Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6216 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati LUCREZIA CARRAI e CHIARA LORENZINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato ALESSANDRO GIANNELLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza dell'08/04/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo”:
“CONDIZIONI
1
2) Rilascio casa coniugale: l'abitazione coniugale posta in Reggello (FI), Loc. Tosi,
Taborra n. 78 è di proprietà del sig. che continuerà ad occupare Controparte_1
l'immobile in forza del titolo. Ad oggi, però, la moglie non ha ancora reperito una nuova sistemazione alloggiativa. Pertanto, la sig.ra si impegna ad Parte_1
attivarsi per reperire una nuova abitazione e comunque a rilasciare la casa coniugale di proprietà del marito entro il termine di 4 mesi decorrenti dal giorno in cui il sig.
avrà rilasciato, dinanzi ad un Notaio italiano, la dichiarazione di cui Controparte_1
al successivo punto 7 lett. B. del presente accordo, di cui si dirà più nel dettaglio infra.
Il sig. si impegna a volturare ogni utenza a proprio nome, al Controparte_1 momento del rilascio dell'immobile da parte della sig.ra . Parte_1
A tal proposito i signori e si impegnano entrambi Controparte_1 Parte_1
reciprocamente a non dare alloggio in maniera stabile e continuativa a terze persone fino al momento in cui la sig.ra e la figlia non si saranno trasferite in un Parte_1
nuovo appartamento. Tale decisione è volta a tutelare il benessere della figlia minore.
3) Assegno mantenimento coniugi: i coniugi dichiarano di percepire adeguati redditi propri. Pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) Affido condiviso figlia minore : ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ss., i Persona_1
coniugi, dandosi reciprocamente atto e riconoscendosi le qualità e le capacità necessarie per la cura, la custodia e l'educazione della figlia e considerati anche i bisogni della minore, nel suo interesse ed al fine di assicurare la tranquillità necessaria per accettare con il minor pregiudizio possibile la separazione, si accordano per un affidamento condiviso della figlia (c.f.: ; nata a [...] Persona_1 C.F._3
a Ripoli il 23/06/2007) ad entrambi i genitori, con la sig.ra quale Parte_1
genitore collocatario, così da permettere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto alla potestà ordinaria sulla figlia minore, entrambi i genitori continueranno ad esercitarla disgiuntamente, anche dopo la separazione. Resta inteso che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, allo sport e/o attività extrascolastiche ludiche di altro genere e alla salute saranno assunte di comune
2 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
5) Diritto di visita: tenuto conto che la figlia è ormai prossima al Persona_1
raggiungimento della maggiore età (23.06.2025), le parti rinunciano ad una predeterminazione dei tempi di visita con il padre, che verranno concordati di volta in volta tenendo conto delle esigenze e degli interessi della figlia nonché degli impegni lavorativi del sig. . Controparte_1
6) Mantenimento diretto della figlia minore: come poc'anzi esposto, la minore Persona_1
continuerà a risiedere stabilmente con la madre presso la nuova abitazione in
[...]
corso di reperimento. I coniugi si accordano per un mantenimento diretto della figlia in ragione dei periodi di permanenza presso ciascun genitore. Inoltre, resteranno a carico di ciascun genitore anche il 50% delle spese straordinarie. Per la concreta individuazione delle spese straordinarie nonché per le modalità di rimborso, i coniugi si accordano per adottare le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense.
7) Impegno trasferimento immobile posto in Romania e assegno unico: giova premettere che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento”
(in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. 29.07.2021 n. 21761).
Ciò posto, nel caso di specie, oltre al mantenimento diretto in ragione dei rispettivi tempi di permanenza, come sopra previsto, al fine di garantire alla madre adeguate risorse per soddisfare i bisogni della figlia, il sig. si impegna a Controparte_1 trasferire alla sig.ra il 50 % della proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Romania, Loc. Paleu, distretto di Bihor, quale terreno edificabile con una superficie totale di mq. 654, categoria d'uso altre, iscritto sotto A 1 nel Libro Fondiario n. 54675
Paleu (Vecchio n. C.F.: con numero catastale 54675 (Vecchio n. catastale: C.F._4
201). A tal fine le parti hanno individuato la data del 15/03/2025 per recarsi dal Notaio competente in Romania.
