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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del de cuius (C.F. ). tutti con il Persona_1 C.F._4
patrocinio dell'avv. Palotti Roberta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Donatello n. 21
RICORRENTI contro
CP_
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AL Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 9.3.2023 e ritualmente notificato, e - nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
CP_ deceduto il 21.2.2012 - hanno agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertarsi la prescrizione, in subordine l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento maturato nel periodo tra il 1.2.2006 ed il 25.10.2009 per complessivi € 28.119,36 e richiesto a loro in restituzione per la CP_ minor somma di € 25.119,36 e in ogni caso la non debenza di alcun importo in favore di o
Pagina 1 di 5 la debenza di un importo minore rispetto a quello richiesto in restituzione, con condanna di CP_ alla restituzione di quanto eventualmente già restituito nelle more del processo. Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
- Il de cuius loro dante causa, dal 1.7.1997 era titolare della prestazione n. Persona_1
07022154 cat. Inv. Civ.;
- Il dante causa, con decreto del 16.3.2003 del Tribunale di Monza, venne dichiarato interdetto e quale tutore fu nominato , funzionario del Comune di Persona_2
Monza;
- divenne quindi ospite di da ultimo della struttura “Melograno s.r.l. – Persona_1 CP_2
Anni Azzurri s.r.l.”, ove rimase fino al decesso del 21.2.2012;
CP_
- con provvedimento del 21.3.2011 l' contestò ad presso l'indirizzo di Persona_1
Monza, via Masaccio n. 12, un indebito per complessivi € 28.119,36; CP_
- con successivo provvedimento del 17.3.2021, consegnata il 6.4.2021, richiese a la restituzione della somma di € 25.119,36 nei limiti della quota di eredità Parte_1
fruita;
CP_
- con ulteriore provvedimento del 6.7.2021 contestò l'indebito anche a e Pt_2
Parte_3
- i ricorsi amministrativi si sono conclusi con il rigetto delle istanze degli eredi del de cuius Persona_1
- l'indebito richiesto in restituzione consegue ad un periodo di ricovero, dal 1.2.2006 al
25.10.2009, con retta a carico dello Stato.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le allegazioni attoree chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, l'ente previdenziale ha argomentato che per le prestazioni assistenziali vale il principio generale dell'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito e che pertanto alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie, atteso che ad il 21.3.2011 venne comunicato il Persona_1
provvedimento di richiesta di restituzione dell'indebito e che parte di tale indebito venne recuperato sulle rate di pensione dal maggio 2011 al febbraio 2012, cosicché alcuna prescrizione poteva essere maturata nel 2021, atteso che nel caso di specie deve farsi applicazione del termine decennale e che tale termine non è decorso dalla trattenuta dell'ultima rata nel febbraio 2012 e l'invio agli eredi nel marzo e nel luglio 2021 delle richieste di pagamento dell'indebito residuo.
Pagina 2 di 5 Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione, il Giudice ha assunto la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Innanzi tutto nella fattispecie in disamina deve farsi applicazione del principio espresso, tra le altre, da Cass. n. 5059/2018, secondo cui la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, e che, pertanto, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario non faceva sorgere l'obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
pertanto, una volta emersa la contemporanea erogazione del servizio di ricovero a spese dello Stato e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità.
Chiarito il principio espresso dalla Corte di legittimità, nel caso di specie resta inconferente e non pertinente la speciale disciplina dell'indebito previdenziale (o assistenziale, laddove motivato su ragioni diverse dal venir meno del requisito sanitario) che dà rilevanza alla buona o mala fede dell'accipiens, in deroga alla normativa generale dell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo, che, per le ragioni esposte poc'anzi, non può riferirsi all'ipotesi del ricovero gratuito in casa di cura del beneficiario di indennità di accompagnamento.
Ciò premesso sul piano generale, tuttavia, nel caso di specie la ripetizione dell'indebito CP_ da parte di non può essere confermata per intervenuta prescrizione decennale dei ratei oggetto di ripetizione.
Pacifico tra le parti che i ratei di indennità di accompagnamento afferiscono al periodo intercorso dal 1.2.2006 al 25.10.2009.
