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Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Emma Manzionna - Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 947, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, di accoglimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento proposta ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981, 6 del D.Lg. n. 150/2011, TRA
in persona del direttore in Parte_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla via Melo n. 97 è domiciliata ex lege,
– appellante – E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
elettivamente domiciliato in Bari Controparte_2 alla via Celentano n. 27 presso lo studio dell'avv. da cui è Controparte_3 rappresentato e difeso in virtù di mandato in data 23/09/2024 da considerarsi ai sensi di legge rilasciato in calce alla memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente in data 11/10/2024,
– appellato – All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, il Tribunale di Trani in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di “ , con Controparte_2 ricorso depositato in data 15/02/2021, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020, notificata in date 18/01/2021 e 20/01/2021, di
[...] (con la quale Parte_1 Parte_1 aveva ingiunto a il pagamento di €.
[...] Controparte_1 20.658,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994, oltre €. 10,65 per spese), rigettata ogni ulteriore istanza, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione; 2) condannava l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali , che liquidava in €. 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre r.f.s.g. al 15%, C.P.A. ed I.V.A. ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CP_3
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dichiaratosi antistatario. CP_3 A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava: «Con ricorso depositato in data 15/02/2021 il sig. formulava opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/manuale/2020 prot. 80293, allo stesso notificata in data 18/01/2021 con nota prot. 662 del 05/01/2021 e in data 20/01/2021 con nota prot. 663 del 05/01/2021 al suo procuratore, con cui l'amministrazione opposta Controparte_4
[...] Controparte_5
– sede di Bari, ingiungeva al
[...] CP_2 il pagamento della somma di € 20.658,00, oltre spese di € 10,65, a titolo
[...] di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 5 co. 1 e co. 4 bis della Legge n. 50/1994, eccependo la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza per la mancata motivazione della stessa, nonché per l'insussistenza della violazione contestata. L'amministrazione opposta sosteneva che l'opponente, titolare dell'esercizio commerciale - sito in VI MU (BT) alla Via Giordano Bruno 32 CP_2
- si era reso responsabile della violazione di cui all'art. 5 comma 4 bis della legge 50/1994, per non aver rispettato l'obbligo della chiusura dell'esercizio. commerciale, disposto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della medesima legge. La sanzione amministrativa accessoria era stata disposta, unitamente a quella principale pecuniaria, ai sensi della legge 907/1942, per aver messo in vendita, senza la prescritta autorizzazione , generi di monopolio.
**** L'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti. Preliminarmente deve osservarsi che in data 25/06/2019 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Andria procedevano alla chiusura dell'esercizio commerciale suddetto per la durata di cinque giorni a decorrere dal 25/06/2019 fino all'01/07/2019, in esecuzione a quanto disposto dall Pt_1 Parte_1 con Decreto nr. 63475/RU del 15/04/2019. Dagli atti di causa risulta
[...] che i verbalizzanti della Guardia di Finanza – Compagnia di Andria, durante un servizio di perlustrazione del territorio in Mi nervino MU, in data 29/06/2019 effettuavano un controllo presso l'esercizio commerciale CP_2 CP_2 ( ), rinvenendo nello stesso la presenza del personale
[...] Parte_2 dipendente (in particolare, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
), notando l'accensione delle luci dell'esercizio commerciale, la
[...] rimozione delle locandine che sancivano la chiusura del locale e la presenza di resti di consumazioni sui tavolini all'esterno del locale, nonché la presenza di un cartello mobile riportante i prezzi e le tipologie di gelati. In base a tali elementi di fatto, l'amministrazione opposta ha ritenuto che l'esercizio commerciale di fosse aperto ed operante. CP_2 Controparte_2 Tuttavia, dal verbale dei militari della Guardia di Finanzia – Compagnia di Andria non emergono circostanze specifiche in grado di provare la effettiva operatività dell'esercizio commerciale, come il rinvenimento di clienti – a conferma della chiusura al pubblico del summenzionato esercizio commerciale – e di documenti attestanti transazioni o pagamenti ovvero di documentazione contabile e fiscale relativa al registratore di cassa. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla parte opponente si evince che nessuna operazione commerciale è stata posta in essere nei giorni di chiusura imposti, così come risulta dai resoconti dettagliati del registratore di cassa del 24/06/2019 e del 01/07/2019, nonché dagli estratti conto relativi a tutte le attività
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esercitate. In particolare, l'amministrazione opposta ha contestato la presenza della ricevuta di una ricarica telefonica asseritamente effettuata il giorno 28/06/2019, tuttavia dai documenti allegati dalla parte opponente si può evincere che la stessa era stata effettuata da una dei d ipendenti dell'esercizio commerciale (
[...]
alla sua utenza telefonica. Quest'ultima non è andata a buon Testimone_2 fine dal momento che il terminale non era attivo, essendo sprovvisto della necessaria carta di servizi Lottomatica. T ale circostanza è stata confermata dalla stessa in sede di esame testimoniale all 'udienza del Testimone_2 05/10/2021. Orbene, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione e probatorio sui fatti costitutivi della pretesa è a carico dell'amministrazione quale attore in senso sostanziale. Ciò detto nella fattispecie in esame, deve ritenersi che le spiegazioni fornite da parte opponente confermate dai testimoni ascoltati, non tempestivamente e specificamente contestate dall'amministrazione opposta, abbiano la forza logica di elidere gli assunti indimostrati dell'amministrazione. In effetti, la sussistenza dei soli fatti attestati nel verbale di accertamento non sono idonei a configurare univocamente un illecito esercizio senza autorizzazione dell'attività di bar e/o tabaccheria dell'esercizio commerciale suddetto, non potendosi ravvisare in tali fatti, elementi sufficienti per reputare sussistente l'effettivo svolgimento del servizio di apertura al pubblico da parte del (consistente nella CP_2 somministrazione di cibo e/o bevande ovvero nei servizi relativi alla vendita di ricariche telefoniche o, in generale, inerenti alla Lottomatica). Al limite nei fatti esposti nel verbale di accertamento possono ravvisarsi gli elementi di un'attività preparatoria rispetto a quella di effettivo esercizi o del servizio testé descritto. Sennonché non è punibile il tentativo di un illecito amministrativo, poiché non vi è nella legge 24 novembre 1981, n. 689, una disposizione analoga all'art. 56 cod. pen., che estende anche al tentativo le fattispecie delittuose descritte nella parte speciale del cod. pen. (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, sentenza n. 3125 del 16/02/2005). Invero, il personale dipendente dell'esercizio commerciale de quo, nelle persone di e hanno confermato in Testimone_1 Testimone_2 sede di esame testimoniale la circosta nza allegata dall'opponente, secondo cui gli stessi erano presenti nel bar/tabaccheria in cui prestavano attività lavorativa perché intenti ad effettuare, data la chiusura disposta dall'amministrazione opposta, lavori di pulizia straordinaria. La pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, quindi, pare non suffragata sul piano probatorio. Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza della parte opposta ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento con l'applicazione dei valori minimi indicati per le fasi introduttive e di studio e del 50% per la fase istruttoria e decisionale (tenuto conto dell'esiguità delle stesse e delle semplicità delle questioni trattate).». I.B. Con ricorso depositato in data 12/07/2024, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di in
[...] Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale di “
[...]
, avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di Controparte_2 appello di Bari di voler così provvedere: 1) in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione; 2) in subordine, compensare le spese del primo grado di
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giudizio tra le parti ovvero ridurre la loro misura;
3) condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio. I.C. Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 11/10/2024,
in proprio e nella qualità di rappresentante legale d i Controparte_1
“ , chiedeva alla Corte di appello Controparte_2 di Bari di voler rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. I.D. All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'APPELLO.
a sostegno dell'impugnazione, Parte_1 ha in buona sostanza enunciato, pur non numerandoli, due motivi. II.A.1. Il primo motivo. II.A.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione (“La fede privilegiata e la prova della violazione”), l'appellante ha dedotto: che, ex art. 2700 c.c., “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; che, conseguentemente, le circostanze di fatto che la G.d.F. aveva riportato nel verbale di accertamento e nella relazione di servizio dovevano ritenersi provate e non erano contrastabili con le prove di segno contrario assunte nel corso del giudizio, sicché la valutazione giuridica del Tribu nale avrebbe dovuto riguardare le circostanze contenute negli atti già versati nel processo, come redatti dai pubblici ufficiali;
che in tale contesto non era giusto affermare che “le spiegazioni fornite da parte opponente confermate dai testimoni ascoltati, non tempestivamente e specificamente contestate dall'amministrazione opposta, abbiano la forza logica di elidere gli assunti indimostrati dell'amministrazione”, in primo luogo perché non era corretto fare riferimento ad “assunti indimostrati dell'amministrazione” (in quanto la richiamata fede privilegiata dell'atto pubblico in relazione ai fatti oggetto di diretta percezione dei verbalizzanti comportava che gli stessi dovessero ri tenersi provati) ed in secondo luogo perché non era corretto imporre un onere di tempestiva e specifica contestazione di mere giustificazioni rispetto all'oggettiva condotta antigiuridica (rimesse alla valutazione del Giudice indipendentemente da lle osservazioni dell'autorità che aveva emesso la sanzione). II.A.
1.b. Il motivo è infondato . II.A.
2.b.1. Le doglianze dell'appellante – che si basano sulla natura di atto pubblico da attribuirsi al verbale di accertamento ed alla relazione di servizio redatti dalla Guardia di Finanza, asseritamente non soggetti a prova contraria perché fidefacenti pienamente fino a querela di falso, sicché il Tribunale sarebbe incorso in errore negando la veridicità di quanto riportato dai finanzieri operanti
– non può essere condivisa. II.A.
2.b.2. Il primo Giudice, a ben vedere, non negò affatto la rispondenza al vero di quanto riportato nel verbale e nella relazione di servizio della G.d.F., bensì ritenne il contenuto di tali atti carente di informazioni sufficienti a giustificare l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte di Parte_1
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E nei confronti di legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 di a tal riguardo basti pensare, Controparte_2 ante omnia, alla circostanza (con ragione messa in rilievo dal Giudice di primo grado) che dal verbale e dalla relazione di servizio redatti dai finanzieri non risultava alcun afflusso di clienti al (o deflusso di clienti dal) bar/tabaccheria (all'interno del quale vi erano Controparte_2 esclusivamente dipendenti della società, tuttavia dediti, come meglio si vedrà più oltre, solo ad attività di pulizia) né l'emissione di documenti fiscali d al registratore di cassa. II.A.
2.b.3. Inoltre, dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado era emerso che il approfittando della forzata chiusura del proprio esercizio CP_2 (imposta per la durata di cinque giorni con provvedimento in data 15/04/2019 di
, aveva disposto pulizie Parte_1 straordinarie all'interno del bar/tabaccheria (a tal riguardo, è opportuno precisare che la “chiusura del locale pubblico”, precedentemente ordinata con il provvedimento emesso da in Parte_1 data 15/04/2019, andava ragionevolmente intesa come chiusura “al pubblico”, ossia come divieto di esercitare l'attività commerciale di bar/tabaccheria in favore della clientela, sicché è da escludere che i dipendenti non potessero accedere al locale per espletare attività di pulizia e/o altre mansioni non implicanti l'esercizio dell'attività commerciale che era stata sospesa per cinque giorni in forza del citato provvedimento del 15/04/2019 ): infatti, i testi Tes_1 e (della cui credibilità soggettiva ed attendibilità
[...] Testimone_2 oggettiva non v'è ragione alcuna di dubitare ) avevano concordemente dichiarato che nel periodo 25-29/06/2019 era stata svolta attività di pulizia all'interno del e che in quei giorni Parte_3 la porta principale a vetri dell'esercizio commerciale (destinata all'ingresso dei clienti) era chiusa a chiave (i testi avevano anche precisato che, allorquando la si era presentata per effettuare il controllo, la vetrata d'ingresso, chiusa a CP_6 chiave, era stata aperta proprio per far entrare i finanzieri all'interno del locale). II.A.
2.b.4. A quanto sopra evidenziato deve aggiungersi che il , CP_2 nell'immediatezza, aveva dichiarato ai finanzieri (v. verbale elevato dalla G.d.F in data 30/06/2019):
♠ che le locandine di chiusura apposte in data 25/06/2019 erano state rimosse non da lui, ma da personale della società di pulizie condominiali , verosimilmente nella mattinata del 29/06/2019 (circostanza non smentita dall'odierna appellante);
♠ che il locale era rimasto chiuso al pubblico per la durata prevista (circostanza oggettivamente corroborata dall'assenza di clienti, dal mancato rinvenimento di documenti battuti nel registro di cassa e dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni e ); Testimone_1 Testimone_2
♠ che il proprio personale dipendente, nel periodo di chiusura al pubblico, aveva eseguito all'interno del locale soltanto attività di pulizia straordinaria, da lui disposta approfittando della chiusura dell'esercizio (circostanza confermata dai testi e ); Tes_1 Tes_2
♠ che la ricevuta di ricarica telefonica rinvenuta nel corso del controllo sul bancone del bar/tabaccheria era relativa ad una propria dipendente, la quale, inconsapevole del provvedimento del 15/04/2019 con il quale
[...] aveva ordinato la sospensione Parte_1 dell'attività commerciale, aveva eseguito la ricarica (peraltro non andata a
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buon fine, perché il terminale, essendo sprovvisto della necessaria carta di servizi Lottomatica, non era attivo) in favore di se stessa (circostanza confermata dalla teste ). Tes_2 A fronte delle suddette circostanze, provate dall'opponente (e neppure specificamente contestate dall'opposta), il verbale e la relazione di servizio , già carenti ab origine sotto il profilo probatorio, risultavano vie più oggettivamente insufficienti a dimostrare, in modo inequivoco, che il avesse svolto CP_2 attività commerciale in violazione dell'ordine di chiusura precedentemente impartitogli (fatto illecito posto a fondamento della pretesa ingiuntiva). II.A.
