Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
28 febbraio 2012
28 febbraio 2012
>
Versione
1 gennaio 2013
1 gennaio 2013
Art. 2214. Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 ((al 2013)) , transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati. 2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata di appartenenza. 3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 801, comma 3. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2213, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 2221, commi 2 e 3. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dagli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
Commentario • 1
- 1. DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposiziAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 3 gennaio 2012 · 0.78193945
DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 302 del 29-12-2011) Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I. Art. 3. Proroghe in materia di verifiche sismiche Art. 4. Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI Art. 5. Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro Art. 7. Proroghe in materia di politica estera Art. 8. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa Art. 9. Programma triennale della pesca Art. 10. Proroga di termini in materia sanitaria Art. 11. Proroga di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/02/2021, n. 160Provvedimento: […] Riforma Madia (art. 8 della legge n. 124/2015), destinata a ridimensionarsi col tempo, per la quale solo una disciplina transitoria- nella specie non presente – avrebbe potuto prevedere un trattamento speciale, mentre le norme stabilite ai commi 15 e 16 dell'art. 2214– quater del Codice dell'ordinamento militare assumono valenza generale e sono destinate ad avere efficacia nel tempo per successive procedure concorsuali, fino al completo assorbimento del ruolo forestale.Leggi di più...