Pagina 3 di 5 È pacifico altresì che gli odierni ricorrenti, eredi del percettore dell'indennità di accompagnamento hanno ricevuto richiesta di pagamento dei ratei di indebito Persona_1 rimasti insoluti rispettivamente in data 17.3.2021 e in data 6.7.2021 la predetta Parte_1 parte attorea e gli ulteriori eredi Parte_2 Parte_3
CP_ contesta l'eccezione di prescrizione deducendo di aver comunicato il 21.3.2011 al de cuius provvedimento di ripetizione dell'indebito chiedendo la restituzione Persona_1
dell'importo di € 28.419,36, di aver quindi iniziato a trattenere dal trattamento pensionistico tale importo in rate mensili, applicate dal maggio 2011 al febbraio 2012, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuata nella data dell'ultima trattenuta, effettuata nel febbraio 2012, cosicché alla data del marzo e del luglio 2021 di richiesta del pagamento agli eredi oggi ricorrenti non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale. CP_ Le parti attoree, dal loro canto, contestano le argomentazioni di rilevando che il loro dante causa era stato interdetto e che la comunicazione del provvedimento di ripetizione di indebito del 21.3.2011 resta pertanto improduttiva di effetti, essendo stata effettuata alla sua persona e non a quella del suo tutore.
In disparte rimanendo se il provvedimento del 21.3.2011 avrebbe dovuto essere comunicato al de cuius e poi eventualmente essere opposto dal suo tutore o se Persona_1
invece esso avrebbe dovuto essere comunicato direttamente al tutore, quel che rileva nel caso CP_ di specie è che non ha invero prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta comunicazione in data 21.3.2011 a del provvedimento di ripetizione dell'indebito, Persona_1
dal momento che la comunicazione di riliquidazione prodotta dall'ente sub doc. 3 è costituita dalla sola copia del provvedimento, non corredata però dalla prova della avvenuta consegna.
Per converso, dalle prove offerte dai ricorrenti (che hanno effettuato un accesso agli atti) emerge che la comunicazione di riliquidazione non è mai stata neppure consegnata all'indirizzo del de cuius poiché lo stesso – al tentativo di consegna della comunicazione di Persona_1
ripetizione presso l'indirizzo in Monza, via Masaccio n. 12 – risultò trasferito (cfr. doc. 6 fasc. ric.). Alcun altro documento attesta l'avvenuta consegna, al de cuius o al suo Persona_1
tutore, del provvedimento di riliquidazione e richiesta di restituzione dell'indebito. CP_ Ne consegue che, poiché non ha dimostrato di aver adeguatamente comunicato al de cuius o al suo tutore il provvedimento di ripetizione dell'indebito, alcun valido Persona_1
atto interruttivo della prescrizione è stato mai compiuto, sicché alle date del 17.3.2021 e del
6.7.2021 di richiesta di pagamento formulata nei confronti degli eredi odierni ricorrenti era irrimediabilmente prescritta la pretesa restitutoria relativa ai ratei di indennità di accompagnamento attribuiti al de cuius dal 10.2.2006 al 25.10.2009.
Pagina 4 di 5 Dalla omessa consegna del provvedimento di ripetizione dell'indebito consegue l'irrilevanza dell'avvenuta riscossione di parte dell'indebito per effetto delle trattenute operate CP_ mensilmente da dal maggio 2011 al febbraio 2012, sul trattamento pensionistico del de cuius. Tali trattenute, pur essendo divenute esse stesse irripetibili per effetto del decorso di oltre un decennio dalla loro effettuazione, non possono giustificare l'interruzione o la sospensione del termine di prescrizione, poiché effettuate sine titulo, rectius in difetto di un titolo validamente consegnato.
CP_ All'accertamento della intervenuta prescrizione dell'indebito ripetuto da consegue l'obbligo dell'ente previdenziale di provvedere a restituire ai ricorrenti quanto gli stessi abbiano eventualmente versato nelle more del processo in ragione dei provvedimenti del 17.3.2021 e del 6.7.2021 loro notificati.