2.b.5. Né a diversa conclusione possono condurre i residui elementi indiziari valorizzati nell'atto di appello (esistenza sul ciglio della strada, dinanzi all'esercizio commerciale, di un cartello mobile riportante prezzi e tipologie di gelati;
presenza di resti di consumazione sui tavolini posti all'esterno del locale), in quanto essi si palesano oggettivamente ambigui. Infatti, in ordine ai predetti elementi, il con argomentazioni CP_2 senz'altro plausibili (tanto più se si consideri che la chiusura era stata disposta da per un periodo di tempo Parte_1 oggettivamente molto breve, cinque giorni appena) e non smentite da alcuna emergenza processuale di segno contrario , aveva chiarito:
♣ che il cartello dei gelati era ancorato stabilmente ai paletti anti -parcheggio presenti sul marciapiede e non era stato rimosso – rimanendo semplicemente in loco, dunque – durante le operazioni di chiusura effettuate dalla G.d.F. il 25/06/2019 (dal verbale in data 25/06/2019 risulta soltanto che i finanzieri avevano apposto i sigilli secondo le modalità di rito e affisso due locandine recanti la dicitura “Esercizio commerciale sottoposto a chiusura per la durata di 5 … giorni ex art. 5 Legge 50 del 18/01/1994”);
♣ che sui tavoli ubicati all'esterno del locale vi erano soltanto porta-tovaglioli e porta-zucchero, tuttavia presenti stabilmente anche quando l'attività era chiusa (peraltro gli stessi finanzieri, nella relazione di servizio del 29/06/2019, avevano menzionato la presenza di “accessori sui tavolini esterni”);
♣ che i tavolini esterni erano accessibili a chiunque, sicché non tutto ciò che era stato rinvenuto su un tavolino (lattina di bibita) poteva essere con certezza 'imputato' all'esercizio dell'attività di bar/tabaccheria (così come semplicemente 'presunto', e non 'accertato', dai finanzieri). In definitiva, i predetti elementi indiziari, già di per sé equivoci (tanto più se valutati alla luce delle altre risultanze probatorie, orali e documentali , delle quali s'è prima detto), erano senz'altro insufficienti a dimostrare, per così dire 'compensando' le sopra evidenziate lacune del verbale e della relazione di servizio della che il CP_6 Parte_2 Controparte_2 fosse rimasto al pubblico nel periodo 25-29/06/2019 (anche per
[...] Pt_4 uno o due giorni soltanto) in violazione del provvedimento di chiusura emesso da in data 15/04/2019. Parte_1 II.A.
2.b.6. In assenza di prove sufficienti a dimostrare che l'attività commerciale del fosse stata Parte_3 esercitata nel periodo 25-29/06/2019 nonostante il provvedimento di chiusura emesso in data 15/04/2019 da Parte_1 incensurabilmente il Giudice di prime cure accolse l'opposizione presentata dall'odierna parte appellata, osservando che quest'ultima aveva fornito plausibili giustificazioni – delle quali aveva anche dato prova adeguata – in ordine a quanto
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riferito dalla G.d.F. nella relazione di servizio del 29/06/2019 e nel verbale del 30/06/2019. II.A.
2.b.7. A quanto sopra esposto va aggiunta qualche ulteriore considerazione sulla natura degli atti redatti dalla G.d.F. L'appellante ha indistintamente attribuito valenza di atto pubblico tanto alla
“relazione di servizio” del 29/06/2019 quanto al “processo verbale di operazioni compiute” in data 30/06/2019, sostenendo che entrambi facevano piena prova fino a querela di falso. L'assunto, così come formulato, non è condivisibile. Il verbale, che in relazione alla verbalizzazione delle attività compiute dal pubblico ufficiale e alle attestazioni concernenti fatti avvenuti in sua presenza o a lui dichiarati ha efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso1, ha natura giuridica diversa da quella della relazione di servizio (la quale, nel caso in esame, conteneva la narrazione dell'attività svolta dalla pattuglia della G.d.F. durante il turno di servizio svolto dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del giorno 29/06/2019): il verbale ha genuina valenza di atto pubblico, in quanto espressione , nei limiti precisati dall'art. 2700 c.c., di funzione certificativa fidefacente contestabile solo con querela di falso, mentre la relazione di servizio, che racchiude elementi che per l'appellante sarebbero “incontestabili”, non dispiega valore di atto pubblico ex art. 2699 c.c. , in quanto essa è, per definizione, un atto il cui contenuto è interno all'ufficio, essendo volto a relazionare sull'attività svolta dai pubblici ufficiali nel corso del servizio. Ne consegue che il contenuto della relazione di servizio in data 29/06/2019 della Guardia di Finanza ben poteva essere confutato mediante prova contraria , come avvenuto nel primo grado di giudizio (v. sopra), essendo tale atto espressione non di un potere certificativo, ma semplicemente un documento contenente quanto appreso e supposto dal redattore dello stesso. In tal senso, del resto, si è espressa anche la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi), la quale ha chiarito che “Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni;
pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in re lazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.”2. Ne discende che il contenuto della relazione di servizio del 29/06/2019, non godendo di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (salvo che per la data e i nominativi dei finanzieri), poteva essere senz'altro contrastato con prove idonee a smentirne
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o integrarne il contenuto (come avvenuto nel caso di specie), sicché sarebbe stato onere di provare adeguatamente, Parte_1 mediante formulazione di idonee richieste istruttorie (ad esempio , mediante richiesta di ammissione del le testimonianze dei finanzieri operanti, onde esaminarli sui fatti di causa), la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato, tale prova non essendo desumibile dai soli atti redatti dai finanzieri (relazione di servizio del 29/06/2019 e processo verbale del 30/06/2019 ). II.A.
2.b.8. In definitiva, può dirsi che, a differenza di quanto assunto dall'appellante, il Giudice di primo grado non negò la veridicità del verbale e della relazione di servizio della G.d.F., ma si limitò (incensurabilmente) a giudicare insufficiente il loro contenuto – anche alla luce delle prove contrarie articolate dall'odierno appellato, correttamente valutate – ai fini della positiva dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto (violazione dell'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994) posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020 di
[...]
Parte_1 Ciò, a ben vedere, era (ed è) senz'altro in linea con il dettato normativo , posto che, in materia di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, l'art. 6 comma 11° del D.Lg. n. 150/2011 stabilisce che «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit à dell'opponente.» [tale disposizione
– identica a quella contenuta nell'art. 23 comma 12° della L. n. 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del citato D.Lg. n. 150/2011 – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi3]. II.A.
2.b.9. Pertanto, ineccepibilmente il Giudice di primo grado, alla luce del sopra evidenziato quadro probatorio (oggettivamente incerto e contraddittorio, quindi 'insufficiente' a dimostrare la responsabilità dell'opponente), accolse l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di “ , avverso Controparte_2 l'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020 , notificata in date 18/01/2021 e 20/01/2021, di Parte_1 II.A.
2.c. A quanto sopra esposto consegue il rigetto del primo motivo di impugnazione. II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, dopo avere premesso che la modifica della soccombenza comportava la modifica del regolamento delle spese del giudizio di primo grado (richiesta non abbisognevole dell'enunciazione di uno specifico motivo di impugnazione, trattandosi di un effetto discendente ex lege dalla disposizione di cui all'art. 336 comma 1° c.p.c.), ha censurato anche 'autonomamente' la statuizione accessoria sulle spese di lite , deducendo: che appariva evidente che la situazione oggettiva presentatasi agli accertatori e successivamente valutata dall'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta imponeva l'adozione del provvedimento sanzionatorio;
che, quand'anche si fosse ritenuto che le prove raccolte nel giudizio di opposizione escludevano la sussistenza della violazione, comunque ci si sarebbe trovati in presenza di un'ipotesi in cui gravi motivi (C. Cost., sent. n.
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77/2018) determinavano la compensazione delle spese di lite , atteso anche che il potere sanzionatorio non era discrezionale. II.A.
2.b. Il motivo è infondato . II.A.
2.b.1. Quanto al primo profilo, la Corte osserva che la situazione descritta negli atti posti a fondamento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (relazione di servizio e verbale della G.d.F. ), al contrario di quanto asserito dall'appellante, non 'imponeva' affatto l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ben potendo (e dovendo) essere presi in considerazione ed analizzati anche gli ulteriori elementi acquisiti, in particolare le dichiarazioni rese dai dipendenti del ( e CP_2 Testimone_1 Testimone_2
) ai finanzieri il giorno 29/06/2019 (v. relazione di servizio in Testimone_3 pari data) e le spiegazioni circostanziate rese dal ai finanzieri il CP_2 giorno 30/06/2019 (v. verbale in pari data), i quali, valutati unitamente a tutte le altre circostanze, ben avrebbero potuto (e dovuto) portare a ritenere quantomeno dubbia l'effettiva sussistenza della violazione di cui all'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994 addebitata al , atteso che l'asserita 'non CP_2 discrezionalità' del potere sanzionatorio di certo non precludeva all'Autorità titolare di tale potere di vagliare attentamente tutti gli elementi acquisiti, eventualmente disponendo anche opportuni approfondimenti istruttori, onde verificare se nel caso concreto l'esercizio del potere sanzionatorio fosse effettivamente giustificato. II.A.
2.b.2. Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che nel caso in esame non sono ravvisabili “gravi ed eccezionali ragioni” [è noto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2° c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nell a legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», sicché, nel quadro legislativo attualmente vigente, la compensazione parziale o totale delle spese processuali tra le parti può essere disposta non soltanto “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (come previsto dall'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo novellato nel 2014), ma anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (come previsto dall'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo 'integrato' dalla Corte costituzionale)] tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti. Ciò per un duplice ordine di ragioni:
♦ in primo luogo, perché l'appellante, pur invocando l'applicazione della norma così come modificata dalla citata sentenza della Corte costituzionale, non ha minimamente chiarito in che cosa consisterebbero i “gravi motivi” (rectius: le “gravi ed eccezionali ragioni”) legittimanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
♦ in secondo luogo, perché la natura non discrezionale del potere sanzionatorio appare di per sé insufficiente, alla luce di quanto osservato sub II.A.
2.b.1., ad integrare gli estremi delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese processuali. II.A.
2.C. A quanto sopra esposto consegue il rigetto del secondo motivo di impugnazione.
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II.B. CONC LUS ION I. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma , anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori minimi (avuto riguardo, in particolare, alla natura ed all'oggettiva semplicità del giudizio, alla facilità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle caratteristiche dell'attività prestata ed al limitato impegno richiesto dalla stessa) per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale [precisando, quanto alla fase istruttoria, che essa è compresa nella fase di trattazione (che nel giudizio di appello è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.4, le quali, nei giudizi di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione), per la quale i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa5], applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/20146 e dei successivi DD.MM. modificativi7 [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema8, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché de i citati D.M. Giustizia n. 37/2018 e D.M. Giustizia n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia , ricompreso nello scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ essivi DD.MM. modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. II.D. LA D ISPOSIZION E D I C U I AL L'ART. 13 C O MMA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002. Nonostante il rigetto integrale dell'appello e l'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)9, non ricorrono le condizioni per
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attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) in ragione della qualità soggettiva della parte appellante ( Parte_1
, che renderebbe del tutto vana l'attestazione de qua (infatti le
[...] Amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito: l'attestazione del Giudice, in tali casi, sarebbe palesemente vana – apparendo evidente ed indiscutibile che è precluso il raddoppio del contributo – e conseguentemente il Giudice può astenersi dalla stessa)10.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 947/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 12/07/2024, nei confronti di in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di avverso Controparte_2
procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 10 in termini Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere chiarito (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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la sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.906,00 (euro duemilanovecentosei/00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
difensore con procura dichiaratosi anticipatario . Controparte_3 Bari, 10 giugno 2025.
IL PRESID EN TE ESTEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. magistr ato o rdinar io Controparte_7 in tirocinio.
Proc. n. 947/2024 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., ord. n. 10940/2018. In senso conforme Cass., n. 18757/2017; Cass., n. 11012/2013. 2 così Cass., n. 18757/2017, cit. In senso conforme Cass., n. 19032/2021; Cass., n. 15334/2019 (in motivazione); Cass., n. 30985/2019 (in motivazione); Cass., n. 10940/2018, cit.; Cass., sez. un., n. 215/1999. 3 così Cass., n. 3741/1999. 4 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 5 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 7 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 8 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 9 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai
1. dott. Michele Prencipe - Presidente relatore
2. dott. Emma Manzionna - Consigliere
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 947, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, di accoglimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento proposta ex artt. 22 e ss. della L. 689/1981, 6 del D.Lg. n. 150/2011, TRA
in persona del direttore in Parte_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla via Melo n. 97 è domiciliata ex lege,
– appellante – E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
elettivamente domiciliato in Bari Controparte_2 alla via Celentano n. 27 presso lo studio dell'avv. da cui è Controparte_3 rappresentato e difeso in virtù di mandato in data 23/09/2024 da considerarsi ai sensi di legge rilasciato in calce alla memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente in data 11/10/2024,
– appellato – All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. Con sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, il Tribunale di Trani in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di “ , con Controparte_2 ricorso depositato in data 15/02/2021, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020, notificata in date 18/01/2021 e 20/01/2021, di
[...] (con la quale Parte_1 Parte_1 aveva ingiunto a il pagamento di €.
[...] Controparte_1 20.658,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994, oltre €. 10,65 per spese), rigettata ogni ulteriore istanza, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione; 2) condannava l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali , che liquidava in €. 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre r.f.s.g. al 15%, C.P.A. ed I.V.A. ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CP_3
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dichiaratosi antistatario. CP_3 A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava: «Con ricorso depositato in data 15/02/2021 il sig. formulava opposizione Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/manuale/2020 prot. 80293, allo stesso notificata in data 18/01/2021 con nota prot. 662 del 05/01/2021 e in data 20/01/2021 con nota prot. 663 del 05/01/2021 al suo procuratore, con cui l'amministrazione opposta Controparte_4
[...] Controparte_5
– sede di Bari, ingiungeva al
[...] CP_2 il pagamento della somma di € 20.658,00, oltre spese di € 10,65, a titolo
[...] di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 5 co. 1 e co. 4 bis della Legge n. 50/1994, eccependo la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza per la mancata motivazione della stessa, nonché per l'insussistenza della violazione contestata. L'amministrazione opposta sosteneva che l'opponente, titolare dell'esercizio commerciale - sito in VI MU (BT) alla Via Giordano Bruno 32 CP_2
- si era reso responsabile della violazione di cui all'art. 5 comma 4 bis della legge 50/1994, per non aver rispettato l'obbligo della chiusura dell'esercizio. commerciale, disposto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della medesima legge. La sanzione amministrativa accessoria era stata disposta, unitamente a quella principale pecuniaria, ai sensi della legge 907/1942, per aver messo in vendita, senza la prescritta autorizzazione , generi di monopolio.
**** L'opposizione è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti. Preliminarmente deve osservarsi che in data 25/06/2019 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Andria procedevano alla chiusura dell'esercizio commerciale suddetto per la durata di cinque giorni a decorrere dal 25/06/2019 fino all'01/07/2019, in esecuzione a quanto disposto dall Pt_1 Parte_1 con Decreto nr. 63475/RU del 15/04/2019. Dagli atti di causa risulta
[...] che i verbalizzanti della Guardia di Finanza – Compagnia di Andria, durante un servizio di perlustrazione del territorio in Mi nervino MU, in data 29/06/2019 effettuavano un controllo presso l'esercizio commerciale CP_2 CP_2 ( ), rinvenendo nello stesso la presenza del personale
[...] Parte_2 dipendente (in particolare, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
), notando l'accensione delle luci dell'esercizio commerciale, la
[...] rimozione delle locandine che sancivano la chiusura del locale e la presenza di resti di consumazioni sui tavolini all'esterno del locale, nonché la presenza di un cartello mobile riportante i prezzi e le tipologie di gelati. In base a tali elementi di fatto, l'amministrazione opposta ha ritenuto che l'esercizio commerciale di fosse aperto ed operante. CP_2 Controparte_2 Tuttavia, dal verbale dei militari della Guardia di Finanzia – Compagnia di Andria non emergono circostanze specifiche in grado di provare la effettiva operatività dell'esercizio commerciale, come il rinvenimento di clienti – a conferma della chiusura al pubblico del summenzionato esercizio commerciale – e di documenti attestanti transazioni o pagamenti ovvero di documentazione contabile e fiscale relativa al registratore di cassa. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla parte opponente si evince che nessuna operazione commerciale è stata posta in essere nei giorni di chiusura imposti, così come risulta dai resoconti dettagliati del registratore di cassa del 24/06/2019 e del 01/07/2019, nonché dagli estratti conto relativi a tutte le attività
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esercitate. In particolare, l'amministrazione opposta ha contestato la presenza della ricevuta di una ricarica telefonica asseritamente effettuata il giorno 28/06/2019, tuttavia dai documenti allegati dalla parte opponente si può evincere che la stessa era stata effettuata da una dei d ipendenti dell'esercizio commerciale (
[...]
alla sua utenza telefonica. Quest'ultima non è andata a buon Testimone_2 fine dal momento che il terminale non era attivo, essendo sprovvisto della necessaria carta di servizi Lottomatica. T ale circostanza è stata confermata dalla stessa in sede di esame testimoniale all 'udienza del Testimone_2 05/10/2021. Orbene, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione e probatorio sui fatti costitutivi della pretesa è a carico dell'amministrazione quale attore in senso sostanziale. Ciò detto nella fattispecie in esame, deve ritenersi che le spiegazioni fornite da parte opponente confermate dai testimoni ascoltati, non tempestivamente e specificamente contestate dall'amministrazione opposta, abbiano la forza logica di elidere gli assunti indimostrati dell'amministrazione. In effetti, la sussistenza dei soli fatti attestati nel verbale di accertamento non sono idonei a configurare univocamente un illecito esercizio senza autorizzazione dell'attività di bar e/o tabaccheria dell'esercizio commerciale suddetto, non potendosi ravvisare in tali fatti, elementi sufficienti per reputare sussistente l'effettivo svolgimento del servizio di apertura al pubblico da parte del (consistente nella CP_2 somministrazione di cibo e/o bevande ovvero nei servizi relativi alla vendita di ricariche telefoniche o, in generale, inerenti alla Lottomatica). Al limite nei fatti esposti nel verbale di accertamento possono ravvisarsi gli elementi di un'attività preparatoria rispetto a quella di effettivo esercizi o del servizio testé descritto. Sennonché non è punibile il tentativo di un illecito amministrativo, poiché non vi è nella legge 24 novembre 1981, n. 689, una disposizione analoga all'art. 56 cod. pen., che estende anche al tentativo le fattispecie delittuose descritte nella parte speciale del cod. pen. (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, sentenza n. 3125 del 16/02/2005). Invero, il personale dipendente dell'esercizio commerciale de quo, nelle persone di e hanno confermato in Testimone_1 Testimone_2 sede di esame testimoniale la circosta nza allegata dall'opponente, secondo cui gli stessi erano presenti nel bar/tabaccheria in cui prestavano attività lavorativa perché intenti ad effettuare, data la chiusura disposta dall'amministrazione opposta, lavori di pulizia straordinaria. La pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, quindi, pare non suffragata sul piano probatorio. Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza della parte opposta ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento con l'applicazione dei valori minimi indicati per le fasi introduttive e di studio e del 50% per la fase istruttoria e decisionale (tenuto conto dell'esiguità delle stesse e delle semplicità delle questioni trattate).». I.B. Con ricorso depositato in data 12/07/2024, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di in
[...] Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale di “
[...]
, avverso la predetta sentenza, chiedendo alla Corte di Controparte_2 appello di Bari di voler così provvedere: 1) in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione; 2) in subordine, compensare le spese del primo grado di
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giudizio tra le parti ovvero ridurre la loro misura;
3) condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio. I.C. Con memoria difensiva di costituzione depositata in data 11/10/2024,
in proprio e nella qualità di rappresentante legale d i Controparte_1
“ , chiedeva alla Corte di appello Controparte_2 di Bari di voler rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. I.D. All'udienza del giorno 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'APPELLO.
a sostegno dell'impugnazione, Parte_1 ha in buona sostanza enunciato, pur non numerandoli, due motivi. II.A.1. Il primo motivo. II.A.
1.a. Con il primo motivo di impugnazione (“La fede privilegiata e la prova della violazione”), l'appellante ha dedotto: che, ex art. 2700 c.c., “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; che, conseguentemente, le circostanze di fatto che la G.d.F. aveva riportato nel verbale di accertamento e nella relazione di servizio dovevano ritenersi provate e non erano contrastabili con le prove di segno contrario assunte nel corso del giudizio, sicché la valutazione giuridica del Tribu nale avrebbe dovuto riguardare le circostanze contenute negli atti già versati nel processo, come redatti dai pubblici ufficiali;
che in tale contesto non era giusto affermare che “le spiegazioni fornite da parte opponente confermate dai testimoni ascoltati, non tempestivamente e specificamente contestate dall'amministrazione opposta, abbiano la forza logica di elidere gli assunti indimostrati dell'amministrazione”, in primo luogo perché non era corretto fare riferimento ad “assunti indimostrati dell'amministrazione” (in quanto la richiamata fede privilegiata dell'atto pubblico in relazione ai fatti oggetto di diretta percezione dei verbalizzanti comportava che gli stessi dovessero ri tenersi provati) ed in secondo luogo perché non era corretto imporre un onere di tempestiva e specifica contestazione di mere giustificazioni rispetto all'oggettiva condotta antigiuridica (rimesse alla valutazione del Giudice indipendentemente da lle osservazioni dell'autorità che aveva emesso la sanzione). II.A.
1.b. Il motivo è infondato . II.A.
2.b.1. Le doglianze dell'appellante – che si basano sulla natura di atto pubblico da attribuirsi al verbale di accertamento ed alla relazione di servizio redatti dalla Guardia di Finanza, asseritamente non soggetti a prova contraria perché fidefacenti pienamente fino a querela di falso, sicché il Tribunale sarebbe incorso in errore negando la veridicità di quanto riportato dai finanzieri operanti
– non può essere condivisa. II.A.
2.b.2. Il primo Giudice, a ben vedere, non negò affatto la rispondenza al vero di quanto riportato nel verbale e nella relazione di servizio della G.d.F., bensì ritenne il contenuto di tali atti carente di informazioni sufficienti a giustificare l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte di Parte_1
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E nei confronti di legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 di a tal riguardo basti pensare, Controparte_2 ante omnia, alla circostanza (con ragione messa in rilievo dal Giudice di primo grado) che dal verbale e dalla relazione di servizio redatti dai finanzieri non risultava alcun afflusso di clienti al (o deflusso di clienti dal) bar/tabaccheria (all'interno del quale vi erano Controparte_2 esclusivamente dipendenti della società, tuttavia dediti, come meglio si vedrà più oltre, solo ad attività di pulizia) né l'emissione di documenti fiscali d al registratore di cassa. II.A.
2.b.3. Inoltre, dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado era emerso che il approfittando della forzata chiusura del proprio esercizio CP_2 (imposta per la durata di cinque giorni con provvedimento in data 15/04/2019 di
, aveva disposto pulizie Parte_1 straordinarie all'interno del bar/tabaccheria (a tal riguardo, è opportuno precisare che la “chiusura del locale pubblico”, precedentemente ordinata con il provvedimento emesso da in Parte_1 data 15/04/2019, andava ragionevolmente intesa come chiusura “al pubblico”, ossia come divieto di esercitare l'attività commerciale di bar/tabaccheria in favore della clientela, sicché è da escludere che i dipendenti non potessero accedere al locale per espletare attività di pulizia e/o altre mansioni non implicanti l'esercizio dell'attività commerciale che era stata sospesa per cinque giorni in forza del citato provvedimento del 15/04/2019 ): infatti, i testi Tes_1 e (della cui credibilità soggettiva ed attendibilità
[...] Testimone_2 oggettiva non v'è ragione alcuna di dubitare ) avevano concordemente dichiarato che nel periodo 25-29/06/2019 era stata svolta attività di pulizia all'interno del e che in quei giorni Parte_3 la porta principale a vetri dell'esercizio commerciale (destinata all'ingresso dei clienti) era chiusa a chiave (i testi avevano anche precisato che, allorquando la si era presentata per effettuare il controllo, la vetrata d'ingresso, chiusa a CP_6 chiave, era stata aperta proprio per far entrare i finanzieri all'interno del locale). II.A.
2.b.4. A quanto sopra evidenziato deve aggiungersi che il , CP_2 nell'immediatezza, aveva dichiarato ai finanzieri (v. verbale elevato dalla G.d.F in data 30/06/2019):
♠ che le locandine di chiusura apposte in data 25/06/2019 erano state rimosse non da lui, ma da personale della società di pulizie condominiali , verosimilmente nella mattinata del 29/06/2019 (circostanza non smentita dall'odierna appellante);
♠ che il locale era rimasto chiuso al pubblico per la durata prevista (circostanza oggettivamente corroborata dall'assenza di clienti, dal mancato rinvenimento di documenti battuti nel registro di cassa e dalle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni e ); Testimone_1 Testimone_2
♠ che il proprio personale dipendente, nel periodo di chiusura al pubblico, aveva eseguito all'interno del locale soltanto attività di pulizia straordinaria, da lui disposta approfittando della chiusura dell'esercizio (circostanza confermata dai testi e ); Tes_1 Tes_2
♠ che la ricevuta di ricarica telefonica rinvenuta nel corso del controllo sul bancone del bar/tabaccheria era relativa ad una propria dipendente, la quale, inconsapevole del provvedimento del 15/04/2019 con il quale
[...] aveva ordinato la sospensione Parte_1 dell'attività commerciale, aveva eseguito la ricarica (peraltro non andata a
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buon fine, perché il terminale, essendo sprovvisto della necessaria carta di servizi Lottomatica, non era attivo) in favore di se stessa (circostanza confermata dalla teste ). Tes_2 A fronte delle suddette circostanze, provate dall'opponente (e neppure specificamente contestate dall'opposta), il verbale e la relazione di servizio , già carenti ab origine sotto il profilo probatorio, risultavano vie più oggettivamente insufficienti a dimostrare, in modo inequivoco, che il avesse svolto CP_2 attività commerciale in violazione dell'ordine di chiusura precedentemente impartitogli (fatto illecito posto a fondamento della pretesa ingiuntiva). II.A.
2.b.5. Né a diversa conclusione possono condurre i residui elementi indiziari valorizzati nell'atto di appello (esistenza sul ciglio della strada, dinanzi all'esercizio commerciale, di un cartello mobile riportante prezzi e tipologie di gelati;
presenza di resti di consumazione sui tavolini posti all'esterno del locale), in quanto essi si palesano oggettivamente ambigui. Infatti, in ordine ai predetti elementi, il con argomentazioni CP_2 senz'altro plausibili (tanto più se si consideri che la chiusura era stata disposta da per un periodo di tempo Parte_1 oggettivamente molto breve, cinque giorni appena) e non smentite da alcuna emergenza processuale di segno contrario , aveva chiarito:
♣ che il cartello dei gelati era ancorato stabilmente ai paletti anti -parcheggio presenti sul marciapiede e non era stato rimosso – rimanendo semplicemente in loco, dunque – durante le operazioni di chiusura effettuate dalla G.d.F. il 25/06/2019 (dal verbale in data 25/06/2019 risulta soltanto che i finanzieri avevano apposto i sigilli secondo le modalità di rito e affisso due locandine recanti la dicitura “Esercizio commerciale sottoposto a chiusura per la durata di 5 … giorni ex art. 5 Legge 50 del 18/01/1994”);
♣ che sui tavoli ubicati all'esterno del locale vi erano soltanto porta-tovaglioli e porta-zucchero, tuttavia presenti stabilmente anche quando l'attività era chiusa (peraltro gli stessi finanzieri, nella relazione di servizio del 29/06/2019, avevano menzionato la presenza di “accessori sui tavolini esterni”);
♣ che i tavolini esterni erano accessibili a chiunque, sicché non tutto ciò che era stato rinvenuto su un tavolino (lattina di bibita) poteva essere con certezza 'imputato' all'esercizio dell'attività di bar/tabaccheria (così come semplicemente 'presunto', e non 'accertato', dai finanzieri). In definitiva, i predetti elementi indiziari, già di per sé equivoci (tanto più se valutati alla luce delle altre risultanze probatorie, orali e documentali , delle quali s'è prima detto), erano senz'altro insufficienti a dimostrare, per così dire 'compensando' le sopra evidenziate lacune del verbale e della relazione di servizio della che il CP_6 Parte_2 Controparte_2 fosse rimasto al pubblico nel periodo 25-29/06/2019 (anche per
[...] Pt_4 uno o due giorni soltanto) in violazione del provvedimento di chiusura emesso da in data 15/04/2019. Parte_1 II.A.
2.b.6. In assenza di prove sufficienti a dimostrare che l'attività commerciale del fosse stata Parte_3 esercitata nel periodo 25-29/06/2019 nonostante il provvedimento di chiusura emesso in data 15/04/2019 da Parte_1 incensurabilmente il Giudice di prime cure accolse l'opposizione presentata dall'odierna parte appellata, osservando che quest'ultima aveva fornito plausibili giustificazioni – delle quali aveva anche dato prova adeguata – in ordine a quanto
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riferito dalla G.d.F. nella relazione di servizio del 29/06/2019 e nel verbale del 30/06/2019. II.A.
2.b.7. A quanto sopra esposto va aggiunta qualche ulteriore considerazione sulla natura degli atti redatti dalla G.d.F. L'appellante ha indistintamente attribuito valenza di atto pubblico tanto alla
“relazione di servizio” del 29/06/2019 quanto al “processo verbale di operazioni compiute” in data 30/06/2019, sostenendo che entrambi facevano piena prova fino a querela di falso. L'assunto, così come formulato, non è condivisibile. Il verbale, che in relazione alla verbalizzazione delle attività compiute dal pubblico ufficiale e alle attestazioni concernenti fatti avvenuti in sua presenza o a lui dichiarati ha efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso1, ha natura giuridica diversa da quella della relazione di servizio (la quale, nel caso in esame, conteneva la narrazione dell'attività svolta dalla pattuglia della G.d.F. durante il turno di servizio svolto dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del giorno 29/06/2019): il verbale ha genuina valenza di atto pubblico, in quanto espressione , nei limiti precisati dall'art. 2700 c.c., di funzione certificativa fidefacente contestabile solo con querela di falso, mentre la relazione di servizio, che racchiude elementi che per l'appellante sarebbero “incontestabili”, non dispiega valore di atto pubblico ex art. 2699 c.c. , in quanto essa è, per definizione, un atto il cui contenuto è interno all'ufficio, essendo volto a relazionare sull'attività svolta dai pubblici ufficiali nel corso del servizio. Ne consegue che il contenuto della relazione di servizio in data 29/06/2019 della Guardia di Finanza ben poteva essere confutato mediante prova contraria , come avvenuto nel primo grado di giudizio (v. sopra), essendo tale atto espressione non di un potere certificativo, ma semplicemente un documento contenente quanto appreso e supposto dal redattore dello stesso. In tal senso, del resto, si è espressa anche la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi), la quale ha chiarito che “Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni;
pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in re lazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.”2. Ne discende che il contenuto della relazione di servizio del 29/06/2019, non godendo di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (salvo che per la data e i nominativi dei finanzieri), poteva essere senz'altro contrastato con prove idonee a smentirne
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o integrarne il contenuto (come avvenuto nel caso di specie), sicché sarebbe stato onere di provare adeguatamente, Parte_1 mediante formulazione di idonee richieste istruttorie (ad esempio , mediante richiesta di ammissione del le testimonianze dei finanzieri operanti, onde esaminarli sui fatti di causa), la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato, tale prova non essendo desumibile dai soli atti redatti dai finanzieri (relazione di servizio del 29/06/2019 e processo verbale del 30/06/2019 ). II.A.
2.b.8. In definitiva, può dirsi che, a differenza di quanto assunto dall'appellante, il Giudice di primo grado non negò la veridicità del verbale e della relazione di servizio della G.d.F., ma si limitò (incensurabilmente) a giudicare insufficiente il loro contenuto – anche alla luce delle prove contrarie articolate dall'odierno appellato, correttamente valutate – ai fini della positiva dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto (violazione dell'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994) posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020 di
[...]
Parte_1 Ciò, a ben vedere, era (ed è) senz'altro in linea con il dettato normativo , posto che, in materia di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, l'art. 6 comma 11° del D.Lg. n. 150/2011 stabilisce che «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit à dell'opponente.» [tale disposizione
– identica a quella contenuta nell'art. 23 comma 12° della L. n. 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del citato D.Lg. n. 150/2011 – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi3]. II.A.
2.b.9. Pertanto, ineccepibilmente il Giudice di primo grado, alla luce del sopra evidenziato quadro probatorio (oggettivamente incerto e contraddittorio, quindi 'insufficiente' a dimostrare la responsabilità dell'opponente), accolse l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di “ , avverso Controparte_2 l'ordinanza-ingiunzione n. 80293 in data 30/12/2020 , notificata in date 18/01/2021 e 20/01/2021, di Parte_1 II.A.
2.c. A quanto sopra esposto consegue il rigetto del primo motivo di impugnazione. II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, dopo avere premesso che la modifica della soccombenza comportava la modifica del regolamento delle spese del giudizio di primo grado (richiesta non abbisognevole dell'enunciazione di uno specifico motivo di impugnazione, trattandosi di un effetto discendente ex lege dalla disposizione di cui all'art. 336 comma 1° c.p.c.), ha censurato anche 'autonomamente' la statuizione accessoria sulle spese di lite , deducendo: che appariva evidente che la situazione oggettiva presentatasi agli accertatori e successivamente valutata dall'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta imponeva l'adozione del provvedimento sanzionatorio;
che, quand'anche si fosse ritenuto che le prove raccolte nel giudizio di opposizione escludevano la sussistenza della violazione, comunque ci si sarebbe trovati in presenza di un'ipotesi in cui gravi motivi (C. Cost., sent. n.
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77/2018) determinavano la compensazione delle spese di lite , atteso anche che il potere sanzionatorio non era discrezionale. II.A.
2.b. Il motivo è infondato . II.A.
2.b.1. Quanto al primo profilo, la Corte osserva che la situazione descritta negli atti posti a fondamento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (relazione di servizio e verbale della G.d.F. ), al contrario di quanto asserito dall'appellante, non 'imponeva' affatto l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ben potendo (e dovendo) essere presi in considerazione ed analizzati anche gli ulteriori elementi acquisiti, in particolare le dichiarazioni rese dai dipendenti del ( e CP_2 Testimone_1 Testimone_2
) ai finanzieri il giorno 29/06/2019 (v. relazione di servizio in Testimone_3 pari data) e le spiegazioni circostanziate rese dal ai finanzieri il CP_2 giorno 30/06/2019 (v. verbale in pari data), i quali, valutati unitamente a tutte le altre circostanze, ben avrebbero potuto (e dovuto) portare a ritenere quantomeno dubbia l'effettiva sussistenza della violazione di cui all'art. 5 commi 1° e 4° bis della L. n. 50/1994 addebitata al , atteso che l'asserita 'non CP_2 discrezionalità' del potere sanzionatorio di certo non precludeva all'Autorità titolare di tale potere di vagliare attentamente tutti gli elementi acquisiti, eventualmente disponendo anche opportuni approfondimenti istruttori, onde verificare se nel caso concreto l'esercizio del potere sanzionatorio fosse effettivamente giustificato. II.A.
2.b.2. Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che nel caso in esame non sono ravvisabili “gravi ed eccezionali ragioni” [è noto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2° c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nell a legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», sicché, nel quadro legislativo attualmente vigente, la compensazione parziale o totale delle spese processuali tra le parti può essere disposta non soltanto “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (come previsto dall'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo novellato nel 2014), ma anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (come previsto dall'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo 'integrato' dalla Corte costituzionale)] tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti. Ciò per un duplice ordine di ragioni:
♦ in primo luogo, perché l'appellante, pur invocando l'applicazione della norma così come modificata dalla citata sentenza della Corte costituzionale, non ha minimamente chiarito in che cosa consisterebbero i “gravi motivi” (rectius: le “gravi ed eccezionali ragioni”) legittimanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
♦ in secondo luogo, perché la natura non discrezionale del potere sanzionatorio appare di per sé insufficiente, alla luce di quanto osservato sub II.A.
2.b.1., ad integrare gli estremi delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese processuali. II.A.
2.C. A quanto sopra esposto consegue il rigetto del secondo motivo di impugnazione.
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II.B. CONC LUS ION I. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma , anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Le spese del presente grado di giudizio {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori minimi (avuto riguardo, in particolare, alla natura ed all'oggettiva semplicità del giudizio, alla facilità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle caratteristiche dell'attività prestata ed al limitato impegno richiesto dalla stessa) per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale [precisando, quanto alla fase istruttoria, che essa è compresa nella fase di trattazione (che nel giudizio di appello è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.4, le quali, nei giudizi di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione), per la quale i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa5], applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/20146 e dei successivi DD.MM. modificativi7 [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema8, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché de i citati D.M. Giustizia n. 37/2018 e D.M. Giustizia n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia , ricompreso nello scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00 – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ essivi DD.MM. modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. II.D. LA D ISPOSIZION E D I C U I AL L'ART. 13 C O MMA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002. Nonostante il rigetto integrale dell'appello e l'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)9, non ricorrono le condizioni per
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attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) in ragione della qualità soggettiva della parte appellante ( Parte_1
, che renderebbe del tutto vana l'attestazione de qua (infatti le
[...] Amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito: l'attestazione del Giudice, in tali casi, sarebbe palesemente vana – apparendo evidente ed indiscutibile che è precluso il raddoppio del contributo – e conseguentemente il Giudice può astenersi dalla stessa)10.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 947/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 12/07/2024, nei confronti di in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di avverso Controparte_2
procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 10 in termini Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere chiarito (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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la sentenza n. 1029/2024, pubblicata in data 12/06/2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 2.906,00 (euro duemilanovecentosei/00), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
difensore con procura dichiaratosi anticipatario . Controparte_3 Bari, 10 giugno 2025.
IL PRESID EN TE ESTEN SOR E DO TT. MICH ELE PRENCIPE
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. magistr ato o rdinar io Controparte_7 in tirocinio.
Proc. n. 947/2024 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., ord. n. 10940/2018. In senso conforme Cass., n. 18757/2017; Cass., n. 11012/2013. 2 così Cass., n. 18757/2017, cit. In senso conforme Cass., n. 19032/2021; Cass., n. 15334/2019 (in motivazione); Cass., n. 30985/2019 (in motivazione); Cass., n. 10940/2018, cit.; Cass., sez. un., n. 215/1999. 3 così Cass., n. 3741/1999. 4 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 5 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 7 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 8 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 9 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai