Art. 36. (Casi di esclusione dalla prosecuzione
volontaria della contribuzione)
La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell' articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.
Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.
volontaria della contribuzione)
La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell' articolo 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.
Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.