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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Francesco Mogliotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cinisello Balsamo, via
Gabriele D'Annunzio n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cinisello Balsamo fra i signori Pt_1
e ;
[...] Parte_2
- Mandi all'ufficiale dello Stato civile ad annotare l'emananda sentenza sui registri dello Stato Civile;
Darsi atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni;
Le stesse di cui alla separazione omologata il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Monza ivi ritrascritte
- I Figli e vengono affidati congiuntamente ai genitori con Persona_1 Persona_2 Persona_3 collocamento presso la madre e vivranno con la stessa nella casa familiare in Via Fiume n. Parte_1
11 in Cinisello Balsamo.
- I genitori concordano, salvo diversi patti che si rendano opportuni di volta in volta, che i figli minori staranno con il padre due week end al mese dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 20.00 orario in cui il padre li riaccompagnerà alla casa materna.
- I coniugi si danno atto di essere indipendenti economicamente e di non avere bisogno di alcun mantenimento conferito dal padre verso la madre per il mantenimento dei figli minori. Le spese straordinarie inerenti ai figli sono poste a carico dei genitori al 50%.
- I figli trascorreranno con il padre 15 giorni ad Agosto durante le vacanze estive e, alternativamente, il periodo che va dalla vigilia di Natale al Capodanno con il padre, l'anno successivo dal Capodanno all'Epifania ed in ugual maniera anche le vacanze Pasquali.
- I coniugi si danno atto di non avere più alcun rapporto di carattere patrimoniale da definire.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2017 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 7.10.2015, in data 7.3.2012 e Persona_2 Persona_1 Persona_3 in data 17.7.2017.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 19.7.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi in trattazione scritta (17.5.2022), non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.10.2015, 7.3.2012 e , 17.7.2017) e, Persona_2 Persona_1 Persona_3 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 6.7.2017 (Atto n. 55, Parte I del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
LA OM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Francesco Mogliotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cinisello Balsamo, via
Gabriele D'Annunzio n. 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cinisello Balsamo fra i signori Pt_1
e ;
[...] Parte_2
- Mandi all'ufficiale dello Stato civile ad annotare l'emananda sentenza sui registri dello Stato Civile;
Darsi atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni;
Le stesse di cui alla separazione omologata il 19 luglio 2022 dal Tribunale di Monza ivi ritrascritte
- I Figli e vengono affidati congiuntamente ai genitori con Persona_1 Persona_2 Persona_3 collocamento presso la madre e vivranno con la stessa nella casa familiare in Via Fiume n. Parte_1
11 in Cinisello Balsamo.
- I genitori concordano, salvo diversi patti che si rendano opportuni di volta in volta, che i figli minori staranno con il padre due week end al mese dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 20.00 orario in cui il padre li riaccompagnerà alla casa materna.
- I coniugi si danno atto di essere indipendenti economicamente e di non avere bisogno di alcun mantenimento conferito dal padre verso la madre per il mantenimento dei figli minori. Le spese straordinarie inerenti ai figli sono poste a carico dei genitori al 50%.
- I figli trascorreranno con il padre 15 giorni ad Agosto durante le vacanze estive e, alternativamente, il periodo che va dalla vigilia di Natale al Capodanno con il padre, l'anno successivo dal Capodanno all'Epifania ed in ugual maniera anche le vacanze Pasquali.
- I coniugi si danno atto di non avere più alcun rapporto di carattere patrimoniale da definire.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2017 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 7.10.2015, in data 7.3.2012 e Persona_2 Persona_1 Persona_3 in data 17.7.2017.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 19.7.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi in trattazione scritta (17.5.2022), non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 7.10.2015, 7.3.2012 e , 17.7.2017) e, Persona_2 Persona_1 Persona_3 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 6.7.2017 (Atto n. 55, Parte I del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
LA OM
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