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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2239/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
SS Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
nata in [...] il [...] e residente a [...]
Mezzo-lombardo (TN), Via dei Morei 35, c.f. rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Elena Gabrielli del Foro di Trento (c.f. – C.F._2 [...]
– fax 1782.213053 da valere per le comunicazioni) e Email_1 nel suo studio in Trento (TN) Via Calepina n. 75 pure elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti allegato al ricorso, per la quale è stata presentata ed accolta domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trento;
Parte ricorrente
CONTRO , nato a [...], il [...], (c.f. Controparte_1 [...]
), residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dagli avv.ti Maurizio CO (c.f.
) e MA HI CO (c.f. ) del CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 foro di Trento, presso il cui studio in via Grazioli n. 16 è elettivamente domiciliato
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 08.10.2024, la ricorrente
, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente Parte_1
, in Marocco, in data 13.09.2011, che, dalla loro unione, era Controparte_1 nato, in data 25.03.2014, il figlio , ha chiesto dichiararsi la separazione Persona_1 dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito a quest'ultimo, Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati;
2. Affidare il figlio minore in via c.d. Persona_1 super-esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all''istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici, alla scelta della residenza abituale, ecc possano essere adottate in via esclusiva dalla stessa, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio;
3.
Disciplinare le visite padre-figlio, in modalità protetta sulla base di indicazioni del SST
e con incarico allo stesso;
4. Porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento Per_1 dell'importo mensile di €400,00 o quello diverso che risulterà sulla base dell'istruttoria, da versarsi en-tro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Pag. 2 di 8 ISTAT;
5. Porre le spese straordinarie relative al figlio a carico del padre per l'80%, con rinvio alle linee guida del CNF per l'individuazione e le modalità di rimborso;
6.
Disporre che l'AUP, AU ed altri eventuali sussidi pubblici siano riscossi intera-mente dalla sig.ra 7. Assegnare l'immobile sito in Mezzolombardo (TN), Via Parte_1 dei Morei 35, attualmen-te locato a nome alla sig.ra che Controparte_1 Pt_1 vi abiterà con il figlio minore, disponendo che i relativi canoni e le spese per utenze siano corrisposti in via esclusiva dal;
8. Porre a carico del sig. CP_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante
[...] Parte_1 versamento dell'importo mensile di €300,00 o quello diverso che risulterà sulla base dell'istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
ISTAT; Con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre 15% spese generali cnpa e iva”.
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente alle seguenti condizioni: “IN VIA PRINCIPALE - la casa di civile abitazione in Mezzolombardo, via Morei n. 1, viene assegnata in godimento al padre con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenute;
- il figlio viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via prevalente presso il padre;
- la madre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso e, in ogni caso, un giorno alla settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 ed un fine settimana alterno dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre;
- la madre terrà con sé il figlio durante il periodo natalizio per una settimana previo accordo con la madre;
- la madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante l'estate per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre;
- la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che vorrà fissare il Giudice e ritenuto di giustizia, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, somma da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la madre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende, per tali intendendosi, a mero titolo esemplificativo e non
Pag. 3 di 8 esaustivo, quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad Euro 200,00 e da rimborsarsi ogni mese sul conto corrente di
[...]
; IN VIA SUBORDINATA la casa di civile abitazione in Mezzolombardo, via CP_1
Morei n. 1, viene assegnata in godimento alla moglie con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenute, con canone ed utenze a carico della stessa, la quale dovrà effettuare voltura delle utenze entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via Per_1 prevalente presso la madre;
- il padre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso e, in ogni caso, un giorno alla settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 ed un fine settimana alterno dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre;
- il padre terrà con sé il figlio durante il periodo natalizio per una settimana previo accordo con la madre;
- il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante l'estate per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre;
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che vorrà fissare il Giudice e ritenuto di giustizia, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, somma da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese con bonifico bancario direttamente sul conto corrente di somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT; - il padre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende, per tali intendendosi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad Euro 200,00 e da rimborsarsi ogni mese sul conto corrente di IN OGNI CASO - rigettare Parte_1 la domanda di assegno di mantenimento in favore di per i motivi Parte_1 esposti in atto, ed, in via subordinata, contenerlo in rigorosi termini di giustizia e, comunque, limitarlo a sei mesi dalla data di decorrenza;
- con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, con il concorso per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge, in caso di opposizione”.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 05.12.2024, in via d'urgenza, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: “Dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 400,00, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese, con versamento nel conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; Dispone, inoltre, che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 2017; Dispone la chiusura del presente procedimento, rinviando al giudizio di merito per ogni altra determinazione”.