CP_ Resta invece superfluo valutare se ad fosse nota l'avvenuta interdizione del de cuius, poiché – come già evidenziato – nel caso di specie non è andata a buon fine neppure la consegna della comunicazione di indebito effettuata direttamente al beneficiario della indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e della definizione di essa su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa restitutoria relativa alla indennità di accompagnamento corrisposta al de cuius dal 10.2.2006 al Persona_1
25.10.2009 e che pertanto i ricorrenti e nulla Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_ devono ad a tale titolo;
CP_
- Condanna a restituire ai ricorrenti le somme che costoro abbiano eventualmente versato nelle more del processo;
CP_
- Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.865,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 7 novembre 2025 Il Giudice
EN GR
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
nella loro qualità di eredi del de cuius (C.F. ). tutti con il Persona_1 C.F._4
patrocinio dell'avv. Palotti Roberta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Donatello n. 21
RICORRENTI contro
CP_
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
AL Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1;
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 9.3.2023 e ritualmente notificato, e - nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
CP_ deceduto il 21.2.2012 - hanno agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertarsi la prescrizione, in subordine l'irripetibilità dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento maturato nel periodo tra il 1.2.2006 ed il 25.10.2009 per complessivi € 28.119,36 e richiesto a loro in restituzione per la CP_ minor somma di € 25.119,36 e in ogni caso la non debenza di alcun importo in favore di o
Pagina 1 di 5 la debenza di un importo minore rispetto a quello richiesto in restituzione, con condanna di CP_ alla restituzione di quanto eventualmente già restituito nelle more del processo. Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
- Il de cuius loro dante causa, dal 1.7.1997 era titolare della prestazione n. Persona_1
07022154 cat. Inv. Civ.;
- Il dante causa, con decreto del 16.3.2003 del Tribunale di Monza, venne dichiarato interdetto e quale tutore fu nominato , funzionario del Comune di Persona_2
Monza;
- divenne quindi ospite di da ultimo della struttura “Melograno s.r.l. – Persona_1 CP_2
Anni Azzurri s.r.l.”, ove rimase fino al decesso del 21.2.2012;
CP_
- con provvedimento del 21.3.2011 l' contestò ad presso l'indirizzo di Persona_1
Monza, via Masaccio n. 12, un indebito per complessivi € 28.119,36; CP_
- con successivo provvedimento del 17.3.2021, consegnata il 6.4.2021, richiese a la restituzione della somma di € 25.119,36 nei limiti della quota di eredità Parte_1
fruita;
CP_
- con ulteriore provvedimento del 6.7.2021 contestò l'indebito anche a e Pt_2
Parte_3
- i ricorsi amministrativi si sono conclusi con il rigetto delle istanze degli eredi del de cuius Persona_1
- l'indebito richiesto in restituzione consegue ad un periodo di ricovero, dal 1.2.2006 al
25.10.2009, con retta a carico dello Stato.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le allegazioni attoree chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In particolare, l'ente previdenziale ha argomentato che per le prestazioni assistenziali vale il principio generale dell'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito e che pertanto alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie, atteso che ad il 21.3.2011 venne comunicato il Persona_1
provvedimento di richiesta di restituzione dell'indebito e che parte di tale indebito venne recuperato sulle rate di pensione dal maggio 2011 al febbraio 2012, cosicché alcuna prescrizione poteva essere maturata nel 2021, atteso che nel caso di specie deve farsi applicazione del termine decennale e che tale termine non è decorso dalla trattenuta dell'ultima rata nel febbraio 2012 e l'invio agli eredi nel marzo e nel luglio 2021 delle richieste di pagamento dell'indebito residuo.
Pagina 2 di 5 Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione, il Giudice ha assunto la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Innanzi tutto nella fattispecie in disamina deve farsi applicazione del principio espresso, tra le altre, da Cass. n. 5059/2018, secondo cui la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, e che, pertanto, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario non faceva sorgere l'obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
pertanto, una volta emersa la contemporanea erogazione del servizio di ricovero a spese dello Stato e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità.
Chiarito il principio espresso dalla Corte di legittimità, nel caso di specie resta inconferente e non pertinente la speciale disciplina dell'indebito previdenziale (o assistenziale, laddove motivato su ragioni diverse dal venir meno del requisito sanitario) che dà rilevanza alla buona o mala fede dell'accipiens, in deroga alla normativa generale dell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo, che, per le ragioni esposte poc'anzi, non può riferirsi all'ipotesi del ricovero gratuito in casa di cura del beneficiario di indennità di accompagnamento.
Ciò premesso sul piano generale, tuttavia, nel caso di specie la ripetizione dell'indebito CP_ da parte di non può essere confermata per intervenuta prescrizione decennale dei ratei oggetto di ripetizione.
Pacifico tra le parti che i ratei di indennità di accompagnamento afferiscono al periodo intercorso dal 1.2.2006 al 25.10.2009.
Pagina 3 di 5 È pacifico altresì che gli odierni ricorrenti, eredi del percettore dell'indennità di accompagnamento hanno ricevuto richiesta di pagamento dei ratei di indebito Persona_1 rimasti insoluti rispettivamente in data 17.3.2021 e in data 6.7.2021 la predetta Parte_1 parte attorea e gli ulteriori eredi Parte_2 Parte_3
CP_ contesta l'eccezione di prescrizione deducendo di aver comunicato il 21.3.2011 al de cuius provvedimento di ripetizione dell'indebito chiedendo la restituzione Persona_1
dell'importo di € 28.419,36, di aver quindi iniziato a trattenere dal trattamento pensionistico tale importo in rate mensili, applicate dal maggio 2011 al febbraio 2012, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuata nella data dell'ultima trattenuta, effettuata nel febbraio 2012, cosicché alla data del marzo e del luglio 2021 di richiesta del pagamento agli eredi oggi ricorrenti non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale. CP_ Le parti attoree, dal loro canto, contestano le argomentazioni di rilevando che il loro dante causa era stato interdetto e che la comunicazione del provvedimento di ripetizione di indebito del 21.3.2011 resta pertanto improduttiva di effetti, essendo stata effettuata alla sua persona e non a quella del suo tutore.
In disparte rimanendo se il provvedimento del 21.3.2011 avrebbe dovuto essere comunicato al de cuius e poi eventualmente essere opposto dal suo tutore o se Persona_1
invece esso avrebbe dovuto essere comunicato direttamente al tutore, quel che rileva nel caso CP_ di specie è che non ha invero prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'avvenuta comunicazione in data 21.3.2011 a del provvedimento di ripetizione dell'indebito, Persona_1
dal momento che la comunicazione di riliquidazione prodotta dall'ente sub doc. 3 è costituita dalla sola copia del provvedimento, non corredata però dalla prova della avvenuta consegna.
Per converso, dalle prove offerte dai ricorrenti (che hanno effettuato un accesso agli atti) emerge che la comunicazione di riliquidazione non è mai stata neppure consegnata all'indirizzo del de cuius poiché lo stesso – al tentativo di consegna della comunicazione di Persona_1
ripetizione presso l'indirizzo in Monza, via Masaccio n. 12 – risultò trasferito (cfr. doc. 6 fasc. ric.). Alcun altro documento attesta l'avvenuta consegna, al de cuius o al suo Persona_1
tutore, del provvedimento di riliquidazione e richiesta di restituzione dell'indebito. CP_ Ne consegue che, poiché non ha dimostrato di aver adeguatamente comunicato al de cuius o al suo tutore il provvedimento di ripetizione dell'indebito, alcun valido Persona_1
atto interruttivo della prescrizione è stato mai compiuto, sicché alle date del 17.3.2021 e del
6.7.2021 di richiesta di pagamento formulata nei confronti degli eredi odierni ricorrenti era irrimediabilmente prescritta la pretesa restitutoria relativa ai ratei di indennità di accompagnamento attribuiti al de cuius dal 10.2.2006 al 25.10.2009.
Pagina 4 di 5 Dalla omessa consegna del provvedimento di ripetizione dell'indebito consegue l'irrilevanza dell'avvenuta riscossione di parte dell'indebito per effetto delle trattenute operate CP_ mensilmente da dal maggio 2011 al febbraio 2012, sul trattamento pensionistico del de cuius. Tali trattenute, pur essendo divenute esse stesse irripetibili per effetto del decorso di oltre un decennio dalla loro effettuazione, non possono giustificare l'interruzione o la sospensione del termine di prescrizione, poiché effettuate sine titulo, rectius in difetto di un titolo validamente consegnato.
CP_ All'accertamento della intervenuta prescrizione dell'indebito ripetuto da consegue l'obbligo dell'ente previdenziale di provvedere a restituire ai ricorrenti quanto gli stessi abbiano eventualmente versato nelle more del processo in ragione dei provvedimenti del 17.3.2021 e del 6.7.2021 loro notificati.
CP_ Resta invece superfluo valutare se ad fosse nota l'avvenuta interdizione del de cuius, poiché – come già evidenziato – nel caso di specie non è andata a buon fine neppure la consegna della comunicazione di indebito effettuata direttamente al beneficiario della indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e della definizione di essa su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa restitutoria relativa alla indennità di accompagnamento corrisposta al de cuius dal 10.2.2006 al Persona_1
25.10.2009 e che pertanto i ricorrenti e nulla Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_ devono ad a tale titolo;
CP_
- Condanna a restituire ai ricorrenti le somme che costoro abbiano eventualmente versato nelle more del processo;
CP_
- Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.865,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 7 novembre 2025 Il Giudice
EN GR
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