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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 197/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso da
con sede in Bergamo, in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Parte_2
Guaraldi e Marcello Poggioli
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della Controparte_2
, dichiarato con sentenza del 7-8-maggio 2014 dal Tribunale di Bergamo,
[...] fallimento chiuso il 20.1.2025.
Risulta dagli atti che in data 8.9.2015 la ricorrente veniva ammessa allo stato passivo per un credito di € 6.578,71 – n. cron. 91 - al chirografo.
La ricorrente ha documentato una durata ad oggi del fallimento di oltre 9 anni. Più precisamente, ha dedotto “una durata di 9 anni e oltre 6 mesi, calcolata dal 14 luglio 2015, data di deposito della domanda di ammissione al passivo, sino alla data di chiusura del fallimento (20 gennaio 2025), così superando di 4 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale”
Ha chiesto un indennizzo di € 2.000 (pari ad € 500 per ciascuno dei 4 anni di eccessiva durata).
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 197/2025 V. G.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Insinuata al passivo del fallimento era la , nel 2021 Parte_3 Parte_4
[...
quindi Parte_1
Si può ritenere che nessuno, all'interno della società ricorrente, possa aver riportato per via dell'eccessiva durata del processo, già di per sé di scarso impatto emotivo quale la procedura fallimentare, alcuna sofferenza psichica, ciò a maggior ragione vista la natura chirografaria del credito ammesso, e la conseguente alta prevedibilità del suo mancato soddisfacimento, credito oltretutto molto modesto in relazione alle dimensioni della società.
Occorre ricordare che, pacificamente, il fondamento della equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 e successive modifiche è pur sempre rappresentato dai
“turbamenti di carattere psicologico” che l'eccessiva durata del processo provoca a coloro che ne sono parti (così ad esempio Cass. 974/2020; Cass. 322/2016).
Come anche indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17344 del 5.4.2024, pubblicata il 24.6.2024, occorre sempre operare un giudizio di comparazione tra l'ammontare del credito ammesso al passivo e la situazione socioeconomica dell'istante, in modo che venga evidenziata la reale portata degli interessi di quest'ultimo alla decisione.
Come già alcune pronunzie della Suprema Corte hanno evidenziato, le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del “quantum” dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso ma evitando sovra- compesanzioni.
Ciò posto l'equo indennizzo va determinato nella misura di euro 300 per anno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità del credito vantato nella procedura fallimentare, che è stato fatto valere nella competente procedura concorsuale e che non è quindi qui possibile prendere a riferimento.
Si liquidano nel valore minimo (avuto riguardo alla semplicità della causa e al fatto che si tratta di cause “seriali”) parametri procedimenti monitori, in euro 237 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre alla maggiorazione del 30% per la presenza dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA ed alle spese documentate (27 + 24,99).
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 197/2025 V. G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001 euro 1200,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore del difensore Controparte_1 antistatario, euro 27 + 24,99 per spese documentate ed euro 308,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Brescia,7.6.2025
Cons.
Maria Grazia Domanico
3
Proc. N. 197/2025 V. G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Maria Grazia Domanico ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso da
con sede in Bergamo, in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Parte_2
Guaraldi e Marcello Poggioli
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
La società ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore di un equo indennizzo per irragionevole durata del fallimento della Controparte_2
, dichiarato con sentenza del 7-8-maggio 2014 dal Tribunale di Bergamo,
[...] fallimento chiuso il 20.1.2025.
Risulta dagli atti che in data 8.9.2015 la ricorrente veniva ammessa allo stato passivo per un credito di € 6.578,71 – n. cron. 91 - al chirografo.
La ricorrente ha documentato una durata ad oggi del fallimento di oltre 9 anni. Più precisamente, ha dedotto “una durata di 9 anni e oltre 6 mesi, calcolata dal 14 luglio 2015, data di deposito della domanda di ammissione al passivo, sino alla data di chiusura del fallimento (20 gennaio 2025), così superando di 4 anni la soglia della durata ragionevole, ossia i 6 anni previsti dal legislatore per una procedura concorsuale”
Ha chiesto un indennizzo di € 2.000 (pari ad € 500 per ciascuno dei 4 anni di eccessiva durata).
1 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 197/2025 V. G.
Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Insinuata al passivo del fallimento era la , nel 2021 Parte_3 Parte_4
[...
quindi Parte_1
Si può ritenere che nessuno, all'interno della società ricorrente, possa aver riportato per via dell'eccessiva durata del processo, già di per sé di scarso impatto emotivo quale la procedura fallimentare, alcuna sofferenza psichica, ciò a maggior ragione vista la natura chirografaria del credito ammesso, e la conseguente alta prevedibilità del suo mancato soddisfacimento, credito oltretutto molto modesto in relazione alle dimensioni della società.
Occorre ricordare che, pacificamente, il fondamento della equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 e successive modifiche è pur sempre rappresentato dai
“turbamenti di carattere psicologico” che l'eccessiva durata del processo provoca a coloro che ne sono parti (così ad esempio Cass. 974/2020; Cass. 322/2016).
Come anche indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17344 del 5.4.2024, pubblicata il 24.6.2024, occorre sempre operare un giudizio di comparazione tra l'ammontare del credito ammesso al passivo e la situazione socioeconomica dell'istante, in modo che venga evidenziata la reale portata degli interessi di quest'ultimo alla decisione.
Come già alcune pronunzie della Suprema Corte hanno evidenziato, le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del “quantum” dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso ma evitando sovra- compesanzioni.
Ciò posto l'equo indennizzo va determinato nella misura di euro 300 per anno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza, e non in proporzione all'entità del credito vantato nella procedura fallimentare, che è stato fatto valere nella competente procedura concorsuale e che non è quindi qui possibile prendere a riferimento.
Si liquidano nel valore minimo (avuto riguardo alla semplicità della causa e al fatto che si tratta di cause “seriali”) parametri procedimenti monitori, in euro 237 i compensi professionali in base alla tabella 8 del D.M. n. 147 del 2022, oltre alla maggiorazione del 30% per la presenza dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA ed alle spese documentate (27 + 24,99).
2 Corte di Appello di Brescia – III Sezione Civile
Proc. N. 197/2025 V. G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di equo indennizzo ex Legge n.89/2001 euro 1200,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda;
CONDANNA il a corrispondere, a favore del difensore Controparte_1 antistatario, euro 27 + 24,99 per spese documentate ed euro 308,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Brescia,7.6.2025
Cons.
Maria Grazia Domanico
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