Con provvedimento del 12.06.2025, è stata rigettata l'istanza di modifica dei superiori provvedimenti, depositata in data 16/04/2025, da . Controparte_1
All'udienza del 09.07.2025, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
-Regolamentazione del diritto di visita del minore rimesso ai liberi accordi delle parti e, in caso di disaccordo, protocollo di visita del padre stabilito nella giornata di sabato (a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 20:30), con facoltà di pernottamento presso il padre ovvero nella casa della nonna paterna (tenuto conto dello stato asmatico del minore e della sua allergia al pelo del gatto, presente nell'abitazione paterna) e nella giornata di domenica (a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 20:30), con prelevamento del minore da parte del padre dalla casa materna e riaccompagnamento, da parte dello stesso, presso la suddetta abitazione;
vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, una settimana col padre dal 01 al 7 agosto, con la sospensione per ulteriori 7 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 14 al 20 agosto. Con la precisazione della possibilità di inclusione, nella settimana di vacanza col padre, nelle modalità sopra indicate, dei pernottamenti del minore presso il padre. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di natale e capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle
Pag. 5 di 8 vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. Anche in questo caso, si precisa la possibilità del minore di pernottare presso il padre secondo le già specificate modalità; Obbligo di mantenimento a favore del figlio minore a carico del resistente pari alla somma di euro 700,00, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese, nonché sottoposta a rivalutazione annuale entro il giorno 5 di ogni mese;
-
Diritto della ricorrente alla percezione integrale in via esclusiva dell'assegno unico universale e di tutti gli altri sussidi ed emolumenti previsti a favore del figlio minore;
-
Obbligo del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 11 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; -Canone di locazione e relative utenze a carico della ricorrente;
-Spese straordinarie al 50%, da individuarsi secondo il protocollo del C.N.F. 2017, nonché soggette a preventiva concertazione se superiori ad euro 150,00; -Rinuncia da parte della ricorrente della domanda di addebito della separazione. -Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Con ordinanza del 24 luglio 2025 sono stati concessi alle parti i provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa è stata rinviata all'udienza del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa di cui sopra e i loro rispettivi procuratori hanno discusso oralmente la causa, concludendo congiuntamente come da proposta conciliativa. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Pag. 6 di 8 Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 09.07.2025.
Le superiori condizioni, essendo conformi all'interesse del minore e all'ordine pubblico, vanno omologate da parte del Tribunale.
Le spese di lite, comprensive quelle della fase cautelare, vengono compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
NI (Marocco) il 04.01.1986, e , nato a [...]_1
(Marocco), il 26 ottobre 1982, i quali hanno contratto matrimonio a Casablanca
(Marocco) in data 02.09.2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Denno al n. 1, parte II, Serie C, dell'anno 2014;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 09 luglio 2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da proposta conciliativa;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2239/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
SS Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
nata in [...] il [...] e residente a [...]
Mezzo-lombardo (TN), Via dei Morei 35, c.f. rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Elena Gabrielli del Foro di Trento (c.f. – C.F._2 [...]
– fax 1782.213053 da valere per le comunicazioni) e Email_1 nel suo studio in Trento (TN) Via Calepina n. 75 pure elettivamente domiciliata, come da mandato alle liti allegato al ricorso, per la quale è stata presentata ed accolta domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trento;
Parte ricorrente
CONTRO , nato a [...], il [...], (c.f. Controparte_1 [...]
), residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dagli avv.ti Maurizio CO (c.f.
) e MA HI CO (c.f. ) del CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 foro di Trento, presso il cui studio in via Grazioli n. 16 è elettivamente domiciliato
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 09.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 08.10.2024, la ricorrente
, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente Parte_1
, in Marocco, in data 13.09.2011, che, dalla loro unione, era Controparte_1 nato, in data 25.03.2014, il figlio , ha chiesto dichiararsi la separazione Persona_1 dei coniugi alle condizioni di seguito indicate: “1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito a quest'ultimo, Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati;
2. Affidare il figlio minore in via c.d. Persona_1 super-esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all''istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici, alla scelta della residenza abituale, ecc possano essere adottate in via esclusiva dalla stessa, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio;
3.
Disciplinare le visite padre-figlio, in modalità protetta sulla base di indicazioni del SST
e con incarico allo stesso;
4. Porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante versamento Per_1 dell'importo mensile di €400,00 o quello diverso che risulterà sulla base dell'istruttoria, da versarsi en-tro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
Pag. 2 di 8 ISTAT;
5. Porre le spese straordinarie relative al figlio a carico del padre per l'80%, con rinvio alle linee guida del CNF per l'individuazione e le modalità di rimborso;
6.
Disporre che l'AUP, AU ed altri eventuali sussidi pubblici siano riscossi intera-mente dalla sig.ra 7. Assegnare l'immobile sito in Mezzolombardo (TN), Via Parte_1 dei Morei 35, attualmen-te locato a nome alla sig.ra che Controparte_1 Pt_1 vi abiterà con il figlio minore, disponendo che i relativi canoni e le spese per utenze siano corrisposti in via esclusiva dal;
8. Porre a carico del sig. CP_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante
[...] Parte_1 versamento dell'importo mensile di €300,00 o quello diverso che risulterà sulla base dell'istruttoria, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
ISTAT; Con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre 15% spese generali cnpa e iva”.
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente alle seguenti condizioni: “IN VIA PRINCIPALE - la casa di civile abitazione in Mezzolombardo, via Morei n. 1, viene assegnata in godimento al padre con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenute;
- il figlio viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via prevalente presso il padre;
- la madre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso e, in ogni caso, un giorno alla settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 ed un fine settimana alterno dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre;
- la madre terrà con sé il figlio durante il periodo natalizio per una settimana previo accordo con la madre;
- la madre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante l'estate per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre;
- la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che vorrà fissare il Giudice e ritenuto di giustizia, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, somma da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la madre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende, per tali intendendosi, a mero titolo esemplificativo e non
Pag. 3 di 8 esaustivo, quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad Euro 200,00 e da rimborsarsi ogni mese sul conto corrente di
[...]
; IN VIA SUBORDINATA la casa di civile abitazione in Mezzolombardo, via CP_1
Morei n. 1, viene assegnata in godimento alla moglie con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenute, con canone ed utenze a carico della stessa, la quale dovrà effettuare voltura delle utenze entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via Per_1 prevalente presso la madre;
- il padre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso e, in ogni caso, un giorno alla settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.00 ed un fine settimana alterno dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre;
- il padre terrà con sé il figlio durante il periodo natalizio per una settimana previo accordo con la madre;
- il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante l'estate per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre;
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile che vorrà fissare il Giudice e ritenuto di giustizia, sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, somma da versarsi entro il giorno 11 di ogni mese con bonifico bancario direttamente sul conto corrente di somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT; - il padre provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende, per tali intendendosi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche e sportive, in ogni caso tutte da documentarsi e da concordarsi tra i genitori ove superiori ad Euro 200,00 e da rimborsarsi ogni mese sul conto corrente di IN OGNI CASO - rigettare Parte_1 la domanda di assegno di mantenimento in favore di per i motivi Parte_1 esposti in atto, ed, in via subordinata, contenerlo in rigorosi termini di giustizia e, comunque, limitarlo a sei mesi dalla data di decorrenza;
- con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, con il concorso per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge, in caso di opposizione”.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 05.12.2024, in via d'urgenza, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: “Dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 400,00, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese, con versamento nel conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; Dispone, inoltre, che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 2017; Dispone la chiusura del presente procedimento, rinviando al giudizio di merito per ogni altra determinazione”.
Con provvedimento del 12.06.2025, è stata rigettata l'istanza di modifica dei superiori provvedimenti, depositata in data 16/04/2025, da . Controparte_1
All'udienza del 09.07.2025, è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
-Regolamentazione del diritto di visita del minore rimesso ai liberi accordi delle parti e, in caso di disaccordo, protocollo di visita del padre stabilito nella giornata di sabato (a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 20:30), con facoltà di pernottamento presso il padre ovvero nella casa della nonna paterna (tenuto conto dello stato asmatico del minore e della sua allergia al pelo del gatto, presente nell'abitazione paterna) e nella giornata di domenica (a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 20:30), con prelevamento del minore da parte del padre dalla casa materna e riaccompagnamento, da parte dello stesso, presso la suddetta abitazione;
vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio, e, solo in caso di disaccordo, una settimana col padre dal 01 al 7 agosto, con la sospensione per ulteriori 7 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 30 maggio, ovvero, in assenza di accordo, dal 14 al 20 agosto. Con la precisazione della possibilità di inclusione, nella settimana di vacanza col padre, nelle modalità sopra indicate, dei pernottamenti del minore presso il padre. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di natale e capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle
Pag. 5 di 8 vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. Anche in questo caso, si precisa la possibilità del minore di pernottare presso il padre secondo le già specificate modalità; Obbligo di mantenimento a favore del figlio minore a carico del resistente pari alla somma di euro 700,00, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese, nonché sottoposta a rivalutazione annuale entro il giorno 5 di ogni mese;
-
Diritto della ricorrente alla percezione integrale in via esclusiva dell'assegno unico universale e di tutti gli altri sussidi ed emolumenti previsti a favore del figlio minore;
-
Obbligo del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 11 di ogni mese, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; -Canone di locazione e relative utenze a carico della ricorrente;
-Spese straordinarie al 50%, da individuarsi secondo il protocollo del C.N.F. 2017, nonché soggette a preventiva concertazione se superiori ad euro 150,00; -Rinuncia da parte della ricorrente della domanda di addebito della separazione. -Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Con ordinanza del 24 luglio 2025 sono stati concessi alle parti i provvedimenti provvisori ed urgenti e la causa è stata rinviata all'udienza del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa di cui sopra e i loro rispettivi procuratori hanno discusso oralmente la causa, concludendo congiuntamente come da proposta conciliativa. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Pag. 6 di 8 Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 09.07.2025.
Le superiori condizioni, essendo conformi all'interesse del minore e all'ordine pubblico, vanno omologate da parte del Tribunale.
Le spese di lite, comprensive quelle della fase cautelare, vengono compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
NI (Marocco) il 04.01.1986, e , nato a [...]_1
(Marocco), il 26 ottobre 1982, i quali hanno contratto matrimonio a Casablanca
(Marocco) in data 02.09.2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Denno al n. 1, parte II, Serie C, dell'anno 2014;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 09 luglio 2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da proposta conciliativa;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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