A. Il sig. , con la firma del presente accordo di separazione Controparte_1
consensuale dei coniugi, si dichiara consapevole ed accetta il fatto che la sig.ra CP_1
3 diverrà piena ed esclusiva proprietaria del terreno sopra indicato, posto in Pt_1
Romania, dal momento dell'emissione della sentenza di separazione consensuale da parte del Tribunale adito (circostanza quest'ultima indicata quale condizione sospensiva cui è subordinato il perfezionamento del passaggio di proprietà da a Controparte_1
favore di ). Parte_1
B. Ad ogni buon conto, fermo quanto sopra, il sig. , sottoscrivendo il Controparte_1
presente accordo, si impegna altresì a rilasciare a propria cura e spese, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, apposita dichiarazione dinanzi ad un Notaio italiano mediante la quale confermerà
l'avvenuto avveramento della predetta condizione sospensiva (ossia l'avvenuta emissione della sentenza di separazione consensuale in Italia) ed acconsentirà alla registrazione dell'atto notarile rumeno che dispone il passaggio di proprietà da a favore di rispetto al predetto terreno in Romania. Controparte_1 Parte_1
Come poc'anzi esposto al punto 2 del presente accordo, il giorno in cui il sig.
avrà provveduto all'adempimento qui descritto, costituirà la data a Controparte_1
partire dalla quale decorreranno i 4 mesi entro i quali la sig.ra si Parte_1
impegna al rilascio della casa coniugale.
C. Mediante il predetto trasferimento di proprietà del terreno, sito in Romania, il sig.
si impegna a trasferire contestualmente a favore della sig.ra Controparte_1 [...]
tutti i diritti derivanti dall'autorizzazione edilizia esistente sull'immobile. Per Pt_1
quanto occorrer possa, il sig. si impegna altresì a svolgere ogni Controparte_1 attività si renda necessaria per l'eventuale rinnovo della predetta autorizzazione edilizia, qualora essa dovesse scadere prima che la sig.ra diventi piena Parte_1
proprietaria a tutti gli effetti del bene oggetto del trasferimento.
Infine, i coniugi pattuiscono espressamente che l'assegno unico ed universale per la figlia a carico venga attribuito per intero alla madre, quale genitore convivente con la prole.
8) Passaporto: la sig.ra e il sig. prestano sin da ora il Parte_1 Controparte_1
reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti ex art. 3 lettera b) L. 1185/1967. I coniugi prestano altresì il consenso al rilascio del passaporto individuale anche a favore della figlia minore . Persona_1
4 9) Residui rapporti patrimoniali. In conformità al disposto di cui all'art. 473 bis n. 51
c.p.c., coniugi intendono regolare i residui rapporti patrimoniali come segue:
- i coniugi sono, ad oggi, titolari di conti correnti bancari separati e dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi comuni. All'esito del giudizio di separazione consensuale, entrambi i coniugi assumono l'impegno reciproco a compiere tutte le formalità necessarie per la chiusura del C/C n° presso P.IVA_1 Controparte_2
, filiale 68579 a Pontassieve (FI), cointestato;
[...]
- in merito al contratto di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, il sig. CP_1
si impegna a chiedere all'Istituto l'accollo esclusivo del mutuo con liberazione
[...]
della sig.ra da ogni impegno, in conformità alla valutazione preliminare Parte_1
fatta da Banca Intesa San Paolo S.p.A., comunicata in data 18.02.2025. In ogni caso, il sig. si impegna a pagare per intero le rate residue del mutuo sino ad Controparte_1
estinzione, nonché a rilevare indenne la sig.ra da ogni pretesa da parte Parte_1
della Banca mutuante;
- la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa di rimborso delle rate di mutuo Parte_1 versate per l'acquisto dell'abitazione coniugale e riconosce che l'immobile posto in
Reggello (FI), Loc. Tosi, Taborra n. 78 risulta di proprietà esclusiva del marito rinunciando ad ogni eventuale pretesa diretta a conseguire una quota del diritto di proprietà;
- i coniugi, infine, si riservano di procedere alla divisione degli ulteriori beni rimasti in proprietà comune, ivi comprese le autovetture Ford Focus targata FJ470LK e Ford
Fiesta targata FN999SL e l'arredo dell'attuale casa coniugale, mediante separato atto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , il quale si è costituito in Controparte_1
giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
1. In via preliminare, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ancorché le
5 stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere: la vita matrimoniale si è infatti svolta a Reggello, in provincia di Firenze, ove si trova altresì la casa coniugale in cui vive la figlia minore.
2. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della minore nata il Per_1
23/06/2007 e ormai prossima alla maggiore età, la quale continuerà a vivere con la madre, e concorderà direttamente con il padre i tempi di frequentazione.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a CE Parte_1
(ROMANIA), l'11/12/1975, e , n. a MARASESTI Controparte_1
(ROMANIA), il 09/01/1975 (matrimonio contratto a CE (ROMANIA) il
17/08/2003, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EL
(FI) al n. 6, parte II, serie C, anno 2019);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
6 Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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