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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2276/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_1
PP DI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO EM
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Il procuratore della NO precisa che le parti hanno raggiunto un accordo Parte_1 individuando nella dott.ssa con studio in Reggio Emilia, l'esperta che possa seguire Persona_1 nel percorso psicologico indicato in CTU e nella Sentenza di divorzio n. 247/2025 Persona_2 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.
Le parti divideranno le spese del percorso psicologico nell'interesse di nel seguente modo: 70% Per_2
a carico del signor , 30% a carico della NO . Controparte_1 Parte_1
Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 3 Resistente:
“Con le presenti note di trattazione scritta la scrivente difesa dichiara, in adempimento a quanto convenuto in udienza 30/10/2025, di aver raggiunto con controparte un accordo essendo stata individuata nella dott.ssa il professionista incaricato a svolgere l'attività psicologica Per_1 suggerita in favore della minore ed indicata in C.T.U. depositata in seno a causa di Persona_2 divorzio intercorsa tra le parti e definita con Sentenza emessa dal Tribunale in epigrafe n. 247/2025. Si da altresì atto che le parti hanno raggiunto anche un accordo in merito alle spese definendo quanto segue: le spese aventi ad oggetto il percorso psicologico suggerito in favore di saranno Per_2 sostenute al 70% dal sig. ed al 30% dalla sig.ra mentre le spese Controparte_1 Parte_1 di lite saranno interamente compensate. Non sussistendo più alcuna materia del contendere si chiede l'estinzione della causa in oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 04/07/2025, , premesso di Parte_1 essere divorziata dal marito in forza di sentenza di questo Tribunale n. Controparte_1
247/2025 pubblicata il 14/03/2025, e che dal matrimonio era nata, in data 20/09/2014, la figlia Per_2 che risultava affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, lamentando l'inerzia dell'ex marito nell'attivazione di un percorso psicologico per la figlia raccomandato dalle CTU dr.ssa e Per_3 dr.ssa nel procedimento di divorzio, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare i seguenti Per_4 provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.:
“ammonire il signor , invitandolo a nominare, in comune accordo con la NO Controparte_1
, uno psicologo al fine di permettere a di intraprendere a breve il percorso Parte_1 Per_2 raccomandato dal Giudice in sentenza n. 247/2025, nonché dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_3
prima dell'inizio dell'adolescenza di e invitare il signor ad Persona_5 Per_2 Controparte_1 aderire al percorso di sostegno alla genitorialità sempre disposto nella succitata sentenza;
disporre il risarcimento dei danni a carico del signor , nei confronti della figlia Controparte_1 minore;
Per_2 disporre il risarcimento dei danni a carico del signor , nei confronti della NO Controparte_1
; Parte_1 condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà Controparte_1 ritenuta equa a favore della Parte_2 in ogni caso individuare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per la violazione”. pagina 2 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/09/2025, si costituiva in giudizio il convenuto , chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo sulla vertenza avendo individuato di comune accordo la professionista che seguirà la figlia nel percorso di sostegno psicologico indicato dalla CTU in sede di divorzio, come risulta dalle conclusioni in epigrafe trascritte, a cui si rimanda;
ragion per cui è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
19 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2276/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONA;
Parte_1
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_1
PP DI;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO EM
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Il procuratore della NO precisa che le parti hanno raggiunto un accordo Parte_1 individuando nella dott.ssa con studio in Reggio Emilia, l'esperta che possa seguire Persona_1 nel percorso psicologico indicato in CTU e nella Sentenza di divorzio n. 247/2025 Persona_2 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.
Le parti divideranno le spese del percorso psicologico nell'interesse di nel seguente modo: 70% Per_2
a carico del signor , 30% a carico della NO . Controparte_1 Parte_1
Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 3 Resistente:
“Con le presenti note di trattazione scritta la scrivente difesa dichiara, in adempimento a quanto convenuto in udienza 30/10/2025, di aver raggiunto con controparte un accordo essendo stata individuata nella dott.ssa il professionista incaricato a svolgere l'attività psicologica Per_1 suggerita in favore della minore ed indicata in C.T.U. depositata in seno a causa di Persona_2 divorzio intercorsa tra le parti e definita con Sentenza emessa dal Tribunale in epigrafe n. 247/2025. Si da altresì atto che le parti hanno raggiunto anche un accordo in merito alle spese definendo quanto segue: le spese aventi ad oggetto il percorso psicologico suggerito in favore di saranno Per_2 sostenute al 70% dal sig. ed al 30% dalla sig.ra mentre le spese Controparte_1 Parte_1 di lite saranno interamente compensate. Non sussistendo più alcuna materia del contendere si chiede l'estinzione della causa in oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 04/07/2025, , premesso di Parte_1 essere divorziata dal marito in forza di sentenza di questo Tribunale n. Controparte_1
247/2025 pubblicata il 14/03/2025, e che dal matrimonio era nata, in data 20/09/2014, la figlia Per_2 che risultava affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, lamentando l'inerzia dell'ex marito nell'attivazione di un percorso psicologico per la figlia raccomandato dalle CTU dr.ssa e Per_3 dr.ssa nel procedimento di divorzio, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare i seguenti Per_4 provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.:
“ammonire il signor , invitandolo a nominare, in comune accordo con la NO Controparte_1
, uno psicologo al fine di permettere a di intraprendere a breve il percorso Parte_1 Per_2 raccomandato dal Giudice in sentenza n. 247/2025, nonché dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_3
prima dell'inizio dell'adolescenza di e invitare il signor ad Persona_5 Per_2 Controparte_1 aderire al percorso di sostegno alla genitorialità sempre disposto nella succitata sentenza;
disporre il risarcimento dei danni a carico del signor , nei confronti della figlia Controparte_1 minore;
Per_2 disporre il risarcimento dei danni a carico del signor , nei confronti della NO Controparte_1
; Parte_1 condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà Controparte_1 ritenuta equa a favore della Parte_2 in ogni caso individuare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per la violazione”. pagina 2 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/09/2025, si costituiva in giudizio il convenuto , chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato. Controparte_1
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo sulla vertenza avendo individuato di comune accordo la professionista che seguirà la figlia nel percorso di sostegno psicologico indicato dalla CTU in sede di divorzio, come risulta dalle conclusioni in epigrafe trascritte, a cui si rimanda;
ragion per cui è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
19 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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