di ottenere:
(a) il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire, il trattamento pensionistico diretto di privilegio di 5A Categoria Tab. A annessa al D.P.R.
n. 915 del 1978 in relazione alle infermità derivanti In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 da causa di servizio:
(i) "Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto aggravata” (infermità 1);
(ii) "Esiti algo funzionale di trauma contusivo ginocchio sinistro in esiti di ricostruzione lca ginocchio sinistro aggravata;
(iii) "Esiti algo disfunzionale di trauma contusivo ginocchio destro in esiti di meniscectomia ginocchio destro”;
(iv) "Disturbo di personalità di tipo borderline in soggetto con marcati elementi disforici e tendenze all'acting out"(infermità 8);
(v) "Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle medie alte frequenze "(infermità 9);
(b) ovvero, in subordine il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire, il trattamento pensionistico diretto di privilegio di 8^ Categoria Tab. A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 in relazione alle infermità derivanti da causa di servizio:
(i) "Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto aggravata"(infermità 1);
(ii) "Esiti algo funzionale di trauma contusivo In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ginocchio sinistro in esiti di ricostruzione lca ginocchio sinistro aggravata ";
(c) la conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico pensionistico di privilegio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.
2.1 Pertanto, formula il seguente unico motivo di doglianza:
I. Violazione dell'art. 64 del D.P.R, 29.12.1973, n. 1092 - Erronea interpretazione della situazione di fatto. Errore sul presupposto.
2.2. In conclusione, chiede:
I. in via istruttoria:
(a) acquisire la documentazione relativa all'istruttoria eseguita dall'Amministrazione in conseguenza della domanda di concessione del trattamento pensionistico di privilegio presentata dal ricorrente, nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio;
(b) se del caso, disporre accertamento medico legale in contraddittorio tra le parti presso idoneo Istituto pubblico affinché si accerti la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate al ricorrente dopo la cessazione dal servizio;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 II. nel merito, in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 5^ Categoria, Tabella "A" annessa al D.P.R. n. 915 del 1978;
III in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 8^
Categoria IV. per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente all’attività posta in essere dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha dato atto che il medesimo ha espresso solo 2 pareri:
- con il primo parere( n. 287412007 del 22.7.2008),
ha considerato che l'infermità: "Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 atto pregresso" può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave.”
- con il secondo parere, (n. 708192016 - all.2), ha concluso che le infermità “esiti algo funzionali di trauma contusivo distorsivo ginocchio sx” possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto le lesioni sono conseguenti a traumatismi avvenuti durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave.
I suddetti atti endoprocedimentali sono stati recepiti dall’Amministrazione di appartenenza con emissione dei provvedimenti definitivi.
In conclusione, detto Ministero:
a. ha eccepito in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comitato di verifica per le cause di servizio con la conseguente estromissione dal giudizio, evidenziando che la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 competenza al pagamento delle somme dovute appartiene a all'INPS;
b. in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda dispiegata nei propri confronti;
4. Con comparsa, il Ministero della Difesa – D. G.
DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in merito al procedimento ai sensi del D.P.R. 461/2001, ha rappresentato che:
- con istanza del 13.12.2019 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza delle infermità “Disturbo di personalità di tipo borderline in soggetto con marcati elemento disforici e tendenza all’acting out” e “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte medie frequenze”, facendo presente di avere presentato precedenti istanze in data 07.03.2019 e 23.04.2019 volte al riconoscimento delle infermità “Apprezzabili aspetti di artrosi interapofisaria” e “Lesione per discopatia dello spazio intersomatico a L5-S1” e l’aggravamento di varie patologie;
a. con istanza del 20.12.2019 (all. 4) il militare reiterava il riconoscimento della dipendenza dell’infermità “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte medie frequenze”, chiedendo la concessione dell’equo indennizzo;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 b. con altra istanza del 20.12.2019 (all. 5)
indirizzata all’INPS, il militare chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata per le infermità sofferte;
c. In data 01.02.2021 il Comando Legione Lazio dell’Arma dei Carabinieri inoltrava alla predetta D.G. la nota prot. 0085310 in data 18/12/2020 (all.
6) con la quale il Comando Generale dell’Arma comunicava che, essendo il militare stato rimosso dal servizio per perdita del grado a decorrere dal 05.05.2016, la trattazione della pratica rientrava nelle competenze della medesima D.G.
d. con la nota prot. n. 0010722 del 05.02.2021 (all.
7) la D.G. chiedeva al Comando Legione CC Lazio e al Comando Generale se la domanda di dipendenza da causa di servizio del 07.03.2019 e la domanda di aggravamento del 23.04.2019 (citate nella domanda del 13.12.2019) fossero state presentate presso i suddetti Enti e chiedeva notizie circa l’iter istruttorio, facendo presente che dal protocollo generale risultavano solo le domande del 13 e 20 dicembre 2019. Inoltre, chiedeva copia delle pratiche già definite.
e. Con la lettera pos. n. 65835/FZ del 09.02.2021
(all. 8) il Comando Generale dell’Arma trasmetteva il In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 decreto n. 2689/08 in data 23.09.2008 (all. 9), con annessa documentazione, relativo all’infermità
“Pregresso trauma contusivo e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto pregresso”;
f. Con la lettera prot. n. 163/3-7 in data 17.05.2021 (all. 10) il Comando Legione CC Lazio:
- inviava i rapporti informativi (all. 11)
concernenti la domanda del 20.12.2019 e lo stato di servizio (all. 12), facendo presente di avere trasmesso il relativo fascicolo alla C.M.O. di Roma per l’emissione del verbale;
- chiedeva ad altri Enti CC la redazione dei rapporti informativi in merito alla domanda del 13.12.2019;
- chiedeva all’interessato, presso lo Studio Legale, di fornire la ulteriore documentazione menzionata nella lettera prot. n. 0010722 del 05.02.2021 (già all. 7) di questa D.G., in quanto non presente agli atti.
h. Con nota prot. n. 163/3-11 in data 29.10.2021
(all. 13) il Comando Legione CC Lazio inviava i rapporti informativi afferenti la domanda del 13.12.2019 (all. 14).
i. Con nota prot. n. 0092467 del 11.11.2021 (all.
15) la D.G. comunicava al Comando Legione Lazio che In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rimaneva in attesa di ricevere il verbale della C.M.O., verbale che, tuttavia, alla data della memoria non risultava ancora pervenuto alll ripetuta
D.G..
In conclusione, il Ministero della difesa chiede che:
a. venga dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’Amministrazione della difesa per mancanza di legittimazione passiva;
b. in via subordinata, venga disposto un congruo rinvio al fine di consentire alla medesima di concludere il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio.
5. Con comparsa di costituzione l’I.N.P.S. ha rappresentato:
a. Sulla decorrenza, in ipotesi di accoglimento del ricorso, ritiene che, essendo stata presentata la domanda di pensione privilegiata oltre il biennio dal pensionamento, l’eventuale pagamento dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (nella fattispecie rivolta all’Arma dei Carabinieri e all’INPS il 20.12.2019 e al solo INPS il 24.2.2020 (ndr. In realtà quest’ultima all’INPS è per l’inabilità);
b. si oppone alla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la stessa non può sostituire l’onere In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 probatorio incombente sul ricorrente; quantomeno sui fatti e gli elementi specifici posti a fondamento della domanda;
c. In subordine e salvo gravame, per mero tuziorismo, eccepisce la prescrizione quinquennale sugli arretrati domandati a qualsiasi titolo anteriori al quinquennio dalla domanda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2948 cc e dall’art. 2 comma 3 del R.D. n. 259/39 come modificato dalla L. 428/85, espressamente richiamato nell’art. 143 D.p.r.
1092/1973.
In conclusione, chiede:
I. in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto;
II. In subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso:
(a)dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute se non nei limiti sopra esposti;
(b) accogliere l’eccezione di prescrizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
6. All’esito dell’udienza del 5.4.2023, con l’ordinanza n. 76/2023 è stato disposto disposto che parte ricorrente fosse autorizzata al deposito della memoria illustrativa di cui in motivazione entro 20 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giorni liberi dalla data della successiva udienza e che le parti resistenti fossero autorizzate a depositare note difensive nel termine perentorio di cui all’art. 164, comma 6, c.g.c.., rinviando la causa alla data odierna.
7. Parte ricorrente ha effettuato i conseguenti depositi di documentazione in data 2.8.2023, mentre le parti resistenti non hanno ritenuto di depositare altro.
8. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via preliminare, occorre dichiarare, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr. Cdc, sez. III app., 21.1.2022, n. 31; sez. giur. Toscana 30.12.2022, n. 430; sez.
giur. App. Regione siciliana, 31.8.2021, n.
148/A/2021; sez. giur. Lazio, 10.11.2020, n. 595) e in accoglimento dell’eccezione di parte, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto, ai sensi dell'art. 6 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 D.P.R. n. 461 del 2001, per il personale delle forze armate e di polizia, la competenza in materia di ascrivibilità delle menomazioni diagnosticate a categoria di compenso spetta alla CMO del Ministero della Difesa e , comunque, il parere del Comitato di verifica si configura quale atto endoprocedimentale, preparatorio del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, e che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici, mentre in merito al pagamento delle somme dovute, la competenza appartiene all'INPS, quale ordinatore secondario di spesa.
3. Devono essere invece disattesa l’ eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero della difesa, in quanto si verte in tema di
procedimenti, in itinere o conclusi, e provvedimenti, adottati o adottandi, di riconoscimento o mancato riconoscimento della dipendenza da causa di attribuiti alla competenza dell’Amministrazione della difesa ex art., commi 1 e 2, D.P.R. n. 461 del 2001, quale amministrazione di appartenenza del ricorrente
(cfr. Cdc, sez. III app., 28.3.2022, n. 103).
4. Deve quindi verificarsi l’ammissibilità del ricorso, considerando che si verte in una fattispecie In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di ricorso a seguito di diffida a provvedere ex art.
153, comma 1, lett. b) c.g.c..
4.1 In primo luogo deve essere verificata la previa proposizione in sede amministrativa delle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e/o aggravamento delle infermità ai fini dell’attribuzione trattamento pensionistico di privilegio di 5ª categoria, tabella A, annessa al d.p.r. n. 915 del 1978, cui si riferisce la diffida, segnatamente, una prima istanza in data 20.12.2019, indirizzata all’INPS, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ed al Ministero della difesa, ed una seconda istanza in data 24.2.2020, indirizzata solo all’INPS.
4.1.1 L’istanza in data 20.12.2019, ricevuta dai destinatari, come confermato in esito al deposito effettuato da parte ricorrente in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 38 del 2023, era diretta ad ottenere il riconoscimento con formula generica del trattamento pensionistico privilegiato di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in relazione:
- all’infermità “Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto pregresso”
già riconosciuta come dipendente da causa di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 servizio;
- alle ulteriori infermità per le quali aveva richiesto con istanza del 7.3.2019 (recte 5.3.2019, all. 5 al ricorso) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ("Apprezzabili aspetti di artrosi interapofisaria" e Lesione per discopatia della spazio intersomatico a L5— S1 ) ovvero l’aggravamento delle infermità (Postumi distorsione ginocchio sx con versamento articolare “ , ER aspetti di artropatia degenerativa in ginocchio varo bilaterale più accentuati a sx - Entesopatia quadricipitale rotulea bilaterale " e "Diffuse razioni meniscali in particolare a destra a carattere degenerativo " e la loro interdipendenza con infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, integrata nel giugno 2019 con l’indicazione dell’aggravamento dell’infermità "Sospetto distacco parziale dell'inserzione femorale del LCA; ampia lesione radiale a tutto spessore della giunzione corpo-corno anteriore del menisco laterale di circa 8,5 mm "
-l’istanza in data 23/4/2019 di aggravamento dell’infermità “Pregresso trauma contusivo cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con residuo lieve deficit funzionale in atto pregresso” già In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
-ad ulteriori infermità "Disturbo di personalità tipo borderline in soggetto con marcati elementi disforici e tendenza all’acting out" e "Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle medie alte frequenze
“asseritamente da porre in rapporto di interdipendenza con quelle già riconosciuta come dipendenti da causa di servizio.
4.1.2 In esito all’ordinanza istruttoria sopra menzionata è emerso che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l’effettiva ricezione da parte dei destinatari delle istanze in data 5.3.2019 e 23.4.2019, asseritamente in quanto il ricorrente era detenuto in un carcere militare e le istanze erano state spedite dal penitenziario.
4.1.3 Ne deriva che l’istanza in data 20.12.2019, in quanto strettamente connessa e condizionata alle precedenti istanze in data 5.3.2019 e 23.4.2019, di cui non è stata provata la ricezione da parte dei destinatari, si presenta incompleta e dunque inidonea a generare l’obbligo di pronunciarsi nel senso richiesto dal ricorrente.
4.2. Deve ora verificarsi la validità della diffida ai fini dell’ammissibilità del ricorso, diffida che In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 viceversa si appalesa inidonea, con conseguente inammissibilità del ricorso, per i seguenti aspetti.
4.2.1 In primo luogo, l’atto non presenta i requisiti formali previsti dalla disposizione recata dal menzionato art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
Questo, infatti, richiede la “notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Si deve ritenere che la specifica previsione normativa imponga l’onere di effettuare la formale
“notificazione”, a mezzo ufficiale giudiziario ovvero, ove consentito a mezzo pec, ovvero ai sensi della l. 890 del 1992 escludendosi altre forme di comunicazione, ivi compresa la raccomandata ordinaria, con o senza avviso di ricevimento.
Non si ignora l’evoluzione cui della giurisprudenza, formatasi con riguardo al previgente art. 71, lett.
b), R.D. n. 1038 del 1933, che era progressivamente giunta - in parallelo con l’evoluzione della normativa (di cui alla l. n. 241 del 1990) in ordine all’ammissibilità dei ricorsi avverso il silenzio
(rifiuto o inadempimento) innanzi al Giudice amministrativo) - a dequotare la rilevanza della forma della diffida a provvedere (cfr. per tutte, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cdc, sez. II app., 5 novembre 2012 n. 630).
Tuttavia, nel vigore del (sopravvenuto) codice di giustizia contabile e, segnatamente, dell’art. 153 nella formulazione sopra richiamata, deve prendersi atto che il legislatore ha espressamente stabilito una forma specifica, la “notificazione” che, ricollegandosi semanticamente, e finalisticamente, all’art. 25 D.P.R. n. 3 del 1957, appare rendere recessiva la giurisprudenza precedentemente formatasi sul predetto art. 71 che peraltro non disciplinava espressamente né l’istituto né la forma della diffida a provvedere.
E ciò dal punto di vista della ratio sostanziale della norma, si ricollega alla necessità che l’amministrazione, mediante la ricezione di un atto di diffida in forme giuridiche qualificate (notifica formale a mezzo di ufficiale giudiziario o pec), sia posta in condizione di discernere tra le
(innumerevoli) ordinarie sollecitazioni e diffide e messe in mora in costanza di procedimento, le
(qualificate) fattispecie in cui la parte intenda dimostrare l’intenzione di ricorrere alla via giudiziaria immediatamente dopo lo spirare del termine contenuto nella formale diffida.
Nella fattispecie, viceversa, parte ricorrente ha In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 provveduto all’invio di plichi raccomandati ordinari, in tesi, con avviso di ricevimento, di cui non è stato in grado di attestare la ricezione, non avendo esibito, neanche dopo l’ordinanza istruttoria, gli avvisi di ricevimento. Ed è appena il caso di notare che l’esibizione degli estratti da sito informatico di Poste Italiane relativi alla trattazione dei plichi raccomandati sono pacificamente ritenuti inidonei in sede giudiziaria ai fini della prova della tempestiva spedizione (cfr. per tutte, Cass. civ.,
sez. V, 20.8.2021, n. 23177).
4.2.2 In secondo luogo, dal punto di vista del contenuto, la diffida si presenta con contenuto indeterminato, nella parte in cui richiama plurime istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di svariate infermità, asseritamente interdipendenti, ma di cui non tutte risulta che siano state presentate e ricevute dall’amministrazione, (in particolare quelle di cui alle istanze in data 5 marzo 2019 e 24.4.2019, di cui al precedente paragrafo.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, si dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 compensazione delle spese del giudizio.
7. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 29.12.2025 12:39:14 GMT+01:00
DECRETO
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il GIUDICE